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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2108/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 10/12/2025, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che è collegato via Teams per il ricorrente l'Avv. Zucchinali in sostituzione degli Avvocati Pesenti e Pizzigoni.
Nessuno compare per parte resistente.
Il Giudice ritenuta la regolarità della notificazione del ricorso e pedissequo decreto dichiara la contumacia della società convenuta.
Il Giudice
Parte ricorrente chiede di discutere la causa e si riporta al ricorso.
Il Giudice rinvia alle ore 15.00 per la lettura del dispositivo.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 15.15, il Giudice decide la causa mediante lettura del dispositivo di sentenza e della motivazione contestuale.
IL GIUDICE dott.ssa E. Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2108/2025 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE, dall'avv. PESENTI ANDREA e dall'avv. ZANATTA MOIRA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 05/08/2025, conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, formulando le CP_1 seguenti conclusioni:
“In via principale:
Condannarsi la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate per la mensilità di ottobre 2023, indennità fine rapporto e tfr, pari alla somma di € 2.191,23 oltre a interessi e rivalutazione, per i motivi dedotti in giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari in distrazione ex art. 93 cpc.”
è rimasta contumace. CP_1
2 Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 10.12.2025, la parte costituita ha discusso la causa e il Giudice ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, unitamente alla motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2.Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Come risulta dalla documentazione di causa, è stato Parte_1 dipendente con contratto a tempo indeterminato di dal 19/07/2023 al CP_1
30/10/2023 (data delle dimissioni del lavoratore), con qualifica di operaio, inquadrato nel livello C3 CCNL Metalmeccanici Industria (docc. 1, 2 fascicolo ricorrente).
Con l'odierno giudizio, il lavoratore lamenta di essere rimasto creditrice di quanto a lui spettante a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di ottobre 2023, rateo tredicesima, indennità sostitutiva di ROL maturati e non goduti e TFR come da conteggi prodotti che, previa detrazione della voce negativa riferita alle ferie godute in eccesso, quantificano la somma lorda di euro 2.191,23, di cui euro 144,02 a titolo di T.F.R..
Ha precisato poi che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo per le retribuzioni delle mensilità di agosto e settembre 2023 essendo in possesso delle relative buste paga.
Ha riferito che mai gli fu consegnata la busta paga del mese di ottobre 2023, delle spettanze di fine rapporto e del TFR.
Come noto, “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass. n. 4512/1992; Cass. n. 1484/1986). Ancora, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento” (Cass. n. 15677/2009).
3 Il suddetto onere non è stato soddisfatto, in quanto la resistente non si è CP_2 costituita in giudizio e ha omesso di svolgere le proprie difese.
Per questi motivi
, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei che tengono conto dei parametri retributivi indicati nelle buste paga relative ai mesi di agosto e settembre 2023, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente le seguenti somme lorde: retribuzione ordinaria per il mese di ottobre 2023: euro 1.916,38
rateo tredicesima: euro 166,09 indennità sostitutiva di ROL maturati e non goduti euro 57,72 ferie godute in eccesso (11,52046 x ore -8,01) euro -92,28
TFR euro 144,02
Totale euro 2.191,93
Oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
3.Sulle spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, la resistente deve essere condannata alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) accoglie il ricorso e accerta il diritto di a conseguire il Parte_1 pagamento da parte della resistente delle somme lorde di euro 1.916,36 a titolo di retribuzione del mese di ottobre 2023, euro 166,09 a titolo di rateo di tredicesima mensilità ed euro 144,02 a titolo di rateo di T.F.R. e, dunque, previa detrazione della somma lorda di euro 92,28 a titolo di ferie godute in eccesso dal ricorrente, dichiara il diritto del ricorrente al pagamento di complessivi euro 2.191,23 lordi;
2) condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma lorda complessiva di euro 2.191,23 a titolo di differenze retributive come indicato al capo 1, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1030,00 per CP_1 compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
4 Monza, 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 10/12/2025, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che è collegato via Teams per il ricorrente l'Avv. Zucchinali in sostituzione degli Avvocati Pesenti e Pizzigoni.
Nessuno compare per parte resistente.
Il Giudice ritenuta la regolarità della notificazione del ricorso e pedissequo decreto dichiara la contumacia della società convenuta.
Il Giudice
Parte ricorrente chiede di discutere la causa e si riporta al ricorso.
Il Giudice rinvia alle ore 15.00 per la lettura del dispositivo.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 15.15, il Giudice decide la causa mediante lettura del dispositivo di sentenza e della motivazione contestuale.
IL GIUDICE dott.ssa E. Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2108/2025 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE, dall'avv. PESENTI ANDREA e dall'avv. ZANATTA MOIRA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 05/08/2025, conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, formulando le CP_1 seguenti conclusioni:
“In via principale:
Condannarsi la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate per la mensilità di ottobre 2023, indennità fine rapporto e tfr, pari alla somma di € 2.191,23 oltre a interessi e rivalutazione, per i motivi dedotti in giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari in distrazione ex art. 93 cpc.”
è rimasta contumace. CP_1
2 Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 10.12.2025, la parte costituita ha discusso la causa e il Giudice ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, unitamente alla motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2.Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Come risulta dalla documentazione di causa, è stato Parte_1 dipendente con contratto a tempo indeterminato di dal 19/07/2023 al CP_1
30/10/2023 (data delle dimissioni del lavoratore), con qualifica di operaio, inquadrato nel livello C3 CCNL Metalmeccanici Industria (docc. 1, 2 fascicolo ricorrente).
Con l'odierno giudizio, il lavoratore lamenta di essere rimasto creditrice di quanto a lui spettante a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di ottobre 2023, rateo tredicesima, indennità sostitutiva di ROL maturati e non goduti e TFR come da conteggi prodotti che, previa detrazione della voce negativa riferita alle ferie godute in eccesso, quantificano la somma lorda di euro 2.191,23, di cui euro 144,02 a titolo di T.F.R..
Ha precisato poi che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo per le retribuzioni delle mensilità di agosto e settembre 2023 essendo in possesso delle relative buste paga.
Ha riferito che mai gli fu consegnata la busta paga del mese di ottobre 2023, delle spettanze di fine rapporto e del TFR.
Come noto, “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass. n. 4512/1992; Cass. n. 1484/1986). Ancora, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento” (Cass. n. 15677/2009).
3 Il suddetto onere non è stato soddisfatto, in quanto la resistente non si è CP_2 costituita in giudizio e ha omesso di svolgere le proprie difese.
Per questi motivi
, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei che tengono conto dei parametri retributivi indicati nelle buste paga relative ai mesi di agosto e settembre 2023, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente le seguenti somme lorde: retribuzione ordinaria per il mese di ottobre 2023: euro 1.916,38
rateo tredicesima: euro 166,09 indennità sostitutiva di ROL maturati e non goduti euro 57,72 ferie godute in eccesso (11,52046 x ore -8,01) euro -92,28
TFR euro 144,02
Totale euro 2.191,93
Oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
3.Sulle spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, la resistente deve essere condannata alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) accoglie il ricorso e accerta il diritto di a conseguire il Parte_1 pagamento da parte della resistente delle somme lorde di euro 1.916,36 a titolo di retribuzione del mese di ottobre 2023, euro 166,09 a titolo di rateo di tredicesima mensilità ed euro 144,02 a titolo di rateo di T.F.R. e, dunque, previa detrazione della somma lorda di euro 92,28 a titolo di ferie godute in eccesso dal ricorrente, dichiara il diritto del ricorrente al pagamento di complessivi euro 2.191,23 lordi;
2) condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma lorda complessiva di euro 2.191,23 a titolo di differenze retributive come indicato al capo 1, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1030,00 per CP_1 compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
4 Monza, 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
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