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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al NRG. 1814/2013 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Manfreda Parte_1
in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
E
e rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'avv. Giampiero De Iacovo in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliati;
CONVENUTI
Nonché
e Controparte_3 CP_4
, in qualità di eredi di , rappresentate e CP_5 Persona_1
difese dall'avv. Domenico Galgano in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione depositata il 12.5.21;
TERZE CHIAMATE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha agito in giudizio nei confronti di e Controparte_1 [...]
deducendo: CP_2
-che è coltivatrice diretta, in quanto titolare di un'impresa agricola dal
21.3.1996, e proprietaria del fondo rustico sito in agro di del comune di pagina 1 di 8 Picerno alla contrada Montedanaro, identificato nel catasto terreni foglio 24,
p.lla 856;
-che detto fondo agricolo confina con la particella n. 857 del foglio 4 che era di proprietà di e da quest'ultimo venduta ai convenuti con Persona_1
rogito del 9.11.2012, per notaio;
Persona_2
-che la predetta compravendita è avvenuta in violazione dell'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590 così come integrata e modificata legge 14 agosto 1971 n.
817 e legge 28 luglio 2016 n. 154, non essendo stata a lei notificata la proposta di alienazione per l'esercizio del suo diritto di riscatto.
Alla luce di tali deduzioni l'attrice ha chiesto di 1)Dichiarare inefficace la vendita sopra indicata con la sostituzione dell' esponente nell' atto per notaio dr.ssa rogitato in data 09.11.2012 e registrato a Potenza Persona_2
il 20.11.2012 al n. 5301/1T e trascritto a Potenza in data 20.11.2012 al n.
19338/14600 , con effetto fin dall' origine;
2) Dichiarare trasferito il fondo individuato al foglio 24 particella 857 di are 43.28, situato in agro del comune di Picerno (PZ) alla Contrada Montedanaro (Palazzo) all' attrice sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
in via della Polveriera n. 14, … per il prezzo di euro 5.000,00; 3) ordinare la restituzione della somma pagata dalle parti acquisitrici alla parte venditrice;
4) ordinare all' attrice il pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore del venditore”, il tutto vittoria di spese.
I convenuti, costituitisi tempestivamente in giudizio, hanno chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa di , loro dante causa, Persona_1
responsabile per evizione per sentirlo condannare, in caso di accoglimento della domanda principale, al risarcimento dei danni;
hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione per essere stato notificato senza il rispetto del termine a comparire ex art 163 bis cpc;
nel merito hanno concluso chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'esercizio del diritto della prelazione agraria.
pagina 2 di 8 A seguito dell'interruzione del giudizio dichiarata per l'avvenuto decesso del terzo chiamato, , si sono costituite le sue eredi le quali hanno Persona_1
chiesto il rigetto di tutte le domande proposte dalle controparti.
Tanto premesso, si ritiene che la domanda attrice sia infondata.
In primo luogo deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dai convenuti per inosservanza del termine minimo a comparire avendo i convenuti espletato compiutamente le loro difese nel merito della causa , con conseguente sanatoria del dedotto vizio.
Come stabilito, infatti, dalla consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità “ In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma
3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità” ( Cass n. 21910/2014; n.
28646/2020).
Passando ad esaminare il merito della controversia, l'attrice, coltivatrice diretta e proprietaria di un fondo rustico confinante con quello acquistato dai convenuti, ha chiesto l'accertamento del suo diritto di prelazione agraria previsto dall'art. 7, comma 2 bis, legge 817/1971 e della conseguente facoltà di riscatto di tale ultimo fondo.
A tale riguardo si osserva che l'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 ha esteso la prelazione agraria al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti (c.d. prelazione del confinante) al fine di consentire la riunione in un unico soggetto della proprietà e della conduzione del fondo agricolo e di favorire la creazione di aziende agricole di maggiore estensione, attraverso l'accorpamento di fondi limitrofi.
pagina 3 di 8 Anche in seguito all'estensione del diritto di prelazione all'imprenditore agricolo professionale, rimangono ferme le regole già previste per la prelazione agraria del confinante coltivatore diretto.
L'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 dispone che il diritto di prelazione previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590,
“spetta anche (…) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.
Perché sia riconosciuto il diritto di prelazione, l'art. 7 della legge 14 agosto
1971, n. 817 richiede che:
- il proprietario del fondo confinante lo coltivi direttamente;
- sul fondo offerto in vendita non sia insediato un affittuario coltivatore diretto.
Devono inoltre essere presenti le condizioni previste dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, pertanto:
- il confinante deve coltivare il fondo da almeno due anni;
- il confinante non deve aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria;
- il fondo per il quale il confinante intende esercitare la prelazione, in aggiunta a tutti gli altri da lui posseduti in proprietà od enfiteusi, non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Il diritto di prelazione, nell'acquisto di fondi rustici, è dunque riconosciuto unicamente a coloro sono coltivatori diretti e contemporaneamente coltivino direttamente i terreni confinanti con quello in vendita.
Occorre preliminarmente evidenziare che l'art. 8, comma 3 della legge n. 590 del 1965 dispone che il proprietario “deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita”.
pagina 4 di 8 Secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità la notificazione della propria volontà di alienare il fondo, cd. denuntiatio deve avere la forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 c.c. poiché la denuntiatio va considerata sia come un atto negoziale sia come un atto preparatorio di una fattispecie traslativa avente ad oggetto un bene immobile, il fondo rustico ( ex multis (Cass. 2018/28495)
La necessità della forma scritta viene inoltre ritenuta dalla Cassazione indispensabile anche perché assolve le esigenze di certezza, trasparenza e tutela utile a tutti i soggetti interessati.
Ne consegue che l'assunto dei convenuti, secondo il quale il venditore ha proceduto ad effettuare la dovuta comunicazione, in forma verbale, all'attrice della sua volontà di vendere il fondo in questione, oltre che non provato risulta infondato essendo la forma scritta un requisito di validità della denuntiatio.
Ciò posto, la giurisprudenza in materia ha chiarito che il prelazionario- retraente che intenda esercitare il diritto di prelazione riconosciutogli dalla legge o, in caso di omessa denuntiatio, il diritto di riscatto ha l'onere di dimostrare "la titolarità di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge: la qualifica di coltivatore diretto secondo il disposto dell'art. 31 legge
590/1965; la coltivazione biennale del fondo agricolo posto a confine, il possesso della forza lavorativa adeguata e il non aver effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente” (cfr. Cassazione n. 573/2020).
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti si ritiene che l'attrice non abbia assolto tale onere probatorio in ordine alle circostanze che non state neppure oggetto di specifico capitolo di prova testimoniale, non avendo dimostrato:
1) né una diretta ed abituale attività di coltivazione;
2) né di non aver venduto nel biennio precedente altri fondi rustici, non essendo a tal fine idonea a fornire detta prova l'ispezione ipotecaria prodotta in atti;
pagina 5 di 8 3) né che il fondo per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia, è onere del retraente provare che il fondo oggetto di retratto, in aggiunta a quello (confinante) di proprietà, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia, cioè non deve essere inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le necessità della nuova azienda.
Come già detto, tra i requisiti previsti ai fini dell'esercizio della prelazione agraria è necessario che il proprietario confinante coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita.
Orbene, a fronte della contestazione dei convenuti, l'attrice non ha fornito, tra l'altro, la prova che la stessa coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita non essendo a tal fine sufficiente la mera iscrizione in elenchi, albi o certificazioni amministrative (Cass., terza sezione civile, sentenza n. 9737 del 22 aprile 2013). Come stabilito dal consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “ Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria ex art. 7 l. n. 817 del 1971 è necessario non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l'intento del legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto;
in punto di prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo” (Cassazione civile sez. III - 11/10/2023, n.
28374) . La prova della qualità di coltivatore diretto, quindi, deve essere fornita in concreto ovvero dimostrando l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia in pagina 6 di 8 relazione alle necessità colturali del fondo (cfr. Cassazione n. 1712/2010; n.
21621/2007; n. 1112/2006).
Tale qualità, peraltro, non può essere desunta da elementi formali quali certificazioni anagrafiche, altre attestazioni amministrative o dagli elenchi redatti dal Servizio contributi agricoli unificati ( ), poiché detta Per_3
certificazione, rilasciata a fini essenzialmente assistenziali, è idonea soltanto a fornire elementi indiziari (Cfr. Cassazione n. 20070/2021) in quanto ciò che rileva è l'effettivo svolgimento diretto e abituale dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia.
Nel caso di specie tale ultimo presupposto non solo è sfornito di alcun riscontro probatorio ma la sua esistenza risulta ancora più incerta se si considera che l'attrice, con decorrenza settembre 2008 è titolare di pensione cat. IR n. 31026254 attesa la riduzione della capacità lavorativa di 1\3 ( v. nota del 14.5.2015 dell' di Potenza). Controparte_6
In definitiva l'avere dimostrato di essere iscritta alla Camera di Commercio, sezione agricola di Potenza, ( v. estratto camerale in atti) e di essere proprietaria di un appezzamento di terreno confinante con quello venduto identificato ( v. copia autentica dell'atto di donazione in favore di Pt_1
del 12.10.2004 per notaio non sono
[...] Persona_4
circostanze sufficienti a giustificare l'accoglimento della domanda e a far ritenere per ciò solo sussistente in capo all'attrice il diritto di prelazione agraria e il diritto di riscatto avendo la stessa omesso di dimostrare la ricorrenza degli altri presupposti necessari.
Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda attrice deve essere, pertanto, respinta.
Per quanto riguarda le spese di lite del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri previsti dal DM 55/2014, valore indeterminabile complessità bassa in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Lucia Gesummaria, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
-Rigetta la domanda attrice;
-Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei Parte_1
convenuti, che liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge, nonché in favore dei terzi chiamati che liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Potenza, il 10 gennaio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 8 di 8
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al NRG. 1814/2013 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Manfreda Parte_1
in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
E
e rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'avv. Giampiero De Iacovo in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliati;
CONVENUTI
Nonché
e Controparte_3 CP_4
, in qualità di eredi di , rappresentate e CP_5 Persona_1
difese dall'avv. Domenico Galgano in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione depositata il 12.5.21;
TERZE CHIAMATE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha agito in giudizio nei confronti di e Controparte_1 [...]
deducendo: CP_2
-che è coltivatrice diretta, in quanto titolare di un'impresa agricola dal
21.3.1996, e proprietaria del fondo rustico sito in agro di del comune di pagina 1 di 8 Picerno alla contrada Montedanaro, identificato nel catasto terreni foglio 24,
p.lla 856;
-che detto fondo agricolo confina con la particella n. 857 del foglio 4 che era di proprietà di e da quest'ultimo venduta ai convenuti con Persona_1
rogito del 9.11.2012, per notaio;
Persona_2
-che la predetta compravendita è avvenuta in violazione dell'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590 così come integrata e modificata legge 14 agosto 1971 n.
817 e legge 28 luglio 2016 n. 154, non essendo stata a lei notificata la proposta di alienazione per l'esercizio del suo diritto di riscatto.
Alla luce di tali deduzioni l'attrice ha chiesto di 1)Dichiarare inefficace la vendita sopra indicata con la sostituzione dell' esponente nell' atto per notaio dr.ssa rogitato in data 09.11.2012 e registrato a Potenza Persona_2
il 20.11.2012 al n. 5301/1T e trascritto a Potenza in data 20.11.2012 al n.
19338/14600 , con effetto fin dall' origine;
2) Dichiarare trasferito il fondo individuato al foglio 24 particella 857 di are 43.28, situato in agro del comune di Picerno (PZ) alla Contrada Montedanaro (Palazzo) all' attrice sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
in via della Polveriera n. 14, … per il prezzo di euro 5.000,00; 3) ordinare la restituzione della somma pagata dalle parti acquisitrici alla parte venditrice;
4) ordinare all' attrice il pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore del venditore”, il tutto vittoria di spese.
I convenuti, costituitisi tempestivamente in giudizio, hanno chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa di , loro dante causa, Persona_1
responsabile per evizione per sentirlo condannare, in caso di accoglimento della domanda principale, al risarcimento dei danni;
hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione per essere stato notificato senza il rispetto del termine a comparire ex art 163 bis cpc;
nel merito hanno concluso chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'esercizio del diritto della prelazione agraria.
pagina 2 di 8 A seguito dell'interruzione del giudizio dichiarata per l'avvenuto decesso del terzo chiamato, , si sono costituite le sue eredi le quali hanno Persona_1
chiesto il rigetto di tutte le domande proposte dalle controparti.
Tanto premesso, si ritiene che la domanda attrice sia infondata.
In primo luogo deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dai convenuti per inosservanza del termine minimo a comparire avendo i convenuti espletato compiutamente le loro difese nel merito della causa , con conseguente sanatoria del dedotto vizio.
Come stabilito, infatti, dalla consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità “ In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma
3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità” ( Cass n. 21910/2014; n.
28646/2020).
Passando ad esaminare il merito della controversia, l'attrice, coltivatrice diretta e proprietaria di un fondo rustico confinante con quello acquistato dai convenuti, ha chiesto l'accertamento del suo diritto di prelazione agraria previsto dall'art. 7, comma 2 bis, legge 817/1971 e della conseguente facoltà di riscatto di tale ultimo fondo.
A tale riguardo si osserva che l'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 ha esteso la prelazione agraria al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti (c.d. prelazione del confinante) al fine di consentire la riunione in un unico soggetto della proprietà e della conduzione del fondo agricolo e di favorire la creazione di aziende agricole di maggiore estensione, attraverso l'accorpamento di fondi limitrofi.
pagina 3 di 8 Anche in seguito all'estensione del diritto di prelazione all'imprenditore agricolo professionale, rimangono ferme le regole già previste per la prelazione agraria del confinante coltivatore diretto.
L'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 dispone che il diritto di prelazione previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590,
“spetta anche (…) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.
Perché sia riconosciuto il diritto di prelazione, l'art. 7 della legge 14 agosto
1971, n. 817 richiede che:
- il proprietario del fondo confinante lo coltivi direttamente;
- sul fondo offerto in vendita non sia insediato un affittuario coltivatore diretto.
Devono inoltre essere presenti le condizioni previste dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, pertanto:
- il confinante deve coltivare il fondo da almeno due anni;
- il confinante non deve aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria;
- il fondo per il quale il confinante intende esercitare la prelazione, in aggiunta a tutti gli altri da lui posseduti in proprietà od enfiteusi, non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Il diritto di prelazione, nell'acquisto di fondi rustici, è dunque riconosciuto unicamente a coloro sono coltivatori diretti e contemporaneamente coltivino direttamente i terreni confinanti con quello in vendita.
Occorre preliminarmente evidenziare che l'art. 8, comma 3 della legge n. 590 del 1965 dispone che il proprietario “deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita”.
pagina 4 di 8 Secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità la notificazione della propria volontà di alienare il fondo, cd. denuntiatio deve avere la forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 c.c. poiché la denuntiatio va considerata sia come un atto negoziale sia come un atto preparatorio di una fattispecie traslativa avente ad oggetto un bene immobile, il fondo rustico ( ex multis (Cass. 2018/28495)
La necessità della forma scritta viene inoltre ritenuta dalla Cassazione indispensabile anche perché assolve le esigenze di certezza, trasparenza e tutela utile a tutti i soggetti interessati.
Ne consegue che l'assunto dei convenuti, secondo il quale il venditore ha proceduto ad effettuare la dovuta comunicazione, in forma verbale, all'attrice della sua volontà di vendere il fondo in questione, oltre che non provato risulta infondato essendo la forma scritta un requisito di validità della denuntiatio.
Ciò posto, la giurisprudenza in materia ha chiarito che il prelazionario- retraente che intenda esercitare il diritto di prelazione riconosciutogli dalla legge o, in caso di omessa denuntiatio, il diritto di riscatto ha l'onere di dimostrare "la titolarità di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge: la qualifica di coltivatore diretto secondo il disposto dell'art. 31 legge
590/1965; la coltivazione biennale del fondo agricolo posto a confine, il possesso della forza lavorativa adeguata e il non aver effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente” (cfr. Cassazione n. 573/2020).
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti si ritiene che l'attrice non abbia assolto tale onere probatorio in ordine alle circostanze che non state neppure oggetto di specifico capitolo di prova testimoniale, non avendo dimostrato:
1) né una diretta ed abituale attività di coltivazione;
2) né di non aver venduto nel biennio precedente altri fondi rustici, non essendo a tal fine idonea a fornire detta prova l'ispezione ipotecaria prodotta in atti;
pagina 5 di 8 3) né che il fondo per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia, è onere del retraente provare che il fondo oggetto di retratto, in aggiunta a quello (confinante) di proprietà, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia, cioè non deve essere inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le necessità della nuova azienda.
Come già detto, tra i requisiti previsti ai fini dell'esercizio della prelazione agraria è necessario che il proprietario confinante coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita.
Orbene, a fronte della contestazione dei convenuti, l'attrice non ha fornito, tra l'altro, la prova che la stessa coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita non essendo a tal fine sufficiente la mera iscrizione in elenchi, albi o certificazioni amministrative (Cass., terza sezione civile, sentenza n. 9737 del 22 aprile 2013). Come stabilito dal consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “ Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria ex art. 7 l. n. 817 del 1971 è necessario non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l'intento del legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto;
in punto di prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo” (Cassazione civile sez. III - 11/10/2023, n.
28374) . La prova della qualità di coltivatore diretto, quindi, deve essere fornita in concreto ovvero dimostrando l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia in pagina 6 di 8 relazione alle necessità colturali del fondo (cfr. Cassazione n. 1712/2010; n.
21621/2007; n. 1112/2006).
Tale qualità, peraltro, non può essere desunta da elementi formali quali certificazioni anagrafiche, altre attestazioni amministrative o dagli elenchi redatti dal Servizio contributi agricoli unificati ( ), poiché detta Per_3
certificazione, rilasciata a fini essenzialmente assistenziali, è idonea soltanto a fornire elementi indiziari (Cfr. Cassazione n. 20070/2021) in quanto ciò che rileva è l'effettivo svolgimento diretto e abituale dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia.
Nel caso di specie tale ultimo presupposto non solo è sfornito di alcun riscontro probatorio ma la sua esistenza risulta ancora più incerta se si considera che l'attrice, con decorrenza settembre 2008 è titolare di pensione cat. IR n. 31026254 attesa la riduzione della capacità lavorativa di 1\3 ( v. nota del 14.5.2015 dell' di Potenza). Controparte_6
In definitiva l'avere dimostrato di essere iscritta alla Camera di Commercio, sezione agricola di Potenza, ( v. estratto camerale in atti) e di essere proprietaria di un appezzamento di terreno confinante con quello venduto identificato ( v. copia autentica dell'atto di donazione in favore di Pt_1
del 12.10.2004 per notaio non sono
[...] Persona_4
circostanze sufficienti a giustificare l'accoglimento della domanda e a far ritenere per ciò solo sussistente in capo all'attrice il diritto di prelazione agraria e il diritto di riscatto avendo la stessa omesso di dimostrare la ricorrenza degli altri presupposti necessari.
Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda attrice deve essere, pertanto, respinta.
Per quanto riguarda le spese di lite del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri previsti dal DM 55/2014, valore indeterminabile complessità bassa in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Lucia Gesummaria, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
-Rigetta la domanda attrice;
-Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei Parte_1
convenuti, che liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge, nonché in favore dei terzi chiamati che liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Potenza, il 10 gennaio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 8 di 8