Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 05/03/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza. n. 52/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossana De Corato, all’esito dell’udienza del 9 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37866 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da XXX, nato ad [...] il XXX, (c.f. XXX) rappresentato e difeso dall’avv. Vittoria Morgigno presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bisceglie (BT), alla via Sant’Andrea, n. 140 int. 25/A
contro:
-l’INPS, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani, n. 108 VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 9 dicembre 2025, l’avv. Morgigno per il ricorrente e l’avv. De Leonardis per l’INPS.
Ritenuto e considerato in
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 14 marzo 2025, il sig. XXX, infermiere professionale in servizio presso l’ASL BT, dichiarando di aver presentato, in data 11 marzo 2025, domanda all’INPS per beneficiare della maggiorazione della contribuzione figurativa in applicazione della normativa recata dall’ art. 80 comma 3 della L. 388/2000 - che consente “…di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa…”, a condizione che sia riconosciuta un’invalidità superiore al 74% - si duole del giudizio medico-sanitario espresso dalla competente Commissione medica in relazione alla percentuale d’invalidità riconosciutagli del 67%, istando, in via istruttoria, che sia nominato un CTU al fine di accertare il suo stato di grave invalidità, ritenuto “superiore al 74% “ (cfr. verbale della Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del 18 settembre 2024).
Conclusivamente, il XXX chiede l’accoglimento della domanda con conseguente condanna dell’INPS al pagamento delle spese, diritti ed onorari scaturenti dal giudizio.
2.- In data 14 novembre 2025, si è costituito l’INPS, chiedendo preliminarmente che sia dichiarata l’inammissibilità della domanda sul rilievo che il ricorrente: (i) “…non ha nemmeno allegato, né tantomeno provato di possedere uno dei requisiti fondamentali prescritti dalla legge per la fruizione della maggiorazione contributiva…”, vale a dire “…lo svolgimento effettivo di alcuna attività lavorativa…presso alcun datore di lavoro…”; (ii) “…allega genericamente nel ricorso di aver presentato istanza amministrativa…”; (iii) “…non risulta …” che abbia “…notificato all’Istituto Previdenziale una diffida a provvedere sull’istanza amministrativa per il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 80, L. 388/2000…”, nonostante l’INPS non abbia “…adottato alcuna determinazione definitiva in ordine alla spettanza del beneficio di cui all’art. 80, L. 388/2000 in favore del Sig. XXX…”.
Conclusivamente, l’INPS ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità/improponibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153 c.g.c. non avendo il ricorrente “…presentato in via amministrativa, una preventiva istanza specifica volta al conseguimento dell’incremento contributivo preteso nella controversia e al pensionamento…” e, nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda in quanto il XXX non possiede i requisiti sanitari richiesti dalla vigente normativa e, in ogni caso, non ha presentato domanda di pensionamento unitamente alla quale va inoltrata la domanda per il riconoscimento dei benefici contributivi di cui all’art, 80 della L. n. 388/2000.
3.- All’odierna udienza, all’esito della discussione orale nel corso della quale l’avv. De Leonardis per l’INPS e l’avv. Morgigno per il ricorrente hanno insistito per le rispettive tesi difensive, il giudizio è stato definito come da dispositivo letto nella stessa udienza, quale di seguito trascritto.
4- Va, preliminarmente, chiarito, che la domanda giudiziale formulata dal sig. XXX deve qualificarsi quale richiesta di accertamento della sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario per l’accesso ai benefici di cui all’art. 80, comma 3, L. 388/2000.
4.1- Tanto precisato, ritiene questo Giudice che la stessa deve essere dichiarata inammissibile ricorrendo, nel caso di specie, un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153, comma 1 lett. b) del Codice di Giustizia Contabile (c.g.c.), sulla scorta di quanto incartato al fascicolo processuale.
4.2- Deve, innanzitutto, evidenziarsi che la domanda inoltrata all’INPS in data 11 marzo 2025, avente ad oggetto: “Istanza prodromica a ricorso giudiziale di accredito contributi figurativi ex lege n. 388 del 23 dicembre 2000 (art. 80)”, inviata via pec, per il tramite dell’avv. Morgigno, non contiene alcun riferimento allo status di lavoratore e/o pensionato del XXX limitandosi, invero, a chiedere genericamente “…la maggiorazione contributi ex Legge n. 388 del 23 dicembre 2000…” spettante “…a tutti i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati…ai quali sia riconosciuta un’invalidità superiore al 74%...”, ed indicando quale allegato il “…Verbale Commissioni Invalidi Civili del 21/07/2023…”.
Non risulta, in effetti, che, a seguito della presentazione di tale domanda, l’INPS abbia adottato una determina negativa [non potendosi ritenere tale la pec di riscontro - non firmata - del 12 marzo 2025 (inviata il giorno dopo) con cui la sede provinciale INPS di Andria invitava l’avv. Morgigno a formulare la richiesta di riconoscimento delle maggiorazioni ex art. 80 unitamente alla domanda di pensionamento], né che il ricorrente abbia provveduto alla notifica - nei confronti dell’Istituto Previdenziale - di una diffida all’adozione del provvedimento amministrativo sull’istanza de qua; tra l’altro il “Verbale Commissioni Invalidi Civili del 21/07/2023”, asseritamente trasmesso all’INPS in allegato alla domanda (di cui non vi è traccia nei documenti agli atti), riporta una data diversa rispetto al verbale depositato in giudizio (che, all’epoca, era già in possesso del XXX) riferito, invece, agli accertamenti sanitari svoltisi presso la Commissione medica preposta in data 18 settembre 2024, e le cui risultanze vengono, in questa sede, contestate.
Né può trascurarsi di evidenziare, che il presente ricorso è stato depositato presso la Segreteria della Sezione il 14 marzo 2025, vale a dire soltanto 2 giorni dopo aver ricevuto la pec da parte dell’INPS di Andria che, come detto, non disponendo, presumibilmente, di altre informazioni circa lo status rivestito dal XXX, si era limitato a spiegare quale fosse la procedura amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento delle richieste maggiorazioni ex art. 80 che qui ne occupano.
Alla luce di tali dirimenti elementi fattuali e dovendo escludersi, in particolare, che l’INPS fosse stato messo concretamente e giuridicamente nelle condizioni per poter pronunciarsi in via definitiva e causa cognita sulla domanda inoltrata dal ricorrente in data 11 marzo 2025, ritiene il giudicante che nel caso di specie viene in rilievo l’art. 153, comma 1 lett. b c.g.c., secondo cui l’inammissibilità, tra le altre ipotesi contemplate, si verifica quando: “…si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere…”. Né sussistono dubbi circa le modalità procedurali da seguire per l’ottenimento dei suindicati benefici contributivi, in quanto dal tenore letterale dell’art. 80, n. 3 della n. 388 del 23.12.2000 si evince chiaramente che il beneficio è corrisposto a domanda dell’interessato (“… agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A….è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni … il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa…”).
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità del ricorso è necessaria la previa adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento definitivo lesivo dell’interesse pensionistico dedotto in giudizio, ovvero, quanto meno, che sia stato posto in essere un comportamento al quale la legge attribuisca valore equipollente ad un formale atto di diniego; elementi, questi, che nella fattispecie all’esame non sussistono.
5.- Nulla per le spese.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37866, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 9 dicembre 2025.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi della parte ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
Depositata il 05.03.2026 Il Funzionario
(Dott.ssa Anna Rossano)
(F. to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari, 05.03.2026 Il Funzionario
(Dott.ssa Anna Rossano)
(F. to digitalmente)