Articolo 21 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 20Articolo 22
Versione
2 gennaio 2000
Art. 21. 1. Dopo l' articolo 421 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"ART. 421-bis - (Ordinanza per l'integrazione delle indagini). - 1.
Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento e' data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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