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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/10/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
IA NI PA Presidente
LA VA giudice relatore
Alessandra Ardito giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in data 24.09.2025 al n. 4390/2025 R.G. congiuntamente promossa da (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
da (C.F. ), entrambi con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'Avv. Davide Lo Monaco del foro di Milano, con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: adozione di maggiorenne.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: farsi luogo all'adozione di
(C.F. ) da parte di Parte_2 C.F._2
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 23.09.2025 i ricorrenti hanno allegato che l'adottante non ha mai contratto matrimonio, ha compiuto gli anni trentacinque e supera di oltre diciotto quelli dell'adottando e non ha figli legittimi, legittimati o naturali, l'adottando è coniugato con nata a [...] il Controparte_1
09.02.1978 ed è padre di (nato a [...] – MI il Persona_1
26.01.2010) e (nato a [...] – MI il 14.01.2013), tra Persona_2
l'adottante e l'adottando sussiste un grado di parentela di terzo grado in linea collaterale essendo l'adottante zia dell'adottando e, quindi, sorella della defunta madre dell'adottando e che è orfano di entrambi i genitori Parte_2
biologici (deceduti in data 15.03.1994 la madre e in data 07.08.1976 il padre) .
L'adottando ha chiesto mantenere il proprio cognome (non anteporre né posporre quello dell'adottante). L'adottante nulla ha opposto.
La coniuge dell'adottando ha prestato il consenso richiesto dalla legge.
Alla luce delle risultanze di causa la domanda sub iudice è fondata e meritevole di accoglimento.
L'adozione conviene certamente all'adottando in quanto gli consente di essere riconosciuto a pieno titolo parte integrante della famiglia dell'adottante e, quindi, di formalizzare quel legame affettivo che lo accompagna da tempo, che è quanto intende ottenere anche l'adottante.
Sono rispettati inoltre i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
La ricorrente è nubile e senza discendenti.
Non si ravvisano ostacoli al mantenimento da parte dell'adottando del cognome originario nel rispetto del diritto inviolabile all'identità personale di cui il cognome (oltre che il nome) rappresenta un segno distintivo.
Com'è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 135/2023 pubblicata in data 10.05.2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, comma 1,
c.c., “nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”.
La Consulta, nel valutare come fondata la questione riguardante, sostanzialmente,
l'irragionevole compromissione del diritto inviolabile all'identità personale, ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale riguardante il diritto al nome così sintetizzabile: il nome (cognome e prenome) rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona ed è tratto essenziale della personalità; il cognome, più nello specifico, rappresenta il tratto identitario del doppio vincolo genitoriale e deve rispettare il principio di eguaglianza tra i genitori (anche sotto il profilo dell'ordine dei cognomi di questi qualora non vi sia accordo sull'attribuzione di un solo cognome); le ragioni della tutela del cognome, una volta assunto, trovano poi fondamento nel fatto che nel tempo l'identità della persona si va consolidando proprio intorno a tale segno distintivo o a quello ulteriore eventualmente acquisito successivamente. Ebbene, anche per il caso del cognome dell'adottando maggiore di età si configura l'esigenza della tutela del diritto all'identità personale da riconoscere e garantire, valga sottolinearlo, a prescindere dallo status filiationis. Infatti, a partire dal momento in cui la persona assume un “certo” cognome, unitamente al prenome, la sua identità personale inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi intorno a quel segno distintivo sicché proprio nel diritto all'identità personale si radicano le ragioni della tutela del cognome. E tali ragioni emergono anche a fronte di vicende che determinano la possibile (o necessaria) acquisizione di un ulteriore cognome.
Più precisamente, la possibilità per il figlio di acquisire un secondo cognome si configura allorché subentrino l'accertamento giudiziale o il riconoscimento in via successiva del rapporto di filiazione nei confronti di chi precedentemente non lo aveva riconosciuto come tale. In tale ipotesi l'art. 262, commi secondo e terzo, cod. civ. rimette al figlio maggiore d'età la scelta circa l'assunzione del nuovo cognome e, ove lo assuma, quella relativa all'aggiunta, all'anteposizione o alla sostituzione del precedente cognome. Nel caso, poi, del figlio minore di età, il legislatore affida la decisione al giudice, “previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capace di discernimento” (art. 262, quarto comma, cod. civ.).
