Il n. 6) della tabella A), parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modifiche e integrazioni, e' soppresso.
L'imposta sul valore aggiunto per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nonche' nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, si applica con la aliquota del due per cento.
La medesima aliquota si applica per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, uffici e scuole.