Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 30/06/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 00386/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00571/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 571 del 2024, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Graziano De Fazio, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, e il Ministero della difesa, Comando generale dell’arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia
- della determinazione n. 357997/T7-7-B di protocollo del 24 ottobre 2024, notificata in data 30/10/2024.
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, ancorché sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 22 gennaio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, brigadiere con assegnazione presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, in qualità di “addetto”, con ricorso notificato il 28 dicembre 2024 e depositato il successivo 31 di dicembre, è insorto avverso l’atto in epigrafe, recante il diniego di trasferimento temporaneo alla Legione
Carabinieri Puglia, nell’ambito del Comando Provinciale di Bari, ai sensi art. 42 -bis
del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, deducendo in diritto motivi specifici in punto di violazione e falsa applicazione di legge.
2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025, con ordinanza n. 12 del 2025, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di “ fumus boni iuris ”.
4. Alla pubblica udienza del 25 giugno 2025, previo deposito di documenti e scritti difensivi, i difensori delle parti presenti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
5. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.
5.1. L’avversato diniego si impernia, sul versante motivazionale, su: - parere contrario espresso dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS-; - esigenze «di organico e servizio, ove si tenga conto che, per quanto attiene al ruolo sovrintendenti la Legione Carabinieri Puglia e il Comando provinciale di Bari non necessitano di prioritaria alimentazione, atteso che operano con un evidente surplus organico, che si attesta rispettivamente al +22,29% (+228 unità su 1023) e al +20,30% (+54 unità su 266), a fronte del corrispondente sottorganico registrato dalla Legione Carabinieri CA e dal
Comando Provinciale di Potenza rispettivamente pari a -0,35% (-1 unità su 283) e al -3,98% (-7 unità su 176)».
5.1. Il ricorrente ha lamentato in buona sostanza la “violazione e falsa applicazione dell’art. 42 -bis del d.lgs. n. 151 del 2001 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e irragionevolezza, motivazione apparente.
5.2. Ritiene il Collegio che vada data conferma a quanto già valorizzato in sede cautelare, ovverosia: - quanto disposto dall’art. 45, comma 31 -bis , d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, a tenore del quale «al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio»; - la ritenuta applicabilità di tale disposizione agli appartenenti all’Arma dei carabinieri; - l’adeguato supporto motivazionale dell’atto avversato, imperniato su oggettive e incontestate carenze di organico della Legione carabinieri CA e del Comando provinciale di Potenza, e sul parere sfavorevole del Comando di appartenenza del militare, nonché sulla situazione di eccedenza di organico dei reparti territoriali della Regione Puglia.
5.2.1. In particolare, con riguardo al primo profilo, l’art. 42 -bis del d.lgs. n. 151 del 2001, la giurisprudenza è salda nel ritenere che tale previsione normativa non attribuisca all'interessato un diritto soggettivo ad ottenere l'auspicata assegnazione temporanea, bensì un mero interesse legittimo che può trovare concreta attuazione solo al termine di una specifica attività della pubblica amministrazione volta, prioritariamente, alla verifica della sussistenza delle condizioni per il raggiungimento di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco e della sussistenza dei presupposti di legge.
Più nel dettaglio si è precisato (Cons. Stato, sez. IV, 5 gennaio 2021, n. 139) che i “casi o esigenze eccezionali” che consentono all’amministrazione di negare legittimamente il beneficio auspicato dell’assegnazione temporanea possono essere correlati anche ad esigenze organizzative, purché connotate da un’evidente rilevanza rientrando in tale categoria le marcate carenze di organico, ciò che è nel caso di specie, ove si registrano contestualmente scoperture nei reparti e nei ruoli di attuale appartenenza e una significativa eccedenza in quelli dell’ambita destinazione.
5.2.1.1. A ciò si aggiunga quanto previsto dalla novella di cui al cennato art. 45, comma 31 -bis , del d.lgs. n. 95 del 2017, ove, appunto, con riguardo alle «Forze di polizia» si è consentito il diniego di istanze ai sensi dell’art. 42 -bis «per motivate esigenze organiche o di servizio».
La giurisprudenza formatasi dopo l’entrata in vigore della novella normativa, in particolare, ha messo in evidenza «la volontà del legislatore di restringere l’ambito di applicazione della norma dell’assegnazione temporanea per tale speciali categorie di personale pubblico, in deroga al regime generale dell’art. 42 -bis del d.lgs. 151del 2001 (Cons. Stato, sez. II, n. 7094 del 2021; 7 novembre 2022 n. 9708). Infatti, la norma mira a salvaguardare le ragioni di servizio nell’impiego del personale in un settore specifico, quale le forze di polizia, per le quali il legislatore ha ritenuto necessario adottare una norma derogatoria ad hoc limitativa del beneficio, in considerazione della peculiare natura e specialità del rapporto di servizio che contraddistingue la condizione del personale appartenente alle forze di polizia e delle specifiche esigenze organizzative e operative inerenti ai fondamentali settori della pubblica sicurezza e della tutela dell'ordine pubblico (Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2022, n. 811; 7 novembre 2022 n. 9708)» (in termini Cons. di Stato, sez. II, 26.01.2024, n.859).
In tal senso, si è pure osservato come anche la nuova disciplina comporti una effettiva e concreta ponderazione dei profili organizzativi coinvolti dalla assegnazione in una sede diversa da quella di servizio, ponderazione nella quale, però, le esigenze dell’Amministrazione non rimangono recessive (come era nel regime previgente al 2020 in cui si dava rilievo solo a circostanze eccezionali), ma prevalgono qualora sia posta in difficoltà l’ordinaria funzionalità dei servizi, trattandosi di rilevanti funzioni relative alla tutela degli interessi generali e della collettività (Cons. di Stato, sez. II, 13 febbraio 2024, n.1448).
5.2.1.2. Il riferimento normativo alla Forze di polizia consente l’inclusione nel relativo alveo applicativo anche degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, sia perché quest’ultima è una Forza di polizia a ordinamento militare, sia per il riferimento espresso della ripetuta disposizione agli appartenenti all'Amministrazione della difesa. Si è infatti affermato che «il riferimento operato dalla norma agli appartenenti all’Amministrazione della difesa appare riferibile alle Forze di polizia facenti capo a detta Amministrazione, e quindi segnatamente all’Arma dei Carabinieri» (in termini, Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2023, n. 9552).
5.3. Non sussistono, inoltre, il lamentato deficit motivazionale, o le lacune e l’erroneità della sottostante istruttoria. Gli elementi utilizzati dal ricorrente in sede di memoria ex art. 73 cod. proc. amm., costituiscono mere congetture e si limitano a formulare ipotesi non supportate da dati oggettivi. D’altro canto, non è in alcun modo contestata l’eccedenza organica per il ruolo di riferimento nei reparti presso i quali attuare il trasferimento. Neppure meritevole di condivisione, infine, è la tesi secondo cui uno dei due marescialli in eccedenza presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- ben potrebbe svolgere le medesime mansioni del ricorrente, in caso di sua movimentazione ad altra sede. Tale risultato sarebbe incongruo, trattandosi di militari inquadrati nella scala gerarchica in posizione sovraordinata rispetto al deducente.
5.3.1. Ne consegue che, alla luce degli elementi sopra richiamati, la motivazione fornita dall’amministrazione resistente nell’impugnato provvedimento di diniego, avente natura discrezionale in quanto riferita all’organizzazione del servizio (Consiglio di Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 811), non appare incongrua, illogica o basata su travisamento dei fatti, ma risulta anzi fondata su dati obiettivi attinenti alle esigenze concrete del reparto di appartenenza e alla rilevanza delle funzioni svolte dal personale ivi assegnato.
5.3.2. A quanto da ultimo rilevato consegue anche la reiezione dell’istanza istruttoria formulata in vista della trattazione di merito e reiterata nell’odierna pubblica udienza, risultando adeguati gli elementi offerti dall’Amministrazione intimata e connotandosi l’istanza stessa in chiave esplorativa.
6. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso. Le questioni così vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione intimata e per essa dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, distrattaria per legge, forfettariamente liquidando le stesse in € 1500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025, coll'intervento dei magistrati:
Pasquale Mastrantuono, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Pasquale Mastrantuono |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.