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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3081/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3081/2020 R.G., avente ad oggetto: Servitù, promossa da:
(c.f. , e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Ispica (Rg) nella via Giacomo C.F._2
Matteotti n. 14/A, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Rabbito, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attori
Nei confronti di
(P. IVA. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Modica, nella Piazza P. Balsamo, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Terranova, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 01.10.2020, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la affermando preliminarmente di essere Controparte_1
usufruttuari dell'unità immobiliare con destinazione abitativa sita al piano secondo di uno stabile in Pozzallo (Rg), nel cui pianterreno era ubicato un locale commerciale, condotto in locazione dalla società convenuta per esercitare un'attività di bar e somministrazione. Asserivano gli attori che, in assenza di validi titoli abilitativi e del consenso dei proprietari delle unità immobiliari sovrastanti, la società convenuta effettuava opere edili di trasformazione del locale, realizzando una cucina nel vano ricavato arbitrariamente all'interno del cavedio condominiale, e ponendo una conduttura di smaltimento dei fumi di cottura, innalzata per diversi metri e rivolta verso la Villa Comunale. Lamentavano quindi gli attori la sussistenza di immissioni di rumore, calore, odori e fumi, in quanto alcune finestre della loro unità immobiliare aprivano sul cavedio condominiale, con conseguenti gravi ripercussioni sullo stato di salute degli stessi. Concludevano i coniugi sostenendo l'inosservanza delle condizioni previste dall'art. 1102 c.c., a causa della mutata destinazione del cavedio, e l'impossibilità di trarne utilità al fine di ricavare aria e luce. Precisavano infine di aver più volte diffidato la società convenuta e che la stessa non era comparsa in sede di procedimento di mediazione. Per le superiori motivazioni, e chiedevano condannarsi la Parte_1 Parte_2 [...]
alla rimozione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi, ritenersi e CP_1
dichiararsi che la stessa non aveva titolo a mantenere la conduttura di smaltimento,
e per l'effetto condannarsi la predetta a rimuovere a proprie spese l'impianto e ogni altro manufatto esistente. Con il favore delle spese e dei compensi.
Successivamente, in via istruttoria, chiedevano ammettersi CTU.
Con comparsa di risposta del 21.01.2021 si costituiva contestando Controparte_1
la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché carente di prova. La società convenuta confutava anzitutto quanto affermato dagli attori, precisando che all'interno del cavedio condominiale non era stato ricavato alcun vano cucina, e che lo stesso conservava la dimensione planimetrica originaria, corrispondente alla planimetria del locale presso il Comune di Pozzallo, di conseguenza escludeva l'esecuzione di opere edili di trasformazione del locale.
Sosteneva parte convenuta che il cavedio veniva utilizzato solo come ripostiglio e disimpegno di collegamento tra altri vani di servizio, mentre non risultava alcuna installazione di apparecchi di cottura, né alcuna cucina a servizio dell'attività commerciale del bar. Affermava inoltre che dal cavedio si elevava una condotta per circa m 7,50, con apertura verso la , esistente già da anni e conforme CP_2
alla normativa in materia, utilizzata per il ricircolo dell'aria dei locali di servizio, e attiva ad intervalli di tempo dalle ore 08.30 alle ore 11.00. In conclusione, precisava la convenuta che le finestre dell'unità immobiliare degli attori erano poste, in altezza, oltre la canna fumaria e la parete del cavedio, il quale non poteva quindi fungere da canale di odori e fumi, e non impediva loro l'accesso ad aria, luce e veduta diretta, così come confermato anche dagli Agenti di Polizia Municipale intervenuti più volte, constatando l'assenza di irregolarità. Per i superiori motivi chiedeva rigettarsi la domanda attorea, con favore delle spese e dei Controparte_1
compensi di lite.
Veniva disposta ed espletata CTU perché, previo esame degli atti di causa ed effettuazione di idoneo sopralluogo, con rappresentazione dello stato dei luoghi a mezzo di produzione fotografica e di planimetria, si accertasse quanto lamentato dalla parte attrice nei propri scritti difensivi.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni, all'udienza del 24.06.2024, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione, con concessione di termini di legge per conclusionali e repliche.
Ciò premesso, è necessario evidenziare che, ai sensi dell'art. 1102 c.c., “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Nel caso di specie, dalla disposta CTU si evince che “Nel cavedio risultano posizionati alcuni frigoriferi e ripiani metallici, ma non vi è evidenza di nessuna cucina (così per come anche accertato dal Comando Polizia Municipale in data 03.07.2018) oltre a due canne fumarie per lo smaltimento dei fumi di cottura che dalla quota del piano terra si innalzano fino alla copertura del limitrofo fabbricato lato Est per circa 7,50 metri. Secondo il regolamento comunale (art. 70) i condotti di fumo devono essere sopraelevati sulla copertura di almeno un metro, pertanto, le quote degli attuali sbocchi non rispettano tale regolamento e dovrebbero quindi essere innalzati”
(vedasi relazione di CTU depositata in data 29.10.2023).
Occorre precisare che non risulta avanzata alcuna osservazione alla suddetta CTU.
Sul punto giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Secondo l'art. 1102 c.c., ciascun comproprietario ha diritto di trarre dalla cosa comune un'utilità più intensa o diversa da quella ricavata dagli altri comproprietari, purché non ne alteri la destinazione o comprometta il diritto al pari uso da parte degli altri comunisti, e sempre che l'uso che intende fare non sia in contrasto con la specifica destinazione della cosa comune” (Cass. Ord. n. 21117/2024).
Ebbene, dalle risultanze della CTU deve rilevarsi che le condizioni poste dall'art. 1102 c.c. risultano correttamente osservate.
La società convenuta si è servita del cavedio condominiale senza alterarne la destinazione, non ha infatti realizzato alcuna cucina o altra opera al suo interno, né il predetto utilizzo ha impedito agli altri condomini di usufruire del cavedio al fine di ricevere aria e luce dalle finestre delle unità immobiliari site ai piani superiori.
Anche in un precedente sopralluogo effettuato dagli Agenti di Polizia Municipale del
Comune di Pozzallo, in data 03.07.2018, si rileva che “nel vano cavedio non è stata accertata alcuna realizzazione di cucina, e pertanto non sono state riscontrate violazioni urbanistiche”, come da verbale di accertamento in atti.
In conclusione, non è stata fornita dagli attori alcuna prova valida, diretta a dimostrare la sussistenza di una violazione dell'art. 1102 c.c., o la presenza di opere modificative della destinazione del cavedio condominiale.
La domanda deve essere dunque rigettata sul punto, in virtù delle considerazioni suespresse. Occorre tuttavia precisare che dalla svolta consulenza è emerso l'obbligo per
[...]
di provvedere all'innalzamento delle due canne fumarie, la cui altezza non CP_1
risulta conforme a quanto previsto dal regolamento comunale in materia.
In considerazione di ciò, la società convenuta andrà condannata all'innalzamento di mt. 1 delle quote delle canne fumarie per lo smaltimento dei fumi di cottura, a proprie spese, non avendo la stessa allegato alcuna documentazione al fine di comprovare l'esistenza da diversi anni delle suddette condotte, così come affermato nella propria comparsa costitutiva, e quindi non avendo fornito alcuna prova in merito al proprio difetto di responsabilità circa il posizionamento delle canne fumarie al di sotto del limite di altezza previsto dalla norma.
Si reputa congruo porre le spese della CTU in via definitiva a carico di parte attrice nella misura di due terzi, mentre per il restante terzo esse andranno poste a carico della convenuta.
Appare equo infine porre le spese di giudizio a carico degli attori nella stessa misura succitata, mentre per la restante quota esse vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alla loro soccombenza reciproca, seppure sia prevalente quella in capo agli attori.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
3081/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
in parziale accoglimento della domanda, proposta da e Parte_1 Pt_2
[...]
- condanna all'innalzamento di metri 1 delle due canne fumarie;
Controparte_1 rigetta per il resto.
- pone le spese della CTU definitivamente a carico di e Parte_1 Pt_2
nella misura di due terzi, e della società convenuta per la restante parte;
[...]
- condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese processuali nella misura di due terzi, da liquidarsi in euro CP_1
800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti le spese citate per il restante terzo.
Così deciso in Ragusa, il 06.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3081/2020 R.G., avente ad oggetto: Servitù, promossa da:
(c.f. , e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Ispica (Rg) nella via Giacomo C.F._2
Matteotti n. 14/A, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Rabbito, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attori
Nei confronti di
(P. IVA. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Modica, nella Piazza P. Balsamo, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Terranova, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 01.10.2020, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la affermando preliminarmente di essere Controparte_1
usufruttuari dell'unità immobiliare con destinazione abitativa sita al piano secondo di uno stabile in Pozzallo (Rg), nel cui pianterreno era ubicato un locale commerciale, condotto in locazione dalla società convenuta per esercitare un'attività di bar e somministrazione. Asserivano gli attori che, in assenza di validi titoli abilitativi e del consenso dei proprietari delle unità immobiliari sovrastanti, la società convenuta effettuava opere edili di trasformazione del locale, realizzando una cucina nel vano ricavato arbitrariamente all'interno del cavedio condominiale, e ponendo una conduttura di smaltimento dei fumi di cottura, innalzata per diversi metri e rivolta verso la Villa Comunale. Lamentavano quindi gli attori la sussistenza di immissioni di rumore, calore, odori e fumi, in quanto alcune finestre della loro unità immobiliare aprivano sul cavedio condominiale, con conseguenti gravi ripercussioni sullo stato di salute degli stessi. Concludevano i coniugi sostenendo l'inosservanza delle condizioni previste dall'art. 1102 c.c., a causa della mutata destinazione del cavedio, e l'impossibilità di trarne utilità al fine di ricavare aria e luce. Precisavano infine di aver più volte diffidato la società convenuta e che la stessa non era comparsa in sede di procedimento di mediazione. Per le superiori motivazioni, e chiedevano condannarsi la Parte_1 Parte_2 [...]
alla rimozione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi, ritenersi e CP_1
dichiararsi che la stessa non aveva titolo a mantenere la conduttura di smaltimento,
e per l'effetto condannarsi la predetta a rimuovere a proprie spese l'impianto e ogni altro manufatto esistente. Con il favore delle spese e dei compensi.
Successivamente, in via istruttoria, chiedevano ammettersi CTU.
Con comparsa di risposta del 21.01.2021 si costituiva contestando Controparte_1
la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché carente di prova. La società convenuta confutava anzitutto quanto affermato dagli attori, precisando che all'interno del cavedio condominiale non era stato ricavato alcun vano cucina, e che lo stesso conservava la dimensione planimetrica originaria, corrispondente alla planimetria del locale presso il Comune di Pozzallo, di conseguenza escludeva l'esecuzione di opere edili di trasformazione del locale.
Sosteneva parte convenuta che il cavedio veniva utilizzato solo come ripostiglio e disimpegno di collegamento tra altri vani di servizio, mentre non risultava alcuna installazione di apparecchi di cottura, né alcuna cucina a servizio dell'attività commerciale del bar. Affermava inoltre che dal cavedio si elevava una condotta per circa m 7,50, con apertura verso la , esistente già da anni e conforme CP_2
alla normativa in materia, utilizzata per il ricircolo dell'aria dei locali di servizio, e attiva ad intervalli di tempo dalle ore 08.30 alle ore 11.00. In conclusione, precisava la convenuta che le finestre dell'unità immobiliare degli attori erano poste, in altezza, oltre la canna fumaria e la parete del cavedio, il quale non poteva quindi fungere da canale di odori e fumi, e non impediva loro l'accesso ad aria, luce e veduta diretta, così come confermato anche dagli Agenti di Polizia Municipale intervenuti più volte, constatando l'assenza di irregolarità. Per i superiori motivi chiedeva rigettarsi la domanda attorea, con favore delle spese e dei Controparte_1
compensi di lite.
Veniva disposta ed espletata CTU perché, previo esame degli atti di causa ed effettuazione di idoneo sopralluogo, con rappresentazione dello stato dei luoghi a mezzo di produzione fotografica e di planimetria, si accertasse quanto lamentato dalla parte attrice nei propri scritti difensivi.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni, all'udienza del 24.06.2024, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione, con concessione di termini di legge per conclusionali e repliche.
