Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5067/2024 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5067/2024, promossa con ricorso depositato il 03/12/2024 da:
1) Parte_1
Nata a Bucarest (Romania) il 16/05/1991
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Francesca Pandolfi
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 11/04/1988
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]G
con l'Avv. Stefano Steidl
con i seguenti figli minori:
nato a [...], il [...] Persona_1 pagina1 di 8
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 03/12/2024, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
1. I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_2 Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale manterranno anche la residenza anagrafica, attualmente nell'abitazione di
Varese, via Feltre, 3.
2. Le parti danno reciprocamente atto del già intervenuto allontanamento del sig. dall'abitazione con asportazione di tutti gli effetti Parte_2
personali e beni di esclusiva proprietà del medesimo (come confermato dai certificati di residenza e stato di famiglia delle parti).
3. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di e , mentre ciascuno dei Per_1 Per_2
genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
4. Il sig. potrà avere con sé e : Parte_2 Per_1 Per_2
- due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola sino alle ore 21,30, avendo cura di riaccompagnarli presso la casa materna. In periodi o in giornate non scolastici, il padre preleverà i figli presso la casa materna alle ore 8 e ivi li riaccompagnerà alle ore 21,30. Ciò avverrà generalmente il martedì e il giovedì, salvo diversi accordi tra i genitori da assumere sulla base della tabella mensile dei turni lavorativi della sig.ra e degli impegni lavorativi del padre;
Parte_1
- due fine settimana al mese senza pernotto, e quindi il sabato e la domenica dalle 8 alle 21,30, con prelevamento e riaccompagnamento per il pernotto presso la casa materna. I fine settimana di spettanza paterna saranno pagina2 di 8 generalmente alternati, salvi diversi accordi da assumere in ragione della tabella mensile dei turni lavorativi della sig.ra in modo da Parte_1 consentire a quest'ultima di avere con sé i figli nel proprio giorno di riposo settimanale che dovesse cadere il sabato o la domenica, anche se ciò dovesse comportare che i figli trascorrano due fine settimana consecutivi con lo stesso genitore;
- al fine di definire tali accordi la sig.ra si impegna a comunicare Parte_1
al sig. a mezzo Whatsapp i propri turni su base mensile, non Pt_2
appena ne venga a conoscenza e comunque entro la fine di ogni mese con riferimento al mese successivo, così come entro la stessa scadenza e sempre su base mensile il sig. si impegna a comunicare alla Pt_2
sig.ra i propri impegni lavorativi che possano interferire con gli Parte_1
accordi relativi alle visite.
5. I genitori precisano e danno reciprocamente atto del fatto che i figli minori e presentano fragilità particolari in ragione delle quali allo Per_2 Per_1
stato non vi sono le condizioni per il pernotto degli stessi presso il padre.
Tale pernotto verrà, pertanto, introdotto quando i genitori riterranno di comune accordo che i figli siano pronti a tale passo o, in caso di eventuale disaccordo tra gli stessi, nel momento in cui intervenga parere favorevole in tal senso da parte del neuropsichiatra infantile che segue i minori. A tal proposito, sino all'intervenuto parere favorevole da parte del neuropsichiatra infantile che segue i minori e dunque sino all'introduzione del pernotto presso il padre, entrambi i genitori prestano il proprio consenso e si rendono sin d'ora disponibili a sottoporre tale richiesta di parere al neuropsichiatra infantile periodicamente.
6. A partire dal momento in cui sarà definita l'introduzione del pernotto presso il padre, il sig. avrà con sé i figli: Pt_2
- due fine settimana al mese, dal sabato mattina alle ore 8 sino alla domenica sera alle ore 21,30 compreso il pernotto, con prelevamento e riaccompagnamento presso la casa materna. I fine settimana di spettanza paterna saranno generalmente alternati, salvi diversi accordi da assumere in ragione dei turni lavorativi della sig.ra in modo da Parte_1 consentire a quest'ultima di avere con sé i figli nel proprio giorno di pagina3 di 8 riposo settimanale che dovesse cadere il sabato o la domenica, anche se ciò dovesse comportare che i figli trascorrano due fine settimana consecutivi con lo stesso genitore;
- nelle settimane in cui il fine settimana sia di spettanza materna, due giorni infrasettimanali comprensivi di pernotto. In tali giorni il padre preleverà
i figli presso la casa materna alle ore 21.30 e li porterà presso la propria abitazione presso cui pernotteranno e, il giorno successivo, li porterà a scuola;
successivamente preleverà, all'uscita, i figli da scuola, li terrà con sè e li riaccompagnerà presso la casa materna alle ore 21.30 della medesima sera. In periodi o in giornate non scolastici, il padre preleverà
i figli presso la casa materna alle ore 21:30 con pernotto e ivi li riaccompagnerà la sera successiva.
- nelle settimane in cui il fine settimana sia di spettanza paterna, due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola sino alle ore 21,30, con riaccompagnamento presso la casa materna. In periodi o in giornate non scolastici, il padre preleverà i figli presso la casa materna alle ore 8 e ivi li riaccompagnerà alle ore 21,30;
- i giorni infrasettimanali di spettanza paterna con pernotto saranno generalmente dalla sera del lunedì alla sera del martedì e dalla sera del mercoledì alla sera del giovedì mentre quelli senza pernotto saranno generalmente i giorni di martedì e giovedì, in ogni caso salvo diversi accordi tra i genitori da assumere sulla base della tabella mensile dei turni lavorativi della sig.ra e degli impegni lavorativi del padre;
Parte_1
- al fine di definire gli accordi la sig.ra si impegna a comunicare Parte_1
al sig. a mezzo Whatsapp i propri turni su base mensile, non Pt_2
appena ne venga a conoscenza e comunque entro la fine di ogni mese con riferimento al mese successivo, così come entro la stessa scadenza e sempre su base mensile il sig. si impegna a comunicare alla Pt_2
sig.ra i propri impegni lavorativi che possano interferire con gli Parte_1
accordi relativi alle visite.
7. Le festività natalizie e pasquali saranno sottoposte al regime della cd.
“rotazione annua” e saranno così regolamentate:
pagina4 di 8 - quanto alle prime e trascorreranno il giorno di Natale con un Per_2 Per_1
genitore (la madre negli anni pari, il padre in quelli dispari – salvo diversi accordi in ragione dei turni lavorativi della madre) e il giorno di Santo
Stefano con l'altro;
- quanto alle festività pasquali, e trascorreranno il giorno di Per_2 Per_1
Pasqua con il genitore con il quale non hanno trascorso il giorno di
Natale precedente e il giorno di Pasquetta con l'altro (salvi diversi accordi in ragione dei turni lavorativi della madre).
8. e trascorreranno con la mamma il giorno del compleanno della Per_2 Per_1
stessa ed il giorno in cui cade la Festa della Mamma, e con il papà il giorno del compleanno di questi e quello della Festa del Papà. Entrambi i genitori potranno vedere i figli nel giorno del compleanno degli stessi.
9. Per quanto riguarda il periodo estivo, ove sia già stato introdotto positivamente il pernotto presso il padre, entrambi i genitori potranno trascorrere almeno 15 giorni anche non consecutivi con i figli, in periodo da definire entro il 30 maggio di ogni anno e con obbligo di comunicare l'eventuale località e la struttura di soggiorno prescelte prima della partenza. In caso di coincidenza del periodo di ferie di entrambi i genitori, lo stesso verrà fruito metà ciascuno.
Fino a quando non vi siano le condizioni per il pernotto dei figli presso il padre, i genitori si impegnano a concordare fra loro un periodo di vacanza congiunta con i figli.
10. La regolamentazione di cui ai punti precedenti da 4) a 9) sarà osservata salvo diverso accordo fra i genitori ed in ogni caso con quella elasticità necessaria a salvaguardare il preminente interesse di e I Per_2 Per_1
genitori, a tale scopo, si impegnano a mantenere in essere fra loro un dialogo costruttivo e ragionevole e ad avere un'armoniosa e proficua collaborazione nella educazione dei figli, informandosi vicendevolmente in merito a tutte le decisioni relative agli stessi.
11. I ricorrenti precisano che entrambi i genitori potranno sempre presenziare alle visite dei bambini, alle attività sportive degli stessi e in ogni caso a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche e alle cerimonie che li riguardino.
pagina5 di 8 12. I Signori e prestano sin da ora il proprio Parte_1 Parte_2
reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per se stessi nonché per i figli minori e Per_2 Per_1
Sul mantenimento dei figli minori e Per_2 Per_1
13. A partire dal mese di dicembre 2024, il sig. contribuirà al Parte_2
mantenimento dei figli corrispondendo alla sig.ra un Parte_1
assegno mensile pari ad € 650,00= complessivi (€ 325,00 per ciascun figlio).
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese.
L'importo suindicato verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat
(prima rivalutazione ottobre 2025). Sino al mese di novembre 2024 compreso, pertanto, il sig. continuerà a contribuire pro quota al Pt_2
50% a tutte le spese relative ai figli, sulla base dei giustificativi di spesa trasmessi dalla sig.ra come avvenuto sin dal suo allontanamento Parte_1
dalla casa coniugale. Eventuali differenze tra quanto dovuto e quanto effettivamente versato dal sig. relative ai mesi precedenti la Pt_2
sottoscrizione – nello specifico ottobre e novembre 2024 – verranno versate dal sig. alla sig.ra entro e non oltre il 15 gennaio 2025. Pt_2 Parte_1
Si precisa che la differenza che il sig. dovrà versare come sopra in Pt_2 relazione al mese di ottobre 2024 ammonta ad € 390,00, oltre ad € 100,00 per quota mensa relativa a tale mensilità. È ancora da definire il dovuto complessivo per il mese di novembre 2024.
14. L'Assegno Unico per la prole, così come eventuali contributi o indennità spettanti ai minori ai sensi della l. 104/92, verranno percepiti interamente dalla madre, sig.ra in quanto genitore collocatario dei figli. Parte_1
15. Entrambi i genitori contribuiranno in misura pari al 50% ciascuno al sostenimento delle spese straordinarie relative a e individuate Per_2 Per_1
e gestite in conformità alla Linee Guida in uso presso il Tribunale di Varese adottate in data 01/02/2018. Si precisa che deve intendersi spesa extra alla quale dovranno contribuire pro quota entrambi i genitori anche la spesa per eventuale baby sitter il cui intervento si renda necessario per coprire i turni lavorativi della madre in caso di indisponibilità sia dei nonni materni che del padre.
pagina6 di 8 16. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_2 [...] entro e non oltre il 15 dicembre 2024 l'importo di € 154,00, pari Parte_1
al 50% della TARI 2024 relativa alla casa familiare.
17. Le parti dichiarano che con la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, avendo già provveduto a regolare ogni altro rapporto anche di carattere patrimoniale.
18. Le spese legali relative al presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina7 di 8 Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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