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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/09/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
settima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Andrea Balba ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 665/2025 di opposizione a precetto ex art. 615, co. 1
c.p.c. promossa da:
corrente in Monleone di Cicagna, via Isolalunga 21, c.f. Parte_1
p. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rag. P.IVA_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Quenti del Foro di Genova Parte_2
attore in opposizione contro
con sede legale in Genova Via Campo di Tiro 5, c.f. , in CP_1 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Lorenzo Macciò del Foro di Genova convenuta opposta
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Per come da memoria ex art. 171-ter, n. 1) depositata il 10/07/2025, Parte_1
richiamata in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/09/2025:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo di Genova, contraiis rejectis:
a) In via preliminare/pregiudiziale: respingere l'eccezione di incompetenza di questo Ill.mo Tribunale di Genova sollevata dalla e quindi accertare, dichiarare e ritenere la propria competenza per CP_1
territorio, per materia e per valore in ordine alla presente opposizione a precetto;
b) Sempre in via preliminare/pregiudiziale: sospendere il presente processo fino alla definizione del processo pendente, tra e nanti il Tribunale di Genova al n. 652/25 rg ed Parte_1 CP_1
avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 56/25 su cui si fonda
l'odierno precetto opposto;
c) Nel merito:
1) “Accertare, dichiarare e a dare atto della cessazione della materia del contendere in relazione alla somma di €uro 261,39 relativa all'IVA sulle competenze per attività stragiudiziale liquidate nel decreto ingiuntivo n. 56/25 del Tribunale di Genova nonché in relazione alla somma di €uro 242,33 relativa all'IVA esposta nell'atto di precetto opposto e quindi, in applicazione dei principi sulla soccombenza virtuale, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di CP_1
causa, da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Quenti, antistatario, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito i compensi.”
2) “Accertare , dichiarare e dare atto che l'atto di precetto opposto è nullo e/o annullabile e/o invalido e/o inefficace e/o improcedibile relativamente alla somma in esso richiesta ed intimata pari ad €uro
769,03 + 141,13 = €uro 910,16 (in subordine per €uro 141,13 ) e quindi condannare in CP_1
persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Nicola
Quenti, antistatario, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito i compensi.”
3) Respingere la domanda delle in persona del legale rappresentante p.t. di condanna CP_1
della in persona del legale rappresentante p.t ai sensi dell'art 96 cpc sia primo che terzo Parte_1
comma e quindi condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle CP_1
pagina 2 di 10 spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Quenti, antistatario, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito i compensi.”.
Per come da memoria ex art. 171-ter, n. 1) depositata il 24/04/2025, CP_1
richiamata in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/09/2025:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, previe le pronunce del caso, contrariis reiectis, preliminarmente di accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere ratione valore a favore del Giudice di Pace di
Genova. Subordinatamente, nel merito, vorrà l'Ill.mo Giudice respingere tutte le domande ex adverso perché infondate in fatto ed in dritto accertando, ove occorra, la cessazione della materia del contendere. Sempre in ogni caso con vittoria delle spese e competenze di causa e con condanna di controparte ex art 96 c.p.c. sia primo che terzo comma”.
$1: le difese introduttive
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c., ha Parte_1
proposto opposizione avverso il precetto per € 15.477,95 notificatole l'08/01/2025 da in relazione al titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo CP_1
provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Genova n. 56/2025, che l'aveva condannata al pagamento in favore della convenuta dell'importo di € 13.930,14 a titolo di compenso per prestazioni di fornitura e installazione di ponteggi, oltre interessi moratori, spese della procedura e spese successive occorrende.
Nel proprio atto di opposizione l'opponente ha chiesto di accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia e/o improcedibilità del precetto opposto relativamente all'importo di € 1.413,77 o, in subordine, al minore importo di € 644,74, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda ha proposto distinti motivi oppositivi che possono essere così sintetizzati:
1. illegittimità del decreto ingiuntivo n. 56/2025, e conseguentemente del precetto opposto, per avere il Tribunale riconosciuto in favore della convenuta l'importo, ritenuto eccessivo, di € 1.448,91 a titolo di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute anteriormente alla proposizione del ricorso monitorio;
oltre a pagina 3 di 10 contestarne l'ammontare, lamenta altresì che tale importo Parte_1
comprenda illegittimamente anche l'IVA sulle predette spese per € 261,39, IVA che invece non potrebbe essere riconosciuta a favore della convenuta, essendo questa autorizzata dalla legge a detrarsela in quanto soggetto passivo;
2. illegittimità del precetto opposto nella parte in cui richiede il pagamento dell'IVA per € 242,33 sulle spese legali del precetto, nuovamente perché, essendo CP_1
soggetto passivo IVA, essa è autorizzata per legge a portarla in detrazione;
[...]
3. illegittimità del precetto opposto laddove richiede il pagamento di competenze professionali per € 354,00, oltre spese forfettarie e cpa, ritenute eccessive rispetto a quanto previsto dalle tabelle forensi vigenti per la redazione di un atto di precetto.
Costituendosi nell'odierna sede oppositiva, la convenuta ha chiesto, in via CP_1
preliminare di accertare e dichiarare l'incompetenza di questo Tribunale a favore del
Giudice di Pace di Genova;
nel merito di respingere le domande dell'avversaria, perché infondate in fatto e in diritto, accertando, ove occorra la cessazione della materia del contendere.
A tal fine ha allegato:
• quanto all'eccezione di incompetenza sollevata, che le somme contestate dalla parte opponente sono pari a € 1.413,77 o, in subordine, a € 644,74, con la conseguenza che la causa da lei proposta rientra per valore nella competenza del
Giudice di Pace;
• nel merito:
- quanto all'asserita illegittimità sub. 1, che si tratta della riproposizione di argomentazioni già coltivate dall'opponente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 56/2025 pendente dinanzi al Tribunale di Genova (causa
R.G. n. 652/2025);
- quanto all'asserita illegittimità sub. 2, relativa all'addebito dell'IVA sulle spese legali del precetto, che spetta all'opponente dimostrare che la convenuta sia pagina 4 di 10 debitrice verso l'Erario di tale importo;
che comunque aveva CP_1
scorporato l'IVA dalle somme richieste nel successivo atto di pignoramento notificato all'opponente e che non ne ha in definitiva richiesto il pagamento, come dimostrato dal fatto che ha già saldato integralmente il Parte_1
suo debito verso la convenuta, senza pagare alcun importo a titolo di IVA, conformemente alla mail inviata dal legale di a quello di CP_1 Parte_1
il 28/01/2025;
[...]
- quanto all'illegittimità sub. 3, che le competenze professionali richieste per la redazione dell'atto di precetto rientrano nei parametri di legge previsti dal D.M.
55/2014.
Radicato il contraddittorio sulle difese introduttive, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è infine pervenuta all'udienza del 23/07 u.s., in cui è stata trattenuta in decisione, previa rinuncia delle parti ai termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
$2: motivi della decisione
In via preliminare occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta.
L'eccezione è infondata e va pertanto rigettata.
Infatti, è pacifico, poiché espressamente previsto dall'art. 17, co. 1 c.p.c., che il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina sulla base dell'importo del credito per cui si procede, a nulla rilevando, quindi, che l'opposizione sia limitata a una sola parte del credito azionato esecutivamente (in merito si rinvia, tra le molte, a Cass. civ. n.
2882/2022, nonché a Cass. civ. n. 16920/2018).
Nel caso di specie, l'importo portato a precetto ammonta a € 15.477,95, con la conseguenza che in base all'art. 7 c.p.c. l'odierna causa rientra nella competenza per valore del Tribunale adito.
Ciò premesso, passando al merito dell'opposizione si osserva quanto segue.
pagina 5 di 10 Il primo motivo oppositivo sub. 1 proposto dalla parte attrice risulta inammissibile e non può pertanto essere esaminato nel merito.
Con tale motivo, infatti, contesta l'ammontare e la composizione Parte_1
delle spese stragiudiziali che sono state riconosciute dal Giudice del procedimento monitorio nel decreto ingiuntivo n. 56/2025. È quindi di tutta evidenza che si tratta di una censura che non può essere scrutinata in questa sede, dovendo piuttosto formare l'oggetto di un apposito giudizio di opposizione non già al precetto, bensì al decreto ingiuntivo, giudizio peraltro già proposto da contemporaneamente all'instaurazione Parte_1
dell'odierna opposizione a precetto.
