Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 30/05/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali- _______
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice
Dott. Giorgia Sartoni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario R.G. n. 72-1/2025 diretto alla dichiarazione di apertura della
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società (c.f. Controparte_1
– REA FO-400017), con sede in Cesena, Viale Carducci n. 85 P.IVA_1
Visto il ricorso proposto in data 22/04/2025 da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MONTANARI CINZIA (c.f. ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a Ravenna Viale Della Lirica n. 35
nei confronti di
(c.f. – REA FO-400017), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Cesena, Viale Carducci n. 85, rappresentata e difesa dall'avv. ALFONSO CELLI (c.f. dall'avv. TANIA ZANELLI (c.f. ) ed CodiceFiscale_3 C.F._4
elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito a Cesena, Viale Bovio n. 48
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza effettuata a mezzo p.e.c. ai sensi dell'art. 40, comma 6 CCII in data 23/04/2025;
− dato atto che la società convenuta si è ritualmente costituita in data 22/05/2025;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la propria sede nel circondario di questo Ufficio;
− considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCII;
− rilevato in particolare che il debitore è imprenditore commerciale, iscritto al Registro imprese per lo svolgimento di attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e la distribuzione di merce;
− rilevato inoltre che risultano superate le soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)
CCII, come emerge dall'ultimo bilancio depositato al 31/12/2023 in cui l'attivo circolante è indicato in € 2.952.264 (sceso a € 1.533.661 nel bilancio provvisorio al
31/12/2024), i ricavi lordi in € 6.924.181e l'indebitamento complessivo in € 5.074.924
(aumentato a € 5.430.863 nel bilancio provvisorio al 31/12/2024);
− osservato che risulta assolto anche l'onere a carico del creditore istante di dimostrare la presenza di debiti scaduti superiori al limite di cui all'art. 49, comma 5 CCII, atteso che il medesimo è titolare di un credito di € 127.493, oltre interessi e spese come risultante dal decreto ingiuntivo n. 635/2024 munito di provvisoria esecutività;
− ritenuta la sussistenza dello stato di insolvenza della società risultante, non tanto e non solo dal mancato pagamento del creditore istante, il cui credito è oggetto di contestazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ma dall'ingentissima perdita di esercizio registrata nell'ultimo bilancio al 31/12/2023 pari a € 4.116.231, solo in parte ridottasi nell'esercizio successivo a seguito di aumento di capitale deliberato, sottoscritto e versato dai soci per € 1.200.000 (il bilancio provvisorio al 31/12/2024 indica la perdita in €
3.493.880) e da quanto esposto dalla stessa convenuta nella comparsa di costituzione sul fatto che il piano di sviluppo proposto dalla società e sotteso a tale aumento del capitale sociale, non ha dato gli esiti sperati, tanto che nello scorso mese di novembre gli amministratori hanno iniziato ad interloquire con i maggiori azionisti e con gli obbligazionisti per valutare la sussistenza dei presupposti per procedere ad una nuova manovra finalizzata a ridurre l'indebitamento ed a fornire nuova liquidità per sostenere la ristrutturazione dell'azienda, avviando, al contempo, sia contatti con potenziali investitori esterni per verificare la disponibilità ad entrare nel capitale sociale, sia ad adottare ulteriori manovre finalizzate ad una drastica riduzione dei costi (in tal senso sono stati chiusi i magazzini di Ravenna e di Rimini, dopo che nel corso del 2024 era stato già chiuso quello di Bologna, fonte di perdite);
− la stessa convenuta ha precisato che gli amministratori avevano suggerito, nei primi mesi dell'anno, una proposta di piano di ristrutturazione del debito per sostenere l'accesso alla composizione negoziata della crisi al fine di risanare le condizioni patrimoniali e finanziarie della società, conservando l'unico magazzino di Cesena attraverso il quale servire i clienti senza tuttavia raccogliere il consenso preliminare dei soci né riuscire a trovare soggetti interessati a rilevare l'azienda, ottenendo solo nel maggio 2025 dalla
[...]
di Pesaro una proposta di affitto del ramo d'azienda per l'hub di Cesena, con CP_2
proposta irrevocabile di acquisto, che nel C.diA. del 16/05/2025 gli amministratori avevano deliberato di accettare per salvaguardare l'avviamento aziendale, senza tuttavia perfezionare l'accordo, stante la sopraggiunta istanza di liquidazione giudiziale, pur avendo già avviato le interlocuzioni in sede sindacale con i lavoratori;
− ritenuto pertanto che, a fronte di una simile situazione, Controparte_1
ersi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere
[...]
regolarmente le obbligazioni assunte e che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
− ritenuto che, in considerazione di quanto rappresentato dalla società in sede di udienza, sia opportuno autorizzare, ai sensi dell'art. 211 CCII, la prosecuzione dell'attività
d'impresa, limitatamente all'unico hub di Cesena ancora in esercizio, al fine di salvaguardare il valore dell'avviamento e del cospicuo magazzino che, in caso di cessazione dell'operatività aziendale, perderebbero gran parte del loro valore, nonché di consentire al nominando curatore di avviare le necessarie procedure competitive per l'affitto e/o cessione in esercizio dell'azienda (tenuto conto della proposta già pervenuta dalla
[...]
, da limitarsi allo stato in tre mesi, salva possibilità di interruzione anticipata o di CP_2
proroga in base all'andamento dell'attività, su cui il nominando curatore sarà chiamato a riferire periodicamente al giudice delegato e al costituendo comitato dei creditori;
− tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII
e in particolare delle risultanze dei rapporti riepilogativi, degli incarichi in corso e dei criteri di rotazione;
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (c.f. – REA FO-400017), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Cesena, Viale Carducci n. 85
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA
Curatore il dott. (c.f. con studio in Persona_1 C.F._5
Cesena via L. Lucchi n. 135, iscritto all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei periti Contabili di Forlì-Cesena e all'elenco Nazionale dei Gestori della crisi;
che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII
AUTORIZZA la prosecuzione dell'attività d'impresa ex art. 211 CCII come precisato nella parte motiva
DISPONE
che il Curatore valuti con tempestività la persistenza delle condizioni per proseguire, in tutto o in parte, l'attività d'impresa e si attivi per formare al più presto il Comitato dei creditori per informarlo sull'andamento della gestione e pronunciarsi sull'opportunità di continuare o meno l'attività d'impresa, attenendosi a quanto previsto e disposto dall'art. 211 CCII;
che il Curatore tenga informato il GD dell'andamento dell'attività d'impresa con relazioni mensili e alla conclusione del periodo di continuità aziendale presenti un rendiconto delle attività da depositare in Cancelleria;
AVVISA il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, previa verifica della propria disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, di cui dovrà dare atto nell'accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c. e rispetto a - C.F. : Controparte_1 P.IVA_1
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 05/08/2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura ai sensi dell'art. 198 CCII;
in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al
P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII.
FISSA il giorno 23/10/2025 ad ore 09:45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato sopra nominato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVERTE
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII
e-bis) l'indicazione delle coordinate bancarie segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;
che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il Curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.
che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più la necessità di assistenza de Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;
che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;
che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;
ORDINA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 29/05/2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Barbara Vacca