Ordinanza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, ordinanza 13/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
ORDINANZA pronunciata fuori udienza R.G. n. 471 / 2023
FRA
OT DI AR
E
CP_1
Il Giudice, viste le note depositate rispettivamente il 30 dicembre 2024 e l'11 gennaio 2025 dal CTU nominato, Dott. che ha rappresentato che il ricorrente non si è presentato a visita Per_1
per le operazioni peritali, pur a seguito di due convocazioni;
considerato che
, in materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrante nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio;
ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale disposta in fase di appello - anche se instaurato dall'istituto previdenziale a seguito di una sentenza di primo grado fondata su una consulenza svolta in primo grado e favorevole al ricorrente- comporta il rigetto della domanda per difetto di prova. Né l'assenza del periziando alla visita peritale può ritenersi giustificata dalla mancata presenza del suo difensore all'udienza dinanzi alla corte di appello in cui viene disposta la nuova consulenza tecnica di ufficio, poiché le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale si reputano conosciute sia dalle parti presenti che da quelle che avrebbero dovuto esserlo (Cass. ord. 29 gennaio 2019 n. 2361);
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dichiara le spese di lite irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si comunichi.
Velletri, 13 gennaio 2025
Il Giudice
Pietro Gerardo Tozzi
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