Ciò premesso, è necessario evidenziare che, ai sensi dell'art. 1102 c.c., “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Nel caso di specie, dalla disposta CTU si evince che “Nel cavedio risultano posizionati alcuni frigoriferi e ripiani metallici, ma non vi è evidenza di nessuna cucina (così per come anche accertato dal Comando Polizia Municipale in data 03.07.2018) oltre a due canne fumarie per lo smaltimento dei fumi di cottura che dalla quota del piano terra si innalzano fino alla copertura del limitrofo fabbricato lato Est per circa 7,50 metri. Secondo il regolamento comunale (art. 70) i condotti di fumo devono essere sopraelevati sulla copertura di almeno un metro, pertanto, le quote degli attuali sbocchi non rispettano tale regolamento e dovrebbero quindi essere innalzati”
(vedasi relazione di CTU depositata in data 29.10.2023).
Occorre precisare che non risulta avanzata alcuna osservazione alla suddetta CTU.
Sul punto giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Secondo l'art. 1102 c.c., ciascun comproprietario ha diritto di trarre dalla cosa comune un'utilità più intensa o diversa da quella ricavata dagli altri comproprietari, purché non ne alteri la destinazione o comprometta il diritto al pari uso da parte degli altri comunisti, e sempre che l'uso che intende fare non sia in contrasto con la specifica destinazione della cosa comune” (Cass. Ord. n. 21117/2024).
Ebbene, dalle risultanze della CTU deve rilevarsi che le condizioni poste dall'art. 1102 c.c. risultano correttamente osservate.
La società convenuta si è servita del cavedio condominiale senza alterarne la destinazione, non ha infatti realizzato alcuna cucina o altra opera al suo interno, né il predetto utilizzo ha impedito agli altri condomini di usufruire del cavedio al fine di ricevere aria e luce dalle finestre delle unità immobiliari site ai piani superiori.
Anche in un precedente sopralluogo effettuato dagli Agenti di Polizia Municipale del
Comune di Pozzallo, in data 03.07.2018, si rileva che “nel vano cavedio non è stata accertata alcuna realizzazione di cucina, e pertanto non sono state riscontrate violazioni urbanistiche”, come da verbale di accertamento in atti.
In conclusione, non è stata fornita dagli attori alcuna prova valida, diretta a dimostrare la sussistenza di una violazione dell'art. 1102 c.c., o la presenza di opere modificative della destinazione del cavedio condominiale.
La domanda deve essere dunque rigettata sul punto, in virtù delle considerazioni suespresse. Occorre tuttavia precisare che dalla svolta consulenza è emerso l'obbligo per
[...]
di provvedere all'innalzamento delle due canne fumarie, la cui altezza non CP_1
risulta conforme a quanto previsto dal regolamento comunale in materia.
In considerazione di ciò, la società convenuta andrà condannata all'innalzamento di mt. 1 delle quote delle canne fumarie per lo smaltimento dei fumi di cottura, a proprie spese, non avendo la stessa allegato alcuna documentazione al fine di comprovare l'esistenza da diversi anni delle suddette condotte, così come affermato nella propria comparsa costitutiva, e quindi non avendo fornito alcuna prova in merito al proprio difetto di responsabilità circa il posizionamento delle canne fumarie al di sotto del limite di altezza previsto dalla norma.
Si reputa congruo porre le spese della CTU in via definitiva a carico di parte attrice nella misura di due terzi, mentre per il restante terzo esse andranno poste a carico della convenuta.
Appare equo infine porre le spese di giudizio a carico degli attori nella stessa misura succitata, mentre per la restante quota esse vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alla loro soccombenza reciproca, seppure sia prevalente quella in capo agli attori.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
3081/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
in parziale accoglimento della domanda, proposta da e Parte_1 Pt_2
[...]
- condanna all'innalzamento di metri 1 delle due canne fumarie;
Controparte_1 rigetta per il resto.
- pone le spese della CTU definitivamente a carico di e Parte_1 Pt_2
nella misura di due terzi, e della società convenuta per la restante parte;
[...]
- condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese processuali nella misura di due terzi, da liquidarsi in euro CP_1
800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti le spese citate per il restante terzo.
Così deciso in Ragusa, il 06.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo