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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1301 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 con
OGGETTO: responsabilità da cose in custodia e vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 237 Parte_1 CodiceFiscale_1
presso l'avv. Mauro Supino (C.F. ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura CodiceFiscale_2
alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in primo grado.
APPELLANTE
E
alla via Aniello Palumbo n. 81 in persona Controparte_1
dell'amministratore in carica (CF: rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 CodiceFiscale_3
Vittorio Sepe (C.F. ) in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di risposta CodiceFiscale_4
depositata telematicamente in appello e con lui elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dei Mille n. 16
presso l'avv. Francesco Valentino.
con sede in Mogliano Veneto alla via Marocchesa n. 14 (C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Tommaso Caravita n. 10
presso l'avv. Luigi Gubitosi (CF. ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura CodiceFiscale_5
generale alle liti per notar dall'Armi del 18.12.2014. Persona_1
pagina 1 di 15 APPELLATI
CONCLUSIONI
PER APPELLANTE: “L'avv. Supino, per l'appellante, si riporta alle proprie difese e rassegna le seguenti
conclusioni. Voglia l'Ecc.ma Corte adita così provvedere: in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare
il , esclusivo responsabile, ai sensi degli artt. 2051 Controparte_4
e 2043 c.c., nella produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in
favore dell'appellante sig.ra , a titolo di risarcimento dei danni, della somma indicata in sede di Parte_1
precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, ossia € 84.719,00 oltre interessi dal dì del fatto al
soddisfo e rivalutazione monetaria. In subordine voglia liquidare quelle somme, maggiori o minori, che dovesse
ritenere equitativamente più di giustizia. Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, con
attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
CP_ PER IL CONDOMINIO: “L'avv. per l'appellato , si riporta Controparte_5
integralmente alle difese svolte impugnando tutto quanto ex adverso dedotto e insistendo per il rigetto del
proposto gravame. Si precisa che l'attrice nel giudizio di primo grado, con prova documentata agli atti e da
sentenza appellata, ha dichiarato che la stessa non è caduta nel bensì sulle Controparte_5
scale all'interno dell'INPS. Ebbene, tale fatto, è stato fondamentale ai fini del rigetto della domanda, in quanto
la domanda di risarcimento andava rivolta all'INPS e non al Condominio. Per quanto riguarda il Condominio,
lo stesso non è un vero e proprio condominio, ma una serie di appartamenti del medesimo proprietario, il quale,
per comodità della assicurazione, ha provveduto a denominare L'unico proprietario dell'epoca, in CP_5
quanto a seguito della morte del sig. del 1942 sono subentrati gli eredi, ovvero il sig. CP_2 CP_2
del 09/02/84, che ormai se ne occupa, avendo al suo interno un ufficio della società del Coniglio d'Oro
[...]
nonché l'appartamento della mamma, unico abitato. L'immobile, assicurato, ha un accesso dall'interno del
viale privato, mentre l'INPS, ha accesso dalla strada principale, , riscontrabile anche dai Controparte_5
siti internet dell'INPS, non avendo nulla in comune, in quanto, non sfuggirà al collegio, lo stesso ente pubblico
non può avere in comune un ingresso con abitazioni private, avendo in locazione parte dell'immobile (tre piani)
CP_ oltre alla parte posta alle spalle della via privata che entra nel garage privato della famiglia dove è
ubicato il Gabinetto diagnostico, il cui accesso è comunque dalla;
pertanto, questa Controparte_5
oggettiva divisione, in uno con la testimonianza degli accompagnatori della attrice, ovvero i parenti stretti, ha
pagina 2 di 15 determinato il luogo della caduta e la conseguente responsabilità dell'ente INPS e non del in CP_5
quanto l'INPS, oltre a non far parte di alcun condominio, ha un accesso diretto e protetto da guardie private, e
chiuso al pubblico come da orari stabiliti dall'ente. Dunque, anche la stessa CTU concessa, non andava
concessa, in quanto la richiesta di appello è rivolta a soggetti non legittimati passivamente, per specifica prova
della parte attrice, che ha precisato il tutto solo durante la prova testi, mentre nessuna documentazione ha posto
anche solo per consentire ai convenuti di difendersi, perché l'attrice commettendo l'errore sin dall'origine, in
quanto il convenuto non ha mai potuto documentare alcunché perché solo dopo la prova e dunque CP_5
dopo essere trascorsi i termini per la presentazione di documenti previsti ex art. 183 c.p.c. o nella comparsa di
risposta, si è avuta contezza dell'evidente errore della attrice nell'avere citato altri soggetti invece che l'ente
responsabile cosi come ampiamente dichiarato dai testi dell'attrice nel primo grado;
dunque, è evidente che la
legittimazione passiva sia dell'INPS e non del e, di conseguenza, delle Controparte_4 CP_3
Si contesta pertanto l'avvenuta c.t.u per la valutazione dei danni, stante la mancanza di legittimazione passiva
del Condominio, e chiede che la causa venga trattenuta per la decisone con termini”.
