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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 312/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Bruno Piccolo giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Bove in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 08/02/2019 dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
668/2018 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
05/04/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” -
Cerebrovasculopatia cronica con iniziale declino cognitivo, soprattutto mnesico
- Artrosi pluridistrettuale a carattere invalidante con particolare impegno del rachide, della spalla dx , delle mani e delle ginocchia ( esiti di meniscectomia selettiva mediale dx, lussazione recidivante anamnestica spalla dx). Sindrome del tunnel carpale a sinistra - III stadio - Ernia iatale e gastroduodenopatia erosiva da brachiesofago congenito - Ernia ombelicale ( lipoma pre-erniario) Punta
d'ernia inguinale destra - Ipertensione arteriosa in difficile controllo farmacologico con danno d'organo ( retinopatia ipertensiva di 1° e 2° grado ) -
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale con indicazione alla protesizzazione -
Diabete mellito tipo II in trattamento dietetico. Anamnesi di perdita di coscienza di origine non determinata. Iperomocisteinemia”.
Il CTU ha aggiunto che tali patologie “riducono con certezza la capacità di lavoro nelle attività confacenti alle sue [del ricorrente] attitudini in modo permanente a meno di un terzo del normale con decorrenza dalla visita medico legale relativa alla presente consulenza (27.2.2023)”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno ordinario d'invalidità ai sensi della legge 222/84).
Pag. 2 di 4 In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la chiesta provvidenza.
3.2 Nulla può essere liquidato per le spese relative alla CTU espletata in sede di
ATPO in mancanza della prescritta domanda ex art. 71 del dpr 115/2002.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1
come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che Pt_1
[nato il [...] a [...]], a far data dal
[...]
27/02/2023 si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità ai sensi dell'art. 1 Legge 222/84;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) nulla per le spese di CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo;
Pag. 3 di 4 4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 14/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 312/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Bruno Piccolo giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Bove in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 08/02/2019 dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
668/2018 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
05/04/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” -
Cerebrovasculopatia cronica con iniziale declino cognitivo, soprattutto mnesico
- Artrosi pluridistrettuale a carattere invalidante con particolare impegno del rachide, della spalla dx , delle mani e delle ginocchia ( esiti di meniscectomia selettiva mediale dx, lussazione recidivante anamnestica spalla dx). Sindrome del tunnel carpale a sinistra - III stadio - Ernia iatale e gastroduodenopatia erosiva da brachiesofago congenito - Ernia ombelicale ( lipoma pre-erniario) Punta
d'ernia inguinale destra - Ipertensione arteriosa in difficile controllo farmacologico con danno d'organo ( retinopatia ipertensiva di 1° e 2° grado ) -
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale con indicazione alla protesizzazione -
Diabete mellito tipo II in trattamento dietetico. Anamnesi di perdita di coscienza di origine non determinata. Iperomocisteinemia”.
Il CTU ha aggiunto che tali patologie “riducono con certezza la capacità di lavoro nelle attività confacenti alle sue [del ricorrente] attitudini in modo permanente a meno di un terzo del normale con decorrenza dalla visita medico legale relativa alla presente consulenza (27.2.2023)”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno ordinario d'invalidità ai sensi della legge 222/84).
Pag. 2 di 4 In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la chiesta provvidenza.
3.2 Nulla può essere liquidato per le spese relative alla CTU espletata in sede di
ATPO in mancanza della prescritta domanda ex art. 71 del dpr 115/2002.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1
come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che Pt_1
[nato il [...] a [...]], a far data dal
[...]
27/02/2023 si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità ai sensi dell'art. 1 Legge 222/84;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) nulla per le spese di CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo;
Pag. 3 di 4 4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 14/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4