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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1572/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato domiciliatario ANTONIA TOLLOT, con studio in via XXVII Aprile – Farra n. 50, Alpago (BL)
PARTE APPELLANTE contro
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., assistita e difesa dall'avvocato domiciliatario MARIA CELESTE ARBIA, con studio in viale G. Verdi n.
21, Treviso
PARTE APPELLATA
e contro
(C.F. Controparte_2
), contumace C.F._2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno
26.07.2024, n. 276
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'Ecc.ma Corte:
NEL MERITO: In totale riforma della sentenza di prime cure n.
276/2024, emessa dal Tribunale di Belluno, notificata in data
30.08.2014, e in accoglimento del motivo di appello come illustrato nelle premesse, previa rivalutazione delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio di primo grado e ritenuto che i convenuti non abbiano ottemperato agli oneri probatori sugli stessi incombenti, ai fini della prova del verificarsi di un malore imprevedibile e ingovernabile, quale causa esimente di responsabilità, contemplata dal disposto di cui all'art. 2046 c.c., accertare e dichiarare, ex art. 2054 2° co. c.c. e, ad abundantiam, ex art. 2043 c.c., la responsabilità esclusiva di Controparte_2
, conducente dell'autovettura marca Nissan Navara, targata
[...]
EB913HY, nella causazione del sinistro occorso all'attore, in data
27.05.2021, per aver inopinatamente invaso la corsia di marcia di pertinenza di questi ed investito l'autovettura dal medesimo condotta, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 140, 141 e 143
C.d.S. e per l'effetto, Condannare, ai sensi degli artt. 122 e 144 del
D.lgs. n. 209/2005, la (C.F. e P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 con sede a Milano, Largo Tazio Nuvolari n. 1 – CAP 20143, in qualità di Compagnia Ass.ce per la r.c.a. del veicolo antagonista al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti subiti e subendi da , nell'occorso, Parte_1 che risulteranno eziologicamente riconducibili, ex art. 1223 c.c., all'evento dannoso sub judice, nella misura che sarà accertata e ritenuta di giustizia all'esito dell'attività istruttoria espletata in prime cure (e, più precisamente sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale in punto quantum debeatur, quali risultanti alle pagg.
pag. 2/14 21 e 22), oltre a rivalutazione ed interessi compensativi, secondo un tasso congruo, da individuarsi in conformità alle pronunce della
Suprema Corte nn. 1712 /1995 e 61/2023 e ad interessi legali dalla sentenza al saldo. -Condannare a restituire la somma CP_3 pari a complessivi € 11.112,65, alla stessa corrisposti dall'appellante,
a titolo di rifusione delle spese di lite, liquidate nella sentenza di prime cure n. 276/2024, emessa dal Tribunale di Belluno, oggetto della presente impugnazione, a fronte della provvisoria esecutività della pronuncia de qua;
Spese di lite integralmente rifuse, sia del primo che del secondo grado di giudizio, comprese le anticipazioni e le spese generali, ex art. 13, comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c., sia per il primo che per il secondo grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA A) Qualora dovesse ritenere di non poter operare, senza un ausilio medico legale, la valutazione della documentazione agli atti, al fine di verificare se la stessa sia o meno idonea ad accertare se l'odierno appellato,
[...]
, sia o meno stato colpito da un malore Controparte_2 imprevedibile ed ingovernabile, quale causa esimente di responsabilità, contemplata dal disposto di cui all'art. 2046 c.c., si formula ossequiosa istanza affinché l'Ecc.ma Corte Voglia disporre la rinnovazione integrale della CTU medico legale per verificare se, sulla scorta della documentazione agli atti, sia possibile accertare se il convenuto sia stato o meno colpito da un malore imprevedibile e ingovernabile e se allo stesso possano o meno essere mosse censure per il fatto di essersi posto alla guida il giorno del sinistro sub judice;
B) Inoltre, in punto an debeatur (in merito al quale si ribadisce il contenuto delle difese tutte svolte in atti e in specie in comparsa pag. 3/14 conclusionale), qualora non ritenesse di poter operare una puntuale ricostruzione della dinamica del sinistro, sulla scorta della combinata lettura degli atti difensivi dimessi dalle parti e del rapporto delle
Autorità intervenute, si insta affinché l'Ecc.ma Corte Voglia disporre lo svolgimento di una consulenza tecnico ricostruttiva della meccanica dell'incidente. C) Si reiterano, inoltre, tutte le altre istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc, datata
07.09.2023, da ritenersi qui integralmente ritrascritte.
CONCLUSIONI DI Nel merito in Controparte_1 via principale: nell'ipotesi in cui non si ritenga di dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rigettarsi lo stesso perché infondato e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata, accogliendo nuovamente le conclusioni formulate dall'appellata nel corso del primo grado. In via istruttoria:
Ci si oppone alla richiesta rinnovazione della CTU, in assenza degli elementi di fatto e di diritto che ne giustifichino la rinnovazione e si ribadiscono le istanze e difese tutte proposte con le memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. e, in particolare, con la memoria del 1.09.2023, da intendersi qui riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 276/2024 il Tribunale di Belluno ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e di per Controparte_2 Controparte_1 ottenere la condanna dalla compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni subìti a causa di un sinistro stradale occorso il 27.05.2021 nel centro abitato di Auronzo di Cadore (BL). L'automobile condotta pag. 4/14 da , assicurata per la r.c.a. da CP_2 Controparte_2
aveva invaso la corsia opposta di marcia Controparte_1 sulla quale stava sopraggiungendo la vettura condotta dall'attore, determinando lo scontro fra i due veicoli.
1.1 Per la dinamica del sinistro, accertata dai Pt_1 Parte_1 carabinieri giunti in loco nell'immediatezza del fatto (doc. 1 attoreo), consentiva di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., essendo l'esclusiva responsabilità addebitabile a . A Controparte_2 fronte di una regolare condotta di guida mantenuta dall'attore,
l'investitore aveva violato gli artt. 140, 141 e 143 del cod. str.
Procedeva a una velocità superiore a quella consentita e non era stato in grado di mantenere il controllo del veicolo, rimanendo sulla destra della carreggiata.
1.2 aveva chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 mentre , chiamato in giudizio per Controparte_2
l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 144, comma 3,
d.lgs. n. 209 del 2005, non si era costituito. Pur confermando che il sinistro era stato causato dalla perdita del controllo del veicolo del proprio assicurato, la compagnia di assicurazione aveva rilevato che il sinistro era imputabile a un malore improvviso, imprevedibile e non evitabile, che aveva colpito il conducente mentre era alla guida e che, costituendo causa di forza maggiore, escludeva la responsabilità del conducente e, di conseguenza, quella della compagnia di assicurazione. Dagli accertamenti eseguiti dai sanitari del Pronto
Soccorso era, infatti, emerso che del Controparte_2
prima d'impattare contro l'automobile dell'attore, aveva CP_2
pag. 5/14 perso conoscenza per un infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto S-T (STEMI) (doc. 2 della convenuta).
1.3 Il Tribunale di Belluno ha disposto una CTU medico-legale volta ad accertare a) il tipo di malore che aveva colpito
[...]
, b) se il malore avesse potuto determinare in Controparte_2 modo improvviso e imprevedibile la perdita di controllo dell'automobile, c) se le condizioni di salute del conducente, prima del sinistro, fossero tali da imporre al medesimo l'astensione dalla guida il giorno dell'incidente. Sulla base delle risultanze della CTU, il
Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento, ritenendo applicabile l'esimente di cui all'art. 2046 c.c. Accertato che il malore che aveva colpito il conducente era stato improvviso e non prevedibile e che al momento dell'incidente Controparte_2 del era incapace d'intendere e di volere, il giudice ha escluso CP_2 il carattere colposo dell'incapacità, non essendo emersi elementi idonei a far ritenere che, per le condizioni di salute antecedenti, il convenuto si fosse messo imprudentemente alla guida prima dell'incidente.
2. Con un unico motivo di gravame chiede Parte_2
l'integrale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno e che sia accolta la domanda di risarcimento del danno.
2.1 L'appellante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 2046 c.c. per il mancato assolvimento, da parte dei convenuti, dell'onere della prova relativo alla sussistenza dell'esimente. La decisione del primo giudice si sorregge su un acritico recepimento della CTU medico- legale, la quale, elaborata sulla scorta della sola documentazione pag. 6/14 prodotta in giudizio, giunge a escludere che Controparte_2
si fosse posto imprudentemente alla guida, senza che vi
[...] fossero elementi istruttori idonei a fondare tale conclusione.
2.2 Posto che il primo giudice non ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, la censura alla sentenza si risolve in una censura alla CTU. La documentazione prodotta (verbale di Pronto
Soccorso 27.5.2021 e lettera di dimissioni dal Reparto di Cardiologia, doc. 2 di parte convenuta, già nel doc. 1 di parte attrice) non avrebbe dovuto consentire al consulente dott.ssa Persona_1
l'accertamento obiettivo delle condizioni di salute di Controparte_2
del antecedentemente al giorno del sinistro e,
[...] CP_2 dunque, la consulente non avrebbe dovuto escludere che il malore fosse prevedibile ed evitabile. L'ausiliario ha errato un sotto triplice profilo:
a) ha risposto al quesito pur non avendo potuto esaminare la documentazione medica indispensabile per il responso, ovvero il referto degli esami ematochimici eseguiti dal conducente poco prima di mettersi alla guida, la certificazione del sanitario che, il giorno prima del sinistro, aveva prescritto gli esami del sangue e una visita cardiologica, la cartella clinica integrale relativa al ricovero ospedaliero successivo all'infarto, e il cartellino ambulatoriale del medico curante;
b) non ha valutato importanti dati clinici, omettendo di considerare la possibile correlazione tra il malore sofferto da Controparte_2
del e I) la circostanza che il giorno prima del sinistro,
[...] CP_2
a seguito di riferiti dolori retrosternali gli fosse stata prescritta una visita cardiologica;
II) l'esito degli esami ematochimici eseguiti al pag. 7/14 mattino del giorno dell'incidente III) episodi di “malessere” prima della perdita di conoscenza;
c) ha valutato erroneamente i dati clinici emersi dalla documentazione sanitaria di del depositata Controparte_2 CP_2 in giudizio: I) ha escluso che il dolore retrosternale accusato dall'infartuato nei giorni antecedenti l'incidente fosse patognomonico di sindrome coronarica, “senza ricordare quali siano i sintomi patognomici della patologia in parola, in modo da escludere che quello in esame vi rientrasse” (pag. 20 dell'atto d'appello); II) ha escluso che la familiarità per coronopatia avesse rilievo, in quanto dato generico, senza considerare che tutti gli elementi clinici dovevano essere valutati nel loro quadro complessivo;
III) ha affermato che l'interessato non prendeva alcun farmaco per patologia coronarica, dimenticando che il periziato assumeva Cardioaspirin 100, farmaco noto per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
2.3 La scarna documentazione sanitaria depositata da
[...]
(doc. 2), già prodotta dall'attore unitamente alla Controparte_1 relazione dell'incidente (doc. 1), non consentiva al CTU di rispondere al quesito relativo all'imprevedibilità e imprevenibilità del malore e, anzi, dimostrava che del il giorno Controparte_2 CP_2 dell'incidente, dovesse avere piena consapevolezza di essere a rischio di infarto sicché avrebbe dovuto prudentemente astenersi dalla guida.
3. ha insistito per il rigetto dell'appello. Controparte_1
è rimasto contumace anche nel giudizio Controparte_2
d'appello.
pag. 8/14 4. L'unico motivo di appello non può essere accolto. Il soggetto che versi nelle condizioni d'incapacità d'intendere e volere di cui all'art. 2046 c.c. (incapacità naturale provvisoria o definitiva) non è tenuto al risarcimento del danno derivante dal fatto illecito. Qualora il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento dal sorvegliante dell'incapace o qualora manchi un sorvegliante, il danneggiato può rivolgersi in via sussidiaria all'autore del danno chiedendo un indennizzo, che deve tener conto delle condizioni economiche delle parti. Non è tuttavia oggetto del gravame l'indennizzo previsto dall'art. 2047 c.c.
4.1 Non è contestato, e peraltro risulta documentalmente, che l'incidente stradale tra il veicolo di e quello di Parte_1
sia stato causato dalla perdita Controparte_2 di controllo da parte di un conducente, colto da malore improvviso con perdita di coscienza. Va escluso che al momento dello scontro del fosse in grado di controllare le proprie Controparte_2 CP_2 azioni e quindi evitare d'invadere la corsia di marcia percorsa dall'altro veicolo.
4.2 Accertato che del era naturalmente Controparte_2 CP_2 incapace e pertanto non imputabile, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2046 c.c. occorre indagare se lo stato d'incapacità fosse riconducibile o no a colpa. Deve verificarsi se il conducente abbia guidato un veicolo nella consapevolezza del rischio imminente di un infarto o ignorando in modo scusabile la criticità delle proprie condizioni di salute. La CTU disposta dal Tribunale di
Belluno ha concluso che il conducente ignorasse il rischio di un infarto con argomentazioni che, seppure sintetiche, appaiono logiche e pag. 9/14 condivisibili. Le valutazioni del consulente contengono una risposta alle osservazioni del CTP attoreo, fatte proprie dal danneggiato nelle note scritte in sostituzione dell'udienza 26.3.2024, nella comparsa conclusionale e nell'atto di appello.
4.3 Ai fini dell'esclusione dell'imputabilità di Controparte_2 non è dirimente accertare se l'infarto fosse in
[...] CP_2 corso nei giorni o nelle ore prima dell'incidente. È sufficiente accertare se il conducente potesse conoscere, in quanto allertato dai sanitari, del rischio di un imminente infarto e ciononostante si fosse messo alla guida, contravvenendo alle prescrizioni mediche ricevute.
4.4 È vero che non è stata depositata la documentazione relativa agli accertamenti medici eseguiti dal danneggiante il giorno prima del sinistro, con prescrizione degli esami del sangue e di una visita cardiologica. Sul punto la difesa di parte appellante sottolinea che il
CTU era giunto a supporre una circostanza non documentata, ovvero che il giorno prima del sinistro del Controparte_2 CP_2 si fosse recato al Pronto Soccorso. È altrettanto vero, tuttavia, che un medico deve aver necessariamente visitato il paziente, dato che gli aveva prescritto degli esami e una visita specialistica. È anche ragionevole escludere che quel medico avesse ravvisato l'urgenza di un ricovero o la necessità di trattenere il paziente in via precauzionale in osservazione intensiva. Il sanitario deve aver escluso l'imminenza di un evento critico come quello poi verificatosi, comportante anche la necessità di astenersi dalla guida di un veicolo.
4.5 La lamentata carenza documentale non è dunque decisiva e tra l'altro, se ulteriore documentazione fosse stata ritenuta pag. 10/14 indispensabile, avrebbe potuto essere acquisita dal consulente tecnico, non applicandosi nei suoi confronti le preclusioni istruttorie previste per le parti (Cass., s.u., sent. n. 3086 del 2020). L'omesso trattenimento di del (fatto noto), Controparte_2 CP_2 anche solo in osservazione breve intensiva, da parte del sanitario che lo visitò (medico del Pronto Soccorso o medico di famiglia poco importa), consente di presumere che la sintomatologia riconoscibile in quel momento (semplici dolori retrosternali) non fosse un elemento clinico sufficiente per consentire di temere un imminente infarto.
Qualora il medico avesse ritenuto ipotizzabile un improvviso evento sincopale, avrebbe agito diversamente. Secondo l'id quod plerumque accidit, e come ha confermato anche la dottoressa sul piano Per_1 più strettamente tecnico, tertium non datur: o i sintomi manifestati il giorno prima del sinistro deponevano per un infarto imminente anche solo probabile e, pertanto, per l'opportunità di trattenere il paziente, oppure non erano di per sé sufficienti a ipotizzare un evento sincopale e a vietare, o anche solo sconsigliare, la guida. Qualora poi il giorno precedente la diagnosi corretta non sia avvenuta per un errore medico e quindi la gravità delle condizioni di salute del paziente sia stata sottovalutata, l'errore non sarebbe rimproverabile al conducente del veicolo ma al sanitario.
4.6 La prescrizione degli esami ematochimici e di una visita cardiologica conferma che il medico decise di non trattenere il paziente in osservazione. I due accertamenti erano funzionali alla verifica del rischio di un evento sincopale, che al momento del sinistro il conducente ancora ignorava. Non disponeva dell'esito degli esami del sangue eseguiti la mattina stessa e non aveva ancora eseguito la programmata vista cardiologica. La circostanza che il conducente pag. 11/14 avesse accusato “malessere” prima di perdere conoscenza non rileva ai fini della consapevolezza di non doversi mettere alla guida, essendo interpretabile come l'esordio dell'improvviso malore.
4.7 Appare condivisibile il giudizio del CTU sul carattere non predittivo, per la genericità dell'anamnesi, dei fattori di familiarità per coronopatia e di terapia con anticoagulante, anche valutati unitamente ai dolori retrosternali manifestatisi e denunciati da nei giorni antecedenti Controparte_2 CP_2 all'incidente. L'ausiliario ha, infatti, chiarito che il dolore retrosternale non è patognomonico per sindrome coronarica, ovvero non è un sintomo così caratteristico da consentire la diagnosi della malattia. Ne discende che tale sintomo può manifestarsi anche in relazione ad altre patologie in soggetti con familiarità di coronopatia e in terapia anticoagulante. Ne erano probabilmente consapevoli i sanitari che, il giorno prima del sinistro, avevano visitato del Controparte_2
prescrivendo, gli accertamenti necessari per risalire con CP_2 certezza alla causa dei dolori retrosternali.
4.8 Non può in ogni caso pretendersi che, in mancanza di un'indicazione proveniente dal medico, del Controparte_2 dovesse comunque astenersi dalla guida in quanto CP_2 consapevole di non versare in condizioni di efficienza fisica.
[...]
del si era rivolto un sanitario per i dolori Controparte_2 CP_2 retrosternali, non aveva ancora ricevuto una diagnosi precisa né era stato ritenuto probabile il pericolo di un evento grave. Temendo un possibile infarto, il sanitario non si sarebbe limitato a fornirgli la raccomandazione di non guidare perché il rischio riguardava la vita stessa del paziente. Non può esigersi che il paziente dovesse di pag. 12/14 propria iniziativa decidere per prudenza di non porsi alla guida di un veicolo.
5. L'appello deve pertanto essere respinto. Le spese processuali del gravame, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di . Considerando le tre Parte_1 fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro
6.946,00 per compensi nel rispetto dei parametri medi (euro
2.058,00 + euro 1.418,00 + euro 3.470,00) dello scaglione applicabile (valore indeterminabile – complessità bassa).
6. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Belluno 26 luglio 2024
[...]
n. 276, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al Parte_1 pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
3) condanna la parte appellante al Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari pag. 13/14 a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. 30.5.02, n. 115.
Venezia, 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1572/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato domiciliatario ANTONIA TOLLOT, con studio in via XXVII Aprile – Farra n. 50, Alpago (BL)
PARTE APPELLANTE contro
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., assistita e difesa dall'avvocato domiciliatario MARIA CELESTE ARBIA, con studio in viale G. Verdi n.
21, Treviso
PARTE APPELLATA
e contro
(C.F. Controparte_2
), contumace C.F._2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno
26.07.2024, n. 276
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'Ecc.ma Corte:
NEL MERITO: In totale riforma della sentenza di prime cure n.
276/2024, emessa dal Tribunale di Belluno, notificata in data
30.08.2014, e in accoglimento del motivo di appello come illustrato nelle premesse, previa rivalutazione delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio di primo grado e ritenuto che i convenuti non abbiano ottemperato agli oneri probatori sugli stessi incombenti, ai fini della prova del verificarsi di un malore imprevedibile e ingovernabile, quale causa esimente di responsabilità, contemplata dal disposto di cui all'art. 2046 c.c., accertare e dichiarare, ex art. 2054 2° co. c.c. e, ad abundantiam, ex art. 2043 c.c., la responsabilità esclusiva di Controparte_2
, conducente dell'autovettura marca Nissan Navara, targata
[...]
EB913HY, nella causazione del sinistro occorso all'attore, in data
27.05.2021, per aver inopinatamente invaso la corsia di marcia di pertinenza di questi ed investito l'autovettura dal medesimo condotta, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 140, 141 e 143
C.d.S. e per l'effetto, Condannare, ai sensi degli artt. 122 e 144 del
D.lgs. n. 209/2005, la (C.F. e P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 con sede a Milano, Largo Tazio Nuvolari n. 1 – CAP 20143, in qualità di Compagnia Ass.ce per la r.c.a. del veicolo antagonista al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti subiti e subendi da , nell'occorso, Parte_1 che risulteranno eziologicamente riconducibili, ex art. 1223 c.c., all'evento dannoso sub judice, nella misura che sarà accertata e ritenuta di giustizia all'esito dell'attività istruttoria espletata in prime cure (e, più precisamente sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale in punto quantum debeatur, quali risultanti alle pagg.
pag. 2/14 21 e 22), oltre a rivalutazione ed interessi compensativi, secondo un tasso congruo, da individuarsi in conformità alle pronunce della
Suprema Corte nn. 1712 /1995 e 61/2023 e ad interessi legali dalla sentenza al saldo. -Condannare a restituire la somma CP_3 pari a complessivi € 11.112,65, alla stessa corrisposti dall'appellante,
a titolo di rifusione delle spese di lite, liquidate nella sentenza di prime cure n. 276/2024, emessa dal Tribunale di Belluno, oggetto della presente impugnazione, a fronte della provvisoria esecutività della pronuncia de qua;
Spese di lite integralmente rifuse, sia del primo che del secondo grado di giudizio, comprese le anticipazioni e le spese generali, ex art. 13, comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c., sia per il primo che per il secondo grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA A) Qualora dovesse ritenere di non poter operare, senza un ausilio medico legale, la valutazione della documentazione agli atti, al fine di verificare se la stessa sia o meno idonea ad accertare se l'odierno appellato,
[...]
, sia o meno stato colpito da un malore Controparte_2 imprevedibile ed ingovernabile, quale causa esimente di responsabilità, contemplata dal disposto di cui all'art. 2046 c.c., si formula ossequiosa istanza affinché l'Ecc.ma Corte Voglia disporre la rinnovazione integrale della CTU medico legale per verificare se, sulla scorta della documentazione agli atti, sia possibile accertare se il convenuto sia stato o meno colpito da un malore imprevedibile e ingovernabile e se allo stesso possano o meno essere mosse censure per il fatto di essersi posto alla guida il giorno del sinistro sub judice;
B) Inoltre, in punto an debeatur (in merito al quale si ribadisce il contenuto delle difese tutte svolte in atti e in specie in comparsa pag. 3/14 conclusionale), qualora non ritenesse di poter operare una puntuale ricostruzione della dinamica del sinistro, sulla scorta della combinata lettura degli atti difensivi dimessi dalle parti e del rapporto delle
Autorità intervenute, si insta affinché l'Ecc.ma Corte Voglia disporre lo svolgimento di una consulenza tecnico ricostruttiva della meccanica dell'incidente. C) Si reiterano, inoltre, tutte le altre istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc, datata
07.09.2023, da ritenersi qui integralmente ritrascritte.
CONCLUSIONI DI Nel merito in Controparte_1 via principale: nell'ipotesi in cui non si ritenga di dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rigettarsi lo stesso perché infondato e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata, accogliendo nuovamente le conclusioni formulate dall'appellata nel corso del primo grado. In via istruttoria:
Ci si oppone alla richiesta rinnovazione della CTU, in assenza degli elementi di fatto e di diritto che ne giustifichino la rinnovazione e si ribadiscono le istanze e difese tutte proposte con le memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. e, in particolare, con la memoria del 1.09.2023, da intendersi qui riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 276/2024 il Tribunale di Belluno ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e di per Controparte_2 Controparte_1 ottenere la condanna dalla compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni subìti a causa di un sinistro stradale occorso il 27.05.2021 nel centro abitato di Auronzo di Cadore (BL). L'automobile condotta pag. 4/14 da , assicurata per la r.c.a. da CP_2 Controparte_2
aveva invaso la corsia opposta di marcia Controparte_1 sulla quale stava sopraggiungendo la vettura condotta dall'attore, determinando lo scontro fra i due veicoli.
1.1 Per la dinamica del sinistro, accertata dai Pt_1 Parte_1 carabinieri giunti in loco nell'immediatezza del fatto (doc. 1 attoreo), consentiva di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., essendo l'esclusiva responsabilità addebitabile a . A Controparte_2 fronte di una regolare condotta di guida mantenuta dall'attore,
l'investitore aveva violato gli artt. 140, 141 e 143 del cod. str.
Procedeva a una velocità superiore a quella consentita e non era stato in grado di mantenere il controllo del veicolo, rimanendo sulla destra della carreggiata.
1.2 aveva chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 mentre , chiamato in giudizio per Controparte_2
l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 144, comma 3,
d.lgs. n. 209 del 2005, non si era costituito. Pur confermando che il sinistro era stato causato dalla perdita del controllo del veicolo del proprio assicurato, la compagnia di assicurazione aveva rilevato che il sinistro era imputabile a un malore improvviso, imprevedibile e non evitabile, che aveva colpito il conducente mentre era alla guida e che, costituendo causa di forza maggiore, escludeva la responsabilità del conducente e, di conseguenza, quella della compagnia di assicurazione. Dagli accertamenti eseguiti dai sanitari del Pronto
Soccorso era, infatti, emerso che del Controparte_2
prima d'impattare contro l'automobile dell'attore, aveva CP_2
pag. 5/14 perso conoscenza per un infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto S-T (STEMI) (doc. 2 della convenuta).
1.3 Il Tribunale di Belluno ha disposto una CTU medico-legale volta ad accertare a) il tipo di malore che aveva colpito
[...]
, b) se il malore avesse potuto determinare in Controparte_2 modo improvviso e imprevedibile la perdita di controllo dell'automobile, c) se le condizioni di salute del conducente, prima del sinistro, fossero tali da imporre al medesimo l'astensione dalla guida il giorno dell'incidente. Sulla base delle risultanze della CTU, il
Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento, ritenendo applicabile l'esimente di cui all'art. 2046 c.c. Accertato che il malore che aveva colpito il conducente era stato improvviso e non prevedibile e che al momento dell'incidente Controparte_2 del era incapace d'intendere e di volere, il giudice ha escluso CP_2 il carattere colposo dell'incapacità, non essendo emersi elementi idonei a far ritenere che, per le condizioni di salute antecedenti, il convenuto si fosse messo imprudentemente alla guida prima dell'incidente.
2. Con un unico motivo di gravame chiede Parte_2
l'integrale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno e che sia accolta la domanda di risarcimento del danno.
2.1 L'appellante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 2046 c.c. per il mancato assolvimento, da parte dei convenuti, dell'onere della prova relativo alla sussistenza dell'esimente. La decisione del primo giudice si sorregge su un acritico recepimento della CTU medico- legale, la quale, elaborata sulla scorta della sola documentazione pag. 6/14 prodotta in giudizio, giunge a escludere che Controparte_2
si fosse posto imprudentemente alla guida, senza che vi
[...] fossero elementi istruttori idonei a fondare tale conclusione.
2.2 Posto che il primo giudice non ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, la censura alla sentenza si risolve in una censura alla CTU. La documentazione prodotta (verbale di Pronto
Soccorso 27.5.2021 e lettera di dimissioni dal Reparto di Cardiologia, doc. 2 di parte convenuta, già nel doc. 1 di parte attrice) non avrebbe dovuto consentire al consulente dott.ssa Persona_1
l'accertamento obiettivo delle condizioni di salute di Controparte_2
del antecedentemente al giorno del sinistro e,
[...] CP_2 dunque, la consulente non avrebbe dovuto escludere che il malore fosse prevedibile ed evitabile. L'ausiliario ha errato un sotto triplice profilo:
a) ha risposto al quesito pur non avendo potuto esaminare la documentazione medica indispensabile per il responso, ovvero il referto degli esami ematochimici eseguiti dal conducente poco prima di mettersi alla guida, la certificazione del sanitario che, il giorno prima del sinistro, aveva prescritto gli esami del sangue e una visita cardiologica, la cartella clinica integrale relativa al ricovero ospedaliero successivo all'infarto, e il cartellino ambulatoriale del medico curante;
b) non ha valutato importanti dati clinici, omettendo di considerare la possibile correlazione tra il malore sofferto da Controparte_2
del e I) la circostanza che il giorno prima del sinistro,
[...] CP_2
a seguito di riferiti dolori retrosternali gli fosse stata prescritta una visita cardiologica;
II) l'esito degli esami ematochimici eseguiti al pag. 7/14 mattino del giorno dell'incidente III) episodi di “malessere” prima della perdita di conoscenza;
c) ha valutato erroneamente i dati clinici emersi dalla documentazione sanitaria di del depositata Controparte_2 CP_2 in giudizio: I) ha escluso che il dolore retrosternale accusato dall'infartuato nei giorni antecedenti l'incidente fosse patognomonico di sindrome coronarica, “senza ricordare quali siano i sintomi patognomici della patologia in parola, in modo da escludere che quello in esame vi rientrasse” (pag. 20 dell'atto d'appello); II) ha escluso che la familiarità per coronopatia avesse rilievo, in quanto dato generico, senza considerare che tutti gli elementi clinici dovevano essere valutati nel loro quadro complessivo;
III) ha affermato che l'interessato non prendeva alcun farmaco per patologia coronarica, dimenticando che il periziato assumeva Cardioaspirin 100, farmaco noto per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
2.3 La scarna documentazione sanitaria depositata da
[...]
(doc. 2), già prodotta dall'attore unitamente alla Controparte_1 relazione dell'incidente (doc. 1), non consentiva al CTU di rispondere al quesito relativo all'imprevedibilità e imprevenibilità del malore e, anzi, dimostrava che del il giorno Controparte_2 CP_2 dell'incidente, dovesse avere piena consapevolezza di essere a rischio di infarto sicché avrebbe dovuto prudentemente astenersi dalla guida.
3. ha insistito per il rigetto dell'appello. Controparte_1
è rimasto contumace anche nel giudizio Controparte_2
d'appello.
pag. 8/14 4. L'unico motivo di appello non può essere accolto. Il soggetto che versi nelle condizioni d'incapacità d'intendere e volere di cui all'art. 2046 c.c. (incapacità naturale provvisoria o definitiva) non è tenuto al risarcimento del danno derivante dal fatto illecito. Qualora il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento dal sorvegliante dell'incapace o qualora manchi un sorvegliante, il danneggiato può rivolgersi in via sussidiaria all'autore del danno chiedendo un indennizzo, che deve tener conto delle condizioni economiche delle parti. Non è tuttavia oggetto del gravame l'indennizzo previsto dall'art. 2047 c.c.
4.1 Non è contestato, e peraltro risulta documentalmente, che l'incidente stradale tra il veicolo di e quello di Parte_1
sia stato causato dalla perdita Controparte_2 di controllo da parte di un conducente, colto da malore improvviso con perdita di coscienza. Va escluso che al momento dello scontro del fosse in grado di controllare le proprie Controparte_2 CP_2 azioni e quindi evitare d'invadere la corsia di marcia percorsa dall'altro veicolo.
4.2 Accertato che del era naturalmente Controparte_2 CP_2 incapace e pertanto non imputabile, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2046 c.c. occorre indagare se lo stato d'incapacità fosse riconducibile o no a colpa. Deve verificarsi se il conducente abbia guidato un veicolo nella consapevolezza del rischio imminente di un infarto o ignorando in modo scusabile la criticità delle proprie condizioni di salute. La CTU disposta dal Tribunale di
Belluno ha concluso che il conducente ignorasse il rischio di un infarto con argomentazioni che, seppure sintetiche, appaiono logiche e pag. 9/14 condivisibili. Le valutazioni del consulente contengono una risposta alle osservazioni del CTP attoreo, fatte proprie dal danneggiato nelle note scritte in sostituzione dell'udienza 26.3.2024, nella comparsa conclusionale e nell'atto di appello.
4.3 Ai fini dell'esclusione dell'imputabilità di Controparte_2 non è dirimente accertare se l'infarto fosse in
[...] CP_2 corso nei giorni o nelle ore prima dell'incidente. È sufficiente accertare se il conducente potesse conoscere, in quanto allertato dai sanitari, del rischio di un imminente infarto e ciononostante si fosse messo alla guida, contravvenendo alle prescrizioni mediche ricevute.
4.4 È vero che non è stata depositata la documentazione relativa agli accertamenti medici eseguiti dal danneggiante il giorno prima del sinistro, con prescrizione degli esami del sangue e di una visita cardiologica. Sul punto la difesa di parte appellante sottolinea che il
CTU era giunto a supporre una circostanza non documentata, ovvero che il giorno prima del sinistro del Controparte_2 CP_2 si fosse recato al Pronto Soccorso. È altrettanto vero, tuttavia, che un medico deve aver necessariamente visitato il paziente, dato che gli aveva prescritto degli esami e una visita specialistica. È anche ragionevole escludere che quel medico avesse ravvisato l'urgenza di un ricovero o la necessità di trattenere il paziente in via precauzionale in osservazione intensiva. Il sanitario deve aver escluso l'imminenza di un evento critico come quello poi verificatosi, comportante anche la necessità di astenersi dalla guida di un veicolo.
4.5 La lamentata carenza documentale non è dunque decisiva e tra l'altro, se ulteriore documentazione fosse stata ritenuta pag. 10/14 indispensabile, avrebbe potuto essere acquisita dal consulente tecnico, non applicandosi nei suoi confronti le preclusioni istruttorie previste per le parti (Cass., s.u., sent. n. 3086 del 2020). L'omesso trattenimento di del (fatto noto), Controparte_2 CP_2 anche solo in osservazione breve intensiva, da parte del sanitario che lo visitò (medico del Pronto Soccorso o medico di famiglia poco importa), consente di presumere che la sintomatologia riconoscibile in quel momento (semplici dolori retrosternali) non fosse un elemento clinico sufficiente per consentire di temere un imminente infarto.
Qualora il medico avesse ritenuto ipotizzabile un improvviso evento sincopale, avrebbe agito diversamente. Secondo l'id quod plerumque accidit, e come ha confermato anche la dottoressa sul piano Per_1 più strettamente tecnico, tertium non datur: o i sintomi manifestati il giorno prima del sinistro deponevano per un infarto imminente anche solo probabile e, pertanto, per l'opportunità di trattenere il paziente, oppure non erano di per sé sufficienti a ipotizzare un evento sincopale e a vietare, o anche solo sconsigliare, la guida. Qualora poi il giorno precedente la diagnosi corretta non sia avvenuta per un errore medico e quindi la gravità delle condizioni di salute del paziente sia stata sottovalutata, l'errore non sarebbe rimproverabile al conducente del veicolo ma al sanitario.
4.6 La prescrizione degli esami ematochimici e di una visita cardiologica conferma che il medico decise di non trattenere il paziente in osservazione. I due accertamenti erano funzionali alla verifica del rischio di un evento sincopale, che al momento del sinistro il conducente ancora ignorava. Non disponeva dell'esito degli esami del sangue eseguiti la mattina stessa e non aveva ancora eseguito la programmata vista cardiologica. La circostanza che il conducente pag. 11/14 avesse accusato “malessere” prima di perdere conoscenza non rileva ai fini della consapevolezza di non doversi mettere alla guida, essendo interpretabile come l'esordio dell'improvviso malore.
4.7 Appare condivisibile il giudizio del CTU sul carattere non predittivo, per la genericità dell'anamnesi, dei fattori di familiarità per coronopatia e di terapia con anticoagulante, anche valutati unitamente ai dolori retrosternali manifestatisi e denunciati da nei giorni antecedenti Controparte_2 CP_2 all'incidente. L'ausiliario ha, infatti, chiarito che il dolore retrosternale non è patognomonico per sindrome coronarica, ovvero non è un sintomo così caratteristico da consentire la diagnosi della malattia. Ne discende che tale sintomo può manifestarsi anche in relazione ad altre patologie in soggetti con familiarità di coronopatia e in terapia anticoagulante. Ne erano probabilmente consapevoli i sanitari che, il giorno prima del sinistro, avevano visitato del Controparte_2
prescrivendo, gli accertamenti necessari per risalire con CP_2 certezza alla causa dei dolori retrosternali.
4.8 Non può in ogni caso pretendersi che, in mancanza di un'indicazione proveniente dal medico, del Controparte_2 dovesse comunque astenersi dalla guida in quanto CP_2 consapevole di non versare in condizioni di efficienza fisica.
[...]
del si era rivolto un sanitario per i dolori Controparte_2 CP_2 retrosternali, non aveva ancora ricevuto una diagnosi precisa né era stato ritenuto probabile il pericolo di un evento grave. Temendo un possibile infarto, il sanitario non si sarebbe limitato a fornirgli la raccomandazione di non guidare perché il rischio riguardava la vita stessa del paziente. Non può esigersi che il paziente dovesse di pag. 12/14 propria iniziativa decidere per prudenza di non porsi alla guida di un veicolo.
5. L'appello deve pertanto essere respinto. Le spese processuali del gravame, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di . Considerando le tre Parte_1 fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro
6.946,00 per compensi nel rispetto dei parametri medi (euro
2.058,00 + euro 1.418,00 + euro 3.470,00) dello scaglione applicabile (valore indeterminabile – complessità bassa).
6. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Belluno 26 luglio 2024
[...]
n. 276, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al Parte_1 pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
3) condanna la parte appellante al Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari pag. 13/14 a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. 30.5.02, n. 115.
Venezia, 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
pag. 14/14