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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. IN Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 217/2022 R.G., vertente
TRA
, nata a [...], il [...], Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. VOLANTE C.F._1
ANTONELLA
appellante
CONTRO
, nato a [...] CP_1
(CL), il 21/09/1944, , rapp.to e difeso C.F._2 dall'avv. ANTOCI IANO
appellato
Ogg: Appello avverso la sentenza n 24/2021 emessa dal
Tribunale Ordinario di Patti il 04.10.2021, non notificata
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con citazione notificata il 29.2.2022 proponeva Parte_1
appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il
Tribunale di Patti rigettava le domande dalla stessa proposte nel giudizio promosso nei confronti del fratello IN.
Si costituiva l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 16.2.2024, in esito a trattazione telematica, la causa, previa precisazione delle conclusioni, era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Giudizio di primo grado conveniva in giudizio per Parte_1 CP_1 ottenere una sentenza che: a) accertasse il proprio diritto “ in virtù dell'atto di divisione in notar di Palermo Per_1
rep.149346 del 25.02.2009,… ad ottenere copia delle chiavi di accesso alla proprietà del fratello , ove è CP_1 ubicato l'impianto tecnico consistente in un pozzo…”;b) condannasse “ a consegnare alla sorella CP_1
copia delle chiavi del cancello di accesso al Parte_1 fondo, dell'armadio contenente le pompe e del pozzo…”.
Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle CP_1
domande.
Il Tribunale decideva nei termini sopra indicati, argomentando che: a) l'atto di divisione del 25 febbraio 2009, quale atto costitutivo della servitù per cui è causa, ha espressamente specificato le modalità di esercizio della medesima, individuandole nella preventiva comunicazione dell'avente diritto (ovvero dell'odierna attrice) al proprietario del fondo,
2 e nella limitazione dell'accesso al tempo CP_1
necessario per effettuare le operazioni ivi indicate, senza prevedere la consegna delle chiavi al titolare del diritto di servitù, modalità questa del tutto difforme da quella pattuita dalle parti e, in particolare dalla necessità della preventiva comunicazione al proprietario del fondo servente;
b) nelle servitù prediali “di fonte convenzionale l'estensione e le modalità di esercizio del diritto vanno desunte necessariamente dal titolo e solo in caso di lacunosità o imprecisione del contratto, non superabili mediante
l'impiego di adeguati criteri ermeneutici, supplisce il criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante col minore aggravio di quello servente.” Nel caso di specie, non ravvisandosi -nell'atto di divisione- alcuna lacunosità né imprecisione, l'accoglimento della richiesta dell'attrice genererebbe una nuova modalità di esercizio della servitù, non solo idonea a comportare un aggravamento della servitù medesima ma anche a determinare un'oggettiva modificazione del contenuto della stessa.
Appello
Con il proposto gravame l'appellante si duole dell'errata interpretazione dell'atto di divisione e specificamente dell'affermazione che la servitù sia stata costituita con tale atto, atteso che i fondi, sempre appartenuti all'unico dante causa,
erano stati lasciati -per successione legittima- Persona_2
nello stato in cui si trovavano e la servitù de qua nasceva da destinazione del padre di famiglia.
3 Afferma, poi, la che la servitù in questione debba Pt_1
qualificarsi come servitù di acquedotto, e non di presa d'acqua o di attingimento di acqua, perché caratterizzata dalla presenza di opere apparenti per il suo esercizio, quali le condotte di derivazione, con l'effetto che alla stessa accedono una serie di facoltà necessarie all'esercizio, come passare sul fondo per compiere le ispezioni e la manutenzione;
sostiene, ancora, che le modalità indicate nell'atto di divisione, non solo non potevano derogare alla originaria destinazione del padre di famiglia e limitare il pieno diritto alla servitù di acquedotto con il preteso preavviso di accesso al fondo servente, ma erano state previste quando entrambe le parti, molto più giovani di adesso, erano spesso presenti sui luoghi e il preventivo avviso era tollerabile nell'ambito dell'esercizio della servitù coattiva e continua di acquedotto, perché si esauriva nell'immediatezza dei fatti
(interruzione del flusso d'acqua, necessità di riavvio della pompa, ispezione delle condutture, del pozzo ecc). Tale illegittima limitazione, oggi, dunque era superabile solo con la mera consegna delle chiavi di accesso alla proprietà dell'appellato limitatamente al percorso necessario per raggiungere il vano tecnico ove sono istallate le condutture, gli impianti, le pompe e il pozzo.
Censura, sotto altro profilo, la sentenza impugnata laddove argomenta: “D'altro canto, come correttamente controdedotto da parte convenuta, la finalità della costituzione della servitù, nel caso de quo, attiene al diritto di usufruire dell'acqua dal pozzo comune e al compimento delle operazioni di manutenzione
4 della pompa dell'acqua e dell'intero impianto.”; sostiene, in merito che, essendo la servitù già esistente e costituita per destinazione del padre di famiglia, la clausola inserita nell'atto di divisione non poteva, in ogni caso, essere costitutiva di un diritto di servitù “ad usufruire”. Il Tribunale, perciò erroneamente aveva affermato che esisteva una servitù di usufruire dell'acqua e del pozzo, trattandosi di servitù di acquedotto che trovava specifica disciplina nelle norme di legge.
Contesta, infine, il regolamento delle spese, rilevando che il
Tribunale, pur avendo affermato la non complessità dell'attività difensiva spiegata dal convenuto (mancanza della fase istruttoria del giudizio di primo grado e le innumerevoli udienze di mero rinvio) e la conseguente necessità di liquidare le spese in misura minore rispetto a quanto previsto nelle tabelle, ha poi, liquidato gli importi del parametro base per il valore di riferimento senza alcuna riduzione, ossia per quattro fasi.
Infatti, per le sole tre fasi espletate (studio, atto introduttivo e discussione orale), utilizzando l'importo con riferimento allo scaglione di valore sino ad €.5.200,00 (valore di riferimento adottato dal Tribunale), avrebbe dovuto liquidare € 1.620,00 mentre aveva liquidato, € 2.430,00.
Considerazioni della Corte
Sulla servitù
La servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita -ope legis- per il fatto che al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi
5 sia stato posto, o lasciato, per opere o segni manifesti ed univoci
- nel che si concreta l'indispensabile requisito dell'apparenza -in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario (o dei comproprietari) nel determinarla o nel mantenerla. Conseguentemente, il requisito della subordinazione deve essere ricercato non già nell'intenzione del proprietario del fondo, bensì nella natura delle opere oggettivamente considerate, in quanto nel loro uso normale determinino il permanente assoggettamento del fondo vicino all'onere proprio della servitù.
In forza di tale principio, nel caso specifico -risultando dall'atto di divisione l'esistenza di opere a servizio dell'intero originario compendio, (specificamente gli impianti [pozzo] -siti sul fondo di e le altre opere per la derivazione e Controparte_1
distribuzione dell'acqua, quali pompe di sollevamento e condutture) - ne deriva che, in esito a tale frazionamento, è sorta una servitù per destinazione del padre di famiglia, ope legis.
Quanto previsto in merito nell'atto di divisione, perciò, non crea una nuova servitù (convenzionale) dello stesso contenuto di quella nascente ope legis, né un diritto di minor portata, ma al più la ribadisce, ove ve ne fosse necessità.
Tale servitù, al di là delle varie dissertazioni dell'appellante, è una servitù di presa d'acqua dal pozzo, acqua che -attraverso le pompe di sollevamento e le condutture- perviene a ciascun fondo dominante per le relative necessità.
6 Detto questo, l'atto di divisione contiene non già la regolamentazione della servitù (infatti, non si stabiliscono né orari di utilizzo dell'acqua, né quantitativi) ma quella dell'adminiculum servitutis, costituito dall'accesso al fondo servente per il controllo e la manutenzione delle pompe e delle condutture (e non già per l'attivazione della pompa, cosa che afferisce all'esercizio della servitù, ad alla quale si provvede a mezzo di un interruttore esterno rispetto al vano in cui sono allocate le pompe, direttamente fruibile dalla che sul Pt_1
punto nulla ha dedotto nell'atto introduttivo.)
Che tale passaggio sia una mera facoltà accessoria, poi, si evince chiaramente dalla previsione di cessazione - contenuta nell'atto di divisione- a decorrere dal momento in cui ciascun proprietario del fondo dominante provvederà a spostare il proprio impianto fuori dal fondo servente, fermo restando il diritto di presa d'acqua, che è l'effettivo contenuto del diritto di servitù.
Il carattere saltuario e non quotidiano di tale facoltà accessoria già di per sé esclude dalla servitù in questione la facoltà di ottenere in consegna permanente una copia delle chiavi del cancello di accesso al fondo servente (cfr. Cass. Civ. 9891/96), con la conseguenziale infondatezza della pretesa della ricorrente;
pretesa comunque, infondata anche per altro verso, avendo ella espressamente aderito alla convenzione (atto di divisione) con la quale i proprietari del fondo servente e quelli dei fondi dominanti, tra cui lei stessa, lo hanno regolamentato contrattualmente, stabilendo che il passaggio sia preceduto dalla previa comunicazione al proprietario.
7 Sulla liquidazione delle spese contenuta in sentenza
Passando all'appello sulle spese, anche questo motivo è infondato. Infatti, premesso che il giudice nel liquidare le spese non ha fatto cenno alla mancanza della fase istruttoria, va detto che ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014, per fase istruttoria non si intende solo quella di espletamento dei mezzi ammessi dal giudice ma anche quella avente ad oggetto una serie di attività connesse (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi
d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione …) e che nello specifico vi è stata, essendo stati assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., di cui si è avvalso il convenuto, ed essendo stata emessa ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie.
Spese del grado
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i medi dello scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezioni civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
29.2.22 da avverso la sentenza n. 24/2021 Parte_1
emessa dal Tribunale di Patti il 04.10.2021, non notificata, nel giudizio tra l'odierna appellante e così CP_1
provvede:
- Rigetta l'appello, perché infondato;
8 -Condanna l'appellante al pagamento -in favore di
[...]
delle spese del gravame, che liquida in € 2.915,00 per CP_1
compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.,
-Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del
DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.24
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. IN Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 217/2022 R.G., vertente
TRA
, nata a [...], il [...], Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. VOLANTE C.F._1
ANTONELLA
appellante
CONTRO
, nato a [...] CP_1
(CL), il 21/09/1944, , rapp.to e difeso C.F._2 dall'avv. ANTOCI IANO
appellato
Ogg: Appello avverso la sentenza n 24/2021 emessa dal
Tribunale Ordinario di Patti il 04.10.2021, non notificata
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con citazione notificata il 29.2.2022 proponeva Parte_1
appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il
Tribunale di Patti rigettava le domande dalla stessa proposte nel giudizio promosso nei confronti del fratello IN.
Si costituiva l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 16.2.2024, in esito a trattazione telematica, la causa, previa precisazione delle conclusioni, era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Giudizio di primo grado conveniva in giudizio per Parte_1 CP_1 ottenere una sentenza che: a) accertasse il proprio diritto “ in virtù dell'atto di divisione in notar di Palermo Per_1
rep.149346 del 25.02.2009,… ad ottenere copia delle chiavi di accesso alla proprietà del fratello , ove è CP_1 ubicato l'impianto tecnico consistente in un pozzo…”;b) condannasse “ a consegnare alla sorella CP_1
copia delle chiavi del cancello di accesso al Parte_1 fondo, dell'armadio contenente le pompe e del pozzo…”.
Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle CP_1
domande.
Il Tribunale decideva nei termini sopra indicati, argomentando che: a) l'atto di divisione del 25 febbraio 2009, quale atto costitutivo della servitù per cui è causa, ha espressamente specificato le modalità di esercizio della medesima, individuandole nella preventiva comunicazione dell'avente diritto (ovvero dell'odierna attrice) al proprietario del fondo,
2 e nella limitazione dell'accesso al tempo CP_1
necessario per effettuare le operazioni ivi indicate, senza prevedere la consegna delle chiavi al titolare del diritto di servitù, modalità questa del tutto difforme da quella pattuita dalle parti e, in particolare dalla necessità della preventiva comunicazione al proprietario del fondo servente;
b) nelle servitù prediali “di fonte convenzionale l'estensione e le modalità di esercizio del diritto vanno desunte necessariamente dal titolo e solo in caso di lacunosità o imprecisione del contratto, non superabili mediante
l'impiego di adeguati criteri ermeneutici, supplisce il criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante col minore aggravio di quello servente.” Nel caso di specie, non ravvisandosi -nell'atto di divisione- alcuna lacunosità né imprecisione, l'accoglimento della richiesta dell'attrice genererebbe una nuova modalità di esercizio della servitù, non solo idonea a comportare un aggravamento della servitù medesima ma anche a determinare un'oggettiva modificazione del contenuto della stessa.
Appello
Con il proposto gravame l'appellante si duole dell'errata interpretazione dell'atto di divisione e specificamente dell'affermazione che la servitù sia stata costituita con tale atto, atteso che i fondi, sempre appartenuti all'unico dante causa,
erano stati lasciati -per successione legittima- Persona_2
nello stato in cui si trovavano e la servitù de qua nasceva da destinazione del padre di famiglia.
3 Afferma, poi, la che la servitù in questione debba Pt_1
qualificarsi come servitù di acquedotto, e non di presa d'acqua o di attingimento di acqua, perché caratterizzata dalla presenza di opere apparenti per il suo esercizio, quali le condotte di derivazione, con l'effetto che alla stessa accedono una serie di facoltà necessarie all'esercizio, come passare sul fondo per compiere le ispezioni e la manutenzione;
sostiene, ancora, che le modalità indicate nell'atto di divisione, non solo non potevano derogare alla originaria destinazione del padre di famiglia e limitare il pieno diritto alla servitù di acquedotto con il preteso preavviso di accesso al fondo servente, ma erano state previste quando entrambe le parti, molto più giovani di adesso, erano spesso presenti sui luoghi e il preventivo avviso era tollerabile nell'ambito dell'esercizio della servitù coattiva e continua di acquedotto, perché si esauriva nell'immediatezza dei fatti
(interruzione del flusso d'acqua, necessità di riavvio della pompa, ispezione delle condutture, del pozzo ecc). Tale illegittima limitazione, oggi, dunque era superabile solo con la mera consegna delle chiavi di accesso alla proprietà dell'appellato limitatamente al percorso necessario per raggiungere il vano tecnico ove sono istallate le condutture, gli impianti, le pompe e il pozzo.
Censura, sotto altro profilo, la sentenza impugnata laddove argomenta: “D'altro canto, come correttamente controdedotto da parte convenuta, la finalità della costituzione della servitù, nel caso de quo, attiene al diritto di usufruire dell'acqua dal pozzo comune e al compimento delle operazioni di manutenzione
4 della pompa dell'acqua e dell'intero impianto.”; sostiene, in merito che, essendo la servitù già esistente e costituita per destinazione del padre di famiglia, la clausola inserita nell'atto di divisione non poteva, in ogni caso, essere costitutiva di un diritto di servitù “ad usufruire”. Il Tribunale, perciò erroneamente aveva affermato che esisteva una servitù di usufruire dell'acqua e del pozzo, trattandosi di servitù di acquedotto che trovava specifica disciplina nelle norme di legge.
Contesta, infine, il regolamento delle spese, rilevando che il
Tribunale, pur avendo affermato la non complessità dell'attività difensiva spiegata dal convenuto (mancanza della fase istruttoria del giudizio di primo grado e le innumerevoli udienze di mero rinvio) e la conseguente necessità di liquidare le spese in misura minore rispetto a quanto previsto nelle tabelle, ha poi, liquidato gli importi del parametro base per il valore di riferimento senza alcuna riduzione, ossia per quattro fasi.
Infatti, per le sole tre fasi espletate (studio, atto introduttivo e discussione orale), utilizzando l'importo con riferimento allo scaglione di valore sino ad €.5.200,00 (valore di riferimento adottato dal Tribunale), avrebbe dovuto liquidare € 1.620,00 mentre aveva liquidato, € 2.430,00.
Considerazioni della Corte
Sulla servitù
La servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita -ope legis- per il fatto che al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi
5 sia stato posto, o lasciato, per opere o segni manifesti ed univoci
- nel che si concreta l'indispensabile requisito dell'apparenza -in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario (o dei comproprietari) nel determinarla o nel mantenerla. Conseguentemente, il requisito della subordinazione deve essere ricercato non già nell'intenzione del proprietario del fondo, bensì nella natura delle opere oggettivamente considerate, in quanto nel loro uso normale determinino il permanente assoggettamento del fondo vicino all'onere proprio della servitù.
In forza di tale principio, nel caso specifico -risultando dall'atto di divisione l'esistenza di opere a servizio dell'intero originario compendio, (specificamente gli impianti [pozzo] -siti sul fondo di e le altre opere per la derivazione e Controparte_1
distribuzione dell'acqua, quali pompe di sollevamento e condutture) - ne deriva che, in esito a tale frazionamento, è sorta una servitù per destinazione del padre di famiglia, ope legis.
Quanto previsto in merito nell'atto di divisione, perciò, non crea una nuova servitù (convenzionale) dello stesso contenuto di quella nascente ope legis, né un diritto di minor portata, ma al più la ribadisce, ove ve ne fosse necessità.
Tale servitù, al di là delle varie dissertazioni dell'appellante, è una servitù di presa d'acqua dal pozzo, acqua che -attraverso le pompe di sollevamento e le condutture- perviene a ciascun fondo dominante per le relative necessità.
6 Detto questo, l'atto di divisione contiene non già la regolamentazione della servitù (infatti, non si stabiliscono né orari di utilizzo dell'acqua, né quantitativi) ma quella dell'adminiculum servitutis, costituito dall'accesso al fondo servente per il controllo e la manutenzione delle pompe e delle condutture (e non già per l'attivazione della pompa, cosa che afferisce all'esercizio della servitù, ad alla quale si provvede a mezzo di un interruttore esterno rispetto al vano in cui sono allocate le pompe, direttamente fruibile dalla che sul Pt_1
punto nulla ha dedotto nell'atto introduttivo.)
Che tale passaggio sia una mera facoltà accessoria, poi, si evince chiaramente dalla previsione di cessazione - contenuta nell'atto di divisione- a decorrere dal momento in cui ciascun proprietario del fondo dominante provvederà a spostare il proprio impianto fuori dal fondo servente, fermo restando il diritto di presa d'acqua, che è l'effettivo contenuto del diritto di servitù.
Il carattere saltuario e non quotidiano di tale facoltà accessoria già di per sé esclude dalla servitù in questione la facoltà di ottenere in consegna permanente una copia delle chiavi del cancello di accesso al fondo servente (cfr. Cass. Civ. 9891/96), con la conseguenziale infondatezza della pretesa della ricorrente;
pretesa comunque, infondata anche per altro verso, avendo ella espressamente aderito alla convenzione (atto di divisione) con la quale i proprietari del fondo servente e quelli dei fondi dominanti, tra cui lei stessa, lo hanno regolamentato contrattualmente, stabilendo che il passaggio sia preceduto dalla previa comunicazione al proprietario.
7 Sulla liquidazione delle spese contenuta in sentenza
Passando all'appello sulle spese, anche questo motivo è infondato. Infatti, premesso che il giudice nel liquidare le spese non ha fatto cenno alla mancanza della fase istruttoria, va detto che ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014, per fase istruttoria non si intende solo quella di espletamento dei mezzi ammessi dal giudice ma anche quella avente ad oggetto una serie di attività connesse (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi
d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione …) e che nello specifico vi è stata, essendo stati assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., di cui si è avvalso il convenuto, ed essendo stata emessa ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie.
Spese del grado
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i medi dello scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezioni civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
29.2.22 da avverso la sentenza n. 24/2021 Parte_1
emessa dal Tribunale di Patti il 04.10.2021, non notificata, nel giudizio tra l'odierna appellante e così CP_1
provvede:
- Rigetta l'appello, perché infondato;
8 -Condanna l'appellante al pagamento -in favore di
[...]
delle spese del gravame, che liquida in € 2.915,00 per CP_1
compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.,
-Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del
DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.24
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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