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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/10/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 469/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
dott. Augusto SABATINI presidente;
dott. Marisa SALVO consigliere;
dott. Antonietta BONANNO consigliere Rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 469\2022 R.G. posta in decisione all'udienza del 16.09.2024 e vertente TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, Sig. , con sede in Santa Lucia del Mela (Me),Piazza Parte_2 San Francesco, n. 5, Cod. Fisc.: , rappresentato e difeso dall'Avv. RosaTrovato, c.f. P.IVA_1
, come da procura in calce all'atto introduttivo, rilasciata su foglio CodiceFiscale_1 separato inserito nella busta telematica contenente la citazione ed elettivamente domiciliato in Messina, Via D'Amore isol. 162/A n. 4, presso lo studio professionale del legale PEC: Email_1 APPELLANTE
E in persona del sindaco pro-tempore p.iva Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. Via S. Andrea, 22 presso lo studio dell'Avv. Biagio Parmaliana che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ( giusta autorizzazione alla costituzione giudizio conferita con delibera G.M. 205/2022 ) PEC: Email_2
APPELLATO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni delle parti: come da verbale del 16.09.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 14.06.2022 l' , in persona del Legale Parte_1 Rappresentante pro tempore , conveniva in giudizio davanti a questa Corte il Controparte_1
, riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile di Barcellona
[...] Pozzo di Gotto –Ufficio del Giudice Unico con sentenza n. 621 emessa in data 11.05.2022. A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame, quanto appresso.
In prime cure, con atto di citazione ritualmente notificato , il – odierno Controparte_1 appellato – proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 240\2006 , emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 13.11.2006 , a mezzo del quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della dell'importo di euro 38. 530,12 oltre Parte_3 interessi dal dovuto al soddisfo e spese del procedimento a titolo di somma dovuta quale integrazione della retta giornaliera di ricovero di persona non autosufficiente di cui all'articolo 16 DPR Regione Sicilia 158\96 e articolo 17 L.R. 87 del 1981 nel caso di specie tale Persona_1 ricoverata il 27 ottobre 2023 per gli anni 2003 2004 2005. L'opponente eccepiva la carenza di Giurisdizione del giudice ordinario adito, l'insussistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di legge e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in subordine la condanna per la somma da determinare in corso di causa .
Si costituiva la parte opposta, contestando tutte le eccezioni proposte ex adverso, e instando per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito del giudizio di prime cure, il Tribunale adito così provvedeva:
“… - accoglie l'opposizione proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio dal
[...] in persona del sindaco pro tempore avverso il decreto ingiuntivo numero 242.006 CP_2 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 13/11/2006 e depositatoin pari data e per l'effetto revoca e dichiara privo di efficacia giuridica alcuna il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'istituto canonico in persona del Commissario pro tempore al Parte_1 pagamento- in favore del in persona del sindaco - dei compensi di causa CP_1 CP_1 che liquida in euro 4.835,00 oltre spese generali iva e CPA come per legge”.
***
1. Parte appellante lamentava che l'impugnata sentenza appariva erronea nella parte in cui aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto sul presupposto che non fosse stata prodotta, da parte opposta, la certificazione richiesta dalle norme regionali ai fini del riconoscimento del diritto all'integrazione sanitaria delle rette;
Afferma l'appellante che:
La documentazione prevista dalle norme regionali è stata proposta dall' appellante sia Pt_1 nell'atto di citazione contestuale all'iscrizione al ruolo che con le memorie ex art. 183cpc secondo termine e pertanto il giudice di prime cure ha errato a ritenere che l'istituto opposto non avesse prodotto la documentazione sanitaria posto che risulta agli atti che la signora era stata Per_1 riconosciuta invalida al 100% con indennità di accompagnamento. Pertanto da tale documentazione risulta il diritto della stessa nonché la prova che è stato assolto l'onere probatorio a carico della opposta in merito alla documentazione rilasciata dall'autorità sanitaria Asl 5 di Messina attestante il bisogno della ricoverata a trattamenti assistenziale integrativi . Inoltre ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della convenzione stipulata tra il e CP_1
l'istituto – che prevedeva l'obbligo della corresponsione della retta integrativa agli Parte_1 ospiti bisognosi nell'ipotesi di riconoscimento di invalidità superiore al 74% - l'Istituto aveva diritto al pagamento richiesto . Il Tribunale avrebbe pertanto errato a non valutare la richiamata documentazione e a non valutare gli effetti dell'art. 16 della convenzione stipulata tra il Comune e l' Istituto .
2. Errata interpretazione delle prove, ed in particolare afferma l'appellante che al tempo in cui la sig.ra ha presentato la domanda Per_1 per il riconoscimento dell'invalidità civile, per “ l'accertamento del requisito sanitario relativo all'invalidità civile era competente la Commissione Medica Periferica per l'invalidità civile presso il Ministero del Tesoro”.
“Tant'è vero che dalla documentazione depositata in atti e richiamata dal Giudice risulta quale Ente deputato all'accertamento “Ministero del Tesoro Commissione Medica Periferica per le pensioni di guerra ed invalidità Civile di Messina”, nonché, come oggetto nel frontespizio della raccomandata inviata alla sig.ra “trasmissione verbale di visita medica”, con l'indicazione Per_1 che copia del detto verbale di visita, sarebbe stata trasmessa all'Usl per i successivi adempimenti. In ogni caso, si torna a ripetere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della convenzione stipulata tra il e l' (vedi all.), era previsto l'obbligo da parte del CP_1 CP_2 Parte_1 di corrispondere la retta integrativa agli ospiti bisognosi, nell'ipotesi di riconoscimento CP_1 di invalidità superiore al 74%, qualora la stessa fosse debitamente accertata e documentata dall'autorità sanitaria. Autorità sanitaria che nel caso di specie era rappresentata dalla Commissione medica periferica di Messina come da verbale allegato in atti.”
Pertanto ad avviso dell'appellante il primo Giudice avrebbe dunque fondato la propria decisione sull'errato rilievo dell'inesistenza della documentazione sanitaria che invece era stata emessa dall'allora competente autorità ed era stata depositata in atti.
3. Errata valutazione dei documenti prodotti ex adverso
Rileva l'appellante che la documentazione prodotta dall' (certificazione del US Pt_1 Distretto di Milazzo prot. n° 565 del 16.01.2006 – conforme precedente nota prot 10263 del 30.08.2005) secondo la quale “ l'anziana ha un bisogno sanitario basso per la cui Persona_1 soddisfazione non sono necessari interventi di integrazione sanitaria” –
<< sarebbe inammissibilità stante la produzione non rituale>>.
comunicato all' , restando in vigore la convenzione stipulata tra le parti e Parte_1 comunque sembra inverosimile che la invalidità al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento non legittimasse un bisogno assistenziale alto >>
Concludeva quindi l'appellante per l'accoglimento dei superiori motivi, con riforma in conformità ad essi dell'impugnata pronuncia ed integrale ristoro delle spese di lite del doppio grado.
***
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 09.11.2022 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, che: l'appello sarebbe inammissibile, per violazione degli artt. 342,348 bis e 348 ter, C.P.C.;
nel merito, che: Nella vicenda in oggetto “ l'unico documento valido è l'eventuale autorizzazione US alle prestazioni integrative sanitarie ex art 59 L.R. 33/96. Si può comprendere dall'articolazione del motivo che controparte confonda l'autorizzazione specifica al trattamento e retta integrativa, al trattamento differenziale dell'US (oggi ASP) con il documento che riconosce l'invalidità al 100% al disabile ai fini pensionati e/o indennitarie Non riesce a convincersi, l'appellante, che è cosa diversa dall'invalidità al 100% il riconoscimento del diritto a trattamento integrativo cui segue l'individuazione del soggetto cui è tenuto e … solo se l'ASP non lo presta direttamente lo deve prestare il comune e quindi l'istituto convenzionato. Non ogni invalido al 100% ha diritto al trattamento integrativo. E comunque l'ASP non solo deve autorizzare il trattamento integrativo, ma deve anche indicare che lo stesso non resta a suo carico e quindi si sposta a carico del Comune (e quindi dell'istituto di ricovero convenzionato con il . CP_1
E non vuole comprendete l'appellante che l'art. 16 della convenzione non fa nascere il diritto dell'Istituto alla somma per il trattamento integrativo se l'US preliminarmente non l'autorizza (e se l'asp non decide di prestare direttamente, come nel caso di specie). L'art. 16 disciplina la fase esecutiva del pagamento di tale trattamento se e in quanto esso è riconosciuto al degente dall'ASP e se e in quanto l'ASP non decida di prestarlo essa stessa. Non nasce alcun diritto al pagamento dall'art. 16 della convenzione o dall'art. 16 del DPR 918/96 che detta semplicemente lo schema delle convenzioni che i comuni devono stipulare, ma non è norma che regola un diritto. L'unica norma in materia è l'art 56 L.R. 33/96 e l'art. 17 L.R. 87/81. “
Conclude l'appellato chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze del grado.
Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del 02.12.2022 la causa veniva rinviata alla data del 16.09.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto. Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame. Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 02.12.2022, come si è riportato sopra. Quanto al merito ragioni di speditezza consigliano l'esame unitario delle censure peraltro connesse oggettivamente.
La vicenda in esame ha ad oggetto la richiesta dell' avanzata nei confronti Parte_1 del Comune di Rodi Milicì per il versamento della retta integrativa nei confronti dell'anziana ricoverata presso l'istituto negli anni 2003,2004, 2005 e bisognosa di assistenza CP_3 integrativa. Il diritto azionato dall' si fonderebbe sul riconoscimento previsto dall'art 17 della L.R. Pt_1
n.87\81, norma che prevede che “in relazione a particolari esigenze assistenziali di singoli anziani che siano bisognosi di trattamenti differenziati per la loro condizione di non autosufficienza, possono essere concesse integrazioni agli importi fissati dal succitato art. 18 (della l.r. 3/81) proporzionalmente al grado di invalidità e fino ad un massimo del 100 per cento, previa attestazione dell'unità sanitaria locale”.
Come ha statuito il primo giudice, con motivazione che la Corte condivide, per ottenere la integrazione della retta richiesta dall' al Comune attivando il giudizio monitorio, era Pt_1 necessaria l'attestazione sanitaria rilasciata dall' ASP ai sensi dell'art 17 L.R 89\81. Co L'appellante censura la statuizione di accoglimento della opposizione a affermando che detta attestazione era stata rilasciata dall'ASP ed era stata depositata nel fascicolo. Parte appellante però confonde l'attestazione di invalidità rilasciata dalla commissione medica nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'invalidà da quella rilasciata nell'ambito del procedimento che ci riguarda e disciplinato dall'art 59 L. 33\96. La certificazione invece prodotta è quella rilasciata per la qualifica di invalido ed il riconoscimento dei benefici economici in favore della stessa invalida. Essa è irrilevante rispetto alla vicenda in esame che riguarda il diritto al versamento da parte del di rette integrative per gli anziani ricoverati” in condizioni grave di non autosufficienza”. CP_1
Nel caso in esame tale documentazione non è stata prodotta e parte appellante conferma di avere prodotto esclusivamente il predetto verbale della Commissione medica attribuendo ad esso il requisito formale richiesta dall'art. 17 L 87\81. Pertanto non solo parte creditrice non ha fornito la prova della pretesa ma parte opponente ha dimostrato con i documenti allegati, che la sig.ra non aveva diritto alla retta integrativa, CP_3 avendo un bisogno sanitario basso ( cert. prot. 565 del 16.01.2006). Parte_4
Inoltre statuisce l'art 59 L. 33\96 che disciplina la procedura di attivazione della retta integrativa ed il pagamento della stessa che “ Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle Aziende unità sanitarie locali che hanno assunto direttamente od in convenzione gli oneri dell'assistenza sanitaria e/ o delle prestazioni a rilievo sanitario per il ricovero degli anziani non autosufficienti ospiti di strutture assistenziali”. Nel caso in esame risulta dagli atti che l' comunica all' il 01.09.2005 Parte_5 Parte_1 che avrebbe provveduto direttamente alle prestazioni integrative (doc.2f) con ciò facendo venire meno qualunque diritto da parte dell'istituto A nulla rileva ai fini dell'accoglimento della domanda, nemmeno il richiamo all'arrt. 16 della convenzione tra ed in mancanza della documentazione medica richiesta dalla CP_1 Pt_1 legge regionale , posto che lo stesso articolo della convenzione Disciplina il diritto all'integrazione della retta da parte del degli istituti richiamandolo espressamente i requisiti e le condizioni previste nell'articolo 17 l. r. 87/ 81. Inconducenti sono le sentenze allegate da parte appellante alla comparsa conclusionale ed emesse dal Tribunale di Messina in vicende che seppur avevano ad oggetto le richiesta degli istituti al pagamento della integrazione delle rette nei confronti di Enti Comunali, gli elementi di fatto emersi in quei giudizi erano diversi da quelli evidenziati nel caso in esame ( mancanza di autorizzazione dell'ASL all'istituto a rendere le prestazioni aggiuntive).
L' appello è quindi infondato e va rigettato con conferma dell'impugnata sentenza. Va altresì rigettata anche la domanda di condanna ex art. 96 cpc formulata da parte appellata non sussistendo nel caso in esame elementi di dolo necessari per l'accoglimento Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante liquidate nel dispositivo applicando i parametri medi del D.M. 147\2022 del valore compreso tra €. 26.001 ed € 52.000 )
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da:
in persona del legale rappresentante Parte_1 nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 avverso la sentenza n.621 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. –Ufficio del Giudice Unico - in data 10.05.2022 e pubblicata in data 11.05.2022 nel procedimento iscritto al n. 229\2007 RGAC;
così provvede:
- Rigetta l'appello
- Rigetta la domanda dell'appellata di condanna ex art 96 cpc
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore del
[...]
in persona del legale rappresentante, che si liquidano nell'importo CP_1 complessivo di € 9.991,00 di cui € 2.058,00 per compensi per fase studio, € 1418,00 per fase introduttiva € 3.045,00 per fase trattazione , ed € 3470,00 per fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa sui compensi;
- Dà atto che parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 24.09.2025
Il Presidente Il Consigliere estensore ( dott. Augusto Sabatini ) ( dott.ssa Antonietta Bonanno)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
dott. Augusto SABATINI presidente;
dott. Marisa SALVO consigliere;
dott. Antonietta BONANNO consigliere Rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 469\2022 R.G. posta in decisione all'udienza del 16.09.2024 e vertente TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, Sig. , con sede in Santa Lucia del Mela (Me),Piazza Parte_2 San Francesco, n. 5, Cod. Fisc.: , rappresentato e difeso dall'Avv. RosaTrovato, c.f. P.IVA_1
, come da procura in calce all'atto introduttivo, rilasciata su foglio CodiceFiscale_1 separato inserito nella busta telematica contenente la citazione ed elettivamente domiciliato in Messina, Via D'Amore isol. 162/A n. 4, presso lo studio professionale del legale PEC: Email_1 APPELLANTE
E in persona del sindaco pro-tempore p.iva Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. Via S. Andrea, 22 presso lo studio dell'Avv. Biagio Parmaliana che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ( giusta autorizzazione alla costituzione giudizio conferita con delibera G.M. 205/2022 ) PEC: Email_2
APPELLATO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni delle parti: come da verbale del 16.09.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 14.06.2022 l' , in persona del Legale Parte_1 Rappresentante pro tempore , conveniva in giudizio davanti a questa Corte il Controparte_1
, riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile di Barcellona
[...] Pozzo di Gotto –Ufficio del Giudice Unico con sentenza n. 621 emessa in data 11.05.2022. A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame, quanto appresso.
In prime cure, con atto di citazione ritualmente notificato , il – odierno Controparte_1 appellato – proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 240\2006 , emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 13.11.2006 , a mezzo del quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della dell'importo di euro 38. 530,12 oltre Parte_3 interessi dal dovuto al soddisfo e spese del procedimento a titolo di somma dovuta quale integrazione della retta giornaliera di ricovero di persona non autosufficiente di cui all'articolo 16 DPR Regione Sicilia 158\96 e articolo 17 L.R. 87 del 1981 nel caso di specie tale Persona_1 ricoverata il 27 ottobre 2023 per gli anni 2003 2004 2005. L'opponente eccepiva la carenza di Giurisdizione del giudice ordinario adito, l'insussistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di legge e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in subordine la condanna per la somma da determinare in corso di causa .
Si costituiva la parte opposta, contestando tutte le eccezioni proposte ex adverso, e instando per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito del giudizio di prime cure, il Tribunale adito così provvedeva:
“… - accoglie l'opposizione proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio dal
[...] in persona del sindaco pro tempore avverso il decreto ingiuntivo numero 242.006 CP_2 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 13/11/2006 e depositatoin pari data e per l'effetto revoca e dichiara privo di efficacia giuridica alcuna il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'istituto canonico in persona del Commissario pro tempore al Parte_1 pagamento- in favore del in persona del sindaco - dei compensi di causa CP_1 CP_1 che liquida in euro 4.835,00 oltre spese generali iva e CPA come per legge”.
***
1. Parte appellante lamentava che l'impugnata sentenza appariva erronea nella parte in cui aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto sul presupposto che non fosse stata prodotta, da parte opposta, la certificazione richiesta dalle norme regionali ai fini del riconoscimento del diritto all'integrazione sanitaria delle rette;
Afferma l'appellante che:
La documentazione prevista dalle norme regionali è stata proposta dall' appellante sia Pt_1 nell'atto di citazione contestuale all'iscrizione al ruolo che con le memorie ex art. 183cpc secondo termine e pertanto il giudice di prime cure ha errato a ritenere che l'istituto opposto non avesse prodotto la documentazione sanitaria posto che risulta agli atti che la signora era stata Per_1 riconosciuta invalida al 100% con indennità di accompagnamento. Pertanto da tale documentazione risulta il diritto della stessa nonché la prova che è stato assolto l'onere probatorio a carico della opposta in merito alla documentazione rilasciata dall'autorità sanitaria Asl 5 di Messina attestante il bisogno della ricoverata a trattamenti assistenziale integrativi . Inoltre ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della convenzione stipulata tra il e CP_1
l'istituto – che prevedeva l'obbligo della corresponsione della retta integrativa agli Parte_1 ospiti bisognosi nell'ipotesi di riconoscimento di invalidità superiore al 74% - l'Istituto aveva diritto al pagamento richiesto . Il Tribunale avrebbe pertanto errato a non valutare la richiamata documentazione e a non valutare gli effetti dell'art. 16 della convenzione stipulata tra il Comune e l' Istituto .
2. Errata interpretazione delle prove, ed in particolare afferma l'appellante che al tempo in cui la sig.ra ha presentato la domanda Per_1 per il riconoscimento dell'invalidità civile, per “ l'accertamento del requisito sanitario relativo all'invalidità civile era competente la Commissione Medica Periferica per l'invalidità civile presso il Ministero del Tesoro”.
“Tant'è vero che dalla documentazione depositata in atti e richiamata dal Giudice risulta quale Ente deputato all'accertamento “Ministero del Tesoro Commissione Medica Periferica per le pensioni di guerra ed invalidità Civile di Messina”, nonché, come oggetto nel frontespizio della raccomandata inviata alla sig.ra “trasmissione verbale di visita medica”, con l'indicazione Per_1 che copia del detto verbale di visita, sarebbe stata trasmessa all'Usl per i successivi adempimenti. In ogni caso, si torna a ripetere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della convenzione stipulata tra il e l' (vedi all.), era previsto l'obbligo da parte del CP_1 CP_2 Parte_1 di corrispondere la retta integrativa agli ospiti bisognosi, nell'ipotesi di riconoscimento CP_1 di invalidità superiore al 74%, qualora la stessa fosse debitamente accertata e documentata dall'autorità sanitaria. Autorità sanitaria che nel caso di specie era rappresentata dalla Commissione medica periferica di Messina come da verbale allegato in atti.”
Pertanto ad avviso dell'appellante il primo Giudice avrebbe dunque fondato la propria decisione sull'errato rilievo dell'inesistenza della documentazione sanitaria che invece era stata emessa dall'allora competente autorità ed era stata depositata in atti.
3. Errata valutazione dei documenti prodotti ex adverso
Rileva l'appellante che la documentazione prodotta dall' (certificazione del US Pt_1 Distretto di Milazzo prot. n° 565 del 16.01.2006 – conforme precedente nota prot 10263 del 30.08.2005) secondo la quale “ l'anziana ha un bisogno sanitario basso per la cui Persona_1 soddisfazione non sono necessari interventi di integrazione sanitaria” –
<< sarebbe inammissibilità stante la produzione non rituale>>.
comunicato all' , restando in vigore la convenzione stipulata tra le parti e Parte_1 comunque sembra inverosimile che la invalidità al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento non legittimasse un bisogno assistenziale alto >>
Concludeva quindi l'appellante per l'accoglimento dei superiori motivi, con riforma in conformità ad essi dell'impugnata pronuncia ed integrale ristoro delle spese di lite del doppio grado.
***
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 09.11.2022 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, che: l'appello sarebbe inammissibile, per violazione degli artt. 342,348 bis e 348 ter, C.P.C.;
nel merito, che: Nella vicenda in oggetto “ l'unico documento valido è l'eventuale autorizzazione US alle prestazioni integrative sanitarie ex art 59 L.R. 33/96. Si può comprendere dall'articolazione del motivo che controparte confonda l'autorizzazione specifica al trattamento e retta integrativa, al trattamento differenziale dell'US (oggi ASP) con il documento che riconosce l'invalidità al 100% al disabile ai fini pensionati e/o indennitarie Non riesce a convincersi, l'appellante, che è cosa diversa dall'invalidità al 100% il riconoscimento del diritto a trattamento integrativo cui segue l'individuazione del soggetto cui è tenuto e … solo se l'ASP non lo presta direttamente lo deve prestare il comune e quindi l'istituto convenzionato. Non ogni invalido al 100% ha diritto al trattamento integrativo. E comunque l'ASP non solo deve autorizzare il trattamento integrativo, ma deve anche indicare che lo stesso non resta a suo carico e quindi si sposta a carico del Comune (e quindi dell'istituto di ricovero convenzionato con il . CP_1
E non vuole comprendete l'appellante che l'art. 16 della convenzione non fa nascere il diritto dell'Istituto alla somma per il trattamento integrativo se l'US preliminarmente non l'autorizza (e se l'asp non decide di prestare direttamente, come nel caso di specie). L'art. 16 disciplina la fase esecutiva del pagamento di tale trattamento se e in quanto esso è riconosciuto al degente dall'ASP e se e in quanto l'ASP non decida di prestarlo essa stessa. Non nasce alcun diritto al pagamento dall'art. 16 della convenzione o dall'art. 16 del DPR 918/96 che detta semplicemente lo schema delle convenzioni che i comuni devono stipulare, ma non è norma che regola un diritto. L'unica norma in materia è l'art 56 L.R. 33/96 e l'art. 17 L.R. 87/81. “
Conclude l'appellato chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze del grado.
Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del 02.12.2022 la causa veniva rinviata alla data del 16.09.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto. Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame. Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 02.12.2022, come si è riportato sopra. Quanto al merito ragioni di speditezza consigliano l'esame unitario delle censure peraltro connesse oggettivamente.
La vicenda in esame ha ad oggetto la richiesta dell' avanzata nei confronti Parte_1 del Comune di Rodi Milicì per il versamento della retta integrativa nei confronti dell'anziana ricoverata presso l'istituto negli anni 2003,2004, 2005 e bisognosa di assistenza CP_3 integrativa. Il diritto azionato dall' si fonderebbe sul riconoscimento previsto dall'art 17 della L.R. Pt_1
n.87\81, norma che prevede che “in relazione a particolari esigenze assistenziali di singoli anziani che siano bisognosi di trattamenti differenziati per la loro condizione di non autosufficienza, possono essere concesse integrazioni agli importi fissati dal succitato art. 18 (della l.r. 3/81) proporzionalmente al grado di invalidità e fino ad un massimo del 100 per cento, previa attestazione dell'unità sanitaria locale”.
Come ha statuito il primo giudice, con motivazione che la Corte condivide, per ottenere la integrazione della retta richiesta dall' al Comune attivando il giudizio monitorio, era Pt_1 necessaria l'attestazione sanitaria rilasciata dall' ASP ai sensi dell'art 17 L.R 89\81. Co L'appellante censura la statuizione di accoglimento della opposizione a affermando che detta attestazione era stata rilasciata dall'ASP ed era stata depositata nel fascicolo. Parte appellante però confonde l'attestazione di invalidità rilasciata dalla commissione medica nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'invalidà da quella rilasciata nell'ambito del procedimento che ci riguarda e disciplinato dall'art 59 L. 33\96. La certificazione invece prodotta è quella rilasciata per la qualifica di invalido ed il riconoscimento dei benefici economici in favore della stessa invalida. Essa è irrilevante rispetto alla vicenda in esame che riguarda il diritto al versamento da parte del di rette integrative per gli anziani ricoverati” in condizioni grave di non autosufficienza”. CP_1
Nel caso in esame tale documentazione non è stata prodotta e parte appellante conferma di avere prodotto esclusivamente il predetto verbale della Commissione medica attribuendo ad esso il requisito formale richiesta dall'art. 17 L 87\81. Pertanto non solo parte creditrice non ha fornito la prova della pretesa ma parte opponente ha dimostrato con i documenti allegati, che la sig.ra non aveva diritto alla retta integrativa, CP_3 avendo un bisogno sanitario basso ( cert. prot. 565 del 16.01.2006). Parte_4
Inoltre statuisce l'art 59 L. 33\96 che disciplina la procedura di attivazione della retta integrativa ed il pagamento della stessa che “ Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle Aziende unità sanitarie locali che hanno assunto direttamente od in convenzione gli oneri dell'assistenza sanitaria e/ o delle prestazioni a rilievo sanitario per il ricovero degli anziani non autosufficienti ospiti di strutture assistenziali”. Nel caso in esame risulta dagli atti che l' comunica all' il 01.09.2005 Parte_5 Parte_1 che avrebbe provveduto direttamente alle prestazioni integrative (doc.2f) con ciò facendo venire meno qualunque diritto da parte dell'istituto A nulla rileva ai fini dell'accoglimento della domanda, nemmeno il richiamo all'arrt. 16 della convenzione tra ed in mancanza della documentazione medica richiesta dalla CP_1 Pt_1 legge regionale , posto che lo stesso articolo della convenzione Disciplina il diritto all'integrazione della retta da parte del degli istituti richiamandolo espressamente i requisiti e le condizioni previste nell'articolo 17 l. r. 87/ 81. Inconducenti sono le sentenze allegate da parte appellante alla comparsa conclusionale ed emesse dal Tribunale di Messina in vicende che seppur avevano ad oggetto le richiesta degli istituti al pagamento della integrazione delle rette nei confronti di Enti Comunali, gli elementi di fatto emersi in quei giudizi erano diversi da quelli evidenziati nel caso in esame ( mancanza di autorizzazione dell'ASL all'istituto a rendere le prestazioni aggiuntive).
L' appello è quindi infondato e va rigettato con conferma dell'impugnata sentenza. Va altresì rigettata anche la domanda di condanna ex art. 96 cpc formulata da parte appellata non sussistendo nel caso in esame elementi di dolo necessari per l'accoglimento Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante liquidate nel dispositivo applicando i parametri medi del D.M. 147\2022 del valore compreso tra €. 26.001 ed € 52.000 )
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da:
in persona del legale rappresentante Parte_1 nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 avverso la sentenza n.621 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. –Ufficio del Giudice Unico - in data 10.05.2022 e pubblicata in data 11.05.2022 nel procedimento iscritto al n. 229\2007 RGAC;
così provvede:
- Rigetta l'appello
- Rigetta la domanda dell'appellata di condanna ex art 96 cpc
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore del
[...]
in persona del legale rappresentante, che si liquidano nell'importo CP_1 complessivo di € 9.991,00 di cui € 2.058,00 per compensi per fase studio, € 1418,00 per fase introduttiva € 3.045,00 per fase trattazione , ed € 3470,00 per fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa sui compensi;
- Dà atto che parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 24.09.2025
Il Presidente Il Consigliere estensore ( dott. Augusto Sabatini ) ( dott.ssa Antonietta Bonanno)