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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di trattazione mediante scambio di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 6910/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: invalidità civile
T R A
, nata in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Strada alla via F.lli Cairoli n. 103, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella di Francesco e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia,
[...]
e ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede Parte_2 Parte_3
di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
30.10.2023, parte ricorrente in epigrafe esponeva di essere stata sottoposta a visita, in data
17.03.2022, a seguito della revoca del beneficio dell'assegno mensile.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto, ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta l'integrazione della perizia da parte del
CTU già nominato in fase di ATPO, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Nel merito, la domanda è fondata, riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto, a seguito di integrazione della perizia medico-legale, depositata in data 02.01.2025, sulla scorta di nuova documentazione clinica e a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute dell'istante, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – consistenti in “Recente recidiva peri duodenale di pregresso Persona_1
adenocarcinoma del colon destro, in attuale trattamento chemioterapico di I linea, in esiti di emi colectomia destra (2017). Insufficienza venosa cronica arti inferiori. Incontinenza urinaria da urgenza minzionale. Artrosi poli distrettuale in soggetto mediamente obeso;
esiti di artroprotesi di ginocchio a destra” ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, da intendersi qui integralmente trascritti (cfr. consulenza).
In particolare, il CTU evidenzia che la ricorrente “viste le tabelle per il calcolo dell'invalidità secondo la formula “a scalare” di ZA per minorazioni multiple, allegata al S. O. della GU del
26/02/1992, a nostro parere, allo stato attuale, è da ritenersi con totale e permanente Pt_4 inabilità lavorativa in misura pari al 100%, a decorrere dall'epoca della diagnosi di recidiva neoplastica peri duodenale, documentatamente riconducibile (biopsia percutanea con successivo esame istologico) a ottobre 2023. Questo riconoscimento (100% di invalidità) non implica il diritto automatico alla concessione dell'indennità di accompagnamento, poiché tale indennità spetta, per esplicito dettato legislativo, ai soggetti che si trovano nell'impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (Legge 11/02/80 n° 18 et Legge 21/11/88 n° 508). Ciononostante, per quanto in atti, è presumibile che la ricorrente, in conseguenza del trattamento poli chemioterapico di I linea, secondo schema FOLFOX +
cui è stata sottoposta fino a maggio 2024, considerati gli effetti collaterali della Parte_5 stessa, si sia trovata nella necessità di un'assistenza più o meno continuativa da parte dei suoi familiari, in tale arco temporale e, probabilmente, tuttora. Quindi, considerato quanto più volte precisato in sede di Corte di Cassazione ed in particolare che non assume alcuna rilevanza, ai fini del riconoscimento dell'indennità in esame, la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (cfr. al riguardo
Cassazione 5784/2003), considerato il rilievo costituzionale assunto dall'assistenza (art. 38 della Costituzione) e della ratio sottesa all'indennità di accompagnamento (cui non è di certo estranea
l'esigenza di sostenere il nucleo familiare onde agevolare la permanenza in esso di soggetti bisognevoli, per le loro gravi infermità, di un continuo controllo), tenuto conto che, in corso di causa, la ricorrente ebbe ad essere visitata anche dai Sanitari dell' che, a marzo 2024, attestarono uno CP_1 stato di necessità, per come da noi presunto, con decorrenza dalla data di una nuova domanda presentata in urgenza, per il sopra descritto aggravamento clinico della paziente, ci sembra equo ritenere che alla ricorrente possa essere riconosciuto il diritto ad usufruire dei benefici di legge derivanti dall'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della recidiva neoplastica accertata mediante esame isto patologico (10/10/2023) e per almeno due anni dal termine del trattamento chemioterapico di I linea, potendosi ipotizzare una revisione dello stato di necessità a maggio 2026 come, d'altra parte, previsto dalla stessa commissione di prima istanza giusto CP_1 verbale del 21/03/2024” (cfr. consulenza).
Le conclusioni del CTU, del resto, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
Giova, tuttavia, precisare che oggetto del presente giudizio è unicamente l'accertamento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento dell'assegno mensile – beneficio revocato a seguito della visita di verifica del 17.03.2022 da parte delle Commissione a seguito CP_1
della quale l'istante veniva riconosciuta invalida nella misura del 55% – diversamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente con note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. depositate in data 12.03.2025.
Pertanto, devono ritenersi sussistenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio assistenziale revocato (assegno di invalidità) con decorrenza dal 10.10.2023, a partire, cioè, dalla data dell'accertamento della recidiva neoplastica, comprovante un aggravamento delle condizioni dell'istante, condividendo sul punto le osservazioni effettuate dal CTU in sede di integrazione.
Lo spostamento della decorrenza determina la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara sussistenti i requisiti sanitari utili per il riconoscimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dal 10.10.2023;
2) compensa integralmente le spese. Così deciso in S. M. C.V., 14.03.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico