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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1211\2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici presidente dott.ssa Maria Marino Merlo giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1211 \2024 R.G., vertente tra:
, c.f.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Filippo Del Mela, il 22/08/1956 ed elettivamente domiciliato in via Papa Giovanni
XXIII° n. 242, Barcellona P.G., presso lo studio dell'avv. Cicala Giovanni
Domenico, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/04/1960, ed ivi elettivamente domiciliata in via G. Medici, n. 53, presso lo studio dell'avv. Cultrera Daniela Maria Gabriella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21.02.2025, sostituita, ai sensi all'art. 127 ter comma 2
c.p.c., dal deposito di note scritte, le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/11/2024, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
in data 28.09.1978 nel comune di Milazzo, regolarmente CP_1
trascritto, e che dal matrimonio sono nati due figli, ormai maggiorenni;
che con la sentenza n.259/2009 del 16.04.2009 depositata il 20.04.2009, emessa dal
Tribunale di Barcellona P.G., sono stati dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio alle condizioni pattuite dai coniugi, ivi prevedendo a carico del la corresponsione di un assegno di mantenimento per il coniuge pari Pt_1
a €.100,00 e per il figlio minore pari a €.250,00; che con ordinanza pubblicata il
28.05.2012, in parziale accoglimento del ricorso avanzato dal ricorrente, il
Tribunale di Barcellona P.G. ha revocato l'obbligo di mantenimento del figlio a carico del , rigettando la richiesta di revoca dell'assegno divorzile in Pt_1
favore della . Nel presente giudizio, il ricorrente ha lamentato che, CP_1
medio tempore, le proprie condizioni reddituali siano mutate in peius ed ha chiesto pertanto revocare l'assegno divorzile o, in subordine, di ridurne l'ammontare.
Si è costituita , la quale ha contestato quanto Controparte_1
contenuto nel ricorso avversario, chiedendone l'integrale rigetto.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
2 21.02.2025, il Giudice delegato, fatte precisare le conclusioni ed espletata la discussione orale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità
al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che, secondo l'orientamento costante della
Suprema Corte, “la revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una
sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a
mutare il pregresso assetto patrimoniale, per cui il giudice deve verificare se, ed
in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato
l'equilibrio raggiunto con la sentenza di divorzio e ad adeguare l'importo o lo
stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI -1, ord. 2620/2018). Pertanto, “in sede di
revisione il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione
dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione
delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile,
ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione
dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze,
sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e
ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (cfr. Cass. civ. 787/2017). In tale sede pertanto devono essere considerati solo gli elementi successivi alla pronuncia di divorzio, tali da incidere sull'assetto patrimoniale cristallizzato con la sentenza di divorzio.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha domandato di revocare l'assegno divorzile previsto in favore della resistente, deducendo la modifica delle condizioni reddituali delle parti. In particolare, Il ha dichiarato di Pt_1
3 aver cessato il proprio rapporto di lavoro in data 30.11.2019 e di percepire, allo stato, una pensione INPS dell'importo mensile di €.1.830,00 (v. atto di ricorso e autocertificazione reddituale depositata il 12.12.2024). Dalla documentazione fiscale in atti si evince che il ha percepito nell'anno d'imposta 2019 Pt_1
l'importo complessivo di €.35.606,00, mentre, negli anni d'imposta 2021 e 2022 il reddito di €.22.725,00, e nell'anno d'imposta 2023 il reddito complessivo di
€.24.825,00 (v. all.ti 6 e 7 del 5.11.2024 e all.ti del 12.12.2024). Il ricorrente ha altresì dichiarato di essere proprietario di un appartamento sito a San Filippo del
Mela, oltre che cointestatario per metà di un garage pertinenziale, di essere titolare di un autoveicolo immatricolato nel 2006 (v. ancora autocertificazione reddituale depositata il 12.12.2024). Egli ha altresì esposto di aver contratto nuove nozze con la sig.ra in data 14.05.2011, alla quale è stata Controparte_2
riconosciuta l'invalidità civile INPS e riduzione della capacità lavorativa dell'85% in data 23.04.2024 (v. all.ti 8 e 10 del 5.11.2024) e che con sentenza del
25.05.2022 è stata riconosciuta alla una quota del TFR del CP_1
ricorrente, pari ad €. 2.630,58, oltre interessi legali (v. all. 5 del ricorso). Di contro, la , dipendente in qualità di salumiera presso la ditta “Cappellano CP_1
Giovanni srl” e consulente di prodotti “ , percepisce, allo stato, un reddito Pt_2
mensile di €.1.355,00 (a fronte dell'importo mensile di €.670,00 percepito nel
2012, v. ordinanza del 28.05.2012) e ha dichiarato, nell'anno d'imposta 2023, di aver percepito un reddito complessivo di €.23.412,00. La resistente ha poi dichiarato di vivere nella casa di proprietà della figlia, in usufrutto, pagando le relative utenze (v. processo verbale del 21.02.2025) e di essere titolare di una autovettura (v. autocertificazione reddituale, busta paga del mese di novembre
2024, Irpef 2024, allegati con l'atto di ricorso).
4 Alla luce di quanto esposto, risultano intervenuti fatti nuovi sopravvenuti che hanno comportato un mutamento della situazione economica in capo alle parti rispetto al provvedimento giudiziale adottato in data 28.05.2012. Il
peggioramento delle condizioni economiche subito dal ricorrente a seguito del proprio pensionamento, al pari dell'incremento dei redditi della resistente,
giustificano l'accoglimento della richiesta avanzata dal , con Pt_1
conseguente revoca dell'assegno divorzile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del rito prescelto,
del grado di complessità delle questioni esaminate e delle attività difensive compiute.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1211\2024 R.G.,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
1. ACCOGLIE il ricorso avanzato da Parte_1
e, per l'effetto, revoca l'assegno divorzile carico dal ricorrente in favore di
; Controparte_1
2. condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
di giudizio sostenute da , che si liquidano in €. Parte_1
2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a.
come per legge.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 17/03/2025
5 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici presidente dott.ssa Maria Marino Merlo giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1211 \2024 R.G., vertente tra:
, c.f.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Filippo Del Mela, il 22/08/1956 ed elettivamente domiciliato in via Papa Giovanni
XXIII° n. 242, Barcellona P.G., presso lo studio dell'avv. Cicala Giovanni
Domenico, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/04/1960, ed ivi elettivamente domiciliata in via G. Medici, n. 53, presso lo studio dell'avv. Cultrera Daniela Maria Gabriella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21.02.2025, sostituita, ai sensi all'art. 127 ter comma 2
c.p.c., dal deposito di note scritte, le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/11/2024, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
in data 28.09.1978 nel comune di Milazzo, regolarmente CP_1
trascritto, e che dal matrimonio sono nati due figli, ormai maggiorenni;
che con la sentenza n.259/2009 del 16.04.2009 depositata il 20.04.2009, emessa dal
Tribunale di Barcellona P.G., sono stati dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio alle condizioni pattuite dai coniugi, ivi prevedendo a carico del la corresponsione di un assegno di mantenimento per il coniuge pari Pt_1
a €.100,00 e per il figlio minore pari a €.250,00; che con ordinanza pubblicata il
28.05.2012, in parziale accoglimento del ricorso avanzato dal ricorrente, il
Tribunale di Barcellona P.G. ha revocato l'obbligo di mantenimento del figlio a carico del , rigettando la richiesta di revoca dell'assegno divorzile in Pt_1
favore della . Nel presente giudizio, il ricorrente ha lamentato che, CP_1
medio tempore, le proprie condizioni reddituali siano mutate in peius ed ha chiesto pertanto revocare l'assegno divorzile o, in subordine, di ridurne l'ammontare.
Si è costituita , la quale ha contestato quanto Controparte_1
contenuto nel ricorso avversario, chiedendone l'integrale rigetto.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
2 21.02.2025, il Giudice delegato, fatte precisare le conclusioni ed espletata la discussione orale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità
al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che, secondo l'orientamento costante della
Suprema Corte, “la revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una
sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a
mutare il pregresso assetto patrimoniale, per cui il giudice deve verificare se, ed
in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato
l'equilibrio raggiunto con la sentenza di divorzio e ad adeguare l'importo o lo
stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI -1, ord. 2620/2018). Pertanto, “in sede di
revisione il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione
dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione
delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile,
ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione
dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze,
sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e
ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (cfr. Cass. civ. 787/2017). In tale sede pertanto devono essere considerati solo gli elementi successivi alla pronuncia di divorzio, tali da incidere sull'assetto patrimoniale cristallizzato con la sentenza di divorzio.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha domandato di revocare l'assegno divorzile previsto in favore della resistente, deducendo la modifica delle condizioni reddituali delle parti. In particolare, Il ha dichiarato di Pt_1
3 aver cessato il proprio rapporto di lavoro in data 30.11.2019 e di percepire, allo stato, una pensione INPS dell'importo mensile di €.1.830,00 (v. atto di ricorso e autocertificazione reddituale depositata il 12.12.2024). Dalla documentazione fiscale in atti si evince che il ha percepito nell'anno d'imposta 2019 Pt_1
l'importo complessivo di €.35.606,00, mentre, negli anni d'imposta 2021 e 2022 il reddito di €.22.725,00, e nell'anno d'imposta 2023 il reddito complessivo di
€.24.825,00 (v. all.ti 6 e 7 del 5.11.2024 e all.ti del 12.12.2024). Il ricorrente ha altresì dichiarato di essere proprietario di un appartamento sito a San Filippo del
Mela, oltre che cointestatario per metà di un garage pertinenziale, di essere titolare di un autoveicolo immatricolato nel 2006 (v. ancora autocertificazione reddituale depositata il 12.12.2024). Egli ha altresì esposto di aver contratto nuove nozze con la sig.ra in data 14.05.2011, alla quale è stata Controparte_2
riconosciuta l'invalidità civile INPS e riduzione della capacità lavorativa dell'85% in data 23.04.2024 (v. all.ti 8 e 10 del 5.11.2024) e che con sentenza del
25.05.2022 è stata riconosciuta alla una quota del TFR del CP_1
ricorrente, pari ad €. 2.630,58, oltre interessi legali (v. all. 5 del ricorso). Di contro, la , dipendente in qualità di salumiera presso la ditta “Cappellano CP_1
Giovanni srl” e consulente di prodotti “ , percepisce, allo stato, un reddito Pt_2
mensile di €.1.355,00 (a fronte dell'importo mensile di €.670,00 percepito nel
2012, v. ordinanza del 28.05.2012) e ha dichiarato, nell'anno d'imposta 2023, di aver percepito un reddito complessivo di €.23.412,00. La resistente ha poi dichiarato di vivere nella casa di proprietà della figlia, in usufrutto, pagando le relative utenze (v. processo verbale del 21.02.2025) e di essere titolare di una autovettura (v. autocertificazione reddituale, busta paga del mese di novembre
2024, Irpef 2024, allegati con l'atto di ricorso).
4 Alla luce di quanto esposto, risultano intervenuti fatti nuovi sopravvenuti che hanno comportato un mutamento della situazione economica in capo alle parti rispetto al provvedimento giudiziale adottato in data 28.05.2012. Il
peggioramento delle condizioni economiche subito dal ricorrente a seguito del proprio pensionamento, al pari dell'incremento dei redditi della resistente,
giustificano l'accoglimento della richiesta avanzata dal , con Pt_1
conseguente revoca dell'assegno divorzile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del rito prescelto,
del grado di complessità delle questioni esaminate e delle attività difensive compiute.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1211\2024 R.G.,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
1. ACCOGLIE il ricorso avanzato da Parte_1
e, per l'effetto, revoca l'assegno divorzile carico dal ricorrente in favore di
; Controparte_1
2. condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
di giudizio sostenute da , che si liquidano in €. Parte_1
2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a.
come per legge.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 17/03/2025
5 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
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