PER LA : “L'avv. Gubitosi per preso atto del deposito Controparte_3 Controparte_3
dell'elaborato peritale definitivo da parte del CTU e delle conclusioni dallo stesso rassegnate, nel riportarsi alle
difese svolte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, impugnate tutte le avverse conclusioni
delle quali chiede il rigetto, così precisa le proprie conclusioni:
1. in via preliminare, per la declaratoria di
inammissibilità ed improponibilità dell'appello;
2. in via principale e nel merito, per la declaratoria di
infondatezza in fatto e in diritto dell'appello e, per l'effetto, per il rigetto dello stesso;
3. con condanna
dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA come per legge. L'avv.
Gubitosi chiede che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il
deposito di comparse conclusionali e relative repliche”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
con citazione notificata il 22.05.2014, ha riferito che alle ore 12,00 circa del 14.09.2010, Parte_1
mentre scendeva le scale del fabbricato sito in alla via Palumbo n. 81, scivolava e cadeva Controparte_1
al suolo, per la presenza su un gradino di liquido incolore, subendo una frattura tri-malleolare della caviglia destra, diagnosticatagli presso l'Ospedale San Giuliano dove veniva ricoverata e sottoposta ad intervento di riduzione e sintesi, guarita dopo 270 giorni di malattia con postumi permanenti del 22%. Tanto premesso pagina 3 di 15 l'esponente ha convenuto il in persona Controparte_4
dell'amministratore in carica dinanzi al Tribunale di Napoli Nord chiedendone la condanna ex CP_2
art. art. 2051 o ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni patite nel descritto evento.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_6
proposta dall'attrice senza indicare a che piano si fosse verificata la caduta e perché si trovasse nello stabile in questione che, in buona parte, risultava dato in locazione all'I.N.P.S. di con possibilità di Controparte_1
accesso alle zone private solo dalla parte posteriore dell'edificio.
Il Condominio, deducendo di essere assicurato contro i rischi di responsabilità presso la Controparte_7
Assitalia) con polizza n. 163-00290650, ha inoltre chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa detta
[...]
compagnia, a cui era stato denunziato il sinistro e che aveva compiuto tutte le verifiche del caso, per essere dalla stessa tenuta indenne in caso di soccombenza.
Detta richiesta veniva disattesa dal tribunale che la dichiarava inammissibile per non essere stato contestualmente domandato il differimento della prima udienza al fine di operare la chiamata in causa così come richiesto dall'art. 269 c.p.c.
Il , con separato atto, citava quindi la innanzi CP_5 Controparte_6 Controparte_3
al Tribunale di Napoli Nord chiedendo la sua condanna a mallevarlo di quanto fosse eventualmente tenuto a corrispondere alla in caso di accoglimento della sua domanda risarcitoria. In tale seconda controversia Pt_1
si costituiva la compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto della domanda di garanzia.
I due giudizi venivano in seguito riuniti ed istruiti con assunzione di una prova testimoniale al cui esito la causa veniva reputata matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni. La controversia
è stata quindi decisa con sentenza pubblicata in data 03.08.17 e non notificata che ha rigettato la domanda della compensando le spese processuali tra tutte le parti in lite. Pt_1
Detta pronunzia è stata così motivata: “All'esito dell'istruttoria svolta, e segnatamente della prova
testimoniale, è emersa la carenza di legittimazione passiva del convenuto. Invero, entrambi i CP_5
testimoni oculari escussi hanno dichiarato che l'attrice, il giorno del sinistro, si era recata presso gli uffici
dell'Inps e dopo aver sbrigato alcune incombenze scendeva la rampa di scale che portava all'androne del
fabbricato; che giunta agli ultimi gradini, scivolava e cadeva a terra a causa della presenza di liquido
trasparente su un gradino, riportando le lesioni denunciate. Orbene, dall'esame delle deposizioni testimoniali,
pagina 4 di 15 non si evince la responsabilità del per il sinistro per cui è causa, essendosi verificata la caduta CP_5
dell'attrice sulle scale di pertinenza dell'Inps di , al quale è stato concesso in locazione il fabbricato, CP_1
per come eccepito, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, dal medesimo. CP_5
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il proprietario di un bene, cui è
sempre riconducibile il potere-dovere di custodia sotto il profilo del controllo, della manutenzione e
dell'interdizione dell'accesso a terzi non autorizzati, non è tuttavia responsabile dei danni da esso derivanti
quando lo stesso - contiguo ad altro suo immobile concesso in locazione e da cui solo quel bene sia
raggiungibile - risulti in concreto sottratto al suo controllo, per la detenzione qualificata attribuita al conduttore
sul confinante appartamento, evenienza che inibisce al proprietario l'accesso a quel bene ed impossibile,
materialmente e giuridicamente, ogni attività atta a prevenire ed evitare il rischio di danni (cfr. Cass. n.
19657/2014). Inoltre, in tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la
disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato
sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse
conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la
responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti
alla sua disponibilità (cfr. Cass. n. 21788/2015).
Nel caso di specie, gli asseriti danni patiti dall'attrice non sono derivati dalle strutture murarie o dagli
impianti del fabbricato, ma dalla scarsa pulizia delle scale, alla vigilanza delle quali era preposto il conduttore
(nel caso di specie l'Inps).
Peraltro, la circostanza che il fabbricato fosse in affitto all'Inps di non è stata specificamente CP_1
contestata dall'attrice, sulla quale, peraltro, gravava l'onere di allegare e provare la titolarità della posizione
soggettiva passiva, quale elemento costitutivo della domanda fatta valere in giudizio (cfr. Cass. S.U. n.
2951/2016). E detta prova, nel caso di specie non è stata fornita.
Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda attorea”.
§§§§§§
Con atto notificato in data 27.02.2018 ed iscritto a ruolo il successivo 08.03.2018 ha Parte_1
tempestivamente appellato tale decisione chiedendo a questa Corte di voler accogliere le seguenti conclusioni:
“In riforma della sentenza di primo grado, dichiarare il , Controparte_4
pagina 5 di 15 (NA), esclusivo responsabile, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., nella produzione del Controparte_1
sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dell'appellante sig.ra
, a titolo di risarcimento danni, della somma indicata in sede di precisazione delle conclusioni Parte_1
nel giudizio di primo grado, ossia €. 84.719,00, oltre interessi dal dì del fatto al soddisfo e rivalutazione
monetaria. In subordine voglia liquidare quelle somme, maggiori o minori, che dovesse ritenere equitativamente
più di giustizia. Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, con attribuzione in favore del
procuratore, antistatario.”
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_6
perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese processuali. Anche la si è Controparte_3
costituita in giudizio concludendo a sua volta per il rigetto dell'appello.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata introitata in decisione venendo poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 28.09.2023 che ha disposto c.t.u. medico-legale in persona di conferendo Parte_1
all'ausiliare nominato, specialista in ortopedia e traumatologia, i seguenti quesiti: “a) riferisca i dati rilevanti
circa la persona del leso (età, sesso, occupazione, attitudini, stato di salute preesistente ed ogni altro elemento
di valutazione utile per la decisione); b) descriva la natura e l'entità delle lesioni cagionate dall'incidente per
cui è causa;
c) accerti se dette lesioni abbiano provocato la menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso
soltanto temporanea o anche di natura permanente;
d) in caso di riscontro di un'inabilità temporanea determini
la sua durata totale e parziale;
e) in presenza di una permanente menomazione dell'integrità psico-fisica del
soggetto, descriva dettagliatamente gli effetti funzionali prodotti da tale menomazione e dia adeguata
spiegazione della riconosciuta misura percentuale di riduzione del precedente stato psico-fisico del periziato”.
Rispondendo a tali quesiti, il c.t.u. nominato ha riferito quanto segue: “Sulla scorta degli elementi
clinici, desumibili dalla documentazione sanitaria contenuta nel fascicolo di primo grado, si evince che in data
14/09/10 la signora a seguito di una caduta per le scale di uno stabile, riportava una frattura Pt_1
trimalleolare scomposta alla caviglia destra. Il nesso causale fra le lesioni riportate e l'evento traumatico, così
come è stato riferito, è compatibile. I criteri cronologico, topografico, della efficienza qualitativa e quantitativa,
della continuità fenomenica e della assenza di altri fattori etiologici sono rispettati.
Le lesioni hanno provocato la menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto sia temporanea che
permanente. Una volta subito il trauma, la signora veniva trasportata all'Ospedale di e qui Pt_1 CP_1
pagina 6 di 15 ricoverata per essere sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione della frattura trimalleolare con viti
alla tibia e un filo di Staimann al perone. Seguivano controlli ambulatoriali presso l'Ospedale di Rho. Sulla
base della natura ed entità della lesione, dell'età del soggetto, delle certificazioni esibite nel fascicolo di primo
grado e dei trattamenti terapeutici adottati, è possibile concludere che il periodo della inabilità temporanea
totale, I.T.T., è durato per 60 giorni. La paziente ha praticato cicli di fisioterapia fino alla stabilizzazione degli
esiti fratturativi e pertanto la inabilità temporanea parziale, I.T.P., si è complessivamente protratta per 160
giorni, così suddivisibili: 80 giorni al 50% e 80 giorni al 25%. La signora alla data del 17/04/12, che Pt_1
risulta essere l'ultima certificazione presente nel fascicolo di primo grado, presentava i postumi di una frattura
trimalleolare, trattata chirurgicamente con viti alla tibia e un filo di Staimann al perone poi rimosso;
grave
artropatia tibio-tarsica con deviazione del piede in extra-rotazione e pronazione;
movimenti di flesso-estensione
del piede e di prono-supinazione pressoché aboliti , con dolore articolare e marcata difficoltà alla
deambulazione. Una cicatrice chirurgica longitudinale di 9 cm. in corrispondenza del malleolo tibiale ed una
seconda cicatrice di 5 cm. a livello del malleolo peroneale. La valutazione del danno è basata sulle Linee Guida
della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (S.I.M.L.A.) del 2016.
Lì dove non è prevista una specifica voce tabellare, è stato applicato un metodo valutativo per analogia
e proporzionalità. In particolare, la paziente presentava una gravissima limitazione funzionale sia a carico della
articolazione tibio-tarsica che della sotto-astragalica, con movimenti “pressoché aboliti”; inoltre era presente
dolore alla mobilizzazione e al carico, con deviazione del piede in extra-rotazione e pronazione.
Quindi la valutazione più equa è da ritenersi pari al 18%. Le cicatrici chirurgiche rappresentano un
pregiudizio estetico, appartenente alla classe I e pertanto, in considerazione della sede, estensione, trofismo, età
e genere del soggetto, possono essere valutate con un tasso del 3%.
Non potendo effettuare la mera somma aritmetica delle singole percentuali, bisogna concludere che i
postumi presentati vanno ad incidere per il 20% sulla complessiva efficienza psico-fisica del soggetto (il
cosiddetto danno biologico)...
La causa, depositato l'elaborato peritale, è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è
pagina 7 di 15 stata introitata in decisione disponendo il deposito degli scritti difensivi finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con un unico motivo di appello lamenta l'errata valutazione dei fatti di causa ad opera Parte_1
del giudice primo grado deducendo che lo stesso ha fondato la decisione sul falso convincimento che l'intero fabbricato fosse locato all'INPS mentre lo stesso , riferendo dell'esistenza di “zone private” in CP_5
aggiunta a quelle date in locazione al predetto Ente ed invitando l'attrice a precisare il piano dello stabile dove avvenne la caduta, implicitamente nega che l'I.N.P.S. conduca in locazione tutto l'edificio soggiungendo che,
anche in tal caso, della custodia delle parti comuni sarebbe tenuto a rispondere il . CP_5
Prosegue l'appellante deducendo che a torto il giudicante ha sostenuto che “dall'esame delle deposizioni
testimoniali non si evince la responsabilità del per il sinistro per cui è causa, essendosi verificata la CP_5
caduta dell'attrice sulle scale di pertinenza dell'Inps di , al quale era stato concesso in locazione il CP_1
fabbricato”. Ciò in quanto nessuno dei testi escussi ha affermato che le scale su cui cadde la erano “di Pt_1
pertinenza” dell'INPS e tanto meno che tutto il fabbricato era locato all'Ente previdenziale. Verrebbe perciò in questione una convinzione soggettiva del giudicante priva di ogni riscontro sul piano probatorio.
Entrambi i testi escussi avevano infatti dichiarato che la sig.ra recatasi presso gli uffici Pt_1
dell'INPS, mentre scendeva delle scale del fabbricato scivolava e cadeva, a causa della presenza su un gradino di un liquido incolore, riportando lesioni. Tornerebbe di conseguenza applicabile la presunzione di condominialità
di cui all'art. 1117 c.c. in forza del quale, se non risulta il contrario del titolo, le scale sono oggetto di proprietà
comune tra tutti i proprietari delle unità immobiliari che compongono l'edificio condominiale.
Nel caso di specie il non ha mai affermato che l'intero edificio fosse concesso in locazione CP_5
all'INPS, e tanto meno ha dato prova della proprietà e/o della disponibilità esclusiva delle scale da parte dell'Ente previdenziale, per cui non risulterebbe in alcun modo superata la presunzione legale di condominialità
delle stesse. L'onere della prova dell'esistenza del contratto di locazione, e della sua estensione anche alle scale del fabbricato, a giudizio dell'appellante, gravava infatti sul sicché, non essendo stato assolto tale CP_5
onere, occorreva far ricorso, per la decisione, all'art. 1117 c.c. essendo la giurisprudenza ferma nell'affermare che le scale costituiscono un bene comune nella loro nella loro interezza, anche se poste concretamente al servizio soltanto di alcune porzioni dello stabile.
Dall'istruttoria svolta sarebbero pertanto ricavabili tutti gli elementi idonei a ricondurre al condominio la pagina 8 di 15 responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'evento dannoso.
§§§§§§
Gli appellati, di contro, deducono che l'attrice non ha mai contestato l'esistenza della locazione, di cui non occorreva pertanto fornire prova, e che l'INPS di fatto controlla l'intera porzione dello stabile allo stesso locato avendo un front-office al piano terra e gli uffici, dislocati tra il primo e il terzo piano, serviti da una scala e da un ascensore posti a servizio dell'Ente e del pubblico.
Ribadiscono, quindi, che non essendo i danni reclamati prodotti dalle strutture murarie ovvero dagli impianti del fabbricato, ma dalla scarsa pulizia delle scale, alla cui vigilanza era preposto il conduttore, la domanda risarcitoria andava proposta nei confronti nell'Ente previdenziale.
§§§§§§
Preliminarmente va dato atto che non sono utilizzabili in funzione della decisione da assumere i contratti di locazione che il Condominio sito in in alla via Aniello Palumbo n. 81 ha prodotto solo in CP_1 CP_1
grado di appello in violazione del divieto sancito dall'art. 345 co. 3 c.p.c.
Sempre in via preliminare va poi evidenziato che soltanto in questo grado di giudizio, nel momento in cui sono state rassegnate le conclusioni riportate in apertura della presente decisione, l'esistenza del CP_5
convenuto è stata per la prima volta posta in dubbio dal suo stesso difensore allegando l'appartenenza ad un solo proprietario di tutte le unità immobiliari presenti nel fabbricato di via Aniello Palumbo n. 81.
Questo nel vano tentativo di negare la titolarità passiva del rapporto controverso attraverso la tardiva introduzione nel dibattito processuale di un tema di indagine ormai precluso dal pregresso iter giudiziale che implica l'inequivoco riconoscimento dell'esistenza del il quale è una realtà di fatto destinata a CP_5
sorgere automaticamente in seguito al frazionamento della proprietà originariamente unica di un edificio che determina l'insorgenza una presunzione legale di comunione pro indiviso di quelle parti del fabbricato che, per funzione e struttura, sono per loro natura destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze collettive a carattere generale (cfr. ex multis cass. 26766/2014).
Il , tanto in primo grado quanto nel presente grado di giudizio, Controparte_6
si è infatti costituito a mezzo dell'amministratore in carica che, in tale veste, ha rilasciando CP_2
procura alle liti all'avv. Vittorio Sepe. Il Condominio ha inoltre intentato anche un autonomo giudizio di garanzia nei confronti della ed ha prodotto in quella sede la polizza n. 163 00290650, Controparte_3
pagina 9 di 15 stipulata nell'anno 2008 dal predetto amministratore, in cui si legge: “ubicazione del fabbricato, via Palumbo 81
adibito a condominio”.
Ciò premesso, l'appello deve essere accolto risultando provata la sussistenza dei presupposti in fatto per l'insorgenza in capo al per cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. La Controparte_8
testimonianza resa in primo grado da figlio dell'attrice, ha infatti il seguente tenore: “Ricordo che Tes_1
verso la metà di settembre 2010, verso le ore dieci e trenta, ho accompagnato, insieme a mia cugina , Per_2
mia madre, all'INPS di , in via Palumbo…Dopo aver lasciato mia madre all'INPS, io Parte_1 CP_1
e mia cugina siamo andati a fare un giro e dopo circa un'ora, prima di mezzogiorno, mia madre mi ha chiamato
sul cellulare per dirmi che aveva finito all'INPS e stava per scendere. Io e mia cugina, che eravamo al bar di
fronte all'INPS, ci siamo avvicinati al palazzo;
siamo entrati nell'androne, dopo aver salito tre gradini, ed
abbiamo visto mia madre che scendeva l'ultima rampa di scale. Ricordo che mia madre aveva quasi completato
la discesa delle suddette rampe, allorquando la vidi cadere in avanti dopo essere scivolata…Ricordo che nel
momento in cui ho prestato soccorso a mia madre, ho avuto modo di costatare che il gradino sul quale mia
madre era scivolata era bagnato da un liquido trasparente, non visibile…Preciso che mia madre è caduta nel
condominio di via Palumbo nel quale ci sono gli uffici dell'INPS”.
Del tutto analogo è il tenore della deposizione testimoniale resa da la quale si è a sua Testimone_2
volta così espressa: “Ricordo che nel mese di settembre del 2010, verso la metà del mese, verso le dieci e trenta,
insieme con mio cugino, accompagnai mia zia all'INPS di;
accompagnammo mia zia con la CP_1
macchina; dopo averla accompagnata andammo a fare un giro in attesa di riprenderla. Dopo circa un'ora mia
zia chiamò mio cugino sul cellulare e chiese che la andassimo a prendere. Noi, che eravamo al bar di fronte
all'INPS, ci recammo verso l'edificio ed entrammo nello stesso;
salimmo tre gradini ed aspettammo mia zia
nell'androne; ricordo che la stessa scendeva l'ultima rampa delle scale che portano al primo piano;
vidi che
mia zia, giunta agli ultimi gradini, poco prima di arrivare nell'androne, scivolò e cadde in avanti piegando la
caviglia destra;
immediatamente mio cugino ed io ci avvicinammo a mia zia per prestare soccorso…Ricordo che
mio cugino ed io constatammo che il gradino su cui mia zia era scivolata era bagnato da un liquido trasparente.
Ricordo che mia zia scendeva le scale tenendosi con la mano destra al corrimano…”.
Da tali deposizioni emerge dunque, con ogni evidenza, che il sinistro per cui è lite non si è verificato negli uffici dell'INPS ma sulle scale del fabbricato e, precisamente, sull'ultima rampa qualche gradino prima di pagina 10 di 15 giungere nell'androne dell'edificio. Del tutto correttamente l'appellante ha poi evidenziato come le scale sono espressamente indicate, nell'art. 1117 c.c., tra i beni rispetto ai quali vige la presunzione di condominialità se non risulta diversamente dal titolo.
Per principio generale le scale che servono di accesso ai diversi piani di un edificio devono dunque essere considerate, nella loro struttura generale ed in relazione al fine a cui servono, come bene comune indivisibile soggetto ai poteri di vigilanza e custodia del . Risalenti pronunce di legittimità, peraltro CP_5
mai smentite, hanno inoltre affermato che le scale sono beni comuni a tutti i condomini dell'edificio anche quando servono solo ad un gruppo di essi. In particolare si è riconosciuto che le scale, come pure l'androne,
appartengono anche ai proprietari di quei vani terranei che non possono utilizzarle, perché serviti da un proprio ingresso indipendente, giustificando tale affermazione sul rilievo che le scale costituiscono elementi necessari per la stessa configurabilità di un edificio in condominio rappresentando il tramite indispensabile per il godimento e la conservazione delle strutture di copertura dello stabile (cfr. in tal senso cass. n. 761/1979).
Incombeva pertanto sul convenuto l'onere non assolto di provare che in virtù di un titolo, CP_5
foss'anche di mero godimento, le scale dove si è verificato il sinistro fossero sottratte alla propria disponibilità
giuridica e fattuale. Ciò a maggior ragione se si considera che non vengono in considerazione dei beni normalmente oggetto di rapporti di locazione proprio in ragione della loro funzione e destinazione. La
verificazione del sinistro in area condominiale è peraltro confermata anche dalla perizia redatta dalla Global
Insurance s.r.l. per conto della , che l'ha prodotta in primo grado in allegato alla seconda Controparte_3
memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., e dai rilievi fotografici alla stessa allegati che raffigurano un normalissimo vano scale senza segno alcuno della presenza in loco dell'INPS.
In tale perizia è dato inoltre leggere quanto segue: “Il fabbricato assicurato è…realizzato con strutture
portanti verticali in cemento armato…con due scale, elevate a n. 5 piani fuori terra…A ricezione
dell'incarico…in data 02/12/2011 ci siamo autonomamente recati presso il fabbricato assicurato. In tale data
abbiamo incontrato il sig. in qualità di amministratore pro tempore del condominio assicurato, CP_2
ubicato in Giugliano in Campania (Na), alla via Aniello Palumbo, 81. Nel corso di tale incontro, avvenuto alla
presenza del sig. abbiamo preso visione dei luoghi teatro del presunto incidente, redigendo CP_2
documentazione fotografica. In particolare, il punto dove sarebbe avvenuto l'infortunio della sig.ra
[...]
risulterebbe essere la rampa di scale condominiale che dal piano ammezzato conducono all'androne Pt_1
pagina 11 di 15 del palazzo, ubicata di fianco al vano ascensore…La presunta presenza di liquido sulle pedate sarebbe evento
riconducibile alla conduzione del fabbricato, la cui garanzia è prestata dalla presente polizza…”.
Non resta a questo punto che procedere alla liquidazione del danno patito dall'appellante. A tal proposito occorre in primo luogo evidenziare come, con l'atto introduttivo della lite e durante tutto il corso del giudizio,
l'attrice abbia chiesto solo ed unicamente il risarcimento del danno conseguente alla frattura trimalleolare della caviglia destra, che le procurava uno stato di malattia durato 270 giorni e postumi permanenti del 22%, senza mai anche solo accennare all'esistenza anche di un pregiudizio di ordine morale e di un danno patrimoniale emergente rappresentato dalle spese mediche sostenute in seguito al sinistro.
La liquidazione dovrà pertanto aver riguardo al solo danno biologico da monetizzare avendo riguardo alle tabelle di liquidazione di tale pregiudizio elaborate dal tribunale ambrosiano le quali, in relazione all'età del leso ed all'entità dei postumi riportati, individuano il valore di ciascun punto di invalidità tenendo conto della lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona nei suoi risvolti anatomo-funzionali e dinamico-relazionali medi, per poi suggerire delle percentuali di aumento di tali valori medi da utilizzare per la personalizzazione del risarcimento da operare quando la fattispecie esaminata presenti delle peculiarità che valgono a rendere inadeguati rispetto al caso concreto i valori tabellarmente determinati.
È a tali parametri che occorre rifarsi per la liquidazione del danno in esame alla luce delle pronunzie della
Suprema Corte n. 12408/2011 e n. 28290/2011. Tali decisioni, muovendo dal rilievo che l'equità a cui la liquidazione deve ispirarsi va intesa anche come parità di trattamento, hanno infatti affermato che la quantificazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di parametri di valutazione uniformi i quali, in assenza di diverse previsioni normative, devono individuarsi in quelli elaborati dal Tribunale di Milano che sono i più diffusi sul territorio nazionale e che appaiono caratterizzati da plausibilità ed attendibilità sotto ogni punto di vista.
Il danno biologico di natura permanente subito dall'appellante, sessantunenne all'epoca del sinistro, in base alle più recenti tabelle milanesi, edite nel 2024, va pertanto liquidato nella somma di € 53.337,00 che non è
suscettibile di essere incrementata in mancanza di allegazione e prova della sussistenza di particolari circostanze destinate a rendere le risultanze del calcolo tabellare inadeguate rispetto al caso concreto. A titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, attenendosi ancora al valore base di € 115,00 indicato dal tribunale ambrosiano per il ristoro di un giorno di invalidità temporanea al 100%, andrà poi riconosciuta pagina 12 di 15 all'appellante l'ulteriore somma di € 13.800,00 (€ 115,00 x 60 gg. = 6.900,00 + € 57,50 x 80 gg. = € 4.600,00 +
€ 28,75 x 80 gg. = € 2.300,00).
Il non esiguo ammontare del credito risarcitorio, complessivamente pari a € 67.137,00, ed il notevole scarto temporale esistente tra la data dell'illecito e quella della liquidazione, lasciano infine ragionevolmente presumere che, se l'importo dovuto fosse stato corrisposto senza ritardo, esso non sarebbe stato destinato al consumo immediato bensì impiegato in modo fruttifero.
L'appellante ha dunque verosimilmente subito anche il cd. “danno da ritardo” che, in base all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n. 1712/1995,
è ristorabile tramite il riconoscimento di interessi ad un tasso passibile di determinazione equitativa il quale,
nella fattispecie in esame, può essere parametrato a quello legale.
Sempre alla stregua di tale pronunzia gli interessi, onde evitare di incorrere in una sovra-compensazione,
non possono tuttavia essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo rifarsi al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo.
Nel caso di specie risultano perciò dovuti gli interessi al tasso legale da calcolare inizialmente sull'importo del risarcimento devalutato, in base agli indici Istat, alla data del 14.09.2010 e quindi, anno per anno sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto. Dalla presente sentenza, che converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo .
Costituendosi nel presente grado di giudizio il non ha Controparte_6
riproposto la domanda di garanzia nei confronti della né lo ha fatto entro il termine Controparte_3
preclusivo della prima udienza alla cui osservanza le parti del giudizio di impugnazione sono tenute, nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di affidamento processuale, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia prevista dall'art. 346 c.p.c. per le domande e le eccezioni che non sono state esaminate dal giudice di prime cure per essere rimaste assorbite dal rigetto della domanda principale (cfr. in termini Cass. S.U. n. 7940/2019).
In caso di rigetto della domanda principale, e di conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della prima, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito dell'appello sulla domanda principale non richiede, infatti, la proposizione di appello incidentale, in quanto la parte vittoriosa in primo grado non ha motivo di dolersi dell'impugnata sentenza, ma detta parte può e deve pagina 13 di 15 riproporre la domanda di garanzia non esaminata, entro il termine innanzi indicato, per non incorrere nella presunzione di rinuncia sancita dell'art. 346 c.p.c. (cfr. tra tante cass. n. 2051/2014 e cass. n. 7700/2016).
L'accoglimento dell'appello impone che le spese del giudizio di primo grado, per quel che attiene al rapporto tra la ed il , vengano nuovamente regolamentate. Pt_1 CP_5
Ciò avviene in base al principio di soccombenza, a cui ci si uniforma anche per il giudizio di gravame,
liquidando quanto di spettanza attenendosi ai compensi medi previsti dal D.M. 13.08.2022 n. 147 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 e distraendo quanto riconosciuto in favore dell'avv. Mauro
Supino per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
Poiché l'appello è stato notificato alla per mere esigenze litisconsortili, senza Controparte_3
avanzare alcuna pretesa nei suoi confronti, e la domanda di garanzia non è stata riproposta nel presente grado di giudizio, non vi è infine alcuna esigenza di regolamentare le spese nei confronti di detta parte che, in assenza di materia del contendere, non è né vittoriosa né soccombente.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2043/2017 Parte_1
pubblicata il 03.08.2017 e per l'effetto, in totale riforma di tale decisione, condanna il sito in CP_5
alla via Aniello Palumbo n. 81 al pagamento in favore di della somma a CP_1 CP_1 Parte_1
titolo di risarcimento danni di € 67.137,00, oltre interessi legali da computare sulle somme, con le modalità e con la decorrenza indicate in motivazione.
2) Condanna il sito in alla via Aniello Palumbo n. 81 al rimborso delle CP_5 Controparte_1
spese del giudizio di primo grado sostenute da che si liquidano in € 675,00 per esborsi vivi ed in Parte_1
€ 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese pari al 15% di tali compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Mario Supino per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
3) Condanna il sito in alla via Aniello Palumbo n. 81 al rimborso delle CP_5 Controparte_1
spese del giudizio di appello sostenute da che si liquidano in € 1.847,00 per esborsi vivi ed in € Parte_1
14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Mario Supino per dichiarato anticipo.
pagina 14 di 15 4) Pone il compenso liquidato in appello a favore del c.t.u. definitivamente a carico del Controparte_1
alla via Aniello Palumbo n. 81.
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Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 03.02.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
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