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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/05/2024, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
N. 5699/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente Relatore est.
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5699/2020 R.G., promossa da
C.F.: , nata Noto il 17/01/1971 e residente in Parte_1 C.F._1
OL ID in Via Grotte n. 11, elettivamente domiciliata in Canicattini Bagni in via Marconi n.
66, presso lo studio dell' Avv. Silvana Formica che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente contro
C.F.: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in OL ID, via Roma, 208, presso lo studio dell'avv. Domenico
Nigro che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 13.5.2021);
All'udienza cartolare del 21.11.2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte depositate telematicamente, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso del 25.12.2020 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale del Parte_1
marito, , al quale si è unita in matrimonio il 29.8.2008 in OL ID ( atto Parte_2
trascritto nel registro atti del Comune di OL ID al n. 24 P. 2 S. A anno 2008).
Ha esposto che dalla loro unione è nato il [...] il figlio minore;
che il rapporto coniugale Per_1
si è progressivamente disgregato a causa del comportamento violento del marito;
che il giorno
7.11.2020 tale comportamento è sfociato in una vera e propria aggressione fisica a seguito della quale
è stata emessa nei confronti del la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare. CP_1
Ha esposto che il l'ha sempre insultata con epiteti volgari davanti al figlio ed anche in CP_1
presenza di terze persone provocando in lei profonde sofferenze e umiliazioni ed inoltre che il predetto ha gestito in maniera dissennata le entrate economiche della famiglia esponendola finanziariamente.
Tutto ciò premesso ha chiesto la separazione con addebito al marito;
l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso di lei e con assegnazione alla stessa della casa familiare;
la regolamentazione del diritto di visita paterno;
un assegno mensile di mantenimento di € 700 –di cui €
400 per il minore ed € 300 per lei- con il 50% delle spese straordinarie.
Il si è difeso sin dalla fase presidenziale aderendo alla domanda di separazione proposta CP_1 dalla moglie, ma contestando la domanda di addebito e chiedendo l'addebito della separazione alla stessa per violazione del dovere di fedeltà coniugale.
Esperito invano il tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione dei coniugi del 19.4.2021, il
Giudice delegato ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti disponendo come segue:
“autorizza i coniugi a vivere separati. Dispone che il figlio minore resti affidato a entrambi i Per_1
genitori con collocamento presso la madre, cui assegna la casa familiare. Dispone che il padre possa vederlo e tenerlo con sé in base a liberi accordi tra le parti ovvero, in mancanza di accordi, due pomeriggi settimanali feriali (dalle ore 16 alle ore 20 del martedì e del giovedì), compatibilmente con le esigenze di studio e di svago, due week-end al mese (dalle ore 10 del sabato alle ore 20 della domenica, con pernottamento), cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie ricomprendendovi ad anni alterni Natale e Capodanno, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive nei periodi da individuarsi di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno. Dispone che contribuisca al mantenimento del figlio Parte_2 minore versando a , entro il giorno 5 di ogni mese, € 250,00 da rivalutarsi Parte_1
annualmente secondo gli indici di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data della Org_1
domanda. Dispone che provveda al pagamento del 50% delle eventuali spese Parte_2
straordinarie da sostenere per il figlio.”
pagina 2 di 6 Nella successiva fase del giudizio è stata espletata attività istruttoria ed all'esito la causa è stata assunta in decisione. xxx
Domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e come tale va accolta.
Ed invero le allegazioni delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la loro convivenza sia divenuta intollerabile tanto da essere già cessata ancor prima della proposizione del ricorso.
Ognuno dei due coniugi conduce ormai da anni una propria vita autonoma.
Le concordi posizioni assunte dalle parti sulla loro separazione dimostrano, del resto, l'impossibilità allo stato della ripresa di una loro convivenza.
Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Domande di addebito reciproco
La ricorrente ha dedotto che il marito nel corso della convivenza matrimoniale l'ha quotidianamente offesa appellandola con epiteti volgari alla presenza del figlio minore ad anche di terzi.
