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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2391/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2391/2024, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Marongiu, presso Parte_1 C.F._1 il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
(C.F.: ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
*****
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 , premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con , nel corso della quale è nata il [...] a [...], e di aver interrotto la CP_1 predetta relazione a partire dal 2022, ha chiesto a questo Tribunale la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
A tal proposito, la ricorrente ha affermato che: (1) a partire dalla conclusione della relazione sentimentale tra le parti, il resistente si è disinteressato della figlia, frequentando la minore in modo assai discontinuo e non contribuendo in alcun modo al suo mantenimento;
(2) è lei a prendersi cura della figlia, con l'aiuto della sua CP_ famiglia d'origine; (3) svolge saltuariamente attività lavorativa come addetta alle pulizie, mentre il sig. svolge l'attività di panettiere;
(4) il reddito da lavoro prodotto dal convenuto (qualificato ai fini ISEE come pagina 1 di 4 “aggregato al nucleo”) si sommerebbe con quello prodotto dalla ricorrente, limitando la possibilità di fruire di misure economiche agevolative, come ad esempio il reddito di inclusione.
Sulla base di queste premesse, la ricorrente ha, perciò, rassegnato le seguenti conclusioni:
«1. attribuire l'affidamento della minore in via esclusiva, in favore della madre;
Per_1
2. disporre che la minore continui a vivere con la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, secondo utile provvedimento realizzativo del diritto di visita che il Tribunale riterrà utile;
3. dichiarare che il contribuisca al mantenimento della minore, versando, entro il giorno cinque di CP_1 ogni mese, la somma di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. statuire, in favore della ricorrente, l'attribuzione della intera misura degli assegni unici universali;
5. ordinare altresì al convenuto di provvedere, nella misura del 50 %, alle spese di carattere straordinario che si rendono e si renderanno necessarie per la figlia e, precisamente, relative alla salute, alla scuola, agli svaghi e ad ogni altra esigenza occorrenda, come da migliore specifica contenuta nel Protocollo adottato dall'intestato
Tribunale;
6. accertato che il convenuto, genitore non convivente, è estraneo alla minore beneficiaria in termini di rapporti affettivi ed economici, disporre che il convenuto sia estrapolato ai fini ISEE, al fine di consentire al nucleo formato da genitrice e figlia minore di usufruire di tutte le agevolazioni connesse al reddito.
7. con compensazione dei compensi del giudizio».
Il resistente, benché ritualmente citato, non è comparso e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia all'udienza del 16.1.2025.
Nella medesima udienza, la ricorrente -comparsa personalmente davanti al Giudice relatore- ha precisato di non CP_ aver rapporti con il sig. e che quest'ultimo incontra saltuariamente la figlia e non la contatta mai telefonicamente, né chiede informazioni sulla minore alla madre.
La ricorrente ha inoltre rappresentato che il padre non contribuisce al mantenimento della figlia, se non in casi rari, riferendo in particolare che, a partire dal 2022, egli ha corrisposto € 200,00 al mese per quattro o cinque mesi e che dal settembre 2022 non ha più versato nulla;
ha, inoltre, dichiarato di percepire per intero l'assegno unico Inps.
In fine, la sig.ra ha affermato di aver richiesto l'affidamento esclusivo della minore in quanto è solamente Pt_1 lei a prendersi cura della bambina, stante il disinteresse del padre.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che l'affidamento condiviso costituisce la regola, che -tuttavia- soffre deroga qualora il Giudice ritenga che esso sia «contrario all'interesse del minore» (art. 337 quater, c. 1, c.c.). In questa prospettiva, l'affidamento esclusivo può allora trovare applicazione, in via generale, qualora dall'affidamento condiviso derivi alla prole un pregiudizio a causa della inidoneità educativa e della manifesta carenza da parte di uno dei genitori, ovvero -ancora- ad esempio, allorquando uno di essi abbia abdicato allo svolgimento del ruolo pagina 2 di 4 che gli compete, senza curarsi di intrattenere effettivi rapporti con l'altro genitore nell'interesse dei minori, diradando gli incontri con i medesimi e violando gli obblighi, anche di natura economica, derivanti dalla legge o dalle statuizioni emesse dal Giudice (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 24526/2010; Cass. Civ., Sez. I,
Sent. n. 26587/2009). CP_ Ebbene, nel caso che ci occupa, il contegno assunto dal sig. , come emerso dal giudizio, si è tradotto in sostanza in un protratto disinteresse nei confronti dei bisogni essenziali della figlia minore e nel reiterato inadempimento all'obbligo di mantenimento, oltre che nell'assenza di relazioni in ordine all'educazione, all'istruzione ed alle cure relative alla figlia.
Tale atteggiamento noncurante è stato inoltre confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente procedimento.
Dalle cose dette deriva, dunque, che deve ritenersi conforme all'interesse della minore l'attribuzione dell'affidamento esclusivo rafforzato della stessa alla madre: in considerazione delle esigenze rappresentate nel ricorso in ordine alla cura della figlia minore e tenuto conto della necessità di garantire a quest'ultima una pronta ed effettiva gestione dei suoi interessi, il Collegio attribuisce alla madre i poteri da svolgersi in Parte_1 piena autonomia, in ordine alle decisioni che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia ed inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione anche davanti alle autorità amministrative, sanitarie e scolastiche.
Sarebbe, infatti, irrealistico e fonte di inevitabili difficoltà, attribuire le decisioni nell'interesse della minore ad entrambi i genitori quando uno dei due ha ormai da tempo perso i contatti col figlio (e con l'altro genitore) e non
è più in grado di considerare la capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio.
Con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita, il Collegio ritiene conforme all'interesse della minore che il padre possa vederla, previo accordo con la madre. CP_ In merito alle statuizioni di carattere economico, il Collegio stabilisce a carico del sig. un contributo a titolo di mantenimento della figlia minore pari ad € 400,00 mensili da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo i parametri Istat (quantificazione tesa ad assicurare un “minimo essenziale per la vita e la crescita” della prole – cfr. Cass. n. 11025/1997; indipendentemente dalle capacità economiche reddituali del soggetto onerato), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del CNF.
Stante l'affidamento esclusivo della minore, la madre ha il diritto di percepire il 100% dell'assegno unico erogato dall'Inps a favore della figlia.
Quanto alla domanda relativa all'estrapolazione del resistente dalla dichiarazione ISEE, si osserva che essa è inammissibile, posto che la questione circa la correttezza o meno della componente aggiuntiva del nucleo familiare ai fini ISEE potrà trovare soluzione in ambito amministrativo, laddove ricorrano le condizioni stabilite dalla legge in relazione all'esclusione dell'attrazione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo familiare della figlia.
Spese compensate, stante la natura della causa ed attesa la mancata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone l'affidamento esclusivo rafforzato della minore , nata a [...] il [...], alla madre Per_2
la quale è quindi da ritenere dotata di poteri da svolgersi in piena autonomia, in ordine alle Parte_1 decisioni che si rendano necessarie nell'interesse della figlia ed inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione anche davanti alle autorità amministrative, sanitarie e scolastiche, con collocazione presso di essa;
2) Qualora torni a manifestare interesse per la figlia il padre potrà vederla solo previo accordo con la Per_1 madre.
3) Relativamente al contributo al mantenimento della figlia, il padre deve corrispondere mensilmente la somma di € 400,00 da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo protocollo CNF.
4) Dichiara inammissibile la domanda relativa all'estrapolazione del resistente dalla dichiarazione ISEE.
5) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari, in data 21.02.2025 .
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2391/2024, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Marongiu, presso Parte_1 C.F._1 il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
(C.F.: ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
*****
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 , premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con , nel corso della quale è nata il [...] a [...], e di aver interrotto la CP_1 predetta relazione a partire dal 2022, ha chiesto a questo Tribunale la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
A tal proposito, la ricorrente ha affermato che: (1) a partire dalla conclusione della relazione sentimentale tra le parti, il resistente si è disinteressato della figlia, frequentando la minore in modo assai discontinuo e non contribuendo in alcun modo al suo mantenimento;
(2) è lei a prendersi cura della figlia, con l'aiuto della sua CP_ famiglia d'origine; (3) svolge saltuariamente attività lavorativa come addetta alle pulizie, mentre il sig. svolge l'attività di panettiere;
(4) il reddito da lavoro prodotto dal convenuto (qualificato ai fini ISEE come pagina 1 di 4 “aggregato al nucleo”) si sommerebbe con quello prodotto dalla ricorrente, limitando la possibilità di fruire di misure economiche agevolative, come ad esempio il reddito di inclusione.
Sulla base di queste premesse, la ricorrente ha, perciò, rassegnato le seguenti conclusioni:
«1. attribuire l'affidamento della minore in via esclusiva, in favore della madre;
Per_1
2. disporre che la minore continui a vivere con la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, secondo utile provvedimento realizzativo del diritto di visita che il Tribunale riterrà utile;
3. dichiarare che il contribuisca al mantenimento della minore, versando, entro il giorno cinque di CP_1 ogni mese, la somma di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. statuire, in favore della ricorrente, l'attribuzione della intera misura degli assegni unici universali;
5. ordinare altresì al convenuto di provvedere, nella misura del 50 %, alle spese di carattere straordinario che si rendono e si renderanno necessarie per la figlia e, precisamente, relative alla salute, alla scuola, agli svaghi e ad ogni altra esigenza occorrenda, come da migliore specifica contenuta nel Protocollo adottato dall'intestato
Tribunale;
6. accertato che il convenuto, genitore non convivente, è estraneo alla minore beneficiaria in termini di rapporti affettivi ed economici, disporre che il convenuto sia estrapolato ai fini ISEE, al fine di consentire al nucleo formato da genitrice e figlia minore di usufruire di tutte le agevolazioni connesse al reddito.
7. con compensazione dei compensi del giudizio».
Il resistente, benché ritualmente citato, non è comparso e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia all'udienza del 16.1.2025.
