Art. 1.
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 febbraio 1975, le misure degli assegni familiari indicate nel primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , sono cosi' modificate:
Tabella A:
Per ciascun figlio ..............L. 2.280 settimanali
Per il coniuge .................." 2.280 "
Tabelle B e C:
Per ciascun figlio ..............L. 9.880 mensili
Per il coniuge .................." 9.880 "
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 14 luglio 1980, n. 314 , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1980, n. 440 , ha disposto (con l'art. 1) che:
"A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio 1980, le misure degli assegni familiari indicate nell' art. 1 della legge 26 maggio 1975, n. 161 , sono cosi' modificate:
Tabella A:
per ciascun figlio ..............L. 3.420 settimanali
per il coniuge ..................L. 3.420 settimanali
Tabelle B e C:
per ciascun figlio ..............L. 14.820 mensili
per il coniuge ..................L. 14.820 mensili
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 ottobre
1980, le misure di cui al comma precedente sono cosi' modificate:
Tabella A:
per ciascun figlio ..............L. 4.560 settimanali
per il coniuge ..................L. 4.560 settimanali
Tabelle B e C:
per ciascun figlio ..............L. 19.760 mensili
per il coniuge ..................L. 19.760 mensili".
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 febbraio 1975, le misure degli assegni familiari indicate nel primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , sono cosi' modificate:
Tabella A:
Per ciascun figlio ..............L. 2.280 settimanali
Per il coniuge .................." 2.280 "
Tabelle B e C:
Per ciascun figlio ..............L. 9.880 mensili
Per il coniuge .................." 9.880 "
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 14 luglio 1980, n. 314 , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1980, n. 440 , ha disposto (con l'art. 1) che:
"A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio 1980, le misure degli assegni familiari indicate nell' art. 1 della legge 26 maggio 1975, n. 161 , sono cosi' modificate:
Tabella A:
per ciascun figlio ..............L. 3.420 settimanali
per il coniuge ..................L. 3.420 settimanali
Tabelle B e C:
per ciascun figlio ..............L. 14.820 mensili
per il coniuge ..................L. 14.820 mensili
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 ottobre
1980, le misure di cui al comma precedente sono cosi' modificate:
Tabella A:
per ciascun figlio ..............L. 4.560 settimanali
per il coniuge ..................L. 4.560 settimanali
Tabelle B e C:
per ciascun figlio ..............L. 19.760 mensili
per il coniuge ..................L. 19.760 mensili".