Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/06/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2319 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Romina Macioce ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa in Venticano alla Via Marconi n. 27 presso lo studio dell'avv. Luigi Ziccardi, giusta mandato in atti;
ATTRICE
E
, in persona dell'omonimo titolare Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Stefanelli ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Benevento alla Via Carlo da Tocco n. 11, giusta mandato in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso- ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza- la ditta individuale , in persona dell'omonimo titolare Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso la procedura esecutiva mobiliare n. 428/2020 intrapresa nei suoi confronti dalla assumendo che il Parte_1
credito da questa azionato in via esecutiva risultava fondato su titoli cambiari con
Il G.E. accoglieva la richiesta di sospensione assegnando alle parti termine per la introduzione del giudizio di merito che veniva istaurato su istanza della allo Parte_1
scopo di sentir accertare la ritualità della procedura poiché fondata su titoli sottoscritti regolarmente dalla debitrice. Si costituiva la convenuta la quale, invece, insisteva per l'accoglimento della proposta opposizione.
Ammessa ed espletata CTU grafologica, la causa all'udienza del 19.03.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare va rilevato che l'oggetto della presente controversia attiene, essenzialmente, alla autenticità delle sottoscrizioni apparentemente a firma di Parte_2
quali apposte ai titoli cambiari che hanno fondato la opposta esecuzione mobiliare
[...]
rilasciati dalla ditta individuale in favore della Controparte_1
e da quest'ultima girate in favore della per il Controparte_2 Parte_1
pagamento di alcune fatture.
A dire della opponente, infatti, tali sottoscrizioni sarebbero apocrife, di cui la illegittimità della esecuzione intrapresa nei suoi confronti dalla Parte_1
Al fine di verificare la fondatezza delle doglianze di parte opponente è stata espletata CTU grafologica a firma della dott.ssa la quale ha concluso il proprio elaborato Persona_1
peritale affermando che le firme apposte ai titoli cambiari oggetto di indagine appartengono all'automatismo scrittorio di Controparte_1
Questo giudice condivide le conclusioni cui è giunto il CTU in quanto fondate su motivazione logica e coerente oltre che ribadite anche in seguito alle osservazioni presentate dalla difesa di parte opponente. Si ritiene, quindi, dimostrata sotto tale profilo la legittimità della esecuzione mobiliare intrapresa. Parte opponente ha, inoltre, eccepito di non aver intrattenuto alcun rapporto commerciale con la Anche tale motivo di CP_3
opposizione è da ritenersi destituito di fondamento in quanto la opposta ha agito in via esecutiva in virtù di titoli cambiari sottoscritti dalla Controparte_1 in favore della e da quest'ultima girati in favore della Controparte_2
la responsabilità dell'emittente del titolo in ordine al pagamento resta anche Parte_1
successivamente alla girata, dunque alcun rilievo può avere quanto allegato dalla opponente circa la circostanza di non aver intrattenuto alcun rapporto commerciale con la ditta che ha sottoscritto i titoli.
Si impone per quanto detto il rigetto della proposta opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo,
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna la , in persona Controparte_1
dell'omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della liquidate in € 3900,00 per onorari ed € 564,00 per esborsi Parte_1 comprensivi di € 300,00 quale acconto CTU, oltre iva, cp.a. e rimborso spese generali pone le spese di CTU come liquidate definitivamente a carico di parte opponente
Così deciso in Benevento, 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola