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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20628/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA D'APPELLO
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 20628/2023 promossa da:
difesa dagli avv.ti MANZOLI STEFANO e VERDUCI GIUSEPPINA, Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA CIALDINI, 36 10138 TORINO
APPELLANTE contro difesa dall'avv. BONANNI DIEGO, elettivamente domiciliata presso il suo Controparte_1
studio in VIA S. BARTOLOMEO CERTOSA, 2/2 16159 GENOVA
APPELLATA
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, - in totale riforma della sentenza n. 1328/2023 emessa dal Giudice di Pace di Torino in data 17.4.2023, non notificata, IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la prova per interpello e testi sui capitoli dedotti in atto di citazione con la testimone indicata nel verbale redatto dalla Polizia Municipale, come richiesto in memoria ex art. 320 c.p.c., nonché sul capitolo di prova dedotto in tale memoria con il teste ivi indicato;
NEL MERITO: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo di proprietà della convenuta e per l'effetto condannarla in solido
1 con la , a corrispondere a parte attrice, la somma di € 3.024,18 a titolo di Controparte_3 risarcimento del danno materiale cagionato dal sinistro de quo, oltre al fermo tecnico stimabile in €
150,00 (3 gg x € 50,00), ovvero quella accertanda diversa somma.
IN VIA SUBORDINATA: dichiarata la responsabilità della convenuta, condannarla, in solido con la
, a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la Controparte_3 somma di € 2.000,00 corrispondente al valore ante sinistro del veicolo attoreo come stimato dal CTU, nonché la somma di € 600,00 quale corrispettivo di una nuova immatricolazione, oltre al fermo tecnico stimabile in € 150,00 (3 gg x € 50,00), così in totale € 2.750,00 ovvero quella accertanda diversa somma.
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto sino all'effettivo soddisfo.
IN OGNI CASO: con vittoria di competenze e spese di patrocinio del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario nonché al rimborso degli oneri di CTP come da notula prodotta.
Per parte appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
1) in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie formulate e non ammesse nel corso del giudizio di primo grado ed in particolare, forno restando il rigetto delle avversarie istanze, escutere quale teste in prova contraria sul capitolo in controprova dedotto da parte attrice nell'ultimo paragrafo della memoria a suo tempo autorizzata, indicandosi quale testimone il Sig. Testimone_1
domiciliato in Genova, Piazza Piccapietra, n. 23, presso gli uffici di;
CP_1
2) nel merito, confermare integralmente la sentenza impugnata e respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto.
Vinte le spese.
Oggetto:
appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torino n. 1328/2023 depositata il 17.4.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
• conveniva innanzi al Giudice di Pace di Torino e l'assicurazione Parte_1 CP_2
chiedendo di accertare la responsabilità ex art. 2054 c.c. della nel sinistro CP_1 CP_2
2 occorso in data 9.1.2020 a Torino, Via Adamello;
e, per l'effetto, condannare le convenute al risarcimento del danno patrimoniale di € 3.719,21. All ricostruiva la dinamica del Parte_1
sinistro come segue: l'autovettura BMW X3 di sua proprietà era regolarmente parcheggiata, allorquando veniva urtata nella parte sinistra dalla Volkswagen OL, tg DY678RY, di proprietà di e condotta da la quale era precedentemente entrata in _2 Persona_1
contatto con la CI SA, tg EB143GA, di proprietà della assicurata presso CP_2 CP_3
e quel giorno guidata da , il quale usciva da un portone senza concedere la Persona_2
dovuta precedenza.
• Si costituiva in giudizio che contestava il fatto storico, la compatibilità dei Controparte_3
danni con la dinamica descritta dall'attrice e il quantum del risarcimento, chiedendo pertanto il rigetto dell'avversaria domanda.
• regolarmente citata, rimaneva contumace. CP_2
• Il Giudice di Pace di Torino, dopo aver istruito la causa a mezzo CTU, decideva la controversia come segue: “Accertata l'infondatezza delle domande attoree, non risultando provata la dinamica del sinistro come rappresentata in citazione, per l'effetto, le rigetta, mandando assolta la convenuta da ogni pretesa;
conseguentemente condanna in persona del l.r.p.t., soccombente, al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore di convenuta, per l'importo di € 1.265,00, per compenso del CP_3
difensore, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge il costo della CTU, di € 1150,00 oltre accessori viene posto integralmente a carico dell'attrice soccombente”
Il presente giudizio d'appello
Con atto di appello notificato a in data 16.11.2023 e ad in data CP_1 CP_2
12.12.2023, chiedeva la riforma della sentenza n. 1328/2023 emessa dal Giudice Parte_1
di Pace di Torino, proponendo i seguenti motivi di appello.
• Erronea valutazione delle prove. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt.
2700 c.c. e 143 cda, nella parte in cui il Giudice di prime cure:
a) non ha adeguatamente valutato il contenuto del verbale della Polizia Municipale, intervenuta dopo il sinistro, nel quale gli agenti avevano dato atto della posizione dei mezzi dopo l'urto, dei danni riportati dai veicoli, delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti e da un testimone;
b) ha erroneamente ritenuto che il modulo CAI - recante la sottoscrizione del conducente della
CI, che aveva causato il sinistro, e il conducente della OL che aveva subito il primo urto
3 per poi essere sospinta contro il veicolo dell'attrice, il grafico dell'incidente, le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato e i danni riportati ai mezzi, - provasse solo parzialmente la dinamica del sinistro poiché non erano stati citati in giudizio tutti i soggetti coinvolti;
c) ha erroneamente valutato le risultanze della CTU nella quale il consulente aveva espresso un giudizio di compatibilità al 100%, dopo aver analizzato tutti i veicoli coinvolti (anche la
Volkswagen OL) per il tramite della documentazione fotografica presente in atti e riportata alle pag. 15 (BMW), 18 (OL) e 21 (CI) dell'elaborato; e aver altresì utilizzato i c.d.
“figurini” di tutte le autovetture per determinare la collocazione delle medesime sul luogo del sinistro e la corrispondenza dei punti d'urto rispetto a quelli risultanti nelle fotografie (cfr. pagg.
11, 12, 1320, 22 e 23), esprimendo le percentuali di sovrapposizione dei danni.
