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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 19/01/2026, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 502/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7042/2020 depositato il 17/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 746/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 17/02/2020
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160031974931001 IVA-ALIQUOTE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorreva Ricorrente_1 opponendo la cartella di pagamento n. 29520160031974931001 per la complessiva somma di € 41.693,93 dovuta a seguito di controllo automatizzato, ex art 54 bis per Iva anno 2011 .
Il 1° Giudice dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo per tardività .
La contribuente proponeva appello e contestava l'erroneità della sentenza .
Si costituivano l'Agenzia e Riscossione e chiedevano la conferma dell'atto impugnato con rigetto dell'appello.
Veniva comunicato dal contribuente il decesso della Sig.ra Ricorrente_1 e la Corte con ordinanza n. 4158/2024 depositata il 24/12/2024 disponeva l'interruzione del processo.
La Riscossione con memoria del settembre 2025 chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini.
Fissato il giudizio, la Corte , all'udienza del 12/1/2026 decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 43 comma 1 Dlgs 546/92 , rubricato “Ripresa del processo sospeso o interrotto” così recita : ”
Dopo che e' cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell'art. 30” . e al successivo art. 45 rubricato “Estinzione del processo per inattivita' delle parti “ al comma 1 si legge : “ Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo” e ai commi
3 e 4 la norma dispone : “ comma 3. L'estinzione del processo per inattivita' delle parti e' rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti. Comma 4.
L'estinzione e' dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza”. Nel caso di specie la causa non veniva riassunta da nessuna delle parti del giudizio determinando così l'estinzione dello stesso e l'inefficacia degli atti successivi se compiuti .
L'art. 45 del Dlgs 546/92 al comma 2 regola il capo delle spese in caso di estinzione del giudizio per inattività delle parti : “ Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti ex art. 45 Dlgs 546/92 . Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 12/1/2026
Il Presidente Est.
RI EL CO
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7042/2020 depositato il 17/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 746/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 17/02/2020
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160031974931001 IVA-ALIQUOTE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorreva Ricorrente_1 opponendo la cartella di pagamento n. 29520160031974931001 per la complessiva somma di € 41.693,93 dovuta a seguito di controllo automatizzato, ex art 54 bis per Iva anno 2011 .
Il 1° Giudice dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo per tardività .
La contribuente proponeva appello e contestava l'erroneità della sentenza .
Si costituivano l'Agenzia e Riscossione e chiedevano la conferma dell'atto impugnato con rigetto dell'appello.
Veniva comunicato dal contribuente il decesso della Sig.ra Ricorrente_1 e la Corte con ordinanza n. 4158/2024 depositata il 24/12/2024 disponeva l'interruzione del processo.
La Riscossione con memoria del settembre 2025 chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini.
Fissato il giudizio, la Corte , all'udienza del 12/1/2026 decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 43 comma 1 Dlgs 546/92 , rubricato “Ripresa del processo sospeso o interrotto” così recita : ”
Dopo che e' cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell'art. 30” . e al successivo art. 45 rubricato “Estinzione del processo per inattivita' delle parti “ al comma 1 si legge : “ Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo” e ai commi
3 e 4 la norma dispone : “ comma 3. L'estinzione del processo per inattivita' delle parti e' rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti. Comma 4.
L'estinzione e' dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza”. Nel caso di specie la causa non veniva riassunta da nessuna delle parti del giudizio determinando così l'estinzione dello stesso e l'inefficacia degli atti successivi se compiuti .
L'art. 45 del Dlgs 546/92 al comma 2 regola il capo delle spese in caso di estinzione del giudizio per inattività delle parti : “ Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti ex art. 45 Dlgs 546/92 . Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 12/1/2026
Il Presidente Est.
RI EL CO