Ha esposto che tale condotta violenta ha raggiunto il suo apice il giorno 7.11.2020 allorché in presenza del minore e di una conoscente il l'ha aggredita con calci e pugni provocandole lesioni. CP_1
Il dal canto suo, ha dedotto che l'unico episodio di “colluttazione” del 7.11.2020 riferito CP_1
dalla moglie è scaturito dalla scoperta fatta in quella occasione della relazione extraconiugale della stessa, allorché egli ha letto il messaggio telefonico di tale il quale così le scriveva : “Ti Per_2 vorrei sentire, ora sono sdraiato sul letto e averti sopra non mi dispiacerebbe” ed a cui la Pt_1 aveva risposto scrivendo: “Mi preoccupa…non vorrei farti a polpettina”.
Sulla base di ciò ha imputato alla moglie la fine del loro matrimonio.
Così sintetizzate le contrapposte posizioni delle parti, osserva il collegio che alla luce delle complessive risultanze processuali la domanda di addebito della ricorrente sia fondata, mentre sia infondata quella del resistente.
La teste ha confermato l'aggressione con calci e pugni fatta dal alla moglie il Testimone_1 CP_1
7.11.2020 riferendo in particolare che “Nell'occorso mi trovavo a cena dei coniugi
[...]
quando abbiamo finito di cenare, il rivolgendosi verso la moglie ha detto CP_2 CP_1
“andiamo in cucina, ed una volta in cucina ho sentito gridare il ha dato schiaffi, pugni, CP_1
calci alla moglie. Preciso che la sala da pranzo è attigua alla cucina, accanto alla cucina. Io sono rimasta seduta a tavola con il bambino, non mi sono alzata. Ho visto che il dava pugni e CP_1 calci alla moglie perché dalla sala da pranzo era ben visibile quello che accadeva in cucina”.
pagina 3 di 6 La teste ha altresì confermato che in tale occasione il “sempre prendendo a botte la moglie CP_1
con calci e pugni, diceva parolacce, diceva alla moglie che doveva andare via di casa, ha accompagnato la moglie fino allo sportello dell'auto, sempre malmenandola, l'ha fatta entrare in auto insieme al bambino ed a questo punto la signora è andata via insieme al figlio. La era Pt_1
irriconoscibile in viso per le botte che aveva preso, schiaffi e pugni, anch'io sono andata via”.
La teste ha confermato che il era solito offendere la moglie in Testimone_2 CP_1
presenza sua e del proprio marito.
In particolare la teste ha precisato che “Essendo amici, mi è capitato di assistere ad occasioni in cui il offendeva, ingiuriava la moglie le diceva “ puttana, cosa tinta”. Non vi erano motivi CP_1
particolari per cui il resistente offendesse la moglie, a volte per motivi futili, si rivolgeva alla moglie in questi termini tant'è che io dissi a mio marito di non andare più a casa loro.”.
La teste –RE della ricorrente- ha confermato che “in ogni occasione il resistente Testimone_3 ingiuriava mia RE dicendole “ lurda” era una parola ricorrente “ 'ngrasciata”, sempre, bastava un niente perché le dicesse queste parole, diceva pure “ AN. Da circa cinque anni mio cognato ha iniziato ad avere questo distacco dalla moglie.”
Orbene, le convergenti dichiarazioni testimoniali sopra riportate evidenziano che il era solito CP_1
offendere la moglie con appellativi lesivi della sua onorabilità e dignità, anche in presenza di terze persone, con ciò violando le più elementari regole di rispetto e di solidarietà familiare che devono connotare i rapporti coniugali.
A fronte di una tale abituale condotta lesiva della dignità della diventa recessivo il Pt_1
“tradimento” della stessa che deve, semmai, ritenersi la conseguenza della disaffezione coniugale determinata dai frequenti maltrattamenti, quanto meno, verbali del nei suoi confronti. CP_1
Non v'è chi non veda come l'essere sottoposto a continue offese tra le mura domestiche ed anche in presenza di familiari ed amici generi frustrazione e umiliazione nel coniuge destinatario di tale trattamento e conduca inevitabilmente al venir meno dell'affectio coniugalis con le possibili conseguenze del caso, tra cui appunto la ricerca di affetti compensativi esterni alla coppia coniugale in crisi.
E poiché la crisi coniugale è stata certamente provocata dall'abituale comportamento verbalmente offensivo del marito il successivo tradimento della deve considerarsi un conseguenza e non Pt_1
già la causa della crisi.
pagina 4 di 6 Peraltro, la scoperta del tradimento della moglie non giustifica certo la violenta aggressione fisica del alla stessa (documentata anche dalle fotografie che raffigurano il volto tumefatto della CP_1
poiché una tale condotta integra in ogni caso una palese violazione dei doveri derivanti dal Pt_1
matrimonio e costituisce riprova dei rapporti di forza, fisica e verbale, da lui adottati nel menage coniugale a scapito della moglie.