Ciò detto, occorre comunque rilevare che limitatamente alla contestazione della debenza dell'IVA su tali spese risulta intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Infatti, dagli atti di causa, risulta che abbia scorporato l'IVA dalle somme CP_1
richieste nel successivo atto di pignoramento notificato all'opponente, e risulta altresì che abbia già saldato l'importo indicato in tale atto di pignoramento, al netto, Parte_1
quindi, dell'IVA (tale circostanza è confermata da nei propri scritti difensivi, in CP_1
cui la convenuta precisa che l'opponente ha già pagato integralmente il proprio debito nei suoi confronti, cfr. p. 6 della comparsa di . CP_1
Rispetto a questa censura può quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come del resto domandato da entrambe le parti nelle rispettive conclusioni rassegnate, con conseguente detrazione dalla somma portata a precetto dell'importo di €
261,39 pari all'IVA calcolata sulle spese stragiudiziali anteriori alla presentazione del ricorso monitorio.
Lo stesso vale anche rispetto al motivo sub. 2, con cui ha contestato Parte_1
la debenza dell'IVA sulle spese legali dell'atto di precetto. Infatti, anche quest'IVA è stata scorporata dal successivo atto di pignoramento ed anche in relazione ad essa entrambe le parti hanno richiesto di accertare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, che deve essere pertanto dichiarata, con conseguente detrazione dalla somma portata a precetto dell'importo di € 242,33 ivi richiesto a tale titolo.
pagina 6 di 10 Rispetto a questo secondo motivo, occorre però precisare che con esso l'opponente contesta un importo che la convenuta si è autoliquidata direttamente nel precetto stesso.
Conseguentemente, si tratta di una censura che rientra nella competenza di questo Giudice, il quale ha comunque il compito di esaminarla nel merito ai fini dell'accertamento della c.d.
“soccombenza virtuale”.
Il motivo appare fondato. Infatti, va evidenziato che il diritto a ottenere dalla controparte la rifusione dell'IVA dovuta sui compensi del proprio difensore è in ogni caso subordinato all'affettiva incidenza di tale imposta sulla parte che ne richiede il rimborso, con la conseguenza che essa non spetta alla parte che sia a propria volta legittimata a detrarsela in quanto soggetto passivo IVA (sul punto si rinvia, tra le molte, a Cass. civ. n.
24634/2020).
Nel caso di specie è pacifico che la convenuta, una S.r.l., sia un soggetto passivo IVA
e, conseguentemente, non sarebbe stata legittimata a pretendere dall'opponente la rifusione dell'IVA dovuta al proprio difensore sui compensi relativi alla redazione dell'atto di precetto.
Con il terzo motivo dell'opposizione sub. 3 contesta l'ammontare Parte_1
eccessivo del compenso per la redazione dell'atto di precetto di cui le è stato chiesto il rimborso.
Il motivo è fondato e deve pertanto essere accolto.
Infatti, occorre innanzitutto precisare che è pacifico che: “Le spese del precetto, anche quelle aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, hanno natura processuale, in senso lato, pertanto, seppur vadano autoliquidate dal creditore intimante nel precetto stesso, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede, e devono, comunque, anche in mancanza di opposizione, essere liquidate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecutivo, sempre ed in ogni caso sulla base dell'applicazione delle tariffe professionali forensi.” (Cass. civ. n. 13606/2024).
Nel caso di specie è evidente, dalla stessa schermata inserita da nella CP_1
propria comparsa di costituzione (cfr. p. 7), che la convenuta ha proceduto ad autoliquidarsi pagina 7 di 10 le competenze per la redazione dell'atto di precetto nella misura massima prevista dalla normativa di riferimento, pari a € 354,00, oltre spese forfettarie e cpa, senza però allegare nell'odierno giudizio alcuna ragione idonea giustificare il superamento dei valori medi degli onorari previsti da tale normativa per la redazione di un atto di precetto.
Conseguentemente, ritiene lo scrivente di dover rideterminare il compenso a tal fine richiesto, calcolandolo sulla base dei valori medi previsti dalle tabelle vigenti, come indicato nel seguente prospetto con una differenza di € 118,00 (data dalla sottrazione tra la somma che la convenuta si è autoliquidata, pari a € 354,00, e l'importo rideterminato dallo scrivente, pari a € 236,00) su cui vanno calcolate le spese forfettarie e la cassa avvocati secondo il seguente prospetto per complessivi € 141,13, che devono pertanto ritenersi non dovuti e vanno quindi detratti dall'importo precettato.
