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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Modifica delle
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno condizioni di
23/04/2025, nelle persone dei magistrati: divorzio dott. Riccardo Greco Presidente rel. (contenzioso) dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 117/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato FORTE VITO, C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
, con l'avvocato SISTO ROCCA, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27 gennaio 2024, avanzava domanda di Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio, come stabilite riguardo al mantenimento del figlio dalla sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili Persona_1
del suo matrimonio con , pronunciata dal Tribunale di Matera il 16 CP_1
novembre 2018 con il n. 986.
Esponeva infatti, il ricorrente che il predetto figlio era divenuto maggiorenne e aveva intrapreso un'attività lavorativa che gli consentiva un'autonomia economica. Si costituiva la che contestava gli avversi assunti sia dolendosi del CP_1
disinteresse mostrato nel tempo dal ricorrente nei confronti dei figli, sia evidenziando l'esiguità del reddito percepito dal figlio , tale da non garantirgli Persona_1
un'effettiva indipendenza.
In ogni caso si doleva del fatto che il non avesse mai corrisposto Parte_1
l'adeguamento Istat dell'assegno, né avesse onorato i crediti di lei a riguardo delle spese straordinarie per la prole.
Il ricorrente non depositava la memoria ex art. 473bis n. 17 c. 1 c.p.c., e la CP_1
che depositava invece la memoria di cui al secondo comma del ridetto articolo, si limitava a confermare le richieste istruttorie.
Solo nel seguito. il rispondeva alle contestazioni della resistente: negava di Pt_1
essersi disinteressato dei figli (e produceva allo scopo una sentenza penale di assoluzione) e disconosceva la legittimazione della quanto alla richiesta di CP_1
arretrati Istat, confutando altresì la richiesta rimborso di spese straordinarie.
La causa si dilungava su più udienze a seguito di varie richieste di rinvio, finchè all'udienza del 12 novembre 2024, le parti chiedevano che il giudizio fosse reso sulle sole acquisizioni documentali, con la proposta della resistente di una compensazione della debitoria per il rimborso delle spese straordinarie con la prosecuzione della percezione del contributo di mantenimento oggetto di causa, fino all'estinzione del debito.
Rimesse le parti all'udienza di discussione, ribadivano le proprie richieste, insistendo la resistente sulla sua subordinata diretta alla surriferita compensazione.
Il P.M. concludeva come da nota dell'11 aprile 2025.
Osserva il collegio che il presupposto della domanda di modifica delle condizioni, basato sull'avvio al lavoro del giovane , è risultato accertato in atti. Persona_1
Tenuto conto che, con la richiesta formulata dalle parti di avvio della causa all'udienza di discussione, le richieste istruttorie devono ritenersi implicitamente abbandonate, la causa può essere decisa in base alle allegazioni documentali. In effetti, lo stato occupazionale del ragazzo non è contestato dalla resistente, e lei stessa ha prodotto alcune delle buste paga che provano il rapporto di lavoro, sia pur per dimostrare la misura del reddito, a giustificazione dell'idea di una non raggiunta indipendenza economica.
La prova attorea è da ritenersi in tal senso completa, dovendosi ugualmente escludere la fondatezza del detto ultimo rilievo della resistente, visto che dall'ultima busta paga, risalente a febbraio del 2024, si evince l'attribuzione al ragazzo di un reddito mensile, superiore a 1.200,00 euro. Questo è importo visibilmente adeguato a ritenere raggiunta la sua autonomia, a maggior ragione se si considera che è dimostrata una progressione lavorativa (rispetto alle prime buste paga dove risultavano ore non lavorate con abbassamento della retribuzione fino a euro 900,00) e risulta già assicurato un aumento stipendiale (nella detta busta paga è previsto lo scatto di anzianità già a decorrere dal mese successivo).
Si tratta d'altra parte, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che assicura una stabilità occupazionale non ristretta a un periodo limitato o condizionata da incertezza, e che comunque è sottoposto alle regole della contrattazione collettiva sia a riguardo delle modalità di prestazione del lavoro, sia a riguardo del calcolo degli emolumenti stipendiali.
Quanto all'ultima proposta della , relativa alla compensazione fra assegno di CP_1
mantenimento e debito per spese straordinarie, che ella ha assunto come conclusione subordinata del giudizio, risulta essere inammissibile in questa sede.
In realtà, appare essere non pertinente il richiamo all'istituto della compensazione posto che questo attiene alla coesistenza di debiti contrapposti, mentre il Pt_1
contesta sia quello per spese straordinarie insolute, che per assegno di mantenimento nella misura oggetto del presente giudizio. Evidentemente, la ha inteso riferirsi a CP_1
un pagamento rateizzato della debitoria attribuita al Leone per spese straordinarie e per adeguamento Istat, che può certo costituire oggetto di una trattativa stragiudiziale, ma non di una statuizione del collegio. E a tal riguardo, può rilevarsi che il ricorrente ha assunto una condotta prenegoziale coerente alla proposta, con la riserva che il suo difensore ha espresso all'udienza del 12 novembre 2024, di una valutazione congiunta con il suo assistito.
Questa posizione e la discussione processuale sulla spettanza di diritto dell'adeguamento Istat sui contributi di mantenimento, e sulla legittimazione attiva della a richiederlo, che il ha contraddetto con argomenti infondati CP_1 Pt_1
(pretendendo un richiesta formale per la decorrenza degli aumenti e attribuendo la legittimazione al solo figlio), pur non utili in questa sede per l'inammissibilità della domanda subordinata sulla compensazione, vanno considerate ai fini delle spese del giudizio, consentendo di non pronunciare una condanna conseguente alla statuizione di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 27/01/2024 da e , Parte_1 CP_1
così provvede:
1) A modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e , pronunciata dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Matera il 16 novembre 2018 con il n. 986, revoca l'obbligo posto a carico di di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 [...]
, nella misura statuita di euro 400,00 mensili oltre aggiornamenti Persona_1
Istat, a decorrere dalla domanda di modifica depositata dal ricorrente il 27 gennaio 2024;
2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 23/04/2025 .
Il Presidente est. Dott. Riccardo Greco