La separazione va dunque pronunciata con addebito al CP_1
Per converso va rigettata la domanda di addebito proposta dal nei confronti della moglie, per CP_1 difetto di nesso causale tra l'infedeltà della stessa e la crisi coniugale.
Le restanti domande
Nel corso del processo non sono emersi elementi nuovi che possano giustificare una diversa regolamentazione dei rapporti separativi rispetto a quella data con l'ordinanza presidenziale.
La invero, ha riconosciuto di svolgere attività lavorativa ancorchè precaria. Pt_1
Non risulta che la condizione economica del abbia avuto miglioramenti rispetto al momento CP_1
della comparizione avanti al Presidente.
Ne consegue che ancora oggi deve reputarsi che non sussista una sostanziale disparità economica tra le parti e che ognuno dei coniugi sia in grado con i propri mezzi di fare fronte ai propri fabbisogni.
Quanto al minore in mancanza di elementi sopravvenuti va confermata la regolamentazione Per_1 data con l'ordinanza presidenziale, come sopra richiamata.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del CP_1
Le stesse vanno liquidate secondo dispositivo in favore dell'Erario (essendo la ammessa al Pt_1
patrocinio a spese dello Stato), in base al DM 55/14 e succ agg., tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile di bassa complessità) e dell'impegno defensionale richiesto, nei valori minimi tariffari data la semplicità in diritto delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c, la separazione personale dei coniugi Pt_1
e , unitisi in matrimonio il 29.8.2008 in OL ID ( atto trascritto
[...] Parte_2
nel registro atti del Comune di OL ID al n. 24 P. 2 S. A anno 2008), con addebito a
; Parte_2 conferma l'ordinanza presidenziale emessa il 29/30.4.2021; rigetta nel resto;
pagina 5 di 6 condanna il al pagamento in favore dell'Erario delle spese del giudizio che liquida in CP_1
complessivi € 3.808,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
OL ID, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso, in Siracusa il 9.5.2024
IL PRESIDENTE
dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente Relatore est.
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5699/2020 R.G., promossa da
C.F.: , nata Noto il 17/01/1971 e residente in Parte_1 C.F._1
OL ID in Via Grotte n. 11, elettivamente domiciliata in Canicattini Bagni in via Marconi n.
66, presso lo studio dell' Avv. Silvana Formica che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente contro
C.F.: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in OL ID, via Roma, 208, presso lo studio dell'avv. Domenico
Nigro che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 13.5.2021);
All'udienza cartolare del 21.11.2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte depositate telematicamente, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso del 25.12.2020 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale del Parte_1
marito, , al quale si è unita in matrimonio il 29.8.2008 in OL ID ( atto Parte_2
trascritto nel registro atti del Comune di OL ID al n. 24 P. 2 S. A anno 2008).
Ha esposto che dalla loro unione è nato il [...] il figlio minore;
che il rapporto coniugale Per_1
si è progressivamente disgregato a causa del comportamento violento del marito;
che il giorno
7.11.2020 tale comportamento è sfociato in una vera e propria aggressione fisica a seguito della quale
è stata emessa nei confronti del la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare. CP_1
Ha esposto che il l'ha sempre insultata con epiteti volgari davanti al figlio ed anche in CP_1
presenza di terze persone provocando in lei profonde sofferenze e umiliazioni ed inoltre che il predetto ha gestito in maniera dissennata le entrate economiche della famiglia esponendola finanziariamente.
Tutto ciò premesso ha chiesto la separazione con addebito al marito;
l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso di lei e con assegnazione alla stessa della casa familiare;
la regolamentazione del diritto di visita paterno;
un assegno mensile di mantenimento di € 700 –di cui €
400 per il minore ed € 300 per lei- con il 50% delle spese straordinarie.
Il si è difeso sin dalla fase presidenziale aderendo alla domanda di separazione proposta CP_1 dalla moglie, ma contestando la domanda di addebito e chiedendo l'addebito della separazione alla stessa per violazione del dovere di fedeltà coniugale.