• Erronea valutazione delle prove. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697
c.c., nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto che parte attrice non avesse provato il danno sebbene il preventivo in atti non fosse stato specificamente contestato dalla convenuta e il CTU avesse quantificato il costo delle riparazioni in € 3.024,00, a fronte di un valore del mezzo ante sinistro di € 2.000,00.
• Violazione e falsa applicazione dell'art. 111 cost. - violazione del diritto di difesa, nella parte in cui il Giudice di primo grado, pur ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dall'attrice, non ha ammesso l'escussione dei testi ed il titolare della Carrozzeria Buenos Pt_2
Aires, sui capi di prova dedotti.
Chiedeva, pertanto, in via istruttoria di ammettere la prova per interpello e testi sui capi già dedotti in primo grado;
nel merito chiedeva di accertare che il sinistro era avvenuto per colpa esclusiva del conducente della e, per l'effetto, condannare la (proprietaria del mezzo), in CP_4 CP_2
solido con , al pagamento di € 3.024,18 a titolo di danno materiale al veicolo, oltre al fermo CP_3 tecnico stimabile in € 150,00 (3 gg x € 50,00); ovvero, in subordine, al pagamento di € 2.000,00 (pari al valore ante sinistro del veicolo attoreo), oltre € 150,00 per fermo tecnico e € 600,00 per immatricolazione nuovo veicolo.
Si costituiva che svolgeva le seguenti difese. Controparte_1
• non ha provato né il primo urto tra la e la OL, né il secondo urto Parte_1 CP_4 ossia l'asserito sospingimento della OL, precedentemente colpita dalla CI, contro la BMW parcheggiata.
• Gli Agenti della Polizia Municipale sono intervenuti dopo il sinistro ed hanno visto soltanto due veicoli, la OL e la BMW, e non la CI, che nel frattempo si era allontanata. Hanno quindi
4 ricostruito la dinamica dell'incidente esclusivamente basandosi sulle dichiarazioni delle parti.
Secondo la convenuta queste dichiarazioni avrebbero un contenuto contraddittorio e comunque non sufficiente a provare il sinistro, poiché il conducente della CI non aveva dichiarato agli
Agenti né che ci fosse stato un secondo urto, né la circostanza che il conducente della OL e la trasportata erano rimasti feriti. Pt_2
• Il modulo CAI non è stato compilato e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nel sinistro e pertanto non è opponibile ad;
il modulo in ogni caso non genera la presunzione ex art. CP_3
143 cod. ass. priv. in quanto non è stato sottoscritto dai proprietari del veicolo ma soltanto dai conducenti.
• Rispetto all'accertamento peritale espletato in primo grado, ha evidenziato che la CTU, CP_3
sebbene abbia accertato una compatibilità dei danni al 100%, non prova la dinamica del sinistro come descritta dall'appellante, non essendo emersa né dal verbale della polizia municipale, né tantomeno dal CAI. In ogni caso, la CTU non ha accertato in modo completo la morfologia dei danni.
• Con riferimento al quantum, già in primo grado aveva contestato il preventivo prodotto dall'attrice e la sua valenza probatoria poiché non costituisce prova dell'entità del danno o della sua compatibilità con la dinamica del sinistro.
• Il Giudice di Pace non era obbligato ad ammettere la prova orale;
in ogni caso, la teste in Pt_2
qualità di passeggera che ha subito lesioni nonché proprietaria del mezzo, è incapace di testimoniare.
Richiamate le istanze istruttorie già formulate in primo grado, chiedeva il CP_1 rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita dichiarata contumace CP_2 all'udienza del 5.4.2024.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 7.2.2025, senza svolgere attività istruttoria.
****
L'appello è infondato e la decisione del Giudice di prime cure va confermata, per le ragioni che seguono.
Secondo parte appellante, il sinistro del 09.01.2020 sarebbe consistito in un duplice urto con
5 coinvolgimento di tre veicoli e si sarebbe svolto con queste modalità: la (tg. EB143GA), CP_4
di proprietà di e guidata da , uscendo in retromarcia da un portone, CP_2 Persona_2
ometteva di dare precedenza alla Volkswagen OL (tg. DY678RY), di proprietà di e _2 condotta quel giorno da transitante su Via Adamello, che, a causa dell'urto, veniva Persona_1 sospinta contro la BMW (tg. CS397XP), di proprietà dell'appellante, in sosta nell'area di parcheggio.
Secondo parte appellante, questa dinamica risulterebbe chiaramente dalla documentazione di causa
(CAI e verbale della Polizia Municipale), oltre che dalla CTU già svolta in primo grado e potrebbe altresì essere confermata dalla teste , presente al momento del sinistro. _2
Tuttavia ritiene questo Giudice che la documentazione allegata in atti non prova che il sinistro, asseritamente avvenuto il 9.1.2020, si sia svolto come la dinamica descritta da e cioè che i Parte_1
danni al proprio veicolo BMW siano stati causati dalla che aveva colpito la OL, CP_4
sospingendola poi contro la BMW.
Questi i motivi.
• L'art. 143 cod. ass. priv. stabilisce che, in caso di sinistro tra veicoli a motore, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima.
… Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, si presume, salvo prova contraria, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
In sostanza, il CAI genera una presunzione relativa in merito alla dinamica e alle conseguenze del sinistro, con inversione dell'onere della prova a carico della compagnia assicurativa, a condizione che il modulo sia firmato da tutti i conducenti che siano anche proprietari dei veicoli coinvolti.
Nel caso di specie, il CAI non riporta la sottoscrizione di tutti proprietari dei mezzi coinvolti, poiché la BMW, al momento dell'evento, era parcheggiata senza conducente a bordo, per cui è ragionevole credere che questi non l'abbia firmata poiché non era presente. In ogni caso, il CAI
è stato firmato soltanto dai conducenti e non anche dai proprietari degli altri due veicoli coinvolti;
per cui le dichiarazioni in esso riportate non generano la presunzione relativa ex art. 143 cod. ass. priv., ma hanno un valore meramente indiziario e sono dunque liberamente valutabili dal Giudice1, anche alla luce degli ulteriori elementi di prova. Nel caso che ci occupa, il CAI (di difficile lettura per la scarsa qualità della scansione con cui è stato prodotto) non prova in maniera inequivoca la dinamica del sinistro:
- il modulo contiene una rappresentazione grafica dell'incidente che in astratto appare compatibile con la dinamica descritta in atti da (si vedono tre veicoli e tre frecce Parte_1
che verosimilmente indicano la direzione degli urti); tuttavia, da questo disegno non si evincono chiaramente i punti d'urto tra i veicoli che non sono segnalati, e quindi non è dato capire in modo preciso quali parti dei veicoli siano effettivamente danneggiate;
- non sono presenti o comunque non sono leggibili eventuali osservazioni dei conducenti: non c'è una descrizione delle modalità sinistro, nulla si dice sul terzo veicolo coinvolto
(disegnato nel riquadro punto 13 del CAI e menzionato genericamente nel retro del modulo)
e sul tipo di danni da esso subiti;
non c'è alcuna formale assunzione di responsabilità da parte del conducente della né rispetto al veicolo OL, né tantomeno rispetto CP_4
al mezzo parcheggiato.
Il modulo, quindi, descrive la dinamica del sinistro in modo del tutto approssimativo e generico, non consentendo quindi di determinare in modo preciso e chiaro né la dinamica dell'incidente, nè la responsabilità dello stesso.
• A fronte delle carenze del CAI, occorre valutare il contenuto del verbale di incidente redatto dalla Polizia Municipale e prodotto sub doc. 2 fascicolo di primo grado.
Gli Agenti di Polizia Municipale sono intervenuti sul luogo dell'incidente circa mezzora dopo l'evento ed hanno visto soltanto i veicoli OL e BMW in posizione statica;
mentre non hanno rilevato la presenza del veicolo CI che, secondo quanto loro riferito dai presenti, si era già allontanato dal luogo;
nel verbale si legge: Lo scrivente, in servizio di Pattuglia con veicolo…veniva inviato in Via Adamello, in prossimità del civico n. 82 A, per incidente stradale. Giuntovi…presumibilmente a 30 minuti dall'incidente, dagli astanti e dal conducente infortunato ancora in luogo, veniva informato che alle ore 20,10 i veicoli: autovettura CI
SA targa EB143GA telaio n. UU1BSDMER42585739; autovettura Volkswagen OL targa
DY678RY telaio n. WVWZZZ1KZAW234137 (in apposito spazio contrassegnati rispettivamente quali veicoli 'A' e 'B'), erano venuti in collisione e che nel sinistro era rimasta coinvolta
l'autovettura BMW X3 targa CS397XP telaio n. WBAPB11000WE14731 (veicolo 'C') che si trovava in sosta senza persone a bordo;
il conducente del veicolo 'B' e la passeggera del veicolo ' a seguito dell'evento avevano riportato lesioni pertanto tramite Parte_3
Diversamente accade - come nel caso di specie - quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata.”
7 autolettiga sopraggiunta nel frattempo, venivano trasportati presso il pronto soccorso dell'ospedale di Torino. Pt_2
Il referente veniva informato ed accertava che il veicolo 'A' era già stato rimosso, mentre i veicoli 'B' e 'C' si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, quale risulta dai rilievi fotoplanimetrici all'uopo effettuati.
Gli Agenti davano atto dell'assenza di testimoni sul luogo del sinistro.
Nei giorni successivi all'evento, la Polizia Municipale provvedeva a raccogliere le dichiarazioni dei soggetti coinvolti: in data 11.1.2020, (conducente della CI) riferiva: Persona_2
Stavo percorrendo via Adamello in direzione di Via Vipacco per dirigermi verso casa (direz. ovest), quando ho ricevuto una telefonata da Belgrado, quindi mi sono accostato sulla destra, in diagonale, all'imbocco di un autolavaggio. Finita la telefonata ho ingranato la retromarcia per immettermi nella carreggiata, ma appena mi sono spostato ho urtato un'autovettura che stava arrivando dietro di me, che non avevo visto. L'urto è avvenuto tra il mio spigolo posteriore sinistro e la sua fiancata destra. Mi sono fermato ed ho compilato la constatazione amichevole con il conducente del veicolo di controparte, finita la quale mi sono allontanato.; in data 14.1.2020, (conducente della OL) dichiarava: Stavo percorrendo via Persona_1
Adamello in direzione esterno città (ovest); giunto in corrispondenza del civico 82 un'autovettura CI che stava uscendo in maniera decisa da un passo carraio, in retromarcia, mi urtava sulla fiancata destra. Per tentare di evitarla sterzavo a sinistra, ma a causa del forte impatto, venivo spinto sulla sinistra andando ad urtare un'autovettura BMW parcheggiata regolarmente sul lato sinistro di . Dopo l'urto ci siamo fermati ed abbiamo Parte_4 compilato la constatazione amichevole, prima di essere trasportato con l'autolettiga del 118 all'ospedale insieme al mio passeggero, . Nello stesso giorno, Pt_2 _2 Persona_1
consegnava agli Agenti la dichiarazione scritta di trascritta nel verbale
[...] _2
come segue: Io sottoscritta , dichiaro che in data 09/01/2020 all'altezza di V. _2
Adamello 79 mentre passavamo, a bordo della mia autovettura OL 6 targata DY678RY, con alla guida il mio compagno un'auto grigia, precisamente una DACIA Persona_1
targata EB143GA, ci ha tagliato la strada senza darci precedenza uscendo da un passo carrabile sulla nostra destra. Il mio compagno alla guida è stato sospinto a sinistra colpendo un'auto parcheggiata. Una BMW nera targata CS397XY. In fede . _2
In ordine al verbale redatto dall'autorità intervenuta sul luogo del sinistro, si evidenzia che:
- gli Agenti non hanno assistito all'incidente per cui non hanno potuto constatarne personalmente e direttamente la dinamica e non erano presenti testimoni. Infatti, contrariamente a quanto
8 sostenuto da parte appellante, è incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c. poiché _2 era trasportata sul mezzo OL ed aveva subito lesioni a seguito dell'incidente, ed inoltre è la proprietaria della OL rimasta danneggiata nell'urto; pertanto, la ha un evidente interesse Pt_2
in questo giudizio che ne legittimerebbe la partecipazione, essendo stata personalmente coinvolta nel sinistro, nonché danneggiata a causa del medesimo.
Dunque, la dinamica del sinistro e gli urti asseritamente innescati dal conducente della CI non sono stati visti da nessuno che possa riferirne in questo giudizio.
- Una volta giunti sul luogo dell'incidente, gli Agenti hanno visto soltanto la BMW parcheggiata e la OL, mentre non hanno visto il veicolo CI che, stando a quanto loro riferito, si era già allontanato. La Polizia, dunque, non ha potuto accertare la dinamica del sinistro perché non erano più presenti tutti i veicoli asseritamente coinvolti, soprattutto quello che, secondo l'appellante, avrebbe causato l'incidente. Gli Agenti, quindi, non hanno potuto accertare i danni alla né verificare quale fosse stata la modalità del sinistro non essendo per loro possibile CP_4
constatare che ci fossero stati due urti, stante l'assenza del veicolo CI.
- La ricostruzione del sinistro è avvenuta unicamente sulla base delle dichiarazioni rese agli
Agenti di Polizia Municipale nei giorni successivi al sinistro, da parte dei conducenti coinvolti e dalla trasportata;
dichiarazioni che tuttavia non descrivono il sinistro in modo compiuto e univoco: ha riferito di essere stato urtato dalla CI e di aver sterzato a Persona_1
sinistra nel tentativo di evitarla, salvo poi essere stato sospinto contro la BMW a causa del forte impatto. Questa dinamica non coincide perfettamente con quella dichiarata per iscritto da che, invece, ha parlato soltanto di un sospingimento contro la BMW e non anche _2
di una precedente sterzata a sinistra. Queste dichiarazioni non coincidono poi con quella resa da che ha riferito soltanto di aver urtato contro la OL, mentre non ha mai Persona_2
Contr dichiarato un secondo urto della OL contro la e quindi il coinvolgimento nel sinistro di un terzo mezzo. È ragionevole credere che, se fosse stato coinvolto un altro veicolo, lo se ne sarebbe accorto, anche perché la OL avrebbe terminato la corsa proprio contro Per_2
la BMW e quindi al momento della compilazione del CAI, lo non avrebbe potuto non Per_2
avvedersi dei danni al contempo arrecati ad un altro mezzo. Inoltre, lo non fa alcun Per_2 accenno al fatto che, dopo l'incidente, la e il erano rimasti feriti;
appare quindi Pt_2 Persona_1
alquanto inverosimile che lo si sia fermato per compilare il CAI ma nulla abbia detto Per_2
sul danno alla BMW e poi in fretta e furia si sia allontanato non preoccupandosi dei soggetti feriti, senza attendere l'ambulanza e gli Agenti che sono arrivati di lì a poco.
In sostanza, dal contenuto del verbale della Polizia Municipale non emerge compiutamente la
9 dinamica dell'incidente, anzi la dichiarazione dello agli agenti di Polizia contraddice Per_2
con il contenuto del CAI, non consentendo quindi di ritenere provato il sinistro come descritto dall'appellante.
• Ferme le incongruenze emerse dai documenti sopra esaminati, la CTU ha in astratto considerato compatibili con il sinistro, i danni occorsi ai mezzi;
tuttavia, il CTU si è basato su una ricostruzione meramente ipotetica, senza chiarire la verosimiglianza della dinamica dell'incidente: a pag. 12 della perizia, il CTU propone una ricostruzione del sinistro individuando il punto d'urto tra la CI e la OL nella parte posteriore sinistra della prima e laterale destra della seconda, senza meglio specificare se questo tipo di impatto possa determinare un sospingimento in avanti piuttosto che lateralmente, e a quale velocità avrebbe dovuto muoversi il mezzo per imprimere una forza tale da determinare l'urto descritto in atti, anche in ragione del fatto che la partiva da una posizione statica e quindi verosimilmente CP_4
non poteva marciare ad una velocità elevata. In ogni caso, la CTU ha presunto fondata la modalità dell'incidente come descritta nella CAI che però, come già detto, non è coerente con quanto poi dichiarato agli Agenti dallo che non ha mai riferito esserci stato un Per_2
secondo urto. Pertanto, neppure la CTU è stata dirimente per individuare la dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità.
• Si aggiunga che guardano lo schizzo riportato nella CAI pare difficile immaginare per la posizione dei vicoli come rappresentata dai conducenti, che la CI facendo retromarcia ed urtando la OL, abbia potuto sospingerla in avanti verso la BMW parcheggiata, piuttosto che indietro.
In definitiva, non ha provato che il sinistro asseritamente avvenuto in data 9.1.2020, si Parte_1
sia realizzato con le modalità descritte in atti, né che i danni al veicolo BMW siano stati arrecati dalla condotta di guida del conducente della CI.
L'appello va pertanto respinto ed il rigetto della domanda nell'an esime questo Giudice dall'esame della domanda in punto quantum.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte appellante soccombente.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -.
10 con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 1.100,00 fino a € 5.200,00;
- non vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che non è stata svolta nel giudizio d'appello -;
Pertanto, i compensi sono così liquidati: per il giudizio di primo grado (D.M. 147/22 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022)
€ 236,00 per la fase di studio
€ 252,00 per la fase introduttiva
€ 352,00 per la fase istruttoria
€ 425,00 per la fase decisionale
Totale € 1.265,00
per il giudizio d'appello
€ 425,00 per la fase di studio
€ 425,00 per la fase introduttiva
€ 851,00 per la fase decisionale
Totale € 1.701,00
Le spese di CTU restano a carico di parte appellante nell'importo di € 1.150,00, già Parte_1
liquidato dal Giudice di Pace, come già previsto nella sentenza di primo grado, che si conferma.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 (dovendo aversi riguardo, a tal fine, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica dell'appello si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o il plico), e l'appello è stato respinto, sussistono i presupposti in ragione dei quali l'appellante - soccombente nel giudizio di appello iniziato dopo il 1°
gennaio 2013 - è tenuto a pagare il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 coma 1 quater del testo
Unico DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 in vigore dal
1.1.2013
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torino n. 1328/2023 depositata il 17.4.2023, proposto da Parte_1
contro e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1 CP_2
provvede: rigetta l'appello; dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Parte_1
favore di liquidandole per il primo grado in € 1.265,00 per compensi, oltre Controparte_1
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in € 1.701,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti in ragione dei quali l'appellante soccombente è tenuto a pagare il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 coma 1 quater del testo Unico DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 in vigore dal 1.1.2013
Torino, 24/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 4010/2018: “L'articolo 143 del codice delle assicurazioni prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA D'APPELLO
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 20628/2023 promossa da:
difesa dagli avv.ti MANZOLI STEFANO e VERDUCI GIUSEPPINA, Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA CIALDINI, 36 10138 TORINO
APPELLANTE contro difesa dall'avv. BONANNI DIEGO, elettivamente domiciliata presso il suo Controparte_1
studio in VIA S. BARTOLOMEO CERTOSA, 2/2 16159 GENOVA
APPELLATA
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, - in totale riforma della sentenza n. 1328/2023 emessa dal Giudice di Pace di Torino in data 17.4.2023, non notificata, IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la prova per interpello e testi sui capitoli dedotti in atto di citazione con la testimone indicata nel verbale redatto dalla Polizia Municipale, come richiesto in memoria ex art. 320 c.p.c., nonché sul capitolo di prova dedotto in tale memoria con il teste ivi indicato;
NEL MERITO: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo di proprietà della convenuta e per l'effetto condannarla in solido
1 con la , a corrispondere a parte attrice, la somma di € 3.024,18 a titolo di Controparte_3 risarcimento del danno materiale cagionato dal sinistro de quo, oltre al fermo tecnico stimabile in €
150,00 (3 gg x € 50,00), ovvero quella accertanda diversa somma.
IN VIA SUBORDINATA: dichiarata la responsabilità della convenuta, condannarla, in solido con la
, a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la Controparte_3 somma di € 2.000,00 corrispondente al valore ante sinistro del veicolo attoreo come stimato dal CTU, nonché la somma di € 600,00 quale corrispettivo di una nuova immatricolazione, oltre al fermo tecnico stimabile in € 150,00 (3 gg x € 50,00), così in totale € 2.750,00 ovvero quella accertanda diversa somma.
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto sino all'effettivo soddisfo.
IN OGNI CASO: con vittoria di competenze e spese di patrocinio del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario nonché al rimborso degli oneri di CTP come da notula prodotta.
Per parte appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
1) in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie formulate e non ammesse nel corso del giudizio di primo grado ed in particolare, forno restando il rigetto delle avversarie istanze, escutere quale teste in prova contraria sul capitolo in controprova dedotto da parte attrice nell'ultimo paragrafo della memoria a suo tempo autorizzata, indicandosi quale testimone il Sig. Testimone_1
domiciliato in Genova, Piazza Piccapietra, n. 23, presso gli uffici di;
CP_1
2) nel merito, confermare integralmente la sentenza impugnata e respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto.
Vinte le spese.
Oggetto:
appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torino n. 1328/2023 depositata il 17.4.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
• conveniva innanzi al Giudice di Pace di Torino e l'assicurazione Parte_1 CP_2
chiedendo di accertare la responsabilità ex art. 2054 c.c. della nel sinistro CP_1 CP_2
2 occorso in data 9.1.2020 a Torino, Via Adamello;
e, per l'effetto, condannare le convenute al risarcimento del danno patrimoniale di € 3.719,21. All ricostruiva la dinamica del Parte_1
sinistro come segue: l'autovettura BMW X3 di sua proprietà era regolarmente parcheggiata, allorquando veniva urtata nella parte sinistra dalla Volkswagen OL, tg DY678RY, di proprietà di e condotta da la quale era precedentemente entrata in _2 Persona_1
contatto con la CI SA, tg EB143GA, di proprietà della assicurata presso CP_2 CP_3
e quel giorno guidata da , il quale usciva da un portone senza concedere la Persona_2
dovuta precedenza.
• Si costituiva in giudizio che contestava il fatto storico, la compatibilità dei Controparte_3
danni con la dinamica descritta dall'attrice e il quantum del risarcimento, chiedendo pertanto il rigetto dell'avversaria domanda.
• regolarmente citata, rimaneva contumace. CP_2
• Il Giudice di Pace di Torino, dopo aver istruito la causa a mezzo CTU, decideva la controversia come segue: “Accertata l'infondatezza delle domande attoree, non risultando provata la dinamica del sinistro come rappresentata in citazione, per l'effetto, le rigetta, mandando assolta la convenuta da ogni pretesa;
conseguentemente condanna in persona del l.r.p.t., soccombente, al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore di convenuta, per l'importo di € 1.265,00, per compenso del CP_3
difensore, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge il costo della CTU, di € 1150,00 oltre accessori viene posto integralmente a carico dell'attrice soccombente”
Il presente giudizio d'appello
Con atto di appello notificato a in data 16.11.2023 e ad in data CP_1 CP_2
12.12.2023, chiedeva la riforma della sentenza n. 1328/2023 emessa dal Giudice Parte_1
di Pace di Torino, proponendo i seguenti motivi di appello.
• Erronea valutazione delle prove. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt.
2700 c.c. e 143 cda, nella parte in cui il Giudice di prime cure:
a) non ha adeguatamente valutato il contenuto del verbale della Polizia Municipale, intervenuta dopo il sinistro, nel quale gli agenti avevano dato atto della posizione dei mezzi dopo l'urto, dei danni riportati dai veicoli, delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti e da un testimone;
b) ha erroneamente ritenuto che il modulo CAI - recante la sottoscrizione del conducente della
CI, che aveva causato il sinistro, e il conducente della OL che aveva subito il primo urto
3 per poi essere sospinta contro il veicolo dell'attrice, il grafico dell'incidente, le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato e i danni riportati ai mezzi, - provasse solo parzialmente la dinamica del sinistro poiché non erano stati citati in giudizio tutti i soggetti coinvolti;
c) ha erroneamente valutato le risultanze della CTU nella quale il consulente aveva espresso un giudizio di compatibilità al 100%, dopo aver analizzato tutti i veicoli coinvolti (anche la
Volkswagen OL) per il tramite della documentazione fotografica presente in atti e riportata alle pag. 15 (BMW), 18 (OL) e 21 (CI) dell'elaborato; e aver altresì utilizzato i c.d.
“figurini” di tutte le autovetture per determinare la collocazione delle medesime sul luogo del sinistro e la corrispondenza dei punti d'urto rispetto a quelli risultanti nelle fotografie (cfr. pagg.
11, 12, 1320, 22 e 23), esprimendo le percentuali di sovrapposizione dei danni.
• Erronea valutazione delle prove. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697
c.c., nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto che parte attrice non avesse provato il danno sebbene il preventivo in atti non fosse stato specificamente contestato dalla convenuta e il CTU avesse quantificato il costo delle riparazioni in € 3.024,00, a fronte di un valore del mezzo ante sinistro di € 2.000,00.
• Violazione e falsa applicazione dell'art. 111 cost. - violazione del diritto di difesa, nella parte in cui il Giudice di primo grado, pur ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dall'attrice, non ha ammesso l'escussione dei testi ed il titolare della Carrozzeria Buenos Pt_2
Aires, sui capi di prova dedotti.
Chiedeva, pertanto, in via istruttoria di ammettere la prova per interpello e testi sui capi già dedotti in primo grado;
nel merito chiedeva di accertare che il sinistro era avvenuto per colpa esclusiva del conducente della e, per l'effetto, condannare la (proprietaria del mezzo), in CP_4 CP_2
solido con , al pagamento di € 3.024,18 a titolo di danno materiale al veicolo, oltre al fermo CP_3 tecnico stimabile in € 150,00 (3 gg x € 50,00); ovvero, in subordine, al pagamento di € 2.000,00 (pari al valore ante sinistro del veicolo attoreo), oltre € 150,00 per fermo tecnico e € 600,00 per immatricolazione nuovo veicolo.
Si costituiva che svolgeva le seguenti difese. Controparte_1
• non ha provato né il primo urto tra la e la OL, né il secondo urto Parte_1 CP_4 ossia l'asserito sospingimento della OL, precedentemente colpita dalla CI, contro la BMW parcheggiata.
• Gli Agenti della Polizia Municipale sono intervenuti dopo il sinistro ed hanno visto soltanto due veicoli, la OL e la BMW, e non la CI, che nel frattempo si era allontanata. Hanno quindi
4 ricostruito la dinamica dell'incidente esclusivamente basandosi sulle dichiarazioni delle parti.
Secondo la convenuta queste dichiarazioni avrebbero un contenuto contraddittorio e comunque non sufficiente a provare il sinistro, poiché il conducente della CI non aveva dichiarato agli
Agenti né che ci fosse stato un secondo urto, né la circostanza che il conducente della OL e la trasportata erano rimasti feriti. Pt_2
• Il modulo CAI non è stato compilato e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nel sinistro e pertanto non è opponibile ad;
il modulo in ogni caso non genera la presunzione ex art. CP_3
143 cod. ass. priv. in quanto non è stato sottoscritto dai proprietari del veicolo ma soltanto dai conducenti.
• Rispetto all'accertamento peritale espletato in primo grado, ha evidenziato che la CTU, CP_3
sebbene abbia accertato una compatibilità dei danni al 100%, non prova la dinamica del sinistro come descritta dall'appellante, non essendo emersa né dal verbale della polizia municipale, né tantomeno dal CAI. In ogni caso, la CTU non ha accertato in modo completo la morfologia dei danni.
• Con riferimento al quantum, già in primo grado aveva contestato il preventivo prodotto dall'attrice e la sua valenza probatoria poiché non costituisce prova dell'entità del danno o della sua compatibilità con la dinamica del sinistro.
• Il Giudice di Pace non era obbligato ad ammettere la prova orale;
in ogni caso, la teste in Pt_2
qualità di passeggera che ha subito lesioni nonché proprietaria del mezzo, è incapace di testimoniare.
Richiamate le istanze istruttorie già formulate in primo grado, chiedeva il CP_1 rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita dichiarata contumace CP_2 all'udienza del 5.4.2024.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 7.2.2025, senza svolgere attività istruttoria.
****
L'appello è infondato e la decisione del Giudice di prime cure va confermata, per le ragioni che seguono.
Secondo parte appellante, il sinistro del 09.01.2020 sarebbe consistito in un duplice urto con
5 coinvolgimento di tre veicoli e si sarebbe svolto con queste modalità: la (tg. EB143GA), CP_4
di proprietà di e guidata da , uscendo in retromarcia da un portone, CP_2 Persona_2
ometteva di dare precedenza alla Volkswagen OL (tg. DY678RY), di proprietà di e _2 condotta quel giorno da transitante su Via Adamello, che, a causa dell'urto, veniva Persona_1 sospinta contro la BMW (tg. CS397XP), di proprietà dell'appellante, in sosta nell'area di parcheggio.
Secondo parte appellante, questa dinamica risulterebbe chiaramente dalla documentazione di causa
(CAI e verbale della Polizia Municipale), oltre che dalla CTU già svolta in primo grado e potrebbe altresì essere confermata dalla teste , presente al momento del sinistro. _2
Tuttavia ritiene questo Giudice che la documentazione allegata in atti non prova che il sinistro, asseritamente avvenuto il 9.1.2020, si sia svolto come la dinamica descritta da e cioè che i Parte_1
danni al proprio veicolo BMW siano stati causati dalla che aveva colpito la OL, CP_4
sospingendola poi contro la BMW.
Questi i motivi.
• L'art. 143 cod. ass. priv. stabilisce che, in caso di sinistro tra veicoli a motore, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima.
… Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, si presume, salvo prova contraria, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
In sostanza, il CAI genera una presunzione relativa in merito alla dinamica e alle conseguenze del sinistro, con inversione dell'onere della prova a carico della compagnia assicurativa, a condizione che il modulo sia firmato da tutti i conducenti che siano anche proprietari dei veicoli coinvolti.
Nel caso di specie, il CAI non riporta la sottoscrizione di tutti proprietari dei mezzi coinvolti, poiché la BMW, al momento dell'evento, era parcheggiata senza conducente a bordo, per cui è ragionevole credere che questi non l'abbia firmata poiché non era presente. In ogni caso, il CAI
è stato firmato soltanto dai conducenti e non anche dai proprietari degli altri due veicoli coinvolti;
per cui le dichiarazioni in esso riportate non generano la presunzione relativa ex art. 143 cod. ass. priv., ma hanno un valore meramente indiziario e sono dunque liberamente valutabili dal Giudice1, anche alla luce degli ulteriori elementi di prova. Nel caso che ci occupa, il CAI (di difficile lettura per la scarsa qualità della scansione con cui è stato prodotto) non prova in maniera inequivoca la dinamica del sinistro:
- il modulo contiene una rappresentazione grafica dell'incidente che in astratto appare compatibile con la dinamica descritta in atti da (si vedono tre veicoli e tre frecce Parte_1
che verosimilmente indicano la direzione degli urti); tuttavia, da questo disegno non si evincono chiaramente i punti d'urto tra i veicoli che non sono segnalati, e quindi non è dato capire in modo preciso quali parti dei veicoli siano effettivamente danneggiate;
- non sono presenti o comunque non sono leggibili eventuali osservazioni dei conducenti: non c'è una descrizione delle modalità sinistro, nulla si dice sul terzo veicolo coinvolto
(disegnato nel riquadro punto 13 del CAI e menzionato genericamente nel retro del modulo)
e sul tipo di danni da esso subiti;
non c'è alcuna formale assunzione di responsabilità da parte del conducente della né rispetto al veicolo OL, né tantomeno rispetto CP_4
al mezzo parcheggiato.
Il modulo, quindi, descrive la dinamica del sinistro in modo del tutto approssimativo e generico, non consentendo quindi di determinare in modo preciso e chiaro né la dinamica dell'incidente, nè la responsabilità dello stesso.
• A fronte delle carenze del CAI, occorre valutare il contenuto del verbale di incidente redatto dalla Polizia Municipale e prodotto sub doc. 2 fascicolo di primo grado.
Gli Agenti di Polizia Municipale sono intervenuti sul luogo dell'incidente circa mezzora dopo l'evento ed hanno visto soltanto i veicoli OL e BMW in posizione statica;
mentre non hanno rilevato la presenza del veicolo CI che, secondo quanto loro riferito dai presenti, si era già allontanato dal luogo;
nel verbale si legge: Lo scrivente, in servizio di Pattuglia con veicolo…veniva inviato in Via Adamello, in prossimità del civico n. 82 A, per incidente stradale. Giuntovi…presumibilmente a 30 minuti dall'incidente, dagli astanti e dal conducente infortunato ancora in luogo, veniva informato che alle ore 20,10 i veicoli: autovettura CI
SA targa EB143GA telaio n. UU1BSDMER42585739; autovettura Volkswagen OL targa
DY678RY telaio n. WVWZZZ1KZAW234137 (in apposito spazio contrassegnati rispettivamente quali veicoli 'A' e 'B'), erano venuti in collisione e che nel sinistro era rimasta coinvolta
l'autovettura BMW X3 targa CS397XP telaio n. WBAPB11000WE14731 (veicolo 'C') che si trovava in sosta senza persone a bordo;
il conducente del veicolo 'B' e la passeggera del veicolo ' a seguito dell'evento avevano riportato lesioni pertanto tramite Parte_3
Diversamente accade - come nel caso di specie - quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata.”
7 autolettiga sopraggiunta nel frattempo, venivano trasportati presso il pronto soccorso dell'ospedale di Torino. Pt_2
Il referente veniva informato ed accertava che il veicolo 'A' era già stato rimosso, mentre i veicoli 'B' e 'C' si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, quale risulta dai rilievi fotoplanimetrici all'uopo effettuati.
Gli Agenti davano atto dell'assenza di testimoni sul luogo del sinistro.
Nei giorni successivi all'evento, la Polizia Municipale provvedeva a raccogliere le dichiarazioni dei soggetti coinvolti: in data 11.1.2020, (conducente della CI) riferiva: Persona_2
Stavo percorrendo via Adamello in direzione di Via Vipacco per dirigermi verso casa (direz. ovest), quando ho ricevuto una telefonata da Belgrado, quindi mi sono accostato sulla destra, in diagonale, all'imbocco di un autolavaggio. Finita la telefonata ho ingranato la retromarcia per immettermi nella carreggiata, ma appena mi sono spostato ho urtato un'autovettura che stava arrivando dietro di me, che non avevo visto. L'urto è avvenuto tra il mio spigolo posteriore sinistro e la sua fiancata destra. Mi sono fermato ed ho compilato la constatazione amichevole con il conducente del veicolo di controparte, finita la quale mi sono allontanato.; in data 14.1.2020, (conducente della OL) dichiarava: Stavo percorrendo via Persona_1
Adamello in direzione esterno città (ovest); giunto in corrispondenza del civico 82 un'autovettura CI che stava uscendo in maniera decisa da un passo carraio, in retromarcia, mi urtava sulla fiancata destra. Per tentare di evitarla sterzavo a sinistra, ma a causa del forte impatto, venivo spinto sulla sinistra andando ad urtare un'autovettura BMW parcheggiata regolarmente sul lato sinistro di . Dopo l'urto ci siamo fermati ed abbiamo Parte_4 compilato la constatazione amichevole, prima di essere trasportato con l'autolettiga del 118 all'ospedale insieme al mio passeggero, . Nello stesso giorno, Pt_2 _2 Persona_1
consegnava agli Agenti la dichiarazione scritta di trascritta nel verbale
[...] _2
come segue: Io sottoscritta , dichiaro che in data 09/01/2020 all'altezza di V. _2
Adamello 79 mentre passavamo, a bordo della mia autovettura OL 6 targata DY678RY, con alla guida il mio compagno un'auto grigia, precisamente una DACIA Persona_1
targata EB143GA, ci ha tagliato la strada senza darci precedenza uscendo da un passo carrabile sulla nostra destra. Il mio compagno alla guida è stato sospinto a sinistra colpendo un'auto parcheggiata. Una BMW nera targata CS397XY. In fede . _2
In ordine al verbale redatto dall'autorità intervenuta sul luogo del sinistro, si evidenzia che:
- gli Agenti non hanno assistito all'incidente per cui non hanno potuto constatarne personalmente e direttamente la dinamica e non erano presenti testimoni. Infatti, contrariamente a quanto
8 sostenuto da parte appellante, è incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c. poiché _2 era trasportata sul mezzo OL ed aveva subito lesioni a seguito dell'incidente, ed inoltre è la proprietaria della OL rimasta danneggiata nell'urto; pertanto, la ha un evidente interesse Pt_2
in questo giudizio che ne legittimerebbe la partecipazione, essendo stata personalmente coinvolta nel sinistro, nonché danneggiata a causa del medesimo.
Dunque, la dinamica del sinistro e gli urti asseritamente innescati dal conducente della CI non sono stati visti da nessuno che possa riferirne in questo giudizio.
- Una volta giunti sul luogo dell'incidente, gli Agenti hanno visto soltanto la BMW parcheggiata e la OL, mentre non hanno visto il veicolo CI che, stando a quanto loro riferito, si era già allontanato. La Polizia, dunque, non ha potuto accertare la dinamica del sinistro perché non erano più presenti tutti i veicoli asseritamente coinvolti, soprattutto quello che, secondo l'appellante, avrebbe causato l'incidente. Gli Agenti, quindi, non hanno potuto accertare i danni alla né verificare quale fosse stata la modalità del sinistro non essendo per loro possibile CP_4
constatare che ci fossero stati due urti, stante l'assenza del veicolo CI.
- La ricostruzione del sinistro è avvenuta unicamente sulla base delle dichiarazioni rese agli
Agenti di Polizia Municipale nei giorni successivi al sinistro, da parte dei conducenti coinvolti e dalla trasportata;
dichiarazioni che tuttavia non descrivono il sinistro in modo compiuto e univoco: ha riferito di essere stato urtato dalla CI e di aver sterzato a Persona_1
sinistra nel tentativo di evitarla, salvo poi essere stato sospinto contro la BMW a causa del forte impatto. Questa dinamica non coincide perfettamente con quella dichiarata per iscritto da che, invece, ha parlato soltanto di un sospingimento contro la BMW e non anche _2
di una precedente sterzata a sinistra. Queste dichiarazioni non coincidono poi con quella resa da che ha riferito soltanto di aver urtato contro la OL, mentre non ha mai Persona_2
Contr dichiarato un secondo urto della OL contro la e quindi il coinvolgimento nel sinistro di un terzo mezzo. È ragionevole credere che, se fosse stato coinvolto un altro veicolo, lo se ne sarebbe accorto, anche perché la OL avrebbe terminato la corsa proprio contro Per_2
la BMW e quindi al momento della compilazione del CAI, lo non avrebbe potuto non Per_2
avvedersi dei danni al contempo arrecati ad un altro mezzo. Inoltre, lo non fa alcun Per_2 accenno al fatto che, dopo l'incidente, la e il erano rimasti feriti;
appare quindi Pt_2 Persona_1
alquanto inverosimile che lo si sia fermato per compilare il CAI ma nulla abbia detto Per_2
sul danno alla BMW e poi in fretta e furia si sia allontanato non preoccupandosi dei soggetti feriti, senza attendere l'ambulanza e gli Agenti che sono arrivati di lì a poco.
In sostanza, dal contenuto del verbale della Polizia Municipale non emerge compiutamente la
9 dinamica dell'incidente, anzi la dichiarazione dello agli agenti di Polizia contraddice Per_2
con il contenuto del CAI, non consentendo quindi di ritenere provato il sinistro come descritto dall'appellante.
• Ferme le incongruenze emerse dai documenti sopra esaminati, la CTU ha in astratto considerato compatibili con il sinistro, i danni occorsi ai mezzi;
tuttavia, il CTU si è basato su una ricostruzione meramente ipotetica, senza chiarire la verosimiglianza della dinamica dell'incidente: a pag. 12 della perizia, il CTU propone una ricostruzione del sinistro individuando il punto d'urto tra la CI e la OL nella parte posteriore sinistra della prima e laterale destra della seconda, senza meglio specificare se questo tipo di impatto possa determinare un sospingimento in avanti piuttosto che lateralmente, e a quale velocità avrebbe dovuto muoversi il mezzo per imprimere una forza tale da determinare l'urto descritto in atti, anche in ragione del fatto che la partiva da una posizione statica e quindi verosimilmente CP_4
non poteva marciare ad una velocità elevata. In ogni caso, la CTU ha presunto fondata la modalità dell'incidente come descritta nella CAI che però, come già detto, non è coerente con quanto poi dichiarato agli Agenti dallo che non ha mai riferito esserci stato un Per_2
secondo urto. Pertanto, neppure la CTU è stata dirimente per individuare la dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità.
• Si aggiunga che guardano lo schizzo riportato nella CAI pare difficile immaginare per la posizione dei vicoli come rappresentata dai conducenti, che la CI facendo retromarcia ed urtando la OL, abbia potuto sospingerla in avanti verso la BMW parcheggiata, piuttosto che indietro.
In definitiva, non ha provato che il sinistro asseritamente avvenuto in data 9.1.2020, si Parte_1
sia realizzato con le modalità descritte in atti, né che i danni al veicolo BMW siano stati arrecati dalla condotta di guida del conducente della CI.
L'appello va pertanto respinto ed il rigetto della domanda nell'an esime questo Giudice dall'esame della domanda in punto quantum.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte appellante soccombente.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -.
10 con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 1.100,00 fino a € 5.200,00;
- non vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che non è stata svolta nel giudizio d'appello -;
Pertanto, i compensi sono così liquidati: per il giudizio di primo grado (D.M. 147/22 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022)
€ 236,00 per la fase di studio
€ 252,00 per la fase introduttiva
€ 352,00 per la fase istruttoria
€ 425,00 per la fase decisionale
Totale € 1.265,00
per il giudizio d'appello
€ 425,00 per la fase di studio
€ 425,00 per la fase introduttiva
€ 851,00 per la fase decisionale
Totale € 1.701,00
Le spese di CTU restano a carico di parte appellante nell'importo di € 1.150,00, già Parte_1
liquidato dal Giudice di Pace, come già previsto nella sentenza di primo grado, che si conferma.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 (dovendo aversi riguardo, a tal fine, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica dell'appello si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o il plico), e l'appello è stato respinto, sussistono i presupposti in ragione dei quali l'appellante - soccombente nel giudizio di appello iniziato dopo il 1°
gennaio 2013 - è tenuto a pagare il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 coma 1 quater del testo
Unico DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 in vigore dal
1.1.2013
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torino n. 1328/2023 depositata il 17.4.2023, proposto da Parte_1
contro e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1 CP_2
provvede: rigetta l'appello; dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Parte_1
favore di liquidandole per il primo grado in € 1.265,00 per compensi, oltre Controparte_1
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in € 1.701,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti in ragione dei quali l'appellante soccombente è tenuto a pagare il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 coma 1 quater del testo Unico DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 in vigore dal 1.1.2013
Torino, 24/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 4010/2018: “L'articolo 143 del codice delle assicurazioni prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario.
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