Quanto, invece, alla “necessità” di assumere un secondo cognome, questa ipotesi si prospetta nel contesto dell'adozione della persona maggiore d'età, la cui disciplina assegna all'adottato il cognome dell'adottante, unitamente al suo cognome originario (art. 299, primo comma, cod. civ.).
Pure in tale ambito si è manifestata (e si manifesta) chiaramente l'esigenza di tutelare il diritto all'identità personale.
Già in passato, la Consulta, pronunciandosi su entrambe le discipline sopra richiamate (sull'art. 262 cod. civ., con la sentenza n. 297 del 1996 e sull'art. 299, secondo comma, cod. civ, con la sentenza n. 120 del 2001), ha potuto, in estrema sintesi, per quello che qui rileva, affermare che il diritto al nome (cognome), nel divenire autonomo segno distintivo dell'identità personale, attrae una tutela che può prescindere dalla correlazione con lo status filiationis. Il cognome originario, intorno al quale si è venuta a costruire l'identità della persona, va protetto anche ove sia stato assegnato dall'ufficiale di stato civile, in difetto del riconoscimento del figlio da parte dei genitori. Se quel cognome si è oramai “radicato nel contesto sociale in cui [l'interessato] si trova a vivere” (e, magari, come nel caso di specie, è stato anche trasmesso ai figli), precludere “di mantenerlo si risolve in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto ” (così la Corte Costituzionale nella sentenza n. 120 del 2001). Con tale pronuncia è stata, infatti, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui imponeva all'adottato maggiorenne, non riconosciuto dai suoi genitori, di assumere il solo cognome dell'adottante, senza poter mantenere il cognome che gli era stato assegnato dall'ufficiale di stato civile.
Da ultimo, a mezzo della sentenza n. 135/2023, la Consulta ha osservato come l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante. La ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico (e non un cognome unico derivante dalla unione dei cognomi del padre e della madre) è stata individuata
“nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”. In tale contesto, è stato detto, anche l'ordine dei cognomi incide sul diritto all'identità personale. Pertanto, laddove vi sia, da un lato, l'esigenza da parte dell'adottando di aggiungere e non anteporre il cognome dell'adottante e, dall'altro, il consenso di quest'ultimo, è stato ritenuto irragionevole e contrario agli artt. 2 e 3 della Costituzione mantenere (o, meglio, imporre) il rigido automatismo previsto dall'art. 299 cod. civ. tanto più irragionevole quanto più diverse e varie sono le ipotesi ricomprese nel perimetro applicativo dell'istituto dell'adozione di persona maggiore d'età.
Venendo alla fattispecie che qui ci occupa, reputa il Collegio che non occorra mettere in discussione, sempre e comunque, la scelta operata con la legge n. 184 del 1983 orientata a dare maggiore visibilità e/o riconoscibilità sociale dell'adozione del maggiore d'età. Non si contesta, cioè, “in sé” la regola dell'anteposizione o dell'aggiunta (post sentenza n. 135/2023 della Consulta) del cognome dell'adottante a quello dell'adottato, ma si conviene che sia (altrettanto) irragionevole applicare automaticamente e rigidamente tale meccanismo
(dell'aggiunta o dell'anteposizione) sacrificando aprioristicamente il diritto all'identità personale dell'adottando che ben potrebbe (come nel caso sub iudice) manifestare il desiderio (rectius la volontà) di conservare il cognome originario
(già trasmesso ai figli minorenni come da certificati in atti) e di non assumere il cognome dell'adottante (sulla falsariga di quanto già previsto all'art. 262, commi
2 e 3, cod. civ.), in particolare, nel caso in cui, oltre a esservi il consenso dell'adottante e dell'adottando all'adozione (ex art. 296 cod. civ.), vi sia anche il consenso dell'adottante e dell'adottando al mantenimento del cognome originario dell'adottando e alla non assunzione (non anteposizione o non aggiunta) del cognome dell'adottante “che è il segno [esteriore e/o visibile] del vincolo giuridico che sorge fra i due” per effetto dell'adozione.
“Se, dunque, l'adottato maggiore d'età ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all'identità personale attraverso l'aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell'adottante al proprio e se anche l'adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all'adozione, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto”1. Specularmente, se l'adottato maggiore d'età ha l'esigenza di veder tutelato il suo diritto all'identità personale attraverso la conservazione del cognome originario (e la non assunzione del cognome dell'adottante) e se anche l'adottante è favorevole alla conservazione del cognome originario da parte dell'adottato (e alla non assunzione del suo cognome da parte dell'adottato) – e tutto ciò non incide sul consenso all'adozione – è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre in conformità alle richieste dei diretti interessati (impregiudicati gli ulteriori, e ben più pregnanti, effetti patrimoniali innanzi citati). Tanto più che, a differenza dell'adozione piena e dell'adozione in casi particolari, che sono istituti incentrati sulla cura del minore e sulla tutela del suo preminente interesse (sentenza n. 79 del 2022), l'adozione di persona maggiore d'età produce effetti giuridici limitati alla trasmissione del patrimonio
(con conseguenze che si apprezzano sul piano della disciplina relativa agli alimenti e alle successioni) e, a questo punto, tendenzialmente, del cognome.
In estrema sintesi, reputa il Collegio che il movente personalistico sotteso alla trasmissione del cognome dell'adottante all'adottato non sia imprescindibile e che gli ulteriori e diversi effetti discendenti dalla sentenza di adozione ben possano, essi soli, sostenere la scelta dell'adozione quale strumento idoneo a rafforzare il vincolo solidaristico che, di fatto, si è già instaurato con l'adottando e/o a creare un legame giuridico con colui con cui si è già consolidato un rapporto affettivo.
Risulta allora evidente la (ulteriore) irragionevolezza di una regola che, ove ritenuta priva di margini di flessibilità, rischierebbe di ostacolare talune delle funzioni che l'istituto svolge a livello sociale, lederebbe chiaramente l'identità personale dell'adottando maggiore d'età e, dunque, finirebbe con il contrastare con gli artt. 2 e 3 Cost. Ciò non è, perché questo Collegio ritiene che sia possibile, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma2, anche sulla base del diritto vivente, consentire che, con la sentenza che fa luogo all'adozione, non venga né anteposto né aggiunto il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età “se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore” (tanto più che l'adozione di persone maggiori di età non implica necessariamente l'instaurarsi di una convivenza familiare e non determina la soggezione dell'adottato alla responsabilità del genitore adottivo che non assume l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato risultando così affievolita quell'esigenza di visibilità “esterna” sottesa all'assunzione – anteposizione o aggiunta – del cognome dell'adottante).
D'altro canto, la Suprema Corte di Cassazione, a mezzo della sentenza n.
7667/2020, ha già osservato come l'istituto dell'adozione di maggiorenni, negli ultimi decenni, abbia perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva e identitaria, nonché di una storia personale di adottante e di adottando e per divenire lo strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppure maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. In sostanza, l'istituto ha assunto una maggiore o crescente valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, è meritevole di tutela. In tale mutato contesto sociale, senza investire nuovamente della questione la Consulta3, la Corte di Cassazione è giunta a ritenere il limite di
18 anni sancito all'art. 291, comma 1, c. c. “un ostacolo rilevante e ingiustificato all'adozione dei maggiorenni, un'indebita e anacronistica ingerenza dello Stato nell'assetto familiare in contrasto con l'articolo 8 Cedu interpretato nella sua accezione più ampia riguardo ai principi del rispetto della vita familiare e privata. Infatti, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che, al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l'articolo 8 pone a carico dello Stato degli obblighi positivi di rispetto effettivo della vita familiare. In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo da permettere a tale legame di svilupparsi (Sentenza
CEDU del 13.10.2015 sul ricorso n. 52557/2014)”. Significativo, sul punto, anche l'orientamento innovatore precedentemente adottato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 354 del 14/01/1999 ove era già stato ritenuto derogabile il divario d'età dei diciotto anni tra il coniuge adottante e l'adottando divenuto di recente maggiorenne “perché altrimenti la realizzazione del valore costituzionale dell'unità della famiglia [garantito dall'art. 30, primo e terzo comma, della Costituzione] potrebbe risultarne compromessa [essendo possibile] allontanarsi dal significato che sembrerebbe più immediatamente riconducibile al testo anche per prevenire l'antinomia con il diritto euro-unitario e costituzionale e, dunque, evitare la formale disapplicazione della norma in questione”.
Le spese del procedimento sono irripetibili in ragione della natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di TO ZI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DISPONE farsi luogo all'adozione di (C.F. Parte_2
) da parte di (C.F. C.F._2 Parte_1
) senza assunzione del cognome;
C.F._1 Parte_1
2) DISPONE CHE l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita dell'adottato proceda all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite
MANDA la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
TO ZI il 09/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
LA VA IA NI PA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così la Consulta nella sentenza n. 135/2023 2 Sulla scia di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7667 del 03/04/2020 3 Che, comunque, con la sentenza n. 5 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione di maggiorenni, non consente al giudice di ridurre l'intervallo minimo di età di diciotto anni fra adottante e adottando nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano motivi meritevoli ovvero ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della regola sul divario di età che, in quanto priva di un margine di flessibilità, era destinata ad entrare in frizione, nell'assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale (art. 2 Costituzione). La Corte ha quindi individuato il punto di equilibrio tra la regola del divario di età fissata dal codice civile e il diritto all'identità della persona, anche nelle formazioni in cui esprime e forma la sua personalità, nell'accertamento rimesso al giudice che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, provvederà a valutare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogare alla previsione del codice civile nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua. L'intervallo ordinario di diciotto anni continua a valere quale regola generale che richiama la necessità di conservare una ragionevole limitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
IA NI PA Presidente
LA VA giudice relatore
Alessandra Ardito giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in data 24.09.2025 al n. 4390/2025 R.G. congiuntamente promossa da (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
da (C.F. ), entrambi con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'Avv. Davide Lo Monaco del foro di Milano, con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: adozione di maggiorenne.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: farsi luogo all'adozione di
(C.F. ) da parte di Parte_2 C.F._2
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 23.09.2025 i ricorrenti hanno allegato che l'adottante non ha mai contratto matrimonio, ha compiuto gli anni trentacinque e supera di oltre diciotto quelli dell'adottando e non ha figli legittimi, legittimati o naturali, l'adottando è coniugato con nata a [...] il Controparte_1
09.02.1978 ed è padre di (nato a [...] – MI il Persona_1
26.01.2010) e (nato a [...] – MI il 14.01.2013), tra Persona_2
l'adottante e l'adottando sussiste un grado di parentela di terzo grado in linea collaterale essendo l'adottante zia dell'adottando e, quindi, sorella della defunta madre dell'adottando e che è orfano di entrambi i genitori Parte_2
biologici (deceduti in data 15.03.1994 la madre e in data 07.08.1976 il padre) .
L'adottando ha chiesto mantenere il proprio cognome (non anteporre né posporre quello dell'adottante). L'adottante nulla ha opposto.
La coniuge dell'adottando ha prestato il consenso richiesto dalla legge.
Alla luce delle risultanze di causa la domanda sub iudice è fondata e meritevole di accoglimento.
L'adozione conviene certamente all'adottando in quanto gli consente di essere riconosciuto a pieno titolo parte integrante della famiglia dell'adottante e, quindi, di formalizzare quel legame affettivo che lo accompagna da tempo, che è quanto intende ottenere anche l'adottante.
Sono rispettati inoltre i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
La ricorrente è nubile e senza discendenti.
Non si ravvisano ostacoli al mantenimento da parte dell'adottando del cognome originario nel rispetto del diritto inviolabile all'identità personale di cui il cognome (oltre che il nome) rappresenta un segno distintivo.
