Articolo 1 della Legge 26 maggio 1975, n. 161
Articolo 2
Versione
7 giugno 1975
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Versione
14 luglio 1980
Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 febbraio 1975, le misure degli assegni familiari indicate nel primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , sono cosi' modificate:



Tabella A:

Per ciascun figlio ..............L. 2.280 settimanali
Per il coniuge .................." 2.280 "

Tabelle B e C:

Per ciascun figlio ..............L. 9.880 mensili
Per il coniuge .................." 9.880 "



((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 14 luglio 1980, n. 314 , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1980, n. 440 , ha disposto (con l'art. 1) che:
"A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio 1980, le misure degli assegni familiari indicate nell' art. 1 della legge 26 maggio 1975, n. 161 , sono cosi' modificate:




Tabella A:

per ciascun figlio ..............L. 3.420 settimanali
per il coniuge ..................L. 3.420 settimanali

Tabelle B e C:

per ciascun figlio ..............L. 14.820 mensili
per il coniuge ..................L. 14.820 mensili

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 ottobre
1980, le misure di cui al comma precedente sono cosi' modificate:

Tabella A:

per ciascun figlio ..............L. 4.560 settimanali
per il coniuge ..................L. 4.560 settimanali

Tabelle B e C:

per ciascun figlio ..............L. 19.760 mensili
per il coniuge ..................L. 19.760 mensili".


Entrata in vigore il 14 luglio 1980