Art. 6.
Il regime per l'importazione e la commercializzazione dei tabacchi lavorati previsto dalla legge 10 dicembre 1975, n. 724 , e dalle relative norme di attuazione e' esteso al settore dei fiammiferi.
Entro il 1 luglio di ogni anno, il Ministro delle finanze, sentito il comitato di cui al precedente articolo, con proprio decreto, stabilisce per le categorie di fiammiferi la misura dell'imposta di fabbricazione nonche' la tariffa di vendita al pubblico.
La misura complessiva dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta sul valore aggiunto gravante sui fiammiferi non deve essere inferiore al venticinque per cento dei relativi prezzi di vendita al pubblico.
Il regime per l'importazione e la commercializzazione dei tabacchi lavorati previsto dalla legge 10 dicembre 1975, n. 724 , e dalle relative norme di attuazione e' esteso al settore dei fiammiferi.
Entro il 1 luglio di ogni anno, il Ministro delle finanze, sentito il comitato di cui al precedente articolo, con proprio decreto, stabilisce per le categorie di fiammiferi la misura dell'imposta di fabbricazione nonche' la tariffa di vendita al pubblico.
La misura complessiva dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta sul valore aggiunto gravante sui fiammiferi non deve essere inferiore al venticinque per cento dei relativi prezzi di vendita al pubblico.