Com'è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 135/2023 pubblicata in data 10.05.2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, comma 1,
c.c., “nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”.
La Consulta, nel valutare come fondata la questione riguardante, sostanzialmente,
l'irragionevole compromissione del diritto inviolabile all'identità personale, ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale riguardante il diritto al nome così sintetizzabile: il nome (cognome e prenome) rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona ed è tratto essenziale della personalità; il cognome, più nello specifico, rappresenta il tratto identitario del doppio vincolo genitoriale e deve rispettare il principio di eguaglianza tra i genitori (anche sotto il profilo dell'ordine dei cognomi di questi qualora non vi sia accordo sull'attribuzione di un solo cognome); le ragioni della tutela del cognome, una volta assunto, trovano poi fondamento nel fatto che nel tempo l'identità della persona si va consolidando proprio intorno a tale segno distintivo o a quello ulteriore eventualmente acquisito successivamente. Ebbene, anche per il caso del cognome dell'adottando maggiore di età si configura l'esigenza della tutela del diritto all'identità personale da riconoscere e garantire, valga sottolinearlo, a prescindere dallo status filiationis. Infatti, a partire dal momento in cui la persona assume un “certo” cognome, unitamente al prenome, la sua identità personale inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi intorno a quel segno distintivo sicché proprio nel diritto all'identità personale si radicano le ragioni della tutela del cognome. E tali ragioni emergono anche a fronte di vicende che determinano la possibile (o necessaria) acquisizione di un ulteriore cognome.
Più precisamente, la possibilità per il figlio di acquisire un secondo cognome si configura allorché subentrino l'accertamento giudiziale o il riconoscimento in via successiva del rapporto di filiazione nei confronti di chi precedentemente non lo aveva riconosciuto come tale. In tale ipotesi l'art. 262, commi secondo e terzo, cod. civ. rimette al figlio maggiore d'età la scelta circa l'assunzione del nuovo cognome e, ove lo assuma, quella relativa all'aggiunta, all'anteposizione o alla sostituzione del precedente cognome. Nel caso, poi, del figlio minore di età, il legislatore affida la decisione al giudice, “previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capace di discernimento” (art. 262, quarto comma, cod. civ.).
Quanto, invece, alla “necessità” di assumere un secondo cognome, questa ipotesi si prospetta nel contesto dell'adozione della persona maggiore d'età, la cui disciplina assegna all'adottato il cognome dell'adottante, unitamente al suo cognome originario (art. 299, primo comma, cod. civ.).
Pure in tale ambito si è manifestata (e si manifesta) chiaramente l'esigenza di tutelare il diritto all'identità personale.
Già in passato, la Consulta, pronunciandosi su entrambe le discipline sopra richiamate (sull'art. 262 cod. civ., con la sentenza n. 297 del 1996 e sull'art. 299, secondo comma, cod. civ, con la sentenza n. 120 del 2001), ha potuto, in estrema sintesi, per quello che qui rileva, affermare che il diritto al nome (cognome), nel divenire autonomo segno distintivo dell'identità personale, attrae una tutela che può prescindere dalla correlazione con lo status filiationis. Il cognome originario, intorno al quale si è venuta a costruire l'identità della persona, va protetto anche ove sia stato assegnato dall'ufficiale di stato civile, in difetto del riconoscimento del figlio da parte dei genitori. Se quel cognome si è oramai “radicato nel contesto sociale in cui [l'interessato] si trova a vivere” (e, magari, come nel caso di specie, è stato anche trasmesso ai figli), precludere “di mantenerlo si risolve in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto ” (così la Corte Costituzionale nella sentenza n. 120 del 2001). Con tale pronuncia è stata, infatti, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui imponeva all'adottato maggiorenne, non riconosciuto dai suoi genitori, di assumere il solo cognome dell'adottante, senza poter mantenere il cognome che gli era stato assegnato dall'ufficiale di stato civile.
