Sentenza 18 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/02/2004, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMPO DI MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato VINICIO D'ALESSANDRO, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BARTOLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TIRRENA ASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A., VI GR, AN AN, VI IA, VI TT, VI AL, CC MA, NT MA eredi di RO RO, CH RT;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1029/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, sezione 2^ Civile emessa il 3/6/1999, depositata il 30/09/99; RG. 622/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/03 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, AN OL, SA AN, MA OL, AL OL, MA NT e MA CA convennero in giudizio, davanti al tribunale di Rimini, AN CA, BE IA e la NA Assicurazioni s.p.a., per sentirli condannare al risarcimento dei danni, richiesti in lire 340.000.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, danni riportati in occasione del tamponamento del ciclomotore Vespa Piaggio 50 condotto dal IA e sul quale RO OL viaggiava quale trasportato;
tale collisione era avvenuta l'11 dicembre 1988 alle ore 20,30 circa, in località Cavallino nel Comune di Coriano, ad opera della Alfetta 2000 tg. PS 334889 che, condotta dal proprietario AN CA, procedeva a velocità elevata. In conseguenza delle lesioni riportate a seguito dell'urto l'OL decedette. Gli attori sostennero, altresì, la responsabilità concorsuale di BE IA che procedeva senza mantenere l'estrema destra.
Il IA, costituitosi, contestò la domanda, sostenendo una responsabilità esclusiva ovvero prevalente del CA che, tra l'altro, oltre a procedere a velocità, decisamente superiore al limite di Km/h 50, viaggiava per sua stessa ammissione con in funzione i fari anabbaglianti. Sottolineò, altresì, il comportamento estremamente imprudente della vittima che viaggiava quale trasportato su di un ciclomotore.
La NA Assicurazioni, dal canto suo, sostenne la responsabilità esclusiva di BE IA.
Il giudizio, poi, venne interrotto per la messa in liquidazione coatta amministrativa della NA Assicurazioni e riassunto nei confronti del F. G. v. S. e del Commissario Liquidatore della NA in l.c.a., che si costituì in nome e per conto del F. G. V. S.. Con sentenza depositata il 25 novembre 1996, il tribunale adito - dopo aver accertato che l'incidente si era verificato per colpa concorrente del CA e del IA da un lato e della vittima dall'altro, ed avere valutato rispettivamente nell'80% complessivo (di cui 40% a carico di ciascun conducente) e nel 20% il grado di colpa della vittima - liquidò il danno morale in lire 100.000.000 a favore di ciascun genitore, lire 40.000.000 in favore dei fratelli AC e MA e lire 30.000.000 in favore dei nonni AL OL, MA NT e MA CA;
nulla venne riconosciuto, invece, a titolo di danno patrimoniale.
Gravata la sentenza da tutte la parti, la corte di appello di Bologna, con sentenza in data 30 settembre 1999, accolse parzialmente l'appello della NA Assicurazioni in l.c.a..
Per la cassazione della suindicata sentenza AN CA ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., deduce che la corte di merito, pur riconoscendo la responsabilità prevalente, nella determinazione del sinistro, del IA, conducente del ciclomotore su cui era trasportato l'OL, aveva ritenuto comunque sussistere una residua responsabilità del CA quantificata nella percentuale del 30%. Tale conclusione non era supportata da congrua motivazione, essendo fondata sulla sola considerazione che il CA teneva una velocità superiore ai 40 Km. orari, consentiti per chi circola con i fari anabbaglianti. Ma la ricostruzione dello incidente elaborata dal giudice doveva portare ad escludere qualsiasi responsabilità di esso ricorrente. Il motivo non può trovare accoglimento.
In tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico - giuridico (ex plurimis, Cass. 7 agosto 2000, n. 10352, nonché Cass. 19 novembre 1999, n. 12820). In caso di scontro di veicoli, infatti, il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica, all'eziologia del sinistro ed alla condotta dei conducenti dei veicoli scontratisi, ai fini dell'accertamento e della graduazione delle rispettive colpe e della conseguente responsabilità, involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori di diritto.
Rileva, inoltre, la Corte che non può essere considerato vizio logico della motivazione, come in effetti dedotto nella specie, la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un migliore coordinamento dei dati o, ancora, un loro collegamento più opportuno e più appagante, atteso che tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con la logica o con leggi di razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Nella fattispecie in esame, quindi, ritiene la Corte che non sia censurabile l'impugnata sentenza, secondo cui la velocità tenuta dall'odierno ricorrente, immediatamente prima della collisione, era non solo superiore ai Km/h 40, limite massimo previsto per chi viaggia con le luci anabbaglianti in funzione (dal momento che il perito aveva accertato che la vettura viaggiava a Km/h 55), ma certamente non prudenziale, in considerazione della circostanza che stava per approssimarsi ad un ciclomotore, dovendolo poi sorpassare con la semicarreggiata opposta occupata. Peraltro, la corte aveva ritenuto fondata la doglianza formulata in via subordinata dall'appellante, atteso che, considerando l'esatta dinamica del sinistro ed, in particolare, la colpa commessa dal IA che aveva effettuato un'improvvisa ed imprevedibile manovra di spostamento sulla sinistra per portarsi in un passo privato, aveva ritenuto più grave la responsabilità del IA, attribuendo al IA DE una percentuale di colpa del 50% ed al CA del 30%, sempre nell'ambito dell'80% posta a loro carico dal tribunale. Trattasi di motivazione congrua e priva di errori logici o giuridici, laddove appare evidente che il motivo in esame, in buona sostanza tende, in modo evidente, ad una valutazione del fatto diversa da quella operata dal giudice di merito.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentando violazione degli articoli 21-25 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), deduce che sia in primo grado che in appello esso ricorrente aveva contestato il ritardo del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nel mettere a disposizione il massimale di polizza, quanto meno nei limiti di legge entro cui lo stesso fondo assume di essere tenuto al risarcimento ed il conseguente lievitare del risarcimento per il maturare della svalutazione monetaria e degli interessi legali. Tale domanda era stata respinta sul presupposto che nella specie nessuna condanna oltre il limite del massimale era stata richiesta a carico della NA Assicurazioni in bonis. Ma tale statuizione contrastava con l'orientamento costante ed univoco di questo S. C..
La censura non ha pregio.
Secondo il costante insegnamento di questo S.C., in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora l'assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, anche se lo stesso stia in giudizio per il tramite del suo rappresentante ex lege, costituito dall'impresa cessionaria, resta assoggettato, ancorché questo sia inferiore al massimale di polizza, al limite fissato dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 990 del 1969, in forza del rinvio a detta norma operato dall'art. 4, secondo comma, del D.L. n. 576 del 1978, conv. nella legge n. 738 del 1978, cioè ai cosiddetti massimali minimi di legge, indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969, con gli adeguamenti periodici di cui al secondo comma dell'art. 9 della medesima legge. Peraltro, qualora la società assicuratrice debba rispondere, oltre i limiti del massimale di polizza, della rivalutazione e degli interessi, in relazione al suo comportamento defatigatorio, legittimata passiva nel giudizio relativo a tali obbligazioni accessorie, a seguito della messa in liquidazione dell'assicuratore è, come per il debito principale, l'impresa cessionaria, in quanto anche dette obbligazioni accessorie rientrano nelle somme che tale impresa deve liquidare a norma dell'art. 4 del D.L. 26/9/78 n. 576 e per esse non opera il limite di risarcibilità di cui all'art. 21 terzo comma della legge n. 990/1969 attinente soltanto al debito principale di indennizzo.
Orbene, a tali consolidati principi si è attenuta la corte distrettuale, la quale, dopo avere accertato che alcuna domanda di condanna oltre il limite del massimale era stata proposta nei confronti della compagnia di assicurazione in bonis, correttamente ha statuito che il Fondo di garanzia per le vittime delle strada non era tenuto a rispondere che nei limiti del massimale di legge. In conclusione, il ricorso va rigettato, mentre nessuna deliberazione va presa in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 1 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004