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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 12/06/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 123/2020 RG vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianna Pina Benvenga ed elettivamente domiciliata in
San Rufo, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, già Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Marmo ed Controparte_2
elettivamente domiciliata in San Pietro al Tanagro, presso lo studio del difensore
APPELLATO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Marmo ed elettivamente domiciliata in San
Pietro al Tanagro, presso lo studio del difensore INTERVENTORE VOLONTARIO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 25/2020 del Tribunale di Lagonegro;
opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, il conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale civile di Parte_1
Lagonegro, la opponendosi al decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 465/2016 emesso dal Tribunale stesso in data 20.10.2016 -con il quale era stato ingiunto al il pagamento di Euro 40.477,44 oltre Parte_1
interessi al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002, a decorrere dal 26.9.2016 sino al soddisfo, a titolo di corrispettivo per lavori di appalto-, chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Sosteneva, in via preliminare, la carenza di procura alle liti, non notificata unitamente al ricorso e al pedissequo decreto ingiuntivo;
nel merito, contestava la quantificazione degli interessi -che, in forza delle previsioni contrattuali, avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 24 del capitolato speciale- e l'imputazione dei pagamenti.
Si costituiva la contestando l'opposizione Controparte_2
proposta ed evidenziando la nullità dell'invocato art. 13 del contratto di appalto, ritenuto applicabile dalla controparte.
2. Con sentenza n. 25/2020 pubblicata in data 14.1.2020, il Tribunale di Lagonegro: - rigettava l'opposizione proposta dal nei confronti del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 465/2916 reso dal Tribunale di Lagonegro il 20.10.2016, dichiarandolo esecutivo;
- condannava il al pagamento delle Parte_1
spese di lite.
In particolare, il Tribunale osservava:
- che non poteva trovare accoglimento la doglianza relativa alla mancata notifica, unitamente al ricorso e al decreto ingiuntivo, della procura alle liti, considerato che il codice imponeva la notifica del decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla sua emissione, senza menzionare la procura quale necessario oggetto di notifica, essendo facoltà dell'ingiunto controllare la regolarità della procura visionando il fascicolo monitorio;
- che non risultava pregnante la doglianza proposta dall'opponente in merito alla imputazione dei pagamenti, poiché in tema di appalti pubblici il pagamento parziale andava imputato agli interessi e non al capitale, salvo il consenso del creditore ad una diversa imputazione;
che non costituiva prova sufficiente, nel caso di pagamento effettuato da una P.A., il fatto che il privato creditore, tenuto a rilasciare ricevuta di pagamento, avesse sottoscritto per quietanza il titolo di spesa in cui l'amministrazione aveva imputato a deconto del capitale la somma erogata a parziale pagamento del debito;
che nel caso di specie, dalla documentazione prodotta da parte opposta
(comunicazioni indirizzate al del 17.2.2014 e del 18.2.2016) non risultava Pt_1
alcun consenso del creditore ad una diversa imputazione e pertanto la richiesta operata col monitorio era legittima;
- che in merito all'invocata applicazione dell'art. 13 del contratto e, quindi dell'art. 24 del capitolato speciale -secondo cui per il pagamento della rata di saldo erano dovuti, per i primi sessanta giorni, solo gli interessi legali e, successivamente, gli interessi moratori-, detta clausola -prevedendo termini di pagamento superiori a quelli ordinari- appariva iniqua e andava considerata nulla e andava sostituita, ai sensi degli artt. 1339
e 1419 secondo comma c.c., con la previsione di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs.
231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012;
- che, dal momento del deposito del decreto ingiuntivo, il saggio degli interessi legali era pari a quello previsto dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002.
3. Con atto di citazione notificato in data 24.2.2020, il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 25/2020, al fine di ottenere, in riforma dell'impugnata sentenza, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria che nulla era dovuto alla società appellata a titolo di interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002.
Sosteneva, in particolare:
3.1. violazione e falsa applicazione dell'art. 1194 c.c. in relazione al D. Lgs.
231/2002: che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che non vi fosse la prova della volontà del creditore di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi e poi al capitale;
che detta volontà emergeva da tutti gli atti stragiudiziali contenenti la richiesta di pagamento degli interessi e giammai del capitale, nonché dal contenuto della nota del 27.7.2016 nella quale il creditore, prima di intraprendere l'azione giudiziaria, aveva chiesto le “somme relative ad interessi, legali e moratori, dovuti al ritardato pagamento degli stati
d'avanzamento lavori e somme relative ad interessi legali e moratori, dovuti al ritardato pagamento degli stati d'avanzamento per lavori per gli importi dovuti
e certificati”;
3.2. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 del D. Lgs. 231/2002: che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto nulla la clausola di cui all'art. 13 del contratto di appalto stipulato nel 2013, sostituendola con le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002, mentre la disciplina sugli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 trovava applicazione, in forza dell'art. 2 lett. a) del citato decreto legislativo, solo ai contratti di consegna di merci o prestazione di servizi e non si applicava alla fattispecie oggetto di causa, relativa ad un contratto di appalto di lavori pubblici stipulato il 16.7.2013;
3.3. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 del D. Lgs. 231/2002: che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto nulla la clausola di cui all'art. 13 del contratto stipulato il 16.7.2013 e, per relationem, dell'art. 24 del capitolato di appalto (D.M. 145/2000), per violazione dell'art. 7 del D. Lgs. 231/2002, sostituendola con le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002, pur mancando la prova che la pattuizione fosse gravemente iniqua per il creditore. 4. Si costituiva la già Controparte_1 Controparte_2
la quale contestava l'appello, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 30.6.2020 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con comparsa depositata il 5.7.2023 interveniva volontariamente la
[...]
deducendo che con deliberazione dell'assemblea dei soci del Controparte_3
15.3.2023 era stato approvato il progetto di scissione parziale e proporzionale della mediante assegnazione di parte del suo patrimonio ad una Controparte_1
società di nuova costituzione da denominarsi e che, in data Controparte_3
24.5.2023, si era proceduto alla scissione parziale proporzionale della Controparte_1
e alla costituzione della
[...] Controparte_3
In qualità di beneficiaria della succeduta nei rapporti anche Controparte_1
processuali anteriori alla scissione, chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 18.3.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Occorre in primo luogo prendere atto del fatto che, con comparsa depositata in data
5.7.2023 è intervenuta volontariamente in giudizio la in Controparte_3
qualità di soggetto subentrato nella titolarità del rapporto oggetto di causa, in forza di scissione della detto intervento deve essere qualificato come Controparte_1
intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 terzo comma c.p.c. e, considerato che non è stato manifestato il consenso delle altre parti alla estromissione dal giudizio di il giudizio deve Controparte_1
proseguire tra le parti originarie, pur avendo chiaramente la sentenza efficacia, oltre che nei confronti di anche nei confronti del soggetto Controparte_1
successivamente intervenuto quale cessionario del diritto controverso.
6. Nel merito, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
6.1. Col primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse la prova della volontà del creditore di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi e poi al capitale;
ha affermato l'appellante che detta volontà emerge da tutti gli atti stragiudiziali contenenti la richiesta di pagamento degli interessi e giammai del capitale, nonché dal contenuto della nota del 27.7.2016.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il Tribunale ha affermato che non è risultata pregnante la doglianza proposta dall'opponente in merito alla imputazione dei pagamenti -doglianza con la quale l'opponente aveva contestato la richiesta monitoria, sostenendo che il creditore aveva ricevuto in precedenza pagamenti parziali che aveva imputato al capitale e non agli interessi-, poiché in tema di appalti pubblici il pagamento parziale va imputato agli interessi e non al capitale, salvo il consenso del creditore ad una diversa imputazione;
ha poi aggiunto il Tribunale che non si possa ritenere sufficiente, al fine di dimostrare detto consenso del creditore, il fatto che il privato creditore, tenuto a rilasciare ricevuta di pagamento, abbia sottoscritto per quietanza il titolo di spesa in cui l'amministrazione aveva imputato a deconto del capitale la somma erogata a parziale pagamento del debito;
ha concluso che, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla parte opposta (comunicazioni indirizzate al del 17.2.2014 e del 18.2.2016) non è Pt_1
emerso il consenso del creditore ad una diversa imputazione e, pertanto, la formulata richiesta monitoria è risultata legittima.
Ciò posto, occorre premettere che “il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anzichè al capitale (in difetto del consenso del creditore), di cui all'art. 1194 cod. civ., non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico, risolvendosi, per converso, in una conseguenza automatica di ogni pagamento, con la conseguenza che non incombe sul creditore l'onere di dedurre i limiti estintivi del pagamento sul capitale, ma grava sul debitore quello di allegare che il detto creditore aveva consentito che il pagamento fosse imputato al capitale anzichè agli interessi” (Cass. Civ., n. 10692/2005).
Nel caso di specie, il debitore ha dedotto che la prova della Parte_1
volontà del creditore di imputare i pagamenti parziali al capitale anziché agli interessi si debba rinvenire negli atti stragiudiziali contenenti la richiesta del creditore di pagamento degli interessi e giammai del capitale, nonché nel contenuto della nota del
27.7.2016 nella quale il creditore, prima di intraprendere l'azione giudiziaria, aveva chiesto le “somme relative ad interessi, legali e moratori, dovuti al ritardato pagamento degli stati d'avanzamento lavori e somme relative ad interessi legali e moratori, dovuti al ritardato pagamento degli stati d'avanzamento per lavori per gli importi dovuti e certificati”.
Ebbene, osserva la Corte che, dalla documentazione presente al fascicolo, emerge quanto segue.
Con la nota del 17.2.2014 il creditore, dopo aver sollecitato il pagamento del credito già maturato -per il quale erano stati emessi certificato di pagamento e fattura- e il pagamento degli interessi, ha comunicato che il pagamento degli interessi “prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori”.
Con la nota del 18.2.2016 dopo aver premesso di aver sollecitato il pagamento delle
“fatture relative agli stati di avanzamento dei lavori ed allo stato finale, nonché degli importi dovutici relativi agli interessi maturati”, il creditore ha comunicato di aver imputato il pagamento di Euro 62.624,81 ricevuto in data 10.2.2016, per l'importo di
Euro 36.135,24 a saldo degli interessi maturati al 10.2.2016 e per il restante importo a saldo di una fattura già emessa e in acconto di un'altra fattura già emessa. Con la nota del 22.3.2016 il creditore dopo aver indicato -sub A)- i lavori eseguiti e non pagati e -sub B)- gli interessi maturati a seguito del ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, ha riepilogato l'imputazione del pagamento di Euro
62.624,81 ricevuto in data 10.2.2016 -pagamento imputato per l'importo di Euro
36.135,24 a saldo degli interessi maturati al 10.2.2016 e per il restante importo a saldo di una fattura già emessa e in acconto di un'altra fattura già emessa- e ha ribadito che
“il pagamento degli interessi prevale sul pagamento delle somme dovute a titolo di esecuzione dei lavori”.
Ne consegue che in nessuna delle richiamate note emerge la volontà del creditore di imputare prima al capitale e poi agli interessi i pagamenti parziali ricevuti.
Quanto alla nota del 21.7.2016 -per evidente errore materiale indicata nell'atto di appello come nota del 27.7.2016-, il creditore, prima di fare riferimento al proprio diritto alle “somme relative ad interessi, legali e moratori, dovuti al ritardato pagamento degli stati d'avanzamento lavori e somme relative ad interessi legali e moratori, dovuti al ritardato pagamento degli stati d'avanzamento per lavori per gli importi dovuti e certificati”, ha premesso di essere creditrice delle “somme relative a lavori eseguiti e non contabilizzati”, con ciò evidentemente intendendo riferirsi proprio all'importo capitale vantato a titolo di pagamento dei lavori eseguiti;
pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante -il quale ha prospettato che il creditore abbia chiesto col ricorso monitorio il pagamento del capitale residuo, pur avendo dato atto nella corrispondenza intercorsa tra le parti prima del procedimento monitorio, della circostanza di avere già imputato al capitale, prima che agli interessi, i pagamenti parziali ricevuti- neanche dalla detta nota emerge l'avvenuta imputazione al capitale - anziché agli interessi- dei pagamenti parziali ricevuti dal creditore.
Si deve, pertanto concludere che non è stata fornita dal debitore -sul quale il relativo onere gravava- la prova del consenso del creditore ad una imputazione dei pagamenti parziali al capitale anziché agli interessi. 6.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto nulla la clausola di cui all'art. 13 del contratto di appalto stipulato nel 2013, sostituendola con le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs.
231/2002; ha affermato l'appellante che la disciplina sugli interessi di cui al D. Lgs.
231/2002 trova applicazione, in forza dell'art. 2 lett. a) del citato decreto legislativo, solo ai contratti di consegna di merci o prestazione di servizi e non alla fattispecie oggetto di causa, relativa ad un contratto di appalto di lavori pubblici stipulato il
16.7.2013.
Il motivo è infondato.
Ed invero, “La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro” (cfr. Cass. Civ., n.
5734/2019 e, nello stesso senso, Cass. Civ., n. 1747/2025).
Tale disciplina trova applicazione anche con riferimento alla materia degli appalti pubblici, non essendovi plausibile ragione per non applicare tali principi, affermati con riguardo ad un appalto tra privati, agli appalti pubblici, sottraendoli ad una disciplina che regola in via generale i ritardi nei pagamenti e che illustra una “evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi, nel cui novero va incluso anche l'appalto” (cfr. sul punto Cass. Civ., n. 5734/2019). Peraltro, di recente, la Suprema Corte ha avuto occasione di statuire che “l'esclusione di una parte non trascurabile delle transazioni commerciali, vale a dire quelle relative agli appalti pubblici di lavori, dal beneficio dei meccanismi di lotta contro i ritardi di pagamento previsti dalla direttiva 2000/35, da un lato, contrasterebbe con l'obiettivo di tale direttiva, enunciato al suo considerando 22, secondo cui la stessa deve disciplinare tutte le transazioni commerciali, a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche. Dall'altro lato, una siffatta esclusione avrebbe necessariamente la conseguenza di ridurre
l'effetto utile dei suddetti meccanismi, anche rispetto alle transazioni che possono coinvolgere operatori provenienti da diversi Stati membri” (Cass. Civ., n. 7160/2024, in motivazione).
Alla luce dei richiamati principi emerge come la disciplina prevista dal D. Lgs.
231/2002 risultasse applicabile, già nell'originaria formulazione, anche ai contratti di appalto intercorsi con una Pubblica Amministrazione anteriormente all'anno 2013 ovverosia anteriormente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 192/2012, con le quali - come emerge dall'art. 24 L. 161/2014, di interpretazione autentica e modifica del D.
Lgs. 231/2002- detta disciplina è stata espressamente estesa agli appalti di lavori pubblici (cfr. in tal senso Corte di appello di Roma, 27.9.2024).
Ed infatti, il citato art. 24 della L. 161/2014 ha stabilito, al comma 1, che “L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, aggiungendo, poi, al comma 2, che “Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi, rispettivamente, da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'articolo 1, comma
1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se piu' favorevoli per i creditori”.
Pertanto, si deve ritenere che la normativa di cui al D. Lgs. 231/2002 trovi applicazione anche al caso di specie.
6.3. Col terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione con la quale il
Tribunale ha ritenuto nulla la clausola di cui all'art. 13 del contratto stipulato il
16.7.2013 e, per relationem, le disposizioni in tema di interessi del capitolato speciale e generale di appalto, per violazione dell'art. 7 del D. Lgs. 231/2002, sostituendola con le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002; ha affermato l'appellante che mancasse la prova che la pattuizione fosse gravemente iniqua per il creditore.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il Tribunale ha affermato che la clausola di cui all'art. 13 del contratto di appalto -che richiama l'art. 24 del capitolato speciale, in forza del quale per il pagamento della rata di saldo sono dovuti, per i primi sessanta giorni, solo gli interessi legali e, solo successivamente, gli interessi moratori-, prevedendo termini di pagamento superiori a quelli ordinari, appariva iniqua e andava considerata nulla, dovendo pertanto essere sostituita, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 secondo comma c.c., con le disposizioni previste dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal
D. Lgs. 192/2012.
E' evidente che il Tribunale, affermando che gli interessi previsti dall'art. 13 del contratto di appalto, che richiama l'art. 24 del capitolato speciale -in forza del quale per il pagamento della rata di saldo sono dovuti, per i primi sessanta giorni, solo gli interessi legali e, solo successivamente, gli interessi moratori- non possano trovare applicazione, in quanto iniqui, ha ritenuto che si tratti di interessi maggiormente sfavorevoli ai creditori rispetto a quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002.
Ebbene, premessa la già motivata applicabilità al caso di specie del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012 e dalla norma di interpretazione autentica contenuta nella L. 161/2014, occorre considerare che il comma 2 del già citato art. 24
L. 161/2014 ha chiarito che la lex specialis, ove rechi previsioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuti per il ritardo nei pagamenti difformi rispetto a quelle previste dal D. Lgs. 231/2002, si applica soltanto se maggiormente favorevole ai creditori.
Essendo evidente che la previsione dell'art. 24 del capitolato speciale -in forza del quale per il pagamento della rata di saldo sono dovuti, per i primi sessanta giorni, solo gli interessi legali e, solo successivamente, gli interessi moratori-, sia sfavorevole ai creditori rispetto alla disciplina prevista dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002, si deve concludere che debba, nel caso di specie, trovare applicazione proprio la misura e la decorrenza degli interessi prevista dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa
(rientrante nello scaglione di valore compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00)
e dei parametri minimi-.
Appare utile evidenziare che e si Controparte_1 Controparte_3
sono costituite con il medesimo difensore ed hanno svolto le medesime difese;
pertanto, sussistono i presupposti per la liquidazione di un compenso unico;
non si ritiene, nel caso di specie, applicabile alcun aumento per la difesa del secondo soggetto, tenuto conto della circostanza che le difese delle due parti non si sono sovrapposte per tutto il corso del giudizio di appello, avendo invece il medesimo difensore assistito, nella prima fase del giudizio, e, nella seconda fase del giudizio, Controparte_1
Controparte_3
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 25/2020 emessa dal Tribunale di
Lagonegro in data 14.1.2020, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
-cui è succeduta liquidate in Euro Controparte_1 Controparte_3
4.996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesca Marmo che si è dichiarata antistataria;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 123/2020 RG vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianna Pina Benvenga ed elettivamente domiciliata in
San Rufo, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, già Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Marmo ed Controparte_2
elettivamente domiciliata in San Pietro al Tanagro, presso lo studio del difensore
APPELLATO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Marmo ed elettivamente domiciliata in San
Pietro al Tanagro, presso lo studio del difensore INTERVENTORE VOLONTARIO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 25/2020 del Tribunale di Lagonegro;
opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, il conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale civile di Parte_1
Lagonegro, la opponendosi al decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 465/2016 emesso dal Tribunale stesso in data 20.10.2016 -con il quale era stato ingiunto al il pagamento di Euro 40.477,44 oltre Parte_1
interessi al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002, a decorrere dal 26.9.2016 sino al soddisfo, a titolo di corrispettivo per lavori di appalto-, chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Sosteneva, in via preliminare, la carenza di procura alle liti, non notificata unitamente al ricorso e al pedissequo decreto ingiuntivo;
nel merito, contestava la quantificazione degli interessi -che, in forza delle previsioni contrattuali, avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 24 del capitolato speciale- e l'imputazione dei pagamenti.
Si costituiva la contestando l'opposizione Controparte_2
proposta ed evidenziando la nullità dell'invocato art. 13 del contratto di appalto, ritenuto applicabile dalla controparte.
2. Con sentenza n. 25/2020 pubblicata in data 14.1.2020, il Tribunale di Lagonegro: - rigettava l'opposizione proposta dal nei confronti del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 465/2916 reso dal Tribunale di Lagonegro il 20.10.2016, dichiarandolo esecutivo;
- condannava il al pagamento delle Parte_1
spese di lite.
In particolare, il Tribunale osservava:
- che non poteva trovare accoglimento la doglianza relativa alla mancata notifica, unitamente al ricorso e al decreto ingiuntivo, della procura alle liti, considerato che il codice imponeva la notifica del decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla sua emissione, senza menzionare la procura quale necessario oggetto di notifica, essendo facoltà dell'ingiunto controllare la regolarità della procura visionando il fascicolo monitorio;
- che non risultava pregnante la doglianza proposta dall'opponente in merito alla imputazione dei pagamenti, poiché in tema di appalti pubblici il pagamento parziale andava imputato agli interessi e non al capitale, salvo il consenso del creditore ad una diversa imputazione;
che non costituiva prova sufficiente, nel caso di pagamento effettuato da una P.A., il fatto che il privato creditore, tenuto a rilasciare ricevuta di pagamento, avesse sottoscritto per quietanza il titolo di spesa in cui l'amministrazione aveva imputato a deconto del capitale la somma erogata a parziale pagamento del debito;
che nel caso di specie, dalla documentazione prodotta da parte opposta
(comunicazioni indirizzate al del 17.2.2014 e del 18.2.2016) non risultava Pt_1
alcun consenso del creditore ad una diversa imputazione e pertanto la richiesta operata col monitorio era legittima;
- che in merito all'invocata applicazione dell'art. 13 del contratto e, quindi dell'art. 24 del capitolato speciale -secondo cui per il pagamento della rata di saldo erano dovuti, per i primi sessanta giorni, solo gli interessi legali e, successivamente, gli interessi moratori-, detta clausola -prevedendo termini di pagamento superiori a quelli ordinari- appariva iniqua e andava considerata nulla e andava sostituita, ai sensi degli artt. 1339
e 1419 secondo comma c.c., con la previsione di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs.
231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012;
- che, dal momento del deposito del decreto ingiuntivo, il saggio degli interessi legali era pari a quello previsto dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002.
3. Con atto di citazione notificato in data 24.2.2020, il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 25/2020, al fine di ottenere, in riforma dell'impugnata sentenza, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria che nulla era dovuto alla società appellata a titolo di interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002.
Sosteneva, in particolare:
3.1. violazione e falsa applicazione dell'art. 1194 c.c. in relazione al D. Lgs.
231/2002: che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che non vi fosse la prova della volontà del creditore di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi e poi al capitale;
che detta volontà emergeva da tutti gli atti stragiudiziali contenenti la richiesta di pagamento degli interessi e giammai del capitale, nonché dal contenuto della nota del 27.7.2016 nella quale il creditore, prima di intraprendere l'azione giudiziaria, aveva chiesto le “somme relative ad interessi, legali e moratori, dovuti al ritardato pagamento degli stati
d'avanzamento lavori e somme relative ad interessi legali e moratori, dovuti al ritardato pagamento degli stati d'avanzamento per lavori per gli importi dovuti
e certificati”;
3.2. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 del D. Lgs. 231/2002: che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto nulla la clausola di cui all'art. 13 del contratto di appalto stipulato nel 2013, sostituendola con le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002, mentre la disciplina sugli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 trovava applicazione, in forza dell'art. 2 lett. a) del citato decreto legislativo, solo ai contratti di consegna di merci o prestazione di servizi e non si applicava alla fattispecie oggetto di causa, relativa ad un contratto di appalto di lavori pubblici stipulato il 16.7.2013;
3.3. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 del D. Lgs. 231/2002: che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto nulla la clausola di cui all'art. 13 del contratto stipulato il 16.7.2013 e, per relationem, dell'art. 24 del capitolato di appalto (D.M. 145/2000), per violazione dell'art. 7 del D. Lgs. 231/2002, sostituendola con le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002, pur mancando la prova che la pattuizione fosse gravemente iniqua per il creditore. 4. Si costituiva la già Controparte_1 Controparte_2
la quale contestava l'appello, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 30.6.2020 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con comparsa depositata il 5.7.2023 interveniva volontariamente la
[...]
deducendo che con deliberazione dell'assemblea dei soci del Controparte_3
15.3.2023 era stato approvato il progetto di scissione parziale e proporzionale della mediante assegnazione di parte del suo patrimonio ad una Controparte_1
società di nuova costituzione da denominarsi e che, in data Controparte_3
24.5.2023, si era proceduto alla scissione parziale proporzionale della Controparte_1
e alla costituzione della
[...] Controparte_3
In qualità di beneficiaria della succeduta nei rapporti anche Controparte_1
processuali anteriori alla scissione, chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 18.3.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Occorre in primo luogo prendere atto del fatto che, con comparsa depositata in data
5.7.2023 è intervenuta volontariamente in giudizio la in Controparte_3
qualità di soggetto subentrato nella titolarità del rapporto oggetto di causa, in forza di scissione della detto intervento deve essere qualificato come Controparte_1
intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 terzo comma c.p.c. e, considerato che non è stato manifestato il consenso delle altre parti alla estromissione dal giudizio di il giudizio deve Controparte_1
proseguire tra le parti originarie, pur avendo chiaramente la sentenza efficacia, oltre che nei confronti di anche nei confronti del soggetto Controparte_1
successivamente intervenuto quale cessionario del diritto controverso.
6. Nel merito, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
6.1. Col primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse la prova della volontà del creditore di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi e poi al capitale;
ha affermato l'appellante che detta volontà emerge da tutti gli atti stragiudiziali contenenti la richiesta di pagamento degli interessi e giammai del capitale, nonché dal contenuto della nota del 27.7.2016.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il Tribunale ha affermato che non è risultata pregnante la doglianza proposta dall'opponente in merito alla imputazione dei pagamenti -doglianza con la quale l'opponente aveva contestato la richiesta monitoria, sostenendo che il creditore aveva ricevuto in precedenza pagamenti parziali che aveva imputato al capitale e non agli interessi-, poiché in tema di appalti pubblici il pagamento parziale va imputato agli interessi e non al capitale, salvo il consenso del creditore ad una diversa imputazione;
ha poi aggiunto il Tribunale che non si possa ritenere sufficiente, al fine di dimostrare detto consenso del creditore, il fatto che il privato creditore, tenuto a rilasciare ricevuta di pagamento, abbia sottoscritto per quietanza il titolo di spesa in cui l'amministrazione aveva imputato a deconto del capitale la somma erogata a parziale pagamento del debito;
ha concluso che, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla parte opposta (comunicazioni indirizzate al del 17.2.2014 e del 18.2.2016) non è Pt_1
emerso il consenso del creditore ad una diversa imputazione e, pertanto, la formulata richiesta monitoria è risultata legittima.
Ciò posto, occorre premettere che “il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anzichè al capitale (in difetto del consenso del creditore), di cui all'art. 1194 cod. civ., non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico, risolvendosi, per converso, in una conseguenza automatica di ogni pagamento, con la conseguenza che non incombe sul creditore l'onere di dedurre i limiti estintivi del pagamento sul capitale, ma grava sul debitore quello di allegare che il detto creditore aveva consentito che il pagamento fosse imputato al capitale anzichè agli interessi” (Cass. Civ., n. 10692/2005).
Nel caso di specie, il debitore ha dedotto che la prova della Parte_1
volontà del creditore di imputare i pagamenti parziali al capitale anziché agli interessi si debba rinvenire negli atti stragiudiziali contenenti la richiesta del creditore di pagamento degli interessi e giammai del capitale, nonché nel contenuto della nota del
27.7.2016 nella quale il creditore, prima di intraprendere l'azione giudiziaria, aveva chiesto le “somme relative ad interessi, legali e moratori, dovuti al ritardato pagamento degli stati d'avanzamento lavori e somme relative ad interessi legali e moratori, dovuti al ritardato pagamento degli stati d'avanzamento per lavori per gli importi dovuti e certificati”.
Ebbene, osserva la Corte che, dalla documentazione presente al fascicolo, emerge quanto segue.
Con la nota del 17.2.2014 il creditore, dopo aver sollecitato il pagamento del credito già maturato -per il quale erano stati emessi certificato di pagamento e fattura- e il pagamento degli interessi, ha comunicato che il pagamento degli interessi “prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori”.
Con la nota del 18.2.2016 dopo aver premesso di aver sollecitato il pagamento delle
“fatture relative agli stati di avanzamento dei lavori ed allo stato finale, nonché degli importi dovutici relativi agli interessi maturati”, il creditore ha comunicato di aver imputato il pagamento di Euro 62.624,81 ricevuto in data 10.2.2016, per l'importo di
Euro 36.135,24 a saldo degli interessi maturati al 10.2.2016 e per il restante importo a saldo di una fattura già emessa e in acconto di un'altra fattura già emessa. Con la nota del 22.3.2016 il creditore dopo aver indicato -sub A)- i lavori eseguiti e non pagati e -sub B)- gli interessi maturati a seguito del ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, ha riepilogato l'imputazione del pagamento di Euro
62.624,81 ricevuto in data 10.2.2016 -pagamento imputato per l'importo di Euro
36.135,24 a saldo degli interessi maturati al 10.2.2016 e per il restante importo a saldo di una fattura già emessa e in acconto di un'altra fattura già emessa- e ha ribadito che
“il pagamento degli interessi prevale sul pagamento delle somme dovute a titolo di esecuzione dei lavori”.
Ne consegue che in nessuna delle richiamate note emerge la volontà del creditore di imputare prima al capitale e poi agli interessi i pagamenti parziali ricevuti.
Quanto alla nota del 21.7.2016 -per evidente errore materiale indicata nell'atto di appello come nota del 27.7.2016-, il creditore, prima di fare riferimento al proprio diritto alle “somme relative ad interessi, legali e moratori, dovuti al ritardato pagamento degli stati d'avanzamento lavori e somme relative ad interessi legali e moratori, dovuti al ritardato pagamento degli stati d'avanzamento per lavori per gli importi dovuti e certificati”, ha premesso di essere creditrice delle “somme relative a lavori eseguiti e non contabilizzati”, con ciò evidentemente intendendo riferirsi proprio all'importo capitale vantato a titolo di pagamento dei lavori eseguiti;
pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante -il quale ha prospettato che il creditore abbia chiesto col ricorso monitorio il pagamento del capitale residuo, pur avendo dato atto nella corrispondenza intercorsa tra le parti prima del procedimento monitorio, della circostanza di avere già imputato al capitale, prima che agli interessi, i pagamenti parziali ricevuti- neanche dalla detta nota emerge l'avvenuta imputazione al capitale - anziché agli interessi- dei pagamenti parziali ricevuti dal creditore.
Si deve, pertanto concludere che non è stata fornita dal debitore -sul quale il relativo onere gravava- la prova del consenso del creditore ad una imputazione dei pagamenti parziali al capitale anziché agli interessi. 6.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto nulla la clausola di cui all'art. 13 del contratto di appalto stipulato nel 2013, sostituendola con le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs.
231/2002; ha affermato l'appellante che la disciplina sugli interessi di cui al D. Lgs.
231/2002 trova applicazione, in forza dell'art. 2 lett. a) del citato decreto legislativo, solo ai contratti di consegna di merci o prestazione di servizi e non alla fattispecie oggetto di causa, relativa ad un contratto di appalto di lavori pubblici stipulato il
16.7.2013.
Il motivo è infondato.
Ed invero, “La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro” (cfr. Cass. Civ., n.
5734/2019 e, nello stesso senso, Cass. Civ., n. 1747/2025).
Tale disciplina trova applicazione anche con riferimento alla materia degli appalti pubblici, non essendovi plausibile ragione per non applicare tali principi, affermati con riguardo ad un appalto tra privati, agli appalti pubblici, sottraendoli ad una disciplina che regola in via generale i ritardi nei pagamenti e che illustra una “evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi, nel cui novero va incluso anche l'appalto” (cfr. sul punto Cass. Civ., n. 5734/2019). Peraltro, di recente, la Suprema Corte ha avuto occasione di statuire che “l'esclusione di una parte non trascurabile delle transazioni commerciali, vale a dire quelle relative agli appalti pubblici di lavori, dal beneficio dei meccanismi di lotta contro i ritardi di pagamento previsti dalla direttiva 2000/35, da un lato, contrasterebbe con l'obiettivo di tale direttiva, enunciato al suo considerando 22, secondo cui la stessa deve disciplinare tutte le transazioni commerciali, a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche. Dall'altro lato, una siffatta esclusione avrebbe necessariamente la conseguenza di ridurre
l'effetto utile dei suddetti meccanismi, anche rispetto alle transazioni che possono coinvolgere operatori provenienti da diversi Stati membri” (Cass. Civ., n. 7160/2024, in motivazione).
Alla luce dei richiamati principi emerge come la disciplina prevista dal D. Lgs.
231/2002 risultasse applicabile, già nell'originaria formulazione, anche ai contratti di appalto intercorsi con una Pubblica Amministrazione anteriormente all'anno 2013 ovverosia anteriormente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 192/2012, con le quali - come emerge dall'art. 24 L. 161/2014, di interpretazione autentica e modifica del D.
Lgs. 231/2002- detta disciplina è stata espressamente estesa agli appalti di lavori pubblici (cfr. in tal senso Corte di appello di Roma, 27.9.2024).
Ed infatti, il citato art. 24 della L. 161/2014 ha stabilito, al comma 1, che “L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, aggiungendo, poi, al comma 2, che “Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi, rispettivamente, da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'articolo 1, comma
1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se piu' favorevoli per i creditori”.
Pertanto, si deve ritenere che la normativa di cui al D. Lgs. 231/2002 trovi applicazione anche al caso di specie.
6.3. Col terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione con la quale il
Tribunale ha ritenuto nulla la clausola di cui all'art. 13 del contratto stipulato il
16.7.2013 e, per relationem, le disposizioni in tema di interessi del capitolato speciale e generale di appalto, per violazione dell'art. 7 del D. Lgs. 231/2002, sostituendola con le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002; ha affermato l'appellante che mancasse la prova che la pattuizione fosse gravemente iniqua per il creditore.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il Tribunale ha affermato che la clausola di cui all'art. 13 del contratto di appalto -che richiama l'art. 24 del capitolato speciale, in forza del quale per il pagamento della rata di saldo sono dovuti, per i primi sessanta giorni, solo gli interessi legali e, solo successivamente, gli interessi moratori-, prevedendo termini di pagamento superiori a quelli ordinari, appariva iniqua e andava considerata nulla, dovendo pertanto essere sostituita, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 secondo comma c.c., con le disposizioni previste dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal
D. Lgs. 192/2012.
E' evidente che il Tribunale, affermando che gli interessi previsti dall'art. 13 del contratto di appalto, che richiama l'art. 24 del capitolato speciale -in forza del quale per il pagamento della rata di saldo sono dovuti, per i primi sessanta giorni, solo gli interessi legali e, solo successivamente, gli interessi moratori- non possano trovare applicazione, in quanto iniqui, ha ritenuto che si tratti di interessi maggiormente sfavorevoli ai creditori rispetto a quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002.
Ebbene, premessa la già motivata applicabilità al caso di specie del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012 e dalla norma di interpretazione autentica contenuta nella L. 161/2014, occorre considerare che il comma 2 del già citato art. 24
L. 161/2014 ha chiarito che la lex specialis, ove rechi previsioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuti per il ritardo nei pagamenti difformi rispetto a quelle previste dal D. Lgs. 231/2002, si applica soltanto se maggiormente favorevole ai creditori.
Essendo evidente che la previsione dell'art. 24 del capitolato speciale -in forza del quale per il pagamento della rata di saldo sono dovuti, per i primi sessanta giorni, solo gli interessi legali e, solo successivamente, gli interessi moratori-, sia sfavorevole ai creditori rispetto alla disciplina prevista dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002, si deve concludere che debba, nel caso di specie, trovare applicazione proprio la misura e la decorrenza degli interessi prevista dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa
(rientrante nello scaglione di valore compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00)
e dei parametri minimi-.
Appare utile evidenziare che e si Controparte_1 Controparte_3
sono costituite con il medesimo difensore ed hanno svolto le medesime difese;
pertanto, sussistono i presupposti per la liquidazione di un compenso unico;
non si ritiene, nel caso di specie, applicabile alcun aumento per la difesa del secondo soggetto, tenuto conto della circostanza che le difese delle due parti non si sono sovrapposte per tutto il corso del giudizio di appello, avendo invece il medesimo difensore assistito, nella prima fase del giudizio, e, nella seconda fase del giudizio, Controparte_1
Controparte_3
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 25/2020 emessa dal Tribunale di
Lagonegro in data 14.1.2020, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
-cui è succeduta liquidate in Euro Controparte_1 Controparte_3
4.996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesca Marmo che si è dichiarata antistataria;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria