Versione
2 luglio 1967
2 luglio 1967
Art. 18.
Il Consiglio nazionale, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti demandati dalla presente legge o da altre disposizioni:
a) cura la compilazione e l'aggiornamento dell'Albo nazionale mediante trascrizione da effettuarsi separatamente dagli Albi professionali di ciascun Ordine;
b) vigila sugli Ordini locali;
c) puo' ordinare agli Ordini locali di richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attivita' professionale dei singoli loro iscritti;
d) esamina i bilanci preventivi e consuntivi degli Ordini;
e) propone le modalita' per le iscrizioni agli Albi dei candidati che tempestivamente hanno ottenuto la nomina;
f) propone la misura e le modalita' per le garanzie inerenti alla stipulazione di contratti con la clausola del contraente non nominato;
g) propone norme in materia di incompatibilita' professionale e di esercizio effettivo della professione;
h) propone le tariffe di mediazione valide per tutte le Borse e stabilisce le competenze per le altre prestazioni professionali;
i) propone norme in materia di assistenza e previdenza per gli agenti di cambio;
i) puo' rappresentare la categoria degli agenti di cambio nella difesa dei diritti e degli interessi comuni;
m) esercita funzioni di consulenza nella stesura di progetti di
legge riguardanti l'ordinamento della categoria e delle Borse valori;
n) presenta alle autorita' competenti le proposte che ritiene
opportune in materia di Borse valori e di attivita' professionale;
o) stende la relazione sulla situazione economico-finanziaria e la relazione morale da comunicare agli iscritti;
p) provvede alla stesura del bilancio preventivo annuale e stabilisce i contributi strettamente necessari per lo svolgimento della propria attivita' a carico degli Ordini;
q) nomina per ogni biennio tre revisori scegliendoli per estrazione a sorte fra i nominativi a tal fine proposti in ragione di uno da ciascun Consiglio d'Ordine.
Il Consiglio nazionale, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti demandati dalla presente legge o da altre disposizioni:
a) cura la compilazione e l'aggiornamento dell'Albo nazionale mediante trascrizione da effettuarsi separatamente dagli Albi professionali di ciascun Ordine;
b) vigila sugli Ordini locali;
c) puo' ordinare agli Ordini locali di richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attivita' professionale dei singoli loro iscritti;
d) esamina i bilanci preventivi e consuntivi degli Ordini;
e) propone le modalita' per le iscrizioni agli Albi dei candidati che tempestivamente hanno ottenuto la nomina;
f) propone la misura e le modalita' per le garanzie inerenti alla stipulazione di contratti con la clausola del contraente non nominato;
g) propone norme in materia di incompatibilita' professionale e di esercizio effettivo della professione;
h) propone le tariffe di mediazione valide per tutte le Borse e stabilisce le competenze per le altre prestazioni professionali;
i) propone norme in materia di assistenza e previdenza per gli agenti di cambio;
i) puo' rappresentare la categoria degli agenti di cambio nella difesa dei diritti e degli interessi comuni;
m) esercita funzioni di consulenza nella stesura di progetti di
legge riguardanti l'ordinamento della categoria e delle Borse valori;
n) presenta alle autorita' competenti le proposte che ritiene
opportune in materia di Borse valori e di attivita' professionale;
o) stende la relazione sulla situazione economico-finanziaria e la relazione morale da comunicare agli iscritti;
p) provvede alla stesura del bilancio preventivo annuale e stabilisce i contributi strettamente necessari per lo svolgimento della propria attivita' a carico degli Ordini;
q) nomina per ogni biennio tre revisori scegliendoli per estrazione a sorte fra i nominativi a tal fine proposti in ragione di uno da ciascun Consiglio d'Ordine.
Commentario • 1
- 1. La dissenting opinion nel sistema di giustizia costituzionale italiana - Profili sostanziali (8/8)Avv. Fabio Schepis · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 5 agosto 2017 · 0.8707009
La dissenting opinion nel sistema organizzativo della Corte costituzionale Il tema d'indagine in argomento è rappresentato dai riflessi che l'eventuale introduzione dell'istituto della dissenting opinion determinerebbe sull'organizzazione e sul funzionamento della Corte costituzionale, nonché sugli effetti che il dissent produrrebbe sui componenti del medesimo collegio. A tale proposito, non sembra superfluo rilevare che, al di là dell'altissimo compito cui assolve la Consulta ogni qual volta esercita le proprie funzioni giurisdizionali, i membri che la compongono sono – e devono – esser gravati di un non comune senso di responsabilità e di coscienza nell'espletamento del loro …
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