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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT IE Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
IA AN IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14397/2024 , introdotta da
(ROMA, 12/02/1971), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NOEMI GABRIELLI;
(ROMA, 01/01/1968), con il patrocinio dell'avv. Parte_2
NA PUCILLO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2014, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: • dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Roma il 27 maggio 2000, trascritto presso l'Ufficio dello stato Civile di Roma dell'anno 2000, atto n. 01032, parte I, serie 01 tra i Sigg.ri
[...] e Parte_2 Parte_1
ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
nonché OMOLOGARE il divorzio alle seguenti condizioni:
Le Parti dichiarano di aver già provveduto a suo tempo alla divisione di arredi, mobili e suppellettili comuni e che l'unico bene comune è, allo stato, l'immobile adibito a casa familiare, sito in Roma, Via Arcola, 24, in comproprietà tra i coniugi per 2/3 il marito e 1/3 la moglie.
Ciascuna delle Parti è autonoma sul piano economico e provvederà da sé al proprio sostentamento.
Per_
In accordo con l'altra Parte ed a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , Per_2 maggiorenni e non autonome economicamente, il Sig. verserà direttamente alle figlie a far data Parte_2 dalla sentenza di divorzio la somma di Euro 550,00 mensili (per come rivalutati a novembre 2023), rivalutabili come d'uso, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma del 2014, che le Parti stesse si impegnano a rispettare.
Le Parti in accordo tra loro si obbligano a trasferire ciascuno per la propria quota e senza alcun Per_ corrispettivo alle figlie maggiorenni e la proprietà dell'immobile adibito a casa familiare, Per_2 sito in Roma, Via Arcola, 24 e precisamente: appartamento, posto al piano secondo, distinto con il numero interno otto (int. 8), composto di due camere, accessori e due balconi;
confini: appartamento int. 9, vano scala condominiale e distacco su due lati, salvo altri. Detta porzione immobiliare risulta censita al N.C.E.U. di ROMA alla partita 2255496, foglio 355, particella 113 subalterno 8, Via Arcola n. 24, int. 8, P.2, z.c.
5. Cat. A/3, CI. 3, vani 4, R.C. Lire 1.460.000; Il conferimento immobiliare avverrà nel termine di mesi 1 (uno) a far data dalla sentenza di divorzio, tramite compravendita immobiliare dinanzi a Notaio scelto dal Sig. il cui nominativo verrà comunicato in Parte_2 tempo utile alla Sig.ra Gli oneri di compravendita di qualsivoglia natura, ivi compresi i compensi Parte_1 del notaio rogante saranno divisi tra le Parti in ragione delle proprie quote di proprietà. Le Parti dichiarano che tale conferimento immobiliare costituisce parte essenziale degli accordi di divorzio ed elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
le Parti chiedono, pertanto, l'applicazione dei relativi benefici fiscali previsti di cui all'art. 19 della Legge n. 74/87, così come estesa dalla sentenza della Corte Costituzionale in data 10.05.1999 n. 154, ai procedimenti di separazione personale dei coniugi con conseguente esenzione dell'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 27/05/2000, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14397/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
27/05/2000 tra (ROMA, 12/02/1971) e Parte_1 [...]
(ROMA, 01/01/1968) trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Roma al n. 01032, Parte 1 , Serie 01, Anno 2000,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 27/06/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente RT IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT IE Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
IA AN IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14397/2024 , introdotta da
(ROMA, 12/02/1971), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NOEMI GABRIELLI;
(ROMA, 01/01/1968), con il patrocinio dell'avv. Parte_2
NA PUCILLO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2014, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: • dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Roma il 27 maggio 2000, trascritto presso l'Ufficio dello stato Civile di Roma dell'anno 2000, atto n. 01032, parte I, serie 01 tra i Sigg.ri
[...] e Parte_2 Parte_1
ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
nonché OMOLOGARE il divorzio alle seguenti condizioni:
Le Parti dichiarano di aver già provveduto a suo tempo alla divisione di arredi, mobili e suppellettili comuni e che l'unico bene comune è, allo stato, l'immobile adibito a casa familiare, sito in Roma, Via Arcola, 24, in comproprietà tra i coniugi per 2/3 il marito e 1/3 la moglie.
Ciascuna delle Parti è autonoma sul piano economico e provvederà da sé al proprio sostentamento.
Per_
In accordo con l'altra Parte ed a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , Per_2 maggiorenni e non autonome economicamente, il Sig. verserà direttamente alle figlie a far data Parte_2 dalla sentenza di divorzio la somma di Euro 550,00 mensili (per come rivalutati a novembre 2023), rivalutabili come d'uso, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma del 2014, che le Parti stesse si impegnano a rispettare.
Le Parti in accordo tra loro si obbligano a trasferire ciascuno per la propria quota e senza alcun Per_ corrispettivo alle figlie maggiorenni e la proprietà dell'immobile adibito a casa familiare, Per_2 sito in Roma, Via Arcola, 24 e precisamente: appartamento, posto al piano secondo, distinto con il numero interno otto (int. 8), composto di due camere, accessori e due balconi;
confini: appartamento int. 9, vano scala condominiale e distacco su due lati, salvo altri. Detta porzione immobiliare risulta censita al N.C.E.U. di ROMA alla partita 2255496, foglio 355, particella 113 subalterno 8, Via Arcola n. 24, int. 8, P.2, z.c.
5. Cat. A/3, CI. 3, vani 4, R.C. Lire 1.460.000; Il conferimento immobiliare avverrà nel termine di mesi 1 (uno) a far data dalla sentenza di divorzio, tramite compravendita immobiliare dinanzi a Notaio scelto dal Sig. il cui nominativo verrà comunicato in Parte_2 tempo utile alla Sig.ra Gli oneri di compravendita di qualsivoglia natura, ivi compresi i compensi Parte_1 del notaio rogante saranno divisi tra le Parti in ragione delle proprie quote di proprietà. Le Parti dichiarano che tale conferimento immobiliare costituisce parte essenziale degli accordi di divorzio ed elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
le Parti chiedono, pertanto, l'applicazione dei relativi benefici fiscali previsti di cui all'art. 19 della Legge n. 74/87, così come estesa dalla sentenza della Corte Costituzionale in data 10.05.1999 n. 154, ai procedimenti di separazione personale dei coniugi con conseguente esenzione dell'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 27/05/2000, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14397/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
27/05/2000 tra (ROMA, 12/02/1971) e Parte_1 [...]
(ROMA, 01/01/1968) trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Roma al n. 01032, Parte 1 , Serie 01, Anno 2000,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 27/06/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente RT IE