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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5405/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.5.2025 da 1) , nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 codice fiscale cittadina italiana C.F._1 con l'Avv. Lara Benetti, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , nato a [...] il [...], residente a [...], Comune Parte_2
SANTA GIUSTA (OR), domiciliato a Milano, in via Vincenzo Bellini n. 13, codice fiscale
, cittadino italiano C.F._2 con l'Avv. Lara Benetti, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano il 15.12.2001, trascritto in data 28.01.2002 nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 187, Serie A, P 2; in separazione dei beni.
con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], residente a [...], codice Persona_1 fiscale , cittadino italiano, maggiorenne non economicamente autosufficiente;
C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.05.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio , già maggiorenne, vivrà prevalentemente con la madre nell'abitazione di via Per_1
Cappuccio n.14 e frequenterà il padre ogniqualvolta lo desideri. Entrambi i genitori hanno intendono mantenere un rapporto cordiale e collaborativo e si impegnano a favorire quanto più possibile la relazione tra e i fratelli nati dalle successive relazioni dei genitori ( , di anni 11 e Per_1 Per_2 di anni 9), tutelando la continuità di frequentazione tra loro. Per_3
3) Il padre verserà direttamente ad , a titolo di contributo al mantenimento, la somma Per_1 mensile di € 1.500,00 sul conto corrente n. [...] acceso presso Banca
Intesa ed intestato ad , entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio Per_1
2025, che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione maggio
2026). Tale importo verrà corrisposto fino al raggiungimento dell'indipendenza economica e comunque non oltre il ventitreesimo anno di età di , fatto salvo un regolare percorso di Per_1
studio o di inserimento al lavoro.
4) Fino allo stesso termine, il padre terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ad secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e Per_1 dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra
o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 5) A titolo di contributo al mantenimento di verserà la somma mensile Parte_1 Parte_2 di € 2.000,00 (euro duemila) somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025 e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a partire da maggio 2026.
6) sempre a titolo di contributo al mantenimento, continuerà a versare una quota del canone Pt_2 di locazione dell'appartamento nel quale risiede il nucleo familiare della madre, fino a quando raggiungerà la propria indipendenza economica e comunque non oltre il ventitreesimo Per_1 anno di età. Al termine di tale periodo comunque supporterà economicamente per Pt_2 Pt_1
l'identificazione di una soluzione abitativa adeguata e definitiva.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Milano il 15.12.2001
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di procedura al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Laura Maria Cosmai
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Laura Maria Cosmai