Sentenza 21 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2002, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBB0 24 97 / 02 Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 15930/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 6010 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 10/12/0 1 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
UN IU;
- intimato 2001 avverso la sentenza n. 542/00 del Tribunale di NOLA, 4866 depositata il 29/02/00 R.G. N. 565/98;- -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R G. 15930/00 La Corte rilevato che l'INPS ha proposto ricorso per cassazione -denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 291, 421, 434 e 435 cod. proc. civ.- avverso la sentenza del Tribunale di Nola del 29 febbraio 2000, che ha dichiarato i mprocedibile, per mancata prova della relativa notifica, (tempestivamente depositato) neil'appello dell'Istituto confronti di NU IU, non costituitosi nel giudizio di secondo grado;
ritenuto che
il ricorso -ritualmente notificato al NU (non costituitosi neppure in questa sede)- è fondato, essendo ormai giurisprudenza consolidata, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n.6841 del 1996, il principio che "nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione ai seorsi dell'art. 435 could free v dell'appello si perfeziona con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza -giuridica o di fatto- della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine -necessariamente perentorio- per provvedere a notificare il ricorso-decreto"; considerato che, accogliendosi il ricorso, deve cassarsi l'impugnata sentenza, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli per la decisione nel merito, applicazione del principio suesposto, e per la disciplina spese del giudizio di legittimità;
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata senten rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso, in Roma, il 10 dicembre 2001 bielle Il Cons.-est. Il Presidente Flowed, fi ou ག་པ་ ན་ཐ་པ་འབ་ཡ་ Eivore fearselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 21 FEB.2002 IL CANCELLIERE CAR