Sentenza 13 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di espropriazione immobiliare, l'offerta alla gara, conseguente all'aumento di sesto ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., può essere dall'aggiudicatario provvisorio effettuata anche a mezzo di mandatario munito di procura speciale, in quanto il richiamo agli artt. 571 e 573 contenuto nell'art. 584 cod. proc. civ. non comporta l'integrale applicabilità, nella fase del rincaro, sia delle dette norme richiamate -dovendo in particolare il richiamo all'art. 571 considerarsi limitato alle modalità di presentazione delle offerte- sia "a fortiori" della (intera) disciplina della vendita senza incanto, essendovi una logica progressione dalla vendita senza incanto a quella con incanto che legittima il passaggio dalla prima alla seconda ma non anche viceversa, nè trovando fondamento che l'aggiudicatario provvisorio, pur avendo partecipato alla vendita con incanto a mezzo di mandatario munito di mandato speciale, non possa partecipare alla gara in aumento di sesto personalmente o a mezzo di procuratore legale, atteso che una volta assicurato (attraverso l'offerta in aumento) l'esito dell'incanto corrisponde all'interesse della procedura di espropriazione la facilitazione alla partecipazione alla gara.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/01/2005, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2005 |
Testo completo
UBBLICA ITALIANA0057-89.05 ORIGINALE NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Ohhowzime CX art. 517 c. fc. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA Presidente R.G.N. 23418/01 Cron. 578 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep. 106 Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere Ud. 15/11/04 - Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA CORNIANI LUCIANO, elettivamente studio dell'avvocato VIA BOCCIONI 4, presso lo ANTONINO SMIROLDO, che lo difende unitamente all'avvocato VENIERO ZORZI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CA' CIMA SRL, in persona del suo legale rappresentante sig. Rosso Floriano, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato VANIA ROMANO, che la difende unitamente all'avvocato RICCARDO BONELLO, giusta delega in atti;
2004 1913 controricorrente -1- nonchè
contro
BANCA ROMA SPA, HRL HOLDING RESEARCH CORPORATION INTERN;
- intimati avverso la sentenza n. 739/01 del Tribunale di ROVIGO, emessa il 22 maggio 2001, depositata il 17/07/01;RG. 826/2000. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/04 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato VANIA ROMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN NI presentava a norma dell'art. 584 c.p.c. offerta di acquisto con aumento di un sesto del prezzo raggiunto all'incanto di un bene staggito alla H.R.C. s.r.l.. Il notaio delegato alle operazioni di vendita fissava la gara, alla quale partecipava il NI e AN TI nella qualità di mandatario della precedente aggiudicataria del bene, s.r.l. Cà Cima. A seguito della gara il bene era nuovamente aggiudicato alla detta società. Il NI proponeva opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.C., deducendo che la partecipazione ani dell'aggiudicatario alla gara a mezzo di mandatario speciale invece che personalmente ° а mezzo di procuratore legale era nulla e la nullità travolgeva l'aggiudicazione. Fissata l'udienza di comparizione, si costituiva la società aggiudicataria e resisteva. Il tribunale di Rovigo rigettava l'opposizione, considerando che a seguito dell'offerta in aumento di un sesto si apre una fase ulteriore rispetto a quella dell'incanto svoltosi precedentemente;
il giudice o il notaio, se delegato, debbono indire una vendita senza incanto ex art. 573 c.p.c.; ne consegue che nella specie il notaio ha erroneamente disposto la vendita 1 con incanto;
non par dubbio che il provvedimento, a mezzo del quale viene disposta la vendita, costituisca : atto dell'esecuzione che incide direttamente sulla chesituazione giuridica sia dell'aggiudicatario dell'offerente e contro di esso sia possibile proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. se si tratta di esecuzione delegata, reclamo ex art. 591 ter c.p.c.; la decadenza dal termine previsto per l'opposizione comporta sanatoria di fatto dell'atto viziato e di quelli successivi;
alla stregua di tale principio l'aggiudicazione del bene è “pienamente efficace, con Bimann conseguente rigetto dell'opposizione in quanto tardiva se riferita all'atto con cui il notaio provvedeva alla fissazione della vendita a seguito di offerta in aumento di un sesto, e infondata se relativa alla successiva aggiudicazione". Il NI ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., affidandosi a tre motivi;
la s.r.l. Cà ha resistito con controricorso;
le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ÷ violazione e falsa applicazione dell'art. 584 c.p.c. e delle norme richiamate da tale articolo;
il tribunale - sostiene ha ritenuto che il notaio delegato ha disposto la vendita all'incanto, mentre ha disposto la 2 vendita senza incanto, tant'è che l'avviso contiene l'indicazione del debitore, dell'immobile, delle condizioni di vendita e richiama l'art. 584 c.p.c.; la gara si è, comunque, svolta con le modalità della vendita senza incanto e l'avviso ha, pertanto, raggiunto lo scopo;
in definitiva, il tribunale, ritenendo che il notaio ha disposto la vendita con incanto e l'avviso relativo è invalido, ha violato l'art. 584 c.p.c. e le norme da esso richiamate, che prevedono la partecipazione personale о a mezzo di procuratore legale alla gara. Высокий 2. Con il secondo motivo il ricorrente censura il tribunale per non avere motivato l'affermazione che il notaio ha disposto la vendita con incanto invece che senza.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che ricorrono le condizioni perché la Corte decida la causa nel merito. :
4. La questione di fondo che il ricorso pone è se si possa partecipare a mezzo di mandatario munito di procura speciale alla gara conseguente all'offerta di aumento del sesto.
4.1. La risposta negativa data da questa Corte con la sentenza 12.4.1988, n. 2871, è giustificata con il seguente ragionamento. 3 La partecipazione alla procedura esecutiva attività processuale;
per immobiliare costituisce regola generale tale attività deve essere svolta а mezzo di procuratore legale;
solo eccezionalmente la legge ne consente lo svolgimento a mezzo di mandatario munito di procura speciale;
l'art. 584 è inserito tra le norme che disciplinano la vendita con incanto, ma richiama gli artt. 571 e 573, collocati nel paragrafo della vendita senza incanto, cosicché dopo l'offerta di aumento di sesto la gara si effettua con la forma della vendita senza incanto;
poiché l'art. 571, a differenza dell'art. 579, ammette Вд алий all'offerta la parte personalmente o a mezzo di procuratore legale, si deve escludere che si possa partecipare alla gara a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
4.2. La sentenza è stata fermamente criticata dalla dottrina;
dal dibattito che ne è seguito è emerso che sul piano sistematico non si giustifica che l'aggiudicatario provvisorio non si possa avvalere della facoltà di partecipare alla gara in aumento di sesto a mezzo di mandatario munito di procura speciale, di cui si è avvalso nel primo incanto;
su un piano più : generale si è rilevato che dagli artt. 569, comma 3, e 575 è desumibile il principio che è possibile passare dalla vendita senza incanto a quella con incanto, ma perchénon il contrario;
ciò l'art. 588 esclude 4 espressamente questa seconda possibilità e si arriva all'incanto dopo che si è motivatamente esclusa la fruttuosità della vendita senza incanto ovvero dopo che di questa si è constatata la infruttuosità; con la puntualizzazione che il fatto che l'art. 584 richiama gli artt. 571 e 573 relativi alla vendita senza incanto non significa che 1'offerta in aumento di sesto determina il passaggio dalla vendita con incanto a quella senza, considerato che l'avere fruttuosamente esperito l'incanto comporta cristallizzazione delle modalità della vendita. Romani 4.3. Occupandosi della questione dei soggetti legittimati а partecipare alla fase del rincaro le sezioni unite di questa Corte con sentenza 22.7.1993, n. 8187, hanno affermato che il richiamo contenuto nel secondo comma dell'art. 584 ai precedenti artt. 571 e 573 in tema di vendita senza incanto non comporta che nella fase del rincaro siano applicabili totalmente le disposizioni richiamate e, tanto meno, l'intera disciplina della vendita senza incanto. La giurisprudenza successiva si è adeguata non fornire altri contributi (Cass. 26.2.1998, n. senza 2122). In un ulteriore approfondimento si è chiarito che sul piano interpretativo è significativo il mancato rinvio all'art. 572 relativo alla deliberazione del 5 e connesso alla libertà di giudice sull'offerta ex art. 571; che la contenuto dell'offerta deliberazione sull'offerta conseguente all'aumento del t sesto non si deve svolgere nelle forme della vendita senza incanto, anche se è prevista una gara ai sensi dell'art. 573; che il richiamo all'art. 571 si deve ritenere limitato alla forma del procedimento e, cioè, alle modalità di presentazione delle offerte al fine di conseguire il duplice obiettivo di assicurare la serietà delle offerte in aumento e la celerità del 22.9.2000, n. 12544, in procedimento (Cass. motivazione).
4.4. In questo quadro la questione posta con il Bomani ricorso va rivisitata. 4.5.
Considerato che
per effetto del richiamo agli artt. 571 e 573 contenuto nell'art. 584 non va estesa alla fase del rincaro la disciplina della vendita senza incanto;
limitato alle modalità di presentazione delle offerte il richiamo all'art. 571; rilevato che vi è una logica progressione dalla vendita senza incanto а quella con incanto, cosicché dalla prima si può passare alla seconda e non viceversa;
ritenuto che
non v'è f ragione perché l'aggiudicatario provvisorio partecipi alla gara in aumento di sesto, personalmente o a mezzO avendo partecipato alladi procuratore legale, pur vendita con incanto a mezzo di mandatario munito di 6 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si atteste la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 8.03-2005 Serie 4 1 527 versate € 151,4 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. mandato speciale;
tenuto presente che l'interesse della2002) espropriazione, una volta che si sia assicurato attraverso l'offerta in aumento l'esito dell'incanto, è quello di facilitare la partecipazione alla gara, si ritiene che si debba dare risposta positiva alla questione.
4.6. Si afferma, pertanto, che l'offerta alla conseguente all'aumento di sesto a norma gara, dell'art. 584, si può fare anche a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
5. Rimangono assorbite le ulteriori questioni.
6. Il ricorso è rigettato;
si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 15.11.2004. Il Consigliere estensore Il Presidente proscrittoie Вчино In vann IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 13 GEN. 2005 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 7