In conclusione, dalla somma indicata nel precetto devono essere detratti i seguenti importi:
- € 261,39 di IVA relativa alle spese stragiudiziali anteriori al ricorso monitorio ed
€ 242,33 di IVA sulle spese legali del precetto per intervenuta cessazione della materia del contendere;
- € 141,13 di compensi per la redazione dell'atto di precetto in quanto richiesti indebitamente. pagina 8 di 10 Le spese di lite vengono compensate in base al principio della reciproca soccombenza, considerando altresì:
• dal lato dell'opponente, l'evidente inammissibilità del primo motivo oppositivo proposto;
• dal lato della convenuta opposta, (i) l'illegittima richiesta dell'IVA sulle spese legali del precetto, IVA che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, è stata sì scorporata dall'importo del credito indicato nel successivo atto di pignoramento, ma solo dopo che l'opponente aveva proposto l'odierna opposizione, visto che tale atto di pignoramento risulta notificato il
27/01/2025, mentre l'odierna opposizione è stata notificata il 20/01/2025; (ii)
l'importo eccessivo richiesto per la redazione dell'atto di precetto, senza allegazione di alcuna ragione giustificativa relativa alla sua quantificazione superiore ai valori medi.
La reciproca soccombenza parziale esclude in radice l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c. richiesta dalla convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione
• dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla somma di €
261,39 relativa all'IVA sulle competenze per attività stragiudiziale riconosciute nel decreto ingiuntivo n. 56/25 del Tribunale di Genova, nonché in relazione alla somma di € 242,33 relativa all'IVA esposta nell'atto di precetto e per l'effetto dichiara parzialmente inefficace il precetto opposto limitatamente ai due importi sopra indicati;
• accoglie l'opposizione proposta relativamente al terzo motivo oppositivo esaminato in motivazione e per l'effetto dichiara parzialmente inefficace il precetto opposto per ulteriori € 141,13;
• ridetermina il credito precettato in complessivi € 14.833,10
pagina 9 di 10 • compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Genova, 26/09/2025
Il Giudice
Andrea Balba
(Minuta redatta dal MOT Michele Munari)
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
settima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Andrea Balba ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 665/2025 di opposizione a precetto ex art. 615, co. 1
c.p.c. promossa da:
corrente in Monleone di Cicagna, via Isolalunga 21, c.f. Parte_1
p. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rag. P.IVA_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Quenti del Foro di Genova Parte_2
attore in opposizione contro
con sede legale in Genova Via Campo di Tiro 5, c.f. , in CP_1 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Lorenzo Macciò del Foro di Genova convenuta opposta
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Per come da memoria ex art. 171-ter, n. 1) depositata il 10/07/2025, Parte_1
richiamata in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/09/2025:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo di Genova, contraiis rejectis:
a) In via preliminare/pregiudiziale: respingere l'eccezione di incompetenza di questo Ill.mo Tribunale di Genova sollevata dalla e quindi accertare, dichiarare e ritenere la propria competenza per CP_1
territorio, per materia e per valore in ordine alla presente opposizione a precetto;
b) Sempre in via preliminare/pregiudiziale: sospendere il presente processo fino alla definizione del processo pendente, tra e nanti il Tribunale di Genova al n. 652/25 rg ed Parte_1 CP_1
avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 56/25 su cui si fonda
l'odierno precetto opposto;
c) Nel merito:
1) “Accertare, dichiarare e a dare atto della cessazione della materia del contendere in relazione alla somma di €uro 261,39 relativa all'IVA sulle competenze per attività stragiudiziale liquidate nel decreto ingiuntivo n. 56/25 del Tribunale di Genova nonché in relazione alla somma di €uro 242,33 relativa all'IVA esposta nell'atto di precetto opposto e quindi, in applicazione dei principi sulla soccombenza virtuale, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di CP_1
causa, da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Quenti, antistatario, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito i compensi.”
2) “Accertare , dichiarare e dare atto che l'atto di precetto opposto è nullo e/o annullabile e/o invalido e/o inefficace e/o improcedibile relativamente alla somma in esso richiesta ed intimata pari ad €uro
769,03 + 141,13 = €uro 910,16 (in subordine per €uro 141,13 ) e quindi condannare in CP_1
persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Nicola
Quenti, antistatario, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito i compensi.”
3) Respingere la domanda delle in persona del legale rappresentante p.t. di condanna CP_1
della in persona del legale rappresentante p.t ai sensi dell'art 96 cpc sia primo che terzo Parte_1
comma e quindi condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle CP_1
pagina 2 di 10 spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Quenti, antistatario, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito i compensi.”.
Per come da memoria ex art. 171-ter, n. 1) depositata il 24/04/2025, CP_1
richiamata in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/09/2025:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, previe le pronunce del caso, contrariis reiectis, preliminarmente di accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere ratione valore a favore del Giudice di Pace di
Genova. Subordinatamente, nel merito, vorrà l'Ill.mo Giudice respingere tutte le domande ex adverso perché infondate in fatto ed in dritto accertando, ove occorra, la cessazione della materia del contendere. Sempre in ogni caso con vittoria delle spese e competenze di causa e con condanna di controparte ex art 96 c.p.c. sia primo che terzo comma”.
$1: le difese introduttive
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c., ha Parte_1
proposto opposizione avverso il precetto per € 15.477,95 notificatole l'08/01/2025 da in relazione al titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo CP_1
provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Genova n. 56/2025, che l'aveva condannata al pagamento in favore della convenuta dell'importo di € 13.930,14 a titolo di compenso per prestazioni di fornitura e installazione di ponteggi, oltre interessi moratori, spese della procedura e spese successive occorrende.
Nel proprio atto di opposizione l'opponente ha chiesto di accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia e/o improcedibilità del precetto opposto relativamente all'importo di € 1.413,77 o, in subordine, al minore importo di € 644,74, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda ha proposto distinti motivi oppositivi che possono essere così sintetizzati:
1. illegittimità del decreto ingiuntivo n. 56/2025, e conseguentemente del precetto opposto, per avere il Tribunale riconosciuto in favore della convenuta l'importo, ritenuto eccessivo, di € 1.448,91 a titolo di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute anteriormente alla proposizione del ricorso monitorio;
oltre a pagina 3 di 10 contestarne l'ammontare, lamenta altresì che tale importo Parte_1
comprenda illegittimamente anche l'IVA sulle predette spese per € 261,39, IVA che invece non potrebbe essere riconosciuta a favore della convenuta, essendo questa autorizzata dalla legge a detrarsela in quanto soggetto passivo;
2. illegittimità del precetto opposto nella parte in cui richiede il pagamento dell'IVA per € 242,33 sulle spese legali del precetto, nuovamente perché, essendo CP_1
soggetto passivo IVA, essa è autorizzata per legge a portarla in detrazione;
[...]
3. illegittimità del precetto opposto laddove richiede il pagamento di competenze professionali per € 354,00, oltre spese forfettarie e cpa, ritenute eccessive rispetto a quanto previsto dalle tabelle forensi vigenti per la redazione di un atto di precetto.
Costituendosi nell'odierna sede oppositiva, la convenuta ha chiesto, in via CP_1
preliminare di accertare e dichiarare l'incompetenza di questo Tribunale a favore del
Giudice di Pace di Genova;
nel merito di respingere le domande dell'avversaria, perché infondate in fatto e in diritto, accertando, ove occorra la cessazione della materia del contendere.
A tal fine ha allegato:
• quanto all'eccezione di incompetenza sollevata, che le somme contestate dalla parte opponente sono pari a € 1.413,77 o, in subordine, a € 644,74, con la conseguenza che la causa da lei proposta rientra per valore nella competenza del
Giudice di Pace;
• nel merito:
- quanto all'asserita illegittimità sub. 1, che si tratta della riproposizione di argomentazioni già coltivate dall'opponente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 56/2025 pendente dinanzi al Tribunale di Genova (causa
R.G. n. 652/2025);
- quanto all'asserita illegittimità sub. 2, relativa all'addebito dell'IVA sulle spese legali del precetto, che spetta all'opponente dimostrare che la convenuta sia pagina 4 di 10 debitrice verso l'Erario di tale importo;
che comunque aveva CP_1
scorporato l'IVA dalle somme richieste nel successivo atto di pignoramento notificato all'opponente e che non ne ha in definitiva richiesto il pagamento, come dimostrato dal fatto che ha già saldato integralmente il Parte_1
suo debito verso la convenuta, senza pagare alcun importo a titolo di IVA, conformemente alla mail inviata dal legale di a quello di CP_1 Parte_1
il 28/01/2025;
[...]
- quanto all'illegittimità sub. 3, che le competenze professionali richieste per la redazione dell'atto di precetto rientrano nei parametri di legge previsti dal D.M.
55/2014.
Radicato il contraddittorio sulle difese introduttive, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è infine pervenuta all'udienza del 23/07 u.s., in cui è stata trattenuta in decisione, previa rinuncia delle parti ai termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
$2: motivi della decisione
In via preliminare occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta.
L'eccezione è infondata e va pertanto rigettata.
Infatti, è pacifico, poiché espressamente previsto dall'art. 17, co. 1 c.p.c., che il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina sulla base dell'importo del credito per cui si procede, a nulla rilevando, quindi, che l'opposizione sia limitata a una sola parte del credito azionato esecutivamente (in merito si rinvia, tra le molte, a Cass. civ. n.
2882/2022, nonché a Cass. civ. n. 16920/2018).
Nel caso di specie, l'importo portato a precetto ammonta a € 15.477,95, con la conseguenza che in base all'art. 7 c.p.c. l'odierna causa rientra nella competenza per valore del Tribunale adito.
Ciò premesso, passando al merito dell'opposizione si osserva quanto segue.
pagina 5 di 10 Il primo motivo oppositivo sub. 1 proposto dalla parte attrice risulta inammissibile e non può pertanto essere esaminato nel merito.
Con tale motivo, infatti, contesta l'ammontare e la composizione Parte_1
delle spese stragiudiziali che sono state riconosciute dal Giudice del procedimento monitorio nel decreto ingiuntivo n. 56/2025. È quindi di tutta evidenza che si tratta di una censura che non può essere scrutinata in questa sede, dovendo piuttosto formare l'oggetto di un apposito giudizio di opposizione non già al precetto, bensì al decreto ingiuntivo, giudizio peraltro già proposto da contemporaneamente all'instaurazione Parte_1
dell'odierna opposizione a precetto.
Ciò detto, occorre comunque rilevare che limitatamente alla contestazione della debenza dell'IVA su tali spese risulta intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Infatti, dagli atti di causa, risulta che abbia scorporato l'IVA dalle somme CP_1
richieste nel successivo atto di pignoramento notificato all'opponente, e risulta altresì che abbia già saldato l'importo indicato in tale atto di pignoramento, al netto, Parte_1
quindi, dell'IVA (tale circostanza è confermata da nei propri scritti difensivi, in CP_1
cui la convenuta precisa che l'opponente ha già pagato integralmente il proprio debito nei suoi confronti, cfr. p. 6 della comparsa di . CP_1
Rispetto a questa censura può quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come del resto domandato da entrambe le parti nelle rispettive conclusioni rassegnate, con conseguente detrazione dalla somma portata a precetto dell'importo di €
261,39 pari all'IVA calcolata sulle spese stragiudiziali anteriori alla presentazione del ricorso monitorio.
Lo stesso vale anche rispetto al motivo sub. 2, con cui ha contestato Parte_1
la debenza dell'IVA sulle spese legali dell'atto di precetto. Infatti, anche quest'IVA è stata scorporata dal successivo atto di pignoramento ed anche in relazione ad essa entrambe le parti hanno richiesto di accertare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, che deve essere pertanto dichiarata, con conseguente detrazione dalla somma portata a precetto dell'importo di € 242,33 ivi richiesto a tale titolo.
pagina 6 di 10 Rispetto a questo secondo motivo, occorre però precisare che con esso l'opponente contesta un importo che la convenuta si è autoliquidata direttamente nel precetto stesso.
Conseguentemente, si tratta di una censura che rientra nella competenza di questo Giudice, il quale ha comunque il compito di esaminarla nel merito ai fini dell'accertamento della c.d.
“soccombenza virtuale”.
Il motivo appare fondato. Infatti, va evidenziato che il diritto a ottenere dalla controparte la rifusione dell'IVA dovuta sui compensi del proprio difensore è in ogni caso subordinato all'affettiva incidenza di tale imposta sulla parte che ne richiede il rimborso, con la conseguenza che essa non spetta alla parte che sia a propria volta legittimata a detrarsela in quanto soggetto passivo IVA (sul punto si rinvia, tra le molte, a Cass. civ. n.
24634/2020).
Nel caso di specie è pacifico che la convenuta, una S.r.l., sia un soggetto passivo IVA
e, conseguentemente, non sarebbe stata legittimata a pretendere dall'opponente la rifusione dell'IVA dovuta al proprio difensore sui compensi relativi alla redazione dell'atto di precetto.
Con il terzo motivo dell'opposizione sub. 3 contesta l'ammontare Parte_1
eccessivo del compenso per la redazione dell'atto di precetto di cui le è stato chiesto il rimborso.
Il motivo è fondato e deve pertanto essere accolto.
Infatti, occorre innanzitutto precisare che è pacifico che: “Le spese del precetto, anche quelle aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, hanno natura processuale, in senso lato, pertanto, seppur vadano autoliquidate dal creditore intimante nel precetto stesso, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede, e devono, comunque, anche in mancanza di opposizione, essere liquidate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecutivo, sempre ed in ogni caso sulla base dell'applicazione delle tariffe professionali forensi.” (Cass. civ. n. 13606/2024).
Nel caso di specie è evidente, dalla stessa schermata inserita da nella CP_1
propria comparsa di costituzione (cfr. p. 7), che la convenuta ha proceduto ad autoliquidarsi pagina 7 di 10 le competenze per la redazione dell'atto di precetto nella misura massima prevista dalla normativa di riferimento, pari a € 354,00, oltre spese forfettarie e cpa, senza però allegare nell'odierno giudizio alcuna ragione idonea giustificare il superamento dei valori medi degli onorari previsti da tale normativa per la redazione di un atto di precetto.
Conseguentemente, ritiene lo scrivente di dover rideterminare il compenso a tal fine richiesto, calcolandolo sulla base dei valori medi previsti dalle tabelle vigenti, come indicato nel seguente prospetto con una differenza di € 118,00 (data dalla sottrazione tra la somma che la convenuta si è autoliquidata, pari a € 354,00, e l'importo rideterminato dallo scrivente, pari a € 236,00) su cui vanno calcolate le spese forfettarie e la cassa avvocati secondo il seguente prospetto per complessivi € 141,13, che devono pertanto ritenersi non dovuti e vanno quindi detratti dall'importo precettato.
In conclusione, dalla somma indicata nel precetto devono essere detratti i seguenti importi:
- € 261,39 di IVA relativa alle spese stragiudiziali anteriori al ricorso monitorio ed
€ 242,33 di IVA sulle spese legali del precetto per intervenuta cessazione della materia del contendere;
- € 141,13 di compensi per la redazione dell'atto di precetto in quanto richiesti indebitamente. pagina 8 di 10 Le spese di lite vengono compensate in base al principio della reciproca soccombenza, considerando altresì:
• dal lato dell'opponente, l'evidente inammissibilità del primo motivo oppositivo proposto;
• dal lato della convenuta opposta, (i) l'illegittima richiesta dell'IVA sulle spese legali del precetto, IVA che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, è stata sì scorporata dall'importo del credito indicato nel successivo atto di pignoramento, ma solo dopo che l'opponente aveva proposto l'odierna opposizione, visto che tale atto di pignoramento risulta notificato il
27/01/2025, mentre l'odierna opposizione è stata notificata il 20/01/2025; (ii)
l'importo eccessivo richiesto per la redazione dell'atto di precetto, senza allegazione di alcuna ragione giustificativa relativa alla sua quantificazione superiore ai valori medi.
La reciproca soccombenza parziale esclude in radice l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c. richiesta dalla convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione
• dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla somma di €
261,39 relativa all'IVA sulle competenze per attività stragiudiziale riconosciute nel decreto ingiuntivo n. 56/25 del Tribunale di Genova, nonché in relazione alla somma di € 242,33 relativa all'IVA esposta nell'atto di precetto e per l'effetto dichiara parzialmente inefficace il precetto opposto limitatamente ai due importi sopra indicati;
• accoglie l'opposizione proposta relativamente al terzo motivo oppositivo esaminato in motivazione e per l'effetto dichiara parzialmente inefficace il precetto opposto per ulteriori € 141,13;
• ridetermina il credito precettato in complessivi € 14.833,10
pagina 9 di 10 • compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Genova, 26/09/2025
Il Giudice
Andrea Balba
(Minuta redatta dal MOT Michele Munari)
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