Esperito invano il tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione dei coniugi del 19.4.2021, il
Giudice delegato ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti disponendo come segue:
“autorizza i coniugi a vivere separati. Dispone che il figlio minore resti affidato a entrambi i Per_1
genitori con collocamento presso la madre, cui assegna la casa familiare. Dispone che il padre possa vederlo e tenerlo con sé in base a liberi accordi tra le parti ovvero, in mancanza di accordi, due pomeriggi settimanali feriali (dalle ore 16 alle ore 20 del martedì e del giovedì), compatibilmente con le esigenze di studio e di svago, due week-end al mese (dalle ore 10 del sabato alle ore 20 della domenica, con pernottamento), cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie ricomprendendovi ad anni alterni Natale e Capodanno, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive nei periodi da individuarsi di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno. Dispone che contribuisca al mantenimento del figlio Parte_2 minore versando a , entro il giorno 5 di ogni mese, € 250,00 da rivalutarsi Parte_1
annualmente secondo gli indici di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data della Org_1
domanda. Dispone che provveda al pagamento del 50% delle eventuali spese Parte_2
straordinarie da sostenere per il figlio.”
pagina 2 di 6 Nella successiva fase del giudizio è stata espletata attività istruttoria ed all'esito la causa è stata assunta in decisione. xxx
Domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e come tale va accolta.
Ed invero le allegazioni delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la loro convivenza sia divenuta intollerabile tanto da essere già cessata ancor prima della proposizione del ricorso.
Ognuno dei due coniugi conduce ormai da anni una propria vita autonoma.
Le concordi posizioni assunte dalle parti sulla loro separazione dimostrano, del resto, l'impossibilità allo stato della ripresa di una loro convivenza.
Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Domande di addebito reciproco
La ricorrente ha dedotto che il marito nel corso della convivenza matrimoniale l'ha quotidianamente offesa appellandola con epiteti volgari alla presenza del figlio minore ad anche di terzi.
Ha esposto che tale condotta violenta ha raggiunto il suo apice il giorno 7.11.2020 allorché in presenza del minore e di una conoscente il l'ha aggredita con calci e pugni provocandole lesioni. CP_1
Il dal canto suo, ha dedotto che l'unico episodio di “colluttazione” del 7.11.2020 riferito CP_1
dalla moglie è scaturito dalla scoperta fatta in quella occasione della relazione extraconiugale della stessa, allorché egli ha letto il messaggio telefonico di tale il quale così le scriveva : “Ti Per_2 vorrei sentire, ora sono sdraiato sul letto e averti sopra non mi dispiacerebbe” ed a cui la Pt_1 aveva risposto scrivendo: “Mi preoccupa…non vorrei farti a polpettina”.
Sulla base di ciò ha imputato alla moglie la fine del loro matrimonio.
Così sintetizzate le contrapposte posizioni delle parti, osserva il collegio che alla luce delle complessive risultanze processuali la domanda di addebito della ricorrente sia fondata, mentre sia infondata quella del resistente.
La teste ha confermato l'aggressione con calci e pugni fatta dal alla moglie il Testimone_1 CP_1
7.11.2020 riferendo in particolare che “Nell'occorso mi trovavo a cena dei coniugi
[...]
quando abbiamo finito di cenare, il rivolgendosi verso la moglie ha detto CP_2 CP_1
“andiamo in cucina, ed una volta in cucina ho sentito gridare il ha dato schiaffi, pugni, CP_1
calci alla moglie. Preciso che la sala da pranzo è attigua alla cucina, accanto alla cucina. Io sono rimasta seduta a tavola con il bambino, non mi sono alzata. Ho visto che il dava pugni e CP_1 calci alla moglie perché dalla sala da pranzo era ben visibile quello che accadeva in cucina”.
pagina 3 di 6 La teste ha altresì confermato che in tale occasione il “sempre prendendo a botte la moglie CP_1
con calci e pugni, diceva parolacce, diceva alla moglie che doveva andare via di casa, ha accompagnato la moglie fino allo sportello dell'auto, sempre malmenandola, l'ha fatta entrare in auto insieme al bambino ed a questo punto la signora è andata via insieme al figlio. La era Pt_1
irriconoscibile in viso per le botte che aveva preso, schiaffi e pugni, anch'io sono andata via”.
La teste ha confermato che il era solito offendere la moglie in Testimone_2 CP_1
presenza sua e del proprio marito.
In particolare la teste ha precisato che “Essendo amici, mi è capitato di assistere ad occasioni in cui il offendeva, ingiuriava la moglie le diceva “ puttana, cosa tinta”. Non vi erano motivi CP_1
particolari per cui il resistente offendesse la moglie, a volte per motivi futili, si rivolgeva alla moglie in questi termini tant'è che io dissi a mio marito di non andare più a casa loro.”.
La teste –RE della ricorrente- ha confermato che “in ogni occasione il resistente Testimone_3 ingiuriava mia RE dicendole “ lurda” era una parola ricorrente “ 'ngrasciata”, sempre, bastava un niente perché le dicesse queste parole, diceva pure “ AN. Da circa cinque anni mio cognato ha iniziato ad avere questo distacco dalla moglie.”
Orbene, le convergenti dichiarazioni testimoniali sopra riportate evidenziano che il era solito CP_1
offendere la moglie con appellativi lesivi della sua onorabilità e dignità, anche in presenza di terze persone, con ciò violando le più elementari regole di rispetto e di solidarietà familiare che devono connotare i rapporti coniugali.
A fronte di una tale abituale condotta lesiva della dignità della diventa recessivo il Pt_1
“tradimento” della stessa che deve, semmai, ritenersi la conseguenza della disaffezione coniugale determinata dai frequenti maltrattamenti, quanto meno, verbali del nei suoi confronti. CP_1
Non v'è chi non veda come l'essere sottoposto a continue offese tra le mura domestiche ed anche in presenza di familiari ed amici generi frustrazione e umiliazione nel coniuge destinatario di tale trattamento e conduca inevitabilmente al venir meno dell'affectio coniugalis con le possibili conseguenze del caso, tra cui appunto la ricerca di affetti compensativi esterni alla coppia coniugale in crisi.
E poiché la crisi coniugale è stata certamente provocata dall'abituale comportamento verbalmente offensivo del marito il successivo tradimento della deve considerarsi un conseguenza e non Pt_1
già la causa della crisi.
pagina 4 di 6 Peraltro, la scoperta del tradimento della moglie non giustifica certo la violenta aggressione fisica del alla stessa (documentata anche dalle fotografie che raffigurano il volto tumefatto della CP_1
poiché una tale condotta integra in ogni caso una palese violazione dei doveri derivanti dal Pt_1
matrimonio e costituisce riprova dei rapporti di forza, fisica e verbale, da lui adottati nel menage coniugale a scapito della moglie.
La separazione va dunque pronunciata con addebito al CP_1
Per converso va rigettata la domanda di addebito proposta dal nei confronti della moglie, per CP_1 difetto di nesso causale tra l'infedeltà della stessa e la crisi coniugale.
Le restanti domande
Nel corso del processo non sono emersi elementi nuovi che possano giustificare una diversa regolamentazione dei rapporti separativi rispetto a quella data con l'ordinanza presidenziale.
La invero, ha riconosciuto di svolgere attività lavorativa ancorchè precaria. Pt_1
Non risulta che la condizione economica del abbia avuto miglioramenti rispetto al momento CP_1
della comparizione avanti al Presidente.
Ne consegue che ancora oggi deve reputarsi che non sussista una sostanziale disparità economica tra le parti e che ognuno dei coniugi sia in grado con i propri mezzi di fare fronte ai propri fabbisogni.
Quanto al minore in mancanza di elementi sopravvenuti va confermata la regolamentazione Per_1 data con l'ordinanza presidenziale, come sopra richiamata.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del CP_1
Le stesse vanno liquidate secondo dispositivo in favore dell'Erario (essendo la ammessa al Pt_1
patrocinio a spese dello Stato), in base al DM 55/14 e succ agg., tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile di bassa complessità) e dell'impegno defensionale richiesto, nei valori minimi tariffari data la semplicità in diritto delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c, la separazione personale dei coniugi Pt_1
e , unitisi in matrimonio il 29.8.2008 in OL ID ( atto trascritto
[...] Parte_2
nel registro atti del Comune di OL ID al n. 24 P. 2 S. A anno 2008), con addebito a
; Parte_2 conferma l'ordinanza presidenziale emessa il 29/30.4.2021; rigetta nel resto;
pagina 5 di 6 condanna il al pagamento in favore dell'Erario delle spese del giudizio che liquida in CP_1
complessivi € 3.808,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
OL ID, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso, in Siracusa il 9.5.2024
IL PRESIDENTE
dott.ssa Veronica Milone
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