TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2173/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2173/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTO Parte_1 C.F._1
VITO , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAPOTORTO VITO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LAVORATO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA SCUOLA 13 87064
CORIGLIANO CALABRO, presso il difensore avv. LAVORATO ANGELO
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 16.07.19 proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 03.06.19, con cui veniva allo stesso ingiunto, su istanza della , il pagamento della somma di € 20.505,56, Controparte_1
oltre interessi moratori e spese legali, quale corrispettivo, non versato, della fornitura di Kg.
41.776 di “ Mandarine Clementine”, come da fattura allegata al monitorio.
Deduceva, nello specifico, a sostegno dell'opposizione che la merce consegnata era di pessima qualità ed il prezzo pattuito di gran lunga inferiore a quello indicato in fattura.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 1 di 5 Si costituiva in giudizio la la quale contestava le avverse Controparte_1 deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza, con richiesta di condanna ex art.96 c.p.c. per lite temararia.
Con ordinanza del 14.02.20 veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
Sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 19.11.24, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
1.Sul merito della pretesa creditoria vantata nei confronti del . Controparte_2
1.1. La pretesa creditoria vantata dalla è fondata e merita di trovare Controparte_1
accoglimento.
E' noto come, per costante giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Più in generale, in tema di prova dell'adempimento delle obbligazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
pagina 2 di 5 termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n.
13533/2001).
1.2. Nel caso di specie, parte opponente, non contesta nell'atto di opposizione l'intervenuta fornitura della merce (mandarine clementine), limitandosi ad eccepire difetti di qualità del prodotto, peraltro, allegati genericamente, nonché una difformità tra il prezzo indicato in fattura ed il prezzo pattuito, peraltro non indicato.
Invero, la consegna di un prodotto di qualità e la vendita dello stesso alle condizioni pattuite risulta confermata dall'espletata istruttoria.
1.3 Nello specifico, il teste ha dichiarato: Testimone_1
Sono il ragioniere della soc. coop. Picerno, a sua volta socia della . Controparte_1
Vero che il frutto fornito per come riportato nelle bolle nn°48/2019 e 71/2019, in atti, è stato raccolto lo stesso giorno e consegnato per il trasporto all'autotrasportatore sano in ogni sua parte e di ottima qualità.
Vero. Lo posso confermare perché io svolgo un controllo di qualità sia sulla merce in entrata che sulla merce in uscita. Ho dunque avuto modo di visionare personalmente i frutti in questione.
Il procedimento di controllo di qualità della merce avviene nel modo seguente: la merce viene portata in magazzino, messa in lavorazione e viene fatta una prima classificazione. Poi viene lavata e pulita. In seguito ne viene fatto il calibro e messa nelle cassette per la consegna. Io controllo la merce sia all'ingresso, quando i soci portano la merce, per verificare che sia commerciabile, sia quando la stessa viene riposta nelle cassette.
ADR: il camion era stato mandato dal sig. . Il vettore era lì vicino alla merce, ha avuto Pt_1
modo di vederla ma al momento non ha sollevato riserve.
Il teste ha riferito invece: Testimone_2
ADR: Sono il legale rappresentante della cooperativa Picerno, associata alla . Ci CP_1
occupiamo di lavorare i prodotti per loro (ci occupiamo di preparare le clementine provenienti dai produttori della cooperativa per la spedizione presso i punti vendita).
-Viene mostrata al teste la fattura posta a base del decreto ingiuntivo. Il teste dichiara-: i prezzi non erano fissi, ma variavano in base a diversi fattori (pezzatura, imballaggio). I prezzi
pagina 3 di 5 venivano pattuiti ogni volta prima di effettuare il carico. Il prezzo veniva poi stabilito per ciascun ordine.
ADR Avv. Lavorato: Confermo che i prezzi di cui alla fattura che mi è stata mostrata sono stati pattuiti con il sig. il quale parecchie volte veniva di persona ad effettuare Parte_1
gli ordini, o per vedere il prodotto, presso la sede della Cooperativa Picerno. Altre volte ci contattava telefonicamente. In quelle occasioni veniva contrattato il prezzo del singolo ordine.- a) Vero che nel periodo di gennaio 2019 e o precisamente nell'ultima decade il prezzo dei mandarini venivano venduti come dai prezzi indicati nella fattura, posta a base del decreto ingiuntivo e che sono stati pattuiti telefonicamente col ? -Si confermo. Parte_1
Più o meno questi erano i prezzi di mercato relativi a quel periodo. Il prezzo in questa fattura
è leggermente più alto di quello di mercato perché da quello che il sig. ha voluto un Pt_1
imballaggio leggermente più costoso (cassette con marchio).
Ne sono a conoscenza perché quando noi dovevamo preparare la pedana era lui stesso ad illustrarci quale imballaggio volesse.
Il teste ha invece riferito: Testimone_3
ADR: Sono uno dei soci della cooperativa Picerno. Carichiamo e scarichiamo la merce.
Merce che proviene dai produttori associati con la . Vero che il frutto fornito CP_1
per come riportato nelle bolle nn°48/2019 e 71/2019, in atti, è stato raccolto lo stesso giorno e consegnato per il trasporto all'autotrasportatore sano in ogni sua parte e di ottima qualità. Su detto capitolo possono riferire , da Corigliano-Rossano. Vengono mostrate al Testimone_1
teste le bolle di consegna. Il teste dichiara: Il frutto veniva raccolto, poi portato in magazzino, imballato, poi caricato sul camion. Solitamente il frutto veniva caricato sul camion il giorno successivo alla raccolta. Ad ogni modo non ho idea di dove andasse la merce che provvedevo ad imballare. Non conosco neanche il sig. . Tuttavia posso dire Parte_1 con certezza che i frutti al momento dell'imballaggio e prima di essere consegnati all'autista venivano sempre controllati. I frutti che presentavano delle problematiche evidenti o anche il minimo difetto, venivano scartati.
Alla luce delle esposte considerazioni, dovendosi ritenere che parte opposta abbia assolto all'onere probatorio gravante a suo carico, avendo dimostrato la consegna di un prodotto di qualità e di aver applicato un prezzo conforme alle pattuizioni intercorse con l'opponente, il quale, d'altro canto, ha sollevato contestazioni estremamente generiche sia sulla qualità della pagina 4 di 5 marce, sia sulle condizioni di vendita, va rigettata l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Da ultimo, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, proposta da parte opposta, non essendo provato che l'opponente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
2.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.419/19.
• Rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria
• Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 14.02.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2173/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTO Parte_1 C.F._1
VITO , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAPOTORTO VITO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LAVORATO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA SCUOLA 13 87064
CORIGLIANO CALABRO, presso il difensore avv. LAVORATO ANGELO
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 16.07.19 proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 03.06.19, con cui veniva allo stesso ingiunto, su istanza della , il pagamento della somma di € 20.505,56, Controparte_1
oltre interessi moratori e spese legali, quale corrispettivo, non versato, della fornitura di Kg.
41.776 di “ Mandarine Clementine”, come da fattura allegata al monitorio.
Deduceva, nello specifico, a sostegno dell'opposizione che la merce consegnata era di pessima qualità ed il prezzo pattuito di gran lunga inferiore a quello indicato in fattura.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 1 di 5 Si costituiva in giudizio la la quale contestava le avverse Controparte_1 deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza, con richiesta di condanna ex art.96 c.p.c. per lite temararia.
Con ordinanza del 14.02.20 veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
Sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 19.11.24, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
1.Sul merito della pretesa creditoria vantata nei confronti del . Controparte_2
1.1. La pretesa creditoria vantata dalla è fondata e merita di trovare Controparte_1
accoglimento.
E' noto come, per costante giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Più in generale, in tema di prova dell'adempimento delle obbligazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
pagina 2 di 5 termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n.
13533/2001).
1.2. Nel caso di specie, parte opponente, non contesta nell'atto di opposizione l'intervenuta fornitura della merce (mandarine clementine), limitandosi ad eccepire difetti di qualità del prodotto, peraltro, allegati genericamente, nonché una difformità tra il prezzo indicato in fattura ed il prezzo pattuito, peraltro non indicato.
Invero, la consegna di un prodotto di qualità e la vendita dello stesso alle condizioni pattuite risulta confermata dall'espletata istruttoria.
1.3 Nello specifico, il teste ha dichiarato: Testimone_1
Sono il ragioniere della soc. coop. Picerno, a sua volta socia della . Controparte_1
Vero che il frutto fornito per come riportato nelle bolle nn°48/2019 e 71/2019, in atti, è stato raccolto lo stesso giorno e consegnato per il trasporto all'autotrasportatore sano in ogni sua parte e di ottima qualità.
Vero. Lo posso confermare perché io svolgo un controllo di qualità sia sulla merce in entrata che sulla merce in uscita. Ho dunque avuto modo di visionare personalmente i frutti in questione.
Il procedimento di controllo di qualità della merce avviene nel modo seguente: la merce viene portata in magazzino, messa in lavorazione e viene fatta una prima classificazione. Poi viene lavata e pulita. In seguito ne viene fatto il calibro e messa nelle cassette per la consegna. Io controllo la merce sia all'ingresso, quando i soci portano la merce, per verificare che sia commerciabile, sia quando la stessa viene riposta nelle cassette.
ADR: il camion era stato mandato dal sig. . Il vettore era lì vicino alla merce, ha avuto Pt_1
modo di vederla ma al momento non ha sollevato riserve.
Il teste ha riferito invece: Testimone_2
ADR: Sono il legale rappresentante della cooperativa Picerno, associata alla . Ci CP_1
occupiamo di lavorare i prodotti per loro (ci occupiamo di preparare le clementine provenienti dai produttori della cooperativa per la spedizione presso i punti vendita).
-Viene mostrata al teste la fattura posta a base del decreto ingiuntivo. Il teste dichiara-: i prezzi non erano fissi, ma variavano in base a diversi fattori (pezzatura, imballaggio). I prezzi
pagina 3 di 5 venivano pattuiti ogni volta prima di effettuare il carico. Il prezzo veniva poi stabilito per ciascun ordine.
ADR Avv. Lavorato: Confermo che i prezzi di cui alla fattura che mi è stata mostrata sono stati pattuiti con il sig. il quale parecchie volte veniva di persona ad effettuare Parte_1
gli ordini, o per vedere il prodotto, presso la sede della Cooperativa Picerno. Altre volte ci contattava telefonicamente. In quelle occasioni veniva contrattato il prezzo del singolo ordine.- a) Vero che nel periodo di gennaio 2019 e o precisamente nell'ultima decade il prezzo dei mandarini venivano venduti come dai prezzi indicati nella fattura, posta a base del decreto ingiuntivo e che sono stati pattuiti telefonicamente col ? -Si confermo. Parte_1
Più o meno questi erano i prezzi di mercato relativi a quel periodo. Il prezzo in questa fattura
è leggermente più alto di quello di mercato perché da quello che il sig. ha voluto un Pt_1
imballaggio leggermente più costoso (cassette con marchio).
Ne sono a conoscenza perché quando noi dovevamo preparare la pedana era lui stesso ad illustrarci quale imballaggio volesse.
Il teste ha invece riferito: Testimone_3
ADR: Sono uno dei soci della cooperativa Picerno. Carichiamo e scarichiamo la merce.
Merce che proviene dai produttori associati con la . Vero che il frutto fornito CP_1
per come riportato nelle bolle nn°48/2019 e 71/2019, in atti, è stato raccolto lo stesso giorno e consegnato per il trasporto all'autotrasportatore sano in ogni sua parte e di ottima qualità. Su detto capitolo possono riferire , da Corigliano-Rossano. Vengono mostrate al Testimone_1
teste le bolle di consegna. Il teste dichiara: Il frutto veniva raccolto, poi portato in magazzino, imballato, poi caricato sul camion. Solitamente il frutto veniva caricato sul camion il giorno successivo alla raccolta. Ad ogni modo non ho idea di dove andasse la merce che provvedevo ad imballare. Non conosco neanche il sig. . Tuttavia posso dire Parte_1 con certezza che i frutti al momento dell'imballaggio e prima di essere consegnati all'autista venivano sempre controllati. I frutti che presentavano delle problematiche evidenti o anche il minimo difetto, venivano scartati.
Alla luce delle esposte considerazioni, dovendosi ritenere che parte opposta abbia assolto all'onere probatorio gravante a suo carico, avendo dimostrato la consegna di un prodotto di qualità e di aver applicato un prezzo conforme alle pattuizioni intercorse con l'opponente, il quale, d'altro canto, ha sollevato contestazioni estremamente generiche sia sulla qualità della pagina 4 di 5 marce, sia sulle condizioni di vendita, va rigettata l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Da ultimo, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, proposta da parte opposta, non essendo provato che l'opponente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
2.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.419/19.
• Rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria
• Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 14.02.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 5 di 5