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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/11/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
AS De LU Presidente Relatore
GI ER GI
Valeria Monti GI ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 2468/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/11/2024
DA
) rappresentata e difesa, per mandato allegato al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. NOCENTI ELISA
PARTE RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BINACCHI DAVIDE
PARTE RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.: “... (omissis) ... insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio datato 20.11.2024 e precisamente per la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e n AN (India) e trascritto Parte_1 CP_1 negli atti di matrimonio del Comune di Viadana al N. 54, Parte II, Serie C, Anno 2023, Ufficio 1, sussistendone tutti i presupposti di legge, ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni. ... (omissis)...”. Parte resistente, ugualmente con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.: “... (omissis) ... si riporta integralmente al contenuto della comparsa di costituzione, nonché alla condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 210/2025 emessa in data 03.04.2025 dal Tribunale di Mantova, dichiara che il proprio assistito rinuncia alla comparizione personale delle parti, conferma le condizioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, nella comparsa di costituzione e risposta e nella sentenza n. 210/2025, Tribunale di Mantova, ed insiste per l'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. ... (omissis) ...”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale cumulato allo scioglimento del matrimonio civile, la sig.ra parte ricorrente, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 declaratoria contestuale di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio civile, contratto con il sig. in AN (INDIA) il 25/12/2022 e CP_1 successivamente trascritto in NA (MN) al numero 54, Parte II, Serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2023.
Il sig. , parte resistente, costituitosi nel presente giudizio con comparsa CP_1 del 26.03.2025, chiedeva, previo mutamento di rito, la pronuncia e la dichiarazione di separazione personale dalla propria moglie.
All'udienza del 01.04.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, formulando congiuntamente le proprie conclusioni, che venivano recepite nella sentenza declaratoria della separazione n. 210/2025 del 03.04.2025, passata in giudicato.
Con contestuale ordinanza di rimessione istruttoria, l'intestato Tribunale in composizione collegiale fissava quindi udienza ex art. 127 ter c.p.c., con termine di deposito dei propri scritti difensivi al 18.11.2025; pertanto, le parti procedevano al deposito delle conseguenti note scritte, con le quali formulavano le proprie conclusioni, di cui in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda principale volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. n. 898/70 e successive modifiche.
La separazione si è invero protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898, così come dichiarato da parte ricorrente e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura del presente procedimento, ritiene il Collegio che le spese possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 20/11/2025.
Il Presidente
AS De LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
AS De LU Presidente Relatore
GI ER GI
Valeria Monti GI ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 2468/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/11/2024
DA
) rappresentata e difesa, per mandato allegato al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. NOCENTI ELISA
PARTE RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BINACCHI DAVIDE
PARTE RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.: “... (omissis) ... insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio datato 20.11.2024 e precisamente per la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e n AN (India) e trascritto Parte_1 CP_1 negli atti di matrimonio del Comune di Viadana al N. 54, Parte II, Serie C, Anno 2023, Ufficio 1, sussistendone tutti i presupposti di legge, ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni. ... (omissis)...”. Parte resistente, ugualmente con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.: “... (omissis) ... si riporta integralmente al contenuto della comparsa di costituzione, nonché alla condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 210/2025 emessa in data 03.04.2025 dal Tribunale di Mantova, dichiara che il proprio assistito rinuncia alla comparizione personale delle parti, conferma le condizioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, nella comparsa di costituzione e risposta e nella sentenza n. 210/2025, Tribunale di Mantova, ed insiste per l'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. ... (omissis) ...”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale cumulato allo scioglimento del matrimonio civile, la sig.ra parte ricorrente, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 declaratoria contestuale di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio civile, contratto con il sig. in AN (INDIA) il 25/12/2022 e CP_1 successivamente trascritto in NA (MN) al numero 54, Parte II, Serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2023.
Il sig. , parte resistente, costituitosi nel presente giudizio con comparsa CP_1 del 26.03.2025, chiedeva, previo mutamento di rito, la pronuncia e la dichiarazione di separazione personale dalla propria moglie.
All'udienza del 01.04.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, formulando congiuntamente le proprie conclusioni, che venivano recepite nella sentenza declaratoria della separazione n. 210/2025 del 03.04.2025, passata in giudicato.
Con contestuale ordinanza di rimessione istruttoria, l'intestato Tribunale in composizione collegiale fissava quindi udienza ex art. 127 ter c.p.c., con termine di deposito dei propri scritti difensivi al 18.11.2025; pertanto, le parti procedevano al deposito delle conseguenti note scritte, con le quali formulavano le proprie conclusioni, di cui in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda principale volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. n. 898/70 e successive modifiche.
La separazione si è invero protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898, così come dichiarato da parte ricorrente e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura del presente procedimento, ritiene il Collegio che le spese possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 20/11/2025.
Il Presidente
AS De LU