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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/06/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4202/2022 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “lesione personale” e vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Botticelli N. 15 – C.F. rappresentato e difeso in virtù di procura CodiceFiscale_1 speciale in calce al presente atto dall'avv. Pasquale Serafino, C.F. CodiceFiscale_2
presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, al corso Umberto I n.381.
ATTRICE
E
P.I. con sede legale in Milano al Controparte_1 P.IVA_1
Largo Tazio Nuvolari 1 in persona del legale rappresentante in giudizio e procuratore Dott.
legale rapp.te in giudizio giusto atto del 5/3/19 rep. 15522 racc. 8738 per Controparte_2
NO , informato ai sensi dell'art. 4 comma 3 D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità Persona_1
di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, elettivamente domiciliata in Caserta (Na) al Corso Trieste 98 presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Esposito C.F.: , che la rappresenta e C.F._3
difende giusta mandato in atti;
- CONVENUTA
( cod. fisc. ), res.te in Cardito (NA) alla CP_3 CodiceFiscale_4
via Antica Belvedere n. 13
- CONVENUTA CONTUMACE
- CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 13.5.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, la società nonché la sig. Controparte_1 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare l'esclusiva CP_3 responsabilità del conducente della Hyundai Tg CX 578 XD nella causazione dell'incidente de quo e, per l'effetto, 2) Accogliere la domanda proposta dal sig. perché fondata Parte_1
in fatto ed in diritto;
3) Condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore dell' attore nella somma di 25.994,39 , oltre la personalizzazione del danno, o in quella somma che sarà meglio specificata in corso di causa anche a seguito di redigenda CTU medica, oltre interessi legali, svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di Giudizio”.
Esponeva parte attrice che il giorno 09 Luglio 2019 alle ore 13.00 circa in Cardito (NA) mentre si trovava su di uno scaletto posto sul marciapiede di via Botticelli all'altezza del civico n. 15 , veniva investito dal veicolo Hyundai tg CX 578 XD di proprietà della sig.ra CP_3 assicurato per la RCA con la compagnia;
che l'incidente avveniva per esclusiva CP_4 colpa del conducente del veicolo Hyundai tg CX 578 XD che, nell'effettuare una errata manovra di retromarcia per parcheggiare, cavalcava il marciapiede ed urtava la scala facendolo rovinare al suolo;
altresì che per effetto diretto ed immediato dell'impatto l'istante rovinava al suolo sul lato destro e veniva trasportato presso l'Ospedale di Frattamaggiore e poi trasferito in ambulanza presso l'ospedale di Napoli “A. Cardarelli” ove veniva ricoverato d'urgenza e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per una “Frattura transcervicale collo femore dx”; ancora che, nonostante la riabilitazione, persistono forti dolori alla gamba destra, difficoltà della stazione eretta e di deambulazione;
infine, che nonostante l'apertura del sinistro e la visita medico legale da parte del medico fiduciario la compagnia non provvedeva alla liquidazione del sinistro rendendo necessario adire la giustizia.
Si è costituita in giudizio contestando l'avverso dedotto e le discrasie Controparte_1
della dinamica dei fatti descritta in citazione con quella risultante dalla documentazione medica in atti nonché ulteriori incertezze relative al luogo di accadimento del sinistro indicato nelle lettere di messa in mora e chiedendo pertanto di respingere la domanda della parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, non provata e, comunque, eccessiva. con vittoria integrale delle spese di lite.
Non si è costituita in giudizio e pertanto va dichiarata contumace. CP_3 Svolta l'attività istruttoria attraverso l'audizione dei testi, la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione riservata ai sensi dell'art 281 sexies ultimo comma c.p.c.
La domanda è infondata.
In via preliminare, va rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145 e 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 (cosiddetto “Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della comunicazione inviata alla compagnia convenuta (3.10.2019 e 7.9.2021) con il pieno rispetto del termine previsto dalle disposizioni normative già sopra menzionate, atteso che la domanda giudiziale risulta essere stata proposta mediante atto di citazione notificato il
11.4.2022, dunque decorso il termine di 90 giorni dal documentato ricevimento delle lettere racc.te A.R.
La predette missive risultano redatte in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dello stesso art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con la conseguenza che la compagnia è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attore (cfr. in tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio
2011, n. 9912), il quale è stato anche sottoposto a visita medico legale da parte del dott. Per_2
medico fiduciario della compagnia convenuta.
[...]
La domanda è altresì procedibile in considerazione del previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita.
Passando al merito, nel caso di specie, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
L'istante non ha infatti adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato e dunque della riconducibilità eziologica del danno all'integrità fisica alla caduta dalla scala determinata da un urto determinato dal comportamento imprudente del conducente del veicolo Hyundai.
Ed invero, i testi escussi e hanno descritto una dinamica del Testimone_1 Testimone_2
sinistro che, sebbene corrispondente nella sostanza a quella indicata in citazione, risulta del tutto inverosimile alla luce delle restanti acquisizioni probatorie versate in atti.
Un primo elemento di discrasia emerso dalle testimonianze, tale da far ritenere scarsamente attendibili le risultanze istruttorie, attiene ai rapporti tra i testi escussi e l'attore, dal momento che il teste riferiva di conoscere solo di vista il mentre il teste Tes_1 Pt_1 Tes_2
riferiva al contrario che tra i tre vi è un rapporto di amicizia dichiarando “ Sono a
[...]
conoscenza dei fatti di causa perché mi trovavo in Cardito, alla Via Salvator Rosa, insieme al mio amico , quando abbiamo visto che il nostro amico , mentre Testimone_1 Parte_1 cambiava una lampadina, veniva investito da un'autovettura in fase di manovra.
Ciò posto, alla luce dei rilievi fotografici prodotti in atti, risulta assolutamente inverosimile la dinamica descritta secondo la quale il conducente dell'auto urtava in retromarcia lo scaletto sul quale si trovava l'attore, posizionato sul marciapiede, salendo con le ruote sul marciapiede, determinandone la caduta a terra sullo stesso lato destro ove lo spazio ristretto del marciapiede avrebbe dovuto essere occupato dalla parte posteriore dell'auto.
Appare, poi, alquanto singolare che nonostante la gravità del sinistro descritto dall'attore non risultino intervenuti sul posto le pubbliche autorità, vista la asserita responsabilità di terzi e le lesioni riportate.
Tale discrasia narrativa risulta ancora più macroscopica alla luce della documentazione medica prodotta in atti nella quale in ordine alle cause delle lesioni è riportata la dizione “incidente domestico”.
Ebbene, nel referto di Pronto Soccorso del presidio Ospedaliero di Frattamaggiore del 9.7.2019 si legge che trattasi di un trauma accidentale domestico, e al pari nel verbale di P.S. dell'ospedale Cardarelli di Napoli n 2019/40613 del 9/7/19 si legge che trattasi di incidente in altri luoghi chiusi.
Orbene, ad avviso di questo Tribunale le indicazioni presenti nella documentazione medica circa il luogo dell'incidente e le modalità dello stesso non possano ritenersi frutto di un refuso, da ascrivere ai sanitari che hanno redatto gli atti.
Se, infatti, è vero che il referto è un atto riconducibile al presidio ospedaliero che lo redige, è anche vero che lo stesso viene formato in base alle indicazioni fornite dal dichiarante o in mancanza degli accompagnatori ed è del tutto inverosimile che tale discrasia sia presente in ben due diversi referti (tre come si andrà a dire di seguito).
In proposito, non appare credibile quanto dedotto da parte attrice secondo cui le predette dichiarazioni sarebbero frutto della scarsa attenzione dei medici compilatori ovvero dello stato confusionale dell'attore, il quale nella concitazione ometteva di riferire che l'incidente avveniva in strada per responsabilità di terzi. Ciò posto, non può poi evitarsi di osservare come in ottemperanza all'autorizzazione ad acquisire copia dei referti di PS, l'ospedale di Frattamaggiore abbia rilasciato copia del referto del primo accesso al pronto soccorso effettuato dall'attore, risalente alle ore 11.14 il quale veniva erroneamente dimesso alle ore 13.29 e riaccettato alle ore 13.32 con altro referto (l'unico prodotto dalla parte attrice) in cui l'orario di dimissione è indicato nelle 14.40.
È evidente, dunque che, se l'accettazione del paziente al pronto soccorso di Frattamaggiore in conseguenza dell'incidente per cui è causa è avvenuta per la prima volta alle ore 11.14 risulta totalmente smentita la descrizione del sinistro contenuta nell'atto di citazione e del tutto inattendibili le dichiarazioni rese dai testimoni escussi che hanno entrambi collocato il verificarsi del sinistro ad orario di pranzo, intorno alle 13.00.
Alla luce della lacunosità del quadro probatorio delineatosi, dello scarso livello di verosimiglianza dei fatti allegati dall'attore e della contraddittorietà delle risultanze istruttorie, deve pervenirsi alla conclusione che la dinamica e le cause del sinistro per come prospettate dall'attore non possano reputarsi adeguatamente dimostrate. In conclusione, all'esito del giudizio non può dirsi provata la verità del fatto storico dedotto nell'atto introduttivo e, quindi, che la causa delle lesioni patite dal sia da ricondursi alla condotta di guida del Pt_1
conducente del veicolo presunto investitore. Tale assorbente considerazioni rende del tutto superflua ogni indagine in ordine alla fondatezza delle ulteriori eccezioni sollevate dalla parte convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modifiche, discostandosi dai valori medi, tenuto conto della non complessità della questione e dell'attività processuale svolta.
Nulla per le spese nei rapporti tra l'attrice e il convenuto contumace.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero
4202 R.G.A.C. dell'anno 2022, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di CP_3
b) Rigetta la domanda;
c) condanna , alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali, che liquida in euro 3809,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
d) Nulla per le spese nei rapporti tra l'attore e il convenuto contumace.
Aversa, 10.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Dora Alessia Limongelli