Da ultimo, a mezzo della sentenza n. 135/2023, la Consulta ha osservato come l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante. La ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico (e non un cognome unico derivante dalla unione dei cognomi del padre e della madre) è stata individuata
“nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”. In tale contesto, è stato detto, anche l'ordine dei cognomi incide sul diritto all'identità personale. Pertanto, laddove vi sia, da un lato, l'esigenza da parte dell'adottando di aggiungere e non anteporre il cognome dell'adottante e, dall'altro, il consenso di quest'ultimo, è stato ritenuto irragionevole e contrario agli artt. 2 e 3 della Costituzione mantenere (o, meglio, imporre) il rigido automatismo previsto dall'art. 299 cod. civ. tanto più irragionevole quanto più diverse e varie sono le ipotesi ricomprese nel perimetro applicativo dell'istituto dell'adozione di persona maggiore d'età.
Venendo alla fattispecie che qui ci occupa, reputa il Collegio che non occorra mettere in discussione, sempre e comunque, la scelta operata con la legge n. 184 del 1983 orientata a dare maggiore visibilità e/o riconoscibilità sociale dell'adozione del maggiore d'età. Non si contesta, cioè, “in sé” la regola dell'anteposizione o dell'aggiunta (post sentenza n. 135/2023 della Consulta) del cognome dell'adottante a quello dell'adottato, ma si conviene che sia (altrettanto) irragionevole applicare automaticamente e rigidamente tale meccanismo
(dell'aggiunta o dell'anteposizione) sacrificando aprioristicamente il diritto all'identità personale dell'adottando che ben potrebbe (come nel caso sub iudice) manifestare il desiderio (rectius la volontà) di conservare il cognome originario
(già trasmesso ai figli minorenni come da certificati in atti) e di non assumere il cognome dell'adottante (sulla falsariga di quanto già previsto all'art. 262, commi
2 e 3, cod. civ.), in particolare, nel caso in cui, oltre a esservi il consenso dell'adottante e dell'adottando all'adozione (ex art. 296 cod. civ.), vi sia anche il consenso dell'adottante e dell'adottando al mantenimento del cognome originario dell'adottando e alla non assunzione (non anteposizione o non aggiunta) del cognome dell'adottante “che è il segno [esteriore e/o visibile] del vincolo giuridico che sorge fra i due” per effetto dell'adozione.
“Se, dunque, l'adottato maggiore d'età ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all'identità personale attraverso l'aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell'adottante al proprio e se anche l'adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all'adozione, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto”1. Specularmente, se l'adottato maggiore d'età ha l'esigenza di veder tutelato il suo diritto all'identità personale attraverso la conservazione del cognome originario (e la non assunzione del cognome dell'adottante) e se anche l'adottante è favorevole alla conservazione del cognome originario da parte dell'adottato (e alla non assunzione del suo cognome da parte dell'adottato) – e tutto ciò non incide sul consenso all'adozione – è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre in conformità alle richieste dei diretti interessati (impregiudicati gli ulteriori, e ben più pregnanti, effetti patrimoniali innanzi citati). Tanto più che, a differenza dell'adozione piena e dell'adozione in casi particolari, che sono istituti incentrati sulla cura del minore e sulla tutela del suo preminente interesse (sentenza n. 79 del 2022), l'adozione di persona maggiore d'età produce effetti giuridici limitati alla trasmissione del patrimonio
(con conseguenze che si apprezzano sul piano della disciplina relativa agli alimenti e alle successioni) e, a questo punto, tendenzialmente, del cognome.
In estrema sintesi, reputa il Collegio che il movente personalistico sotteso alla trasmissione del cognome dell'adottante all'adottato non sia imprescindibile e che gli ulteriori e diversi effetti discendenti dalla sentenza di adozione ben possano, essi soli, sostenere la scelta dell'adozione quale strumento idoneo a rafforzare il vincolo solidaristico che, di fatto, si è già instaurato con l'adottando e/o a creare un legame giuridico con colui con cui si è già consolidato un rapporto affettivo.
Risulta allora evidente la (ulteriore) irragionevolezza di una regola che, ove ritenuta priva di margini di flessibilità, rischierebbe di ostacolare talune delle funzioni che l'istituto svolge a livello sociale, lederebbe chiaramente l'identità personale dell'adottando maggiore d'età e, dunque, finirebbe con il contrastare con gli artt. 2 e 3 Cost. Ciò non è, perché questo Collegio ritiene che sia possibile, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma2, anche sulla base del diritto vivente, consentire che, con la sentenza che fa luogo all'adozione, non venga né anteposto né aggiunto il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età “se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore” (tanto più che l'adozione di persone maggiori di età non implica necessariamente l'instaurarsi di una convivenza familiare e non determina la soggezione dell'adottato alla responsabilità del genitore adottivo che non assume l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato risultando così affievolita quell'esigenza di visibilità “esterna” sottesa all'assunzione – anteposizione o aggiunta – del cognome dell'adottante).
D'altro canto, la Suprema Corte di Cassazione, a mezzo della sentenza n.
7667/2020, ha già osservato come l'istituto dell'adozione di maggiorenni, negli ultimi decenni, abbia perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva e identitaria, nonché di una storia personale di adottante e di adottando e per divenire lo strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppure maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. In sostanza, l'istituto ha assunto una maggiore o crescente valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, è meritevole di tutela. In tale mutato contesto sociale, senza investire nuovamente della questione la Consulta3, la Corte di Cassazione è giunta a ritenere il limite di
18 anni sancito all'art. 291, comma 1, c. c. “un ostacolo rilevante e ingiustificato all'adozione dei maggiorenni, un'indebita e anacronistica ingerenza dello Stato nell'assetto familiare in contrasto con l'articolo 8 Cedu interpretato nella sua accezione più ampia riguardo ai principi del rispetto della vita familiare e privata. Infatti, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che, al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l'articolo 8 pone a carico dello Stato degli obblighi positivi di rispetto effettivo della vita familiare. In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo da permettere a tale legame di svilupparsi (Sentenza
CEDU del 13.10.2015 sul ricorso n. 52557/2014)”. Significativo, sul punto, anche l'orientamento innovatore precedentemente adottato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 354 del 14/01/1999 ove era già stato ritenuto derogabile il divario d'età dei diciotto anni tra il coniuge adottante e l'adottando divenuto di recente maggiorenne “perché altrimenti la realizzazione del valore costituzionale dell'unità della famiglia [garantito dall'art. 30, primo e terzo comma, della Costituzione] potrebbe risultarne compromessa [essendo possibile] allontanarsi dal significato che sembrerebbe più immediatamente riconducibile al testo anche per prevenire l'antinomia con il diritto euro-unitario e costituzionale e, dunque, evitare la formale disapplicazione della norma in questione”.
Le spese del procedimento sono irripetibili in ragione della natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di TO ZI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DISPONE farsi luogo all'adozione di (C.F. Parte_2
) da parte di (C.F. C.F._2 Parte_1
) senza assunzione del cognome;
C.F._1 Parte_1
2) DISPONE CHE l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita dell'adottato proceda all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite
MANDA la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
TO ZI il 09/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
LA VA IA NI PA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così la Consulta nella sentenza n. 135/2023 2 Sulla scia di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7667 del 03/04/2020 3 Che, comunque, con la sentenza n. 5 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione di maggiorenni, non consente al giudice di ridurre l'intervallo minimo di età di diciotto anni fra adottante e adottando nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano motivi meritevoli ovvero ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della regola sul divario di età che, in quanto priva di un margine di flessibilità, era destinata ad entrare in frizione, nell'assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale (art. 2 Costituzione). La Corte ha quindi individuato il punto di equilibrio tra la regola del divario di età fissata dal codice civile e il diritto all'identità della persona, anche nelle formazioni in cui esprime e forma la sua personalità, nell'accertamento rimesso al giudice che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, provvederà a valutare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogare alla previsione del codice civile nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua. L'intervallo ordinario di diciotto anni continua a valere quale regola generale che richiama la necessità di conservare una ragionevole limitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio