Articolo 3 della Legge 11 luglio 1998, n. 224
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14 luglio 1998
Art. 3. 1. In via di interpretazione autentica in materia di contributi all'editoria, i contributi annui previsti dall' articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278 , sono aggiuntivi ed integrativi dei contributi gia' previsti dalle altre leggi riguardanti l'editoria, cui si sommano a tutti gli effetti contabili.
Nota all' art. 3 :
- L' art. 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278 , e' il seguente:
"Art. 3. - 1. E' stanziata la somma di lire due miliardi annui per la corresponsione di contributi in favore di quotidiani in lingua slovena, di cui all' art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250 . All'onere relativo, per gli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento ''Riforma della dirigenza statale''".
Entrata in vigore il 14 luglio 1998