Nella medesima udienza, la ricorrente -comparsa personalmente davanti al Giudice relatore- ha precisato di non CP_ aver rapporti con il sig. e che quest'ultimo incontra saltuariamente la figlia e non la contatta mai telefonicamente, né chiede informazioni sulla minore alla madre.
La ricorrente ha inoltre rappresentato che il padre non contribuisce al mantenimento della figlia, se non in casi rari, riferendo in particolare che, a partire dal 2022, egli ha corrisposto € 200,00 al mese per quattro o cinque mesi e che dal settembre 2022 non ha più versato nulla;
ha, inoltre, dichiarato di percepire per intero l'assegno unico Inps.
In fine, la sig.ra ha affermato di aver richiesto l'affidamento esclusivo della minore in quanto è solamente Pt_1 lei a prendersi cura della bambina, stante il disinteresse del padre.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che l'affidamento condiviso costituisce la regola, che -tuttavia- soffre deroga qualora il Giudice ritenga che esso sia «contrario all'interesse del minore» (art. 337 quater, c. 1, c.c.). In questa prospettiva, l'affidamento esclusivo può allora trovare applicazione, in via generale, qualora dall'affidamento condiviso derivi alla prole un pregiudizio a causa della inidoneità educativa e della manifesta carenza da parte di uno dei genitori, ovvero -ancora- ad esempio, allorquando uno di essi abbia abdicato allo svolgimento del ruolo pagina 2 di 4 che gli compete, senza curarsi di intrattenere effettivi rapporti con l'altro genitore nell'interesse dei minori, diradando gli incontri con i medesimi e violando gli obblighi, anche di natura economica, derivanti dalla legge o dalle statuizioni emesse dal Giudice (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 24526/2010; Cass. Civ., Sez. I,
Sent. n. 26587/2009). CP_ Ebbene, nel caso che ci occupa, il contegno assunto dal sig. , come emerso dal giudizio, si è tradotto in sostanza in un protratto disinteresse nei confronti dei bisogni essenziali della figlia minore e nel reiterato inadempimento all'obbligo di mantenimento, oltre che nell'assenza di relazioni in ordine all'educazione, all'istruzione ed alle cure relative alla figlia.
Tale atteggiamento noncurante è stato inoltre confermato dalla mancata costituzione del resistente nel presente procedimento.
Dalle cose dette deriva, dunque, che deve ritenersi conforme all'interesse della minore l'attribuzione dell'affidamento esclusivo rafforzato della stessa alla madre: in considerazione delle esigenze rappresentate nel ricorso in ordine alla cura della figlia minore e tenuto conto della necessità di garantire a quest'ultima una pronta ed effettiva gestione dei suoi interessi, il Collegio attribuisce alla madre i poteri da svolgersi in Parte_1 piena autonomia, in ordine alle decisioni che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia ed inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione anche davanti alle autorità amministrative, sanitarie e scolastiche.
Sarebbe, infatti, irrealistico e fonte di inevitabili difficoltà, attribuire le decisioni nell'interesse della minore ad entrambi i genitori quando uno dei due ha ormai da tempo perso i contatti col figlio (e con l'altro genitore) e non
è più in grado di considerare la capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio.
Con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita, il Collegio ritiene conforme all'interesse della minore che il padre possa vederla, previo accordo con la madre. CP_ In merito alle statuizioni di carattere economico, il Collegio stabilisce a carico del sig. un contributo a titolo di mantenimento della figlia minore pari ad € 400,00 mensili da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo i parametri Istat (quantificazione tesa ad assicurare un “minimo essenziale per la vita e la crescita” della prole – cfr. Cass. n. 11025/1997; indipendentemente dalle capacità economiche reddituali del soggetto onerato), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del CNF.
Stante l'affidamento esclusivo della minore, la madre ha il diritto di percepire il 100% dell'assegno unico erogato dall'Inps a favore della figlia.
Quanto alla domanda relativa all'estrapolazione del resistente dalla dichiarazione ISEE, si osserva che essa è inammissibile, posto che la questione circa la correttezza o meno della componente aggiuntiva del nucleo familiare ai fini ISEE potrà trovare soluzione in ambito amministrativo, laddove ricorrano le condizioni stabilite dalla legge in relazione all'esclusione dell'attrazione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo familiare della figlia.
Spese compensate, stante la natura della causa ed attesa la mancata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone l'affidamento esclusivo rafforzato della minore , nata a [...] il [...], alla madre Per_2
la quale è quindi da ritenere dotata di poteri da svolgersi in piena autonomia, in ordine alle Parte_1 decisioni che si rendano necessarie nell'interesse della figlia ed inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione anche davanti alle autorità amministrative, sanitarie e scolastiche, con collocazione presso di essa;
2) Qualora torni a manifestare interesse per la figlia il padre potrà vederla solo previo accordo con la Per_1 madre.
3) Relativamente al contributo al mantenimento della figlia, il padre deve corrispondere mensilmente la somma di € 400,00 da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo protocollo CNF.
4) Dichiara inammissibile la domanda relativa all'estrapolazione del resistente dalla dichiarazione ISEE.
5) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari, in data 21.02.2025 .
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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