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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/07/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 8347/2024 promossa da:
e avv.ti FABIO GANCI, WALTER Parte_1 Parte_2
MICELI, NICOLA ZAMPIERI e GIOVANNI RINALDI
- PARTI RICORRENTI -
C O N T R O ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. Controparte_1 dai dott. TECLA RIVERSO, ELISA CESARO, e ANGELO MAURIZIO Parte_3
RAGUSA
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1.
i ricorrenti in epigrafe indicati hanno evocato in giudizio il Controparte_1 chiedendo al tribunale l'accertamento del proprio diritto a fruire della Carta di cui all'articolo 1 commi 121 ss della legge 107/2015: per gli anni scolastici Parte_1
2023/2024 e 2024/2025 e per l'anno scolastico 2024/2025 e la conseguente Parte_2 condanna del convenuto al pagamento dell'importo di euro 500 per ogni anno scolastico CP_1 quale contributo alla formazione mediante accredito sulla carta docenti elettronica o eventualmente a titolo di risarcimento del danno;
il convenuto ha chiesto rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
CP_1 con riguardo alla domanda, proposta dei due ricorrenti, per l'anno scolastico 2024/2025 il CP_1 convenuto ha eccepito di due docenti, avendo stipulato in tale anno scolastico contratti di lavoro fino al 31/8/2025 e rientrano nella platea dei supplenti annuali a cui la Legge di bilancio per l'anno
2025 (L. 30.12.2024 n. 207) ha esteso il beneficio, riparametrandone l'importo in misura variabile sino ad € 500,00 da definirsi mediante appositi decreti ministeriali;
all'odierna udienza di discussione il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che questi ultimi hanno ottenuto la carta docenti per l'anno scolastico 2024/2025 anni, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere con vittoria di spese secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale;
2.
l'art. 1 comma 172 della L. 207/2024 ha modificato il comma 121 dell'art. 1 L. 107/2015, che prevedeva che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”; le modifiche operate dalla legge di stabilità 2025 hanno riguardato l'estensione della carta, oltre ai docenti di ruolo, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, incidendo sul relativo importo nominale, indicato “fino a euro” 500 secondo quanto stabilito da Con decreto del di concerto con il MEF, sulla base del numero dei docenti destinatari e delle risorse disponibili;
non essendo intervenuto alcun decreto attuativo, non può convenirsi con la Con difesa del laddove afferma che il ricorso avrebbe dovuto avere ad oggetto l'adempimento del diritto riconosciuto dalla legge di stabilità, e non la violazione del divieto di disparità di trattamento:
l'azione della ricorrente è stata pertanto correttamente impostata sulla pretesa di ricevere il Con beneficio della carta nella misura – pari ad € 500 – che il ha riconosciuto ai docenti di ruolo per l'a.s. 2024/25, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi destinati ad incidere anche sul beneficio riservato ai docenti a tempo indeterminato;
l'art. 6 bis DL 07/04/2025 n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 05/06/2025 n. 79, ha differito all'a.s. 2025/26 la decorrenza della previsione relativa all'attuazione delle modifiche previste dalla legge di bilancio circa criteri e modalità di assegnazione della Carta e circa l'importo nominale della stessa, prevedendo per l'a.s. 2024/25 l'applicazione di modalità e criteri definiti dai decreti emessi ai sensi del comma 122 dell'art. 1 L. 107/2015: ne è conseguito il riconoscimento e la messa a disposizione della carta docenti per l'importo di € 500,00 anche per la ricorrente, ed è pertanto cessato l'interesse alla decisione nel merito del giudizio;
quanto sopra esposto consente di ritenere, sulla base della consolidata giurisprudenza della
CGUE e della Corte di Cassazione in funzione nomofilattica, ben nota alle parti, che l'Amministrazione sarebbe risultata soccombente ove la causa fosse giunta a decisione sulle domande proposte dai due ricorrenti per l'anno scolastico 2024/2025;
3.
è fondata la domanda di riconoscimento della carta docenti proposta dal ricorrente
[...]
per l'anno scolastico 2023/2024; Pt_1
a fondamento della domanda avente ad oggetto il diritto alla fruizione della carta docenti il ricorrente ha sostenuto che il mancato riconoscimento di tale diritto ai docenti precari rappresenta una discriminazione nei confronti di questi ultimi, vietata dalla normativa eurounitaria e in particolare dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro 28/3/1999 allegato alla direttiva 1999/70/CE;
è documentale e non contestato (cfr. doc. 1 e 4 di parte ricorrente) che Parte_1
nell'anno scolastico 2023/2024 abbia lavorato come docente alle dipendenze del
[...] ministero convenuto in forza del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prodotto sub doc. 1 e che sia stato immesso in ruolo a partire dal 01/09/2024;
4. tanto premesso, le disposizioni normative rilevanti nel caso di specie sono le seguenti:
l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 che prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”; il successivo comma 122 il quale stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per
l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_4 categoria”;
l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il quale prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile.
4. La Carta é assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari
è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del CP_5 rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
5. la CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”;
6. la Corte di Cassazione, infine, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
7.
Il ricorrente documenta di aver lavorato nell'anno scolastico oggetto di causa con Parte_1 contratto di lavoro a tempo determinato avente scadenza al 30/06; si tratta pertanto di tipologia contrattuale che legittima l'attribuzione della Carta Docente;
8. in conclusione, il deve essere condannato ad accreditare sulla Controparte_1 carta docenti, in favore del ricorrente , l'importo di euro 500 oltre interessi o Parte_1 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione per l'anno scolastico 2023/2024;
9. le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della natura seriale della vertenza, con la richiesta distrazione in favore dei procuratori antistatari;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.: dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda proposta dai due ricorrenti per l'anno scolastico 2024/2025; accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2023/2024; condanna il ad accreditare in favore del ricorrente Controparte_1 [...]
sulla carta elettronica del docente l'importo di euro 500 oltre interessi o Parte_1 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione con riferimento al sopraddetto anno scolastico;
condanna il alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro Controparte_1
1030, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Torino, 10/07/2025 La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
e avv.ti FABIO GANCI, WALTER Parte_1 Parte_2
MICELI, NICOLA ZAMPIERI e GIOVANNI RINALDI
- PARTI RICORRENTI -
C O N T R O ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. Controparte_1 dai dott. TECLA RIVERSO, ELISA CESARO, e ANGELO MAURIZIO Parte_3
RAGUSA
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1.
i ricorrenti in epigrafe indicati hanno evocato in giudizio il Controparte_1 chiedendo al tribunale l'accertamento del proprio diritto a fruire della Carta di cui all'articolo 1 commi 121 ss della legge 107/2015: per gli anni scolastici Parte_1
2023/2024 e 2024/2025 e per l'anno scolastico 2024/2025 e la conseguente Parte_2 condanna del convenuto al pagamento dell'importo di euro 500 per ogni anno scolastico CP_1 quale contributo alla formazione mediante accredito sulla carta docenti elettronica o eventualmente a titolo di risarcimento del danno;
il convenuto ha chiesto rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
CP_1 con riguardo alla domanda, proposta dei due ricorrenti, per l'anno scolastico 2024/2025 il CP_1 convenuto ha eccepito di due docenti, avendo stipulato in tale anno scolastico contratti di lavoro fino al 31/8/2025 e rientrano nella platea dei supplenti annuali a cui la Legge di bilancio per l'anno
2025 (L. 30.12.2024 n. 207) ha esteso il beneficio, riparametrandone l'importo in misura variabile sino ad € 500,00 da definirsi mediante appositi decreti ministeriali;
all'odierna udienza di discussione il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che questi ultimi hanno ottenuto la carta docenti per l'anno scolastico 2024/2025 anni, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere con vittoria di spese secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale;
2.
l'art. 1 comma 172 della L. 207/2024 ha modificato il comma 121 dell'art. 1 L. 107/2015, che prevedeva che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”; le modifiche operate dalla legge di stabilità 2025 hanno riguardato l'estensione della carta, oltre ai docenti di ruolo, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, incidendo sul relativo importo nominale, indicato “fino a euro” 500 secondo quanto stabilito da Con decreto del di concerto con il MEF, sulla base del numero dei docenti destinatari e delle risorse disponibili;
non essendo intervenuto alcun decreto attuativo, non può convenirsi con la Con difesa del laddove afferma che il ricorso avrebbe dovuto avere ad oggetto l'adempimento del diritto riconosciuto dalla legge di stabilità, e non la violazione del divieto di disparità di trattamento:
l'azione della ricorrente è stata pertanto correttamente impostata sulla pretesa di ricevere il Con beneficio della carta nella misura – pari ad € 500 – che il ha riconosciuto ai docenti di ruolo per l'a.s. 2024/25, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi destinati ad incidere anche sul beneficio riservato ai docenti a tempo indeterminato;
l'art. 6 bis DL 07/04/2025 n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 05/06/2025 n. 79, ha differito all'a.s. 2025/26 la decorrenza della previsione relativa all'attuazione delle modifiche previste dalla legge di bilancio circa criteri e modalità di assegnazione della Carta e circa l'importo nominale della stessa, prevedendo per l'a.s. 2024/25 l'applicazione di modalità e criteri definiti dai decreti emessi ai sensi del comma 122 dell'art. 1 L. 107/2015: ne è conseguito il riconoscimento e la messa a disposizione della carta docenti per l'importo di € 500,00 anche per la ricorrente, ed è pertanto cessato l'interesse alla decisione nel merito del giudizio;
quanto sopra esposto consente di ritenere, sulla base della consolidata giurisprudenza della
CGUE e della Corte di Cassazione in funzione nomofilattica, ben nota alle parti, che l'Amministrazione sarebbe risultata soccombente ove la causa fosse giunta a decisione sulle domande proposte dai due ricorrenti per l'anno scolastico 2024/2025;
3.
è fondata la domanda di riconoscimento della carta docenti proposta dal ricorrente
[...]
per l'anno scolastico 2023/2024; Pt_1
a fondamento della domanda avente ad oggetto il diritto alla fruizione della carta docenti il ricorrente ha sostenuto che il mancato riconoscimento di tale diritto ai docenti precari rappresenta una discriminazione nei confronti di questi ultimi, vietata dalla normativa eurounitaria e in particolare dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro 28/3/1999 allegato alla direttiva 1999/70/CE;
è documentale e non contestato (cfr. doc. 1 e 4 di parte ricorrente) che Parte_1
nell'anno scolastico 2023/2024 abbia lavorato come docente alle dipendenze del
[...] ministero convenuto in forza del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prodotto sub doc. 1 e che sia stato immesso in ruolo a partire dal 01/09/2024;
4. tanto premesso, le disposizioni normative rilevanti nel caso di specie sono le seguenti:
l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 che prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”; il successivo comma 122 il quale stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per
l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_4 categoria”;
l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il quale prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile.
4. La Carta é assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari
è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del CP_5 rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
5. la CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”;
6. la Corte di Cassazione, infine, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
7.
Il ricorrente documenta di aver lavorato nell'anno scolastico oggetto di causa con Parte_1 contratto di lavoro a tempo determinato avente scadenza al 30/06; si tratta pertanto di tipologia contrattuale che legittima l'attribuzione della Carta Docente;
8. in conclusione, il deve essere condannato ad accreditare sulla Controparte_1 carta docenti, in favore del ricorrente , l'importo di euro 500 oltre interessi o Parte_1 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione per l'anno scolastico 2023/2024;
9. le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della natura seriale della vertenza, con la richiesta distrazione in favore dei procuratori antistatari;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.: dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda proposta dai due ricorrenti per l'anno scolastico 2024/2025; accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2023/2024; condanna il ad accreditare in favore del ricorrente Controparte_1 [...]
sulla carta elettronica del docente l'importo di euro 500 oltre interessi o Parte_1 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione con riferimento al sopraddetto anno scolastico;
condanna il alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro Controparte_1
1030, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Torino, 10/07/2025 La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI