TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/12/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 4184/2024, 4213/2024, 4187/2024 e
4189/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Nicola Mondelli Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Gilda CP_1
EN e EL LO resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzioni n. OI- CP_1
002680934, n. OI-000009696, n. OI-00206966, n. OI-001726163, con le quali era stato intimato il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative, rispettivamente, agli anni 2015, 2019, 2018 e 2017, chiedendone l'annullamento e, in subordine, instando per l'applicazione della sanzione in misura minima.
Dopo aver premesso che le ordinanze ingiunzioni opposte facevano seguito ad avvisi di accertamento asseritamente a lui notificati nella qualità di legale rappresentante della , ne Controparte_2
1 lamentava la illegittimità per: 1) insussistenza della qualità di legale rappresentante della predetta società; 2) omessa notifica dell'avviso di accertamento;
3) prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex art. 28 L. n.
689/1981.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto CP_1 per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
Occorre premettere che, costituendosi in giudizio, l' ha offerto la prova CP_3 che parte ricorrente ha rivestito la carica di amministratore e legale rappresentante della nel periodo dal 29.4.2013 al 1.7.2019 Controparte_4
(cfr. visura camerale in fasc. ). CP_1
Tanto premesso, in relazione alla ordinanza ingiunzione n. OI-002680934
(riferita alle omesse ritenute per l'anno 2015) l' ha dimostrato l'avvenuta CP_1 notifica in data 5.6.2018 del presupposto avviso di accertamento n.
.2500.31/05/2018.0185363 del 31.05.2018 (relativo a violazioni CP_1 commesse nel periodo durante il quale l'opponente era legale rappresentante della società citata), nonché, in data 23.12.2023 (per compiuta giacenza), dell'avviso .2500.29/11/2023.0602618 di rettifica dell'importo accertato in CP_1 base all'art. 23, D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in modificazione in L. 3 luglio 2023, n. 85.
Il diritto alla riscossione delle somme ex art. 28 L. n. 689/1981 è, nondimeno, prescritto come correttamente lamenta parte ricorrente.
Ed invero, anche a tenere conto della sospensione del termine di prescrizione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983) e della ulteriore sospensione dei termini prevista dalla normativa c.d. emergenziale ex art. 103, comma 6-bis, della L. 24 aprile 2020, n. 27 (per il periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, cioè per complessivi 98 giorni) si ha che il termine
2 quinquennale è spirato il 11.12.2023 (5.6.2018 + 90 giorni ex art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983 + 98 giorni ex art. 103, comma 6-bis, della
L. 24 aprile 2020, n. 27 + 5 anni) sicchè alla data del 23.12.2023, di notifica del citato avviso di accertamento in rettifica, la prescrizione era già maturata.
Quanto all'ordinanza ingiunzione n. OI-000009696 – relativa alle omesse ritenute per l'anno 2019 – l' deduce di aver notificato il presupposto CP_1 avviso di accertamento .2500.28/10/2021.0491263 del 28.10.2021 in CP_1 data 1.12.2021 ma di detta circostanza non ha offerto prova poiché si è limitata a produrre (cfr. fasc. resistente) un avviso di ricevimento CAD da cui risulta unicamente che la CAD è stata immessa in cassetta postale in data
27.11.2021 ma non è documentato né il ritiro dell'atto da parte dell'interessato né la compiuta giacenza.
All'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto non può che conseguire la declaratoria di nullità della conseguente ordinanza ingiunzione.
Le argomentazioni difensive dell' secondo cui l'art. 14 L. n. 689/1981 non CP_1 sarebbe qui applicabile non possono essere condivise.
Occorre al riguardo rilevare che l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016 dispone “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Ora, rilevato anzitutto che l'art. 14 L. n. 689/1981 si colloca sistematicamente tra le disposizioni della sezione II del capo I della citata legge e richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia di Corte di Appello Trieste del
9.5.2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 208/2023 R.G.), si osserva che
“[..] L'art.6 del d.lgs.8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione introdotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/81, ma solo "in quanto applicabili"; e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l'art.14, in forza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.
3 A sostegno della sua tesi l' fa valere, in sintesi, due argomenti e cioè la CP_1 specialità della fattispecie prevista dall'art. 2 comma 1 bis del d.l. 463/83, nel testo introdotto dall'art.3 comma 6 del d.lgs.8/2016, dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito; e la pratica impossibilità di rispettare il termine dell'art.14 data l'enorme quantità di posizioni contributive da verificare a seguito della depenalizzazione.
Che l'art. 2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale è certamente vero sul piano sostanziale: è infatti speciale la previsione di una soglia massima oltre la quale l'illecito assume (o meglio conserva) rilevanza penale;
e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza.
Ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale, di cui si tratterà più avanti) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81
(che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare
l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art. 14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle CP_1
4 ritenute contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario,
l'applicabilità per il passato.
Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art.14 della legge 689/81 [..]”.
L'art. 14 della Legge n. 689/1981 opera, dunque, non solo quale norma generale, ma anche in virtù del rinvio espressamente previsto dal citato art. 6 del D.lgs. n. 8/2016.
Quanto alla ordinanza ingiunzione n. OI-00206966 (relativa alle omesse ritenute per l'anno 2018) l' ha provato l'avvenuta notifica, in data CP_1
31.12.2019, dell'avviso di accertamento presupposto
.2500.04/12/2019.0400537 del 04.12.2019, notifica correttamente CP_1 avvenuta all'opponente (con consegna dell'atto a persona dichiaratasi “addetta alla casa” e per la quale è stata spedita la c.d. CAN, cfr. avviso in fasc. ) CP_1 che, in relazione all'anno della violazione in contestazione (il 2018) era, come visto, legale rappresentante della menzionata società.
Contrariamente a quanto lamenta il ricorrente, il diritto alla riscossione delle somme ex art. 28 L. n. 689/1981 non è prescritto poiché il termine quinquennale veniva a scadenza il 31.12.2024 (ossia il quinquennio successivo alla notifica dell'avviso di accertamento) e la ordinanza ingiunzione è stata notificata il 7.10.2024 entro il quinquennio.
Quanto, infine, alla ordinanza ingiunzione n. OI-001726163 (relativa alle ritenute per l'anno 2017) è provata la notifica, in data 13.6.2019, dell'avviso di accertamento presupposto .2500.04/06/2019.0185363 del 04.06.2019 CP_1
(cfr. avviso di ricevimento in fasc. da cui risulta la consegna dell'atto a CP_1 persona dichiaratasi “addetta alla casa” e la spedizione della relativa CAN) ed il diritto alla riscossione delle somme non è prescritto poiché la notifica
5 dell'ordinanza ingiunzione è avvenuta il 7.10.2024, entro il quinquennio, venendo il relativo termine di prescrizione a maturazione il 18.12.2024 tenendo conto della sospensione ex art. 2, comma 1, quater della legge n. 638 del 1983 ed ex art. 103, comma 6-bis, della L. 24 aprile 2020, n. 27
(13.6.2019 + 90 giorni ex art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983
+ 98 giorni ex art. 103, comma 6-bis, della L. 24 aprile 2020, n. 27 + 5 anni).
Ed allora, in conclusione, deve dichiararsi la nullità delle ordinanze ingiunzioni n. OI-002680934 e n. OI-000009696 mentre per il resto il ricorso deve essere rigettato.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità delle ordinanze ingiunzioni n. OI-002680934 e n. OI-000009696; compensa le CP_1 spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 8 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
6
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 4184/2024, 4213/2024, 4187/2024 e
4189/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Nicola Mondelli Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Gilda CP_1
EN e EL LO resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzioni n. OI- CP_1
002680934, n. OI-000009696, n. OI-00206966, n. OI-001726163, con le quali era stato intimato il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative, rispettivamente, agli anni 2015, 2019, 2018 e 2017, chiedendone l'annullamento e, in subordine, instando per l'applicazione della sanzione in misura minima.
Dopo aver premesso che le ordinanze ingiunzioni opposte facevano seguito ad avvisi di accertamento asseritamente a lui notificati nella qualità di legale rappresentante della , ne Controparte_2
1 lamentava la illegittimità per: 1) insussistenza della qualità di legale rappresentante della predetta società; 2) omessa notifica dell'avviso di accertamento;
3) prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex art. 28 L. n.
689/1981.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto CP_1 per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
Occorre premettere che, costituendosi in giudizio, l' ha offerto la prova CP_3 che parte ricorrente ha rivestito la carica di amministratore e legale rappresentante della nel periodo dal 29.4.2013 al 1.7.2019 Controparte_4
(cfr. visura camerale in fasc. ). CP_1
Tanto premesso, in relazione alla ordinanza ingiunzione n. OI-002680934
(riferita alle omesse ritenute per l'anno 2015) l' ha dimostrato l'avvenuta CP_1 notifica in data 5.6.2018 del presupposto avviso di accertamento n.
.2500.31/05/2018.0185363 del 31.05.2018 (relativo a violazioni CP_1 commesse nel periodo durante il quale l'opponente era legale rappresentante della società citata), nonché, in data 23.12.2023 (per compiuta giacenza), dell'avviso .2500.29/11/2023.0602618 di rettifica dell'importo accertato in CP_1 base all'art. 23, D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in modificazione in L. 3 luglio 2023, n. 85.
Il diritto alla riscossione delle somme ex art. 28 L. n. 689/1981 è, nondimeno, prescritto come correttamente lamenta parte ricorrente.
Ed invero, anche a tenere conto della sospensione del termine di prescrizione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983) e della ulteriore sospensione dei termini prevista dalla normativa c.d. emergenziale ex art. 103, comma 6-bis, della L. 24 aprile 2020, n. 27 (per il periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, cioè per complessivi 98 giorni) si ha che il termine
2 quinquennale è spirato il 11.12.2023 (5.6.2018 + 90 giorni ex art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983 + 98 giorni ex art. 103, comma 6-bis, della
L. 24 aprile 2020, n. 27 + 5 anni) sicchè alla data del 23.12.2023, di notifica del citato avviso di accertamento in rettifica, la prescrizione era già maturata.
Quanto all'ordinanza ingiunzione n. OI-000009696 – relativa alle omesse ritenute per l'anno 2019 – l' deduce di aver notificato il presupposto CP_1 avviso di accertamento .2500.28/10/2021.0491263 del 28.10.2021 in CP_1 data 1.12.2021 ma di detta circostanza non ha offerto prova poiché si è limitata a produrre (cfr. fasc. resistente) un avviso di ricevimento CAD da cui risulta unicamente che la CAD è stata immessa in cassetta postale in data
27.11.2021 ma non è documentato né il ritiro dell'atto da parte dell'interessato né la compiuta giacenza.
All'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto non può che conseguire la declaratoria di nullità della conseguente ordinanza ingiunzione.
Le argomentazioni difensive dell' secondo cui l'art. 14 L. n. 689/1981 non CP_1 sarebbe qui applicabile non possono essere condivise.
Occorre al riguardo rilevare che l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016 dispone “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Ora, rilevato anzitutto che l'art. 14 L. n. 689/1981 si colloca sistematicamente tra le disposizioni della sezione II del capo I della citata legge e richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia di Corte di Appello Trieste del
9.5.2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 208/2023 R.G.), si osserva che
“[..] L'art.6 del d.lgs.8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione introdotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/81, ma solo "in quanto applicabili"; e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l'art.14, in forza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.
3 A sostegno della sua tesi l' fa valere, in sintesi, due argomenti e cioè la CP_1 specialità della fattispecie prevista dall'art. 2 comma 1 bis del d.l. 463/83, nel testo introdotto dall'art.3 comma 6 del d.lgs.8/2016, dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito; e la pratica impossibilità di rispettare il termine dell'art.14 data l'enorme quantità di posizioni contributive da verificare a seguito della depenalizzazione.
Che l'art. 2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale è certamente vero sul piano sostanziale: è infatti speciale la previsione di una soglia massima oltre la quale l'illecito assume (o meglio conserva) rilevanza penale;
e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza.
Ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale, di cui si tratterà più avanti) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81
(che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare
l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art. 14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle CP_1
4 ritenute contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario,
l'applicabilità per il passato.
Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art.14 della legge 689/81 [..]”.
L'art. 14 della Legge n. 689/1981 opera, dunque, non solo quale norma generale, ma anche in virtù del rinvio espressamente previsto dal citato art. 6 del D.lgs. n. 8/2016.
Quanto alla ordinanza ingiunzione n. OI-00206966 (relativa alle omesse ritenute per l'anno 2018) l' ha provato l'avvenuta notifica, in data CP_1
31.12.2019, dell'avviso di accertamento presupposto
.2500.04/12/2019.0400537 del 04.12.2019, notifica correttamente CP_1 avvenuta all'opponente (con consegna dell'atto a persona dichiaratasi “addetta alla casa” e per la quale è stata spedita la c.d. CAN, cfr. avviso in fasc. ) CP_1 che, in relazione all'anno della violazione in contestazione (il 2018) era, come visto, legale rappresentante della menzionata società.
Contrariamente a quanto lamenta il ricorrente, il diritto alla riscossione delle somme ex art. 28 L. n. 689/1981 non è prescritto poiché il termine quinquennale veniva a scadenza il 31.12.2024 (ossia il quinquennio successivo alla notifica dell'avviso di accertamento) e la ordinanza ingiunzione è stata notificata il 7.10.2024 entro il quinquennio.
Quanto, infine, alla ordinanza ingiunzione n. OI-001726163 (relativa alle ritenute per l'anno 2017) è provata la notifica, in data 13.6.2019, dell'avviso di accertamento presupposto .2500.04/06/2019.0185363 del 04.06.2019 CP_1
(cfr. avviso di ricevimento in fasc. da cui risulta la consegna dell'atto a CP_1 persona dichiaratasi “addetta alla casa” e la spedizione della relativa CAN) ed il diritto alla riscossione delle somme non è prescritto poiché la notifica
5 dell'ordinanza ingiunzione è avvenuta il 7.10.2024, entro il quinquennio, venendo il relativo termine di prescrizione a maturazione il 18.12.2024 tenendo conto della sospensione ex art. 2, comma 1, quater della legge n. 638 del 1983 ed ex art. 103, comma 6-bis, della L. 24 aprile 2020, n. 27
(13.6.2019 + 90 giorni ex art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983
+ 98 giorni ex art. 103, comma 6-bis, della L. 24 aprile 2020, n. 27 + 5 anni).
Ed allora, in conclusione, deve dichiararsi la nullità delle ordinanze ingiunzioni n. OI-002680934 e n. OI-000009696 mentre per il resto il ricorso deve essere rigettato.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità delle ordinanze ingiunzioni n. OI-002680934 e n. OI-000009696; compensa le CP_1 spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 8 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
6