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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4015/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4015/2020
promossa da:
CO , CF: , rappresentato e difeso Pt_1 C.F._1
dall'avv. RAFFAELLO CO
APPELLANTE
Contro
CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
EMILIO PRISCO
APPELLATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.02.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione notificato in data 12.03.2018, conveniva Parte_2
in giudizio asserendo che in data 18.02.1993 Controparte_1
sottoscriveva con essa una polizza vita "anni d'oro" n. 238197 e che detta polizza prevedeva che i premi versati venissero rivalutati in base al rendimento netto del "Fondo Medinvest", con un tasso d'interesse minimo garantito del 4%.
Aggiungeva che , in data 26.11.2009, gli inviava Controparte_1
comunicazione della scadenza polizza, richiedendo le modalità di liquidazione delle somme dovute per un importo asseritamente inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto tenuto conto dei criteri di rendimento indicati in contratto e in particolare del tasso minimo garantito del 4%.
Pertanto, conveniva in giudizio per ivi sentirla Controparte_1
condannare al pagamento della somma di € 13.422,20 quale differenza non corrisposta ritenuta dovuta in applicazione della rivalutazione al tasso fisso minimo garantito del 4% sui premi versati sino al 2.02.2010 relativi alla polizza in oggetto.
Si costituiva la quale, con comparsa di costituzione ai Controparte_1
cui contenuti si fa espresso rinvio in questa sede, eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto di credito azionato dall'attore, ed, in ogni caso, nel merito la correttezza dei conteggi da essa effettuati per la determinazione dell'importo dovuto all'assicurato e ad esso liquidato e corrisposto, chiedendo il rigetto della domanda.
Disattese le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
pagina 2 di 8 Con la sentenza n. 691/2020, pubblicata il 06.05.2020, il Tribunale di
Benevento, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1
rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di
[...]
lite.
L'attore con atto ritualmente notificato a controparte, Parte_2
proponeva appello avverso tale sentenza, contestando la pronuncia di rigetto della domanda attorea con un unico motivo di appello: 1) il giudice avrebbe erroneamente interpretato l'istituto della prescrizione previsto e disciplinato dall'art. 2943 c.c., non rilevando l'efficacia interruttiva riconducibile agli atti scritti del 22.06.2010 e del 24.08.2010.
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento della domanda da lui proposta, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 691/2020 del Tribunale di Benevento pubblicata il 06.05.2010, liquidare in suo favore la somma di € 13.422,20 pari alla differenza tra l'importo complessivamente dovuto in base alle condizioni di polizza ed il minor importo riconosciuto e già corrisposto dalla compagnia assicuratrice, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
29.12.2020, l'appellata che per le specifiche motivazioni Controparte_1
esposte in comparsa di costituzione e risposta, cui si rinvia in questa sede, contestava le ragioni poste a base dell'appello, chiedendo il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza di primo grado.
Tutto ciò premesso l'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante, con un unico motivo di gravame, lamenta l'erronea valutazione ed interpretazione della documentazione prodotta in atti operata dal Giudice di prime cure nell'applicazione dell'istituto della prescrizione come previsto dall'art.
pagina 3 di 8 2943 c.c. Sostiene a riguardo che, nell'accertamento della mancanza di atti interruttivi della prescrizione dell'azionato diritto alla liquidazione della ulteriore somma non corrisposta dalla , il Tribunale erroneamente avrebbe CP_1
omesso di considerare l'efficacia interruttiva derivante dagli atti del 22.06.2010 e del 24.08.2010. A tale prospettazione, la compagnia assicurativa impugnata eccepisce la natura non interruttiva degli atti summenzionati, in subordine l'esistenza della prescrizione biennale, ed in via ancora più subordinata la non debenza delle ulteriori somme richieste dall'assicurato.
Questa Corte ritiene opportuno, prima di ogni altra considerazione, precisare preliminarmente che il termine di prescrizione biennale relativo all'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione è stato modificato in dieci anni dall'art. 22, comma 14, del D.L. n. 179 del 18.10.2012, convertito in L. n. 221 del
17.12.2012. Tale sopravvenuta disposizione di legge, entrata in vigore il
20.10.2012, si applica a tutti i diritti di assicurazione maturati successivamente al 20.10.2010. Nel caso in esame la polizza assicurativa è stata stipulata in data
18.02.1993 ed è pacificamente scaduta nel febbraio 2010 (02.02.2010), per cui trova applicazione la precedente norma che prevede il termine di prescrizione biennale.
Sempre in via preliminare occorre poi sottolineare che l'effetto interruttivo non può farsi derivare dal contenuto e collegamento di due o più separati atti unitariamente considerati come una azione continuativa, in quanto è evidente che l'interruzione della prescrizione si sostanzia in una fattispecie ad effetto istantaneo che, pertanto, non può essere costituita da una pluralità di atti che si succedano nel tempo, per cui o il singolo atto è idoneo a produrre l'effetto interruttivo, o questo non si produce affatto.
Fatte queste opportune premesse, e passando al merito della questione della prescrizione, ritiene questa Corte che, come correttamente già rilevato dal primo pagina 4 di 8 giudice, da una disamina della documentazione prodotta, ed in particolare delle due missive dell'attore del 22.06.2010 e del 24.08.2010, non si rinvengono atti di manifestazione di volontà dell'appellante idonei ad interrompere il corso della prescrizione per i motivi che seguono.
Circa la prima lettera datata 22.06.2010, questa Corte rileva, per quanto interessa in questa sede, ed a prescindere dal contenuto intrinseco della stessa
(invito/diffida ad effettuare nuovi conteggi senza però una specifica quantificazione della differenza dovuta ed espressa richiesta di pagamento), che in ogni caso essa non può ritenersi determinante ai fini della interruzione della prescrizione, in quanto con riguardo ad essa, anche se le si riconoscesse portata interruttiva, il successivo atto idoneo ad interrompere la prescrizione, escluso che tale effetto possa essere stato prodotto anche dalla successiva missiva del 24.08.2010 per le ragioni di seguito esposte, sarebbe stato l'invito alla mediazione obbligatoria depositato il 26.06.2012 e ricevuto dalla il 02.07.2012, ovvero dopo il decorso del termine prescrizionale CP_1
biennale, sia che lo si faccia decorrere dal 02.02.2010 (data di scadenza della polizza) sia che lo si faccia partire dalla predetta lettera del 22.06.2010.
Con riguardo all'altra lettera del 24.08.2010, la quale per la sua collocazione temporale sarebbe invece astrattamente idonea a determinare l'effetto interruttivo con riferimento all'atto successivo (invito alla mediazione obbligatoria) ricevuto dalla il 02.07.2012, va però rilevato che CP_1
dall'esame del contenuto della stessa non si evince nessuna richiesta/intimazione di adempimento dell'obbligazione pecuniaria per cui è causa, bensì soltanto una generica critica rivolta alla compagnia assicuratrice in merito alla condotta di scarsa trasparenza e collaborazione da CP_1
essa asseritamente tenuta nei suoi confronti e di reticenza con riguardo agli elementi posti dall'assicurazione a fondamento del calcolo relativo alla pagina 5 di 8 capitalizzazione del capitale versato. Dopo tali rilievi ed alla fine di detta missiva l'appellante richiede infine alla di provvedere provvisoriamente CP_1
all'accreditamento, sul proprio conto corrente bancario, soltanto del “montante maturato alla data odierna”, ovvero di quanto già riconosciuto dovuto dalla compagnia assicuratrice secondo i propri conteggi e non oggetto quindi di contestazione e dell'azione proposta col presente giudizio (attraverso cui si richiede ulteriore somma pari alla differenza tra quanto asseritamente dovuto in base al coefficiente di rivalutazione di polizza e quanto riconosciuto e poi liquidato dalla ), chiudendo la lettera con la generica dichiarazione: CP_1
“riservandomi qualsivoglia azione e difesa di ogni mio diritto”. Ne discende che detta lettera non può certo valere come atto di costituzione in mora del debitore ex art. 2943 comma 4 cc, in combinato disposto con l'art. 1219 comma 1 cc, e ad essa non può quindi intrinsecamente attribuirsi, in relazione al suo contenuto, alcuna efficacia interruttiva della prescrizione. Sul punto non può, infatti, che essere ribadito l'orientamento consolidato nella giurisprudenza anche di legittimità secondo cui, in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943
c.c. un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione chiara di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere un proprio specifico diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Benchè detto requisito della costituzione in mora non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e non richiede quindi l'uso di formule solenni, è comunque necessario, si ripete, che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento di un proprio specifico diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito neppure nel caso di semplici sollecitazioni prive pagina 6 di 8 di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore
(vedi tra le altre: Cass. n. 17123/2015, n. 3371/2010). L'appello va quindi rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado anche con riguardo al regime delle spese processuali.
Al rigetto integrale dell'appello consegue, per il principio di soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 cpc, la condanna dell'appellante al Parte_2
pagamento delle spese processuali del grado di appello in favore della parte appellata vincitrice Esse si liquidano come da Controparte_1
dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, l'appellante ha l'obbligo di versare un Parte_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 691/2020, pubblicata il 06.05.2020 così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza di primo grado;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_2
dell'appellata , delle spese del presente grado di Controparte_1
appello che liquida in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso pagina 7 di 8 forfettario per spese generali pari al 15 % dei compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A.;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Pt_2
a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4015/2020
promossa da:
CO , CF: , rappresentato e difeso Pt_1 C.F._1
dall'avv. RAFFAELLO CO
APPELLANTE
Contro
CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
EMILIO PRISCO
APPELLATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.02.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione notificato in data 12.03.2018, conveniva Parte_2
in giudizio asserendo che in data 18.02.1993 Controparte_1
sottoscriveva con essa una polizza vita "anni d'oro" n. 238197 e che detta polizza prevedeva che i premi versati venissero rivalutati in base al rendimento netto del "Fondo Medinvest", con un tasso d'interesse minimo garantito del 4%.
Aggiungeva che , in data 26.11.2009, gli inviava Controparte_1
comunicazione della scadenza polizza, richiedendo le modalità di liquidazione delle somme dovute per un importo asseritamente inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto tenuto conto dei criteri di rendimento indicati in contratto e in particolare del tasso minimo garantito del 4%.
Pertanto, conveniva in giudizio per ivi sentirla Controparte_1
condannare al pagamento della somma di € 13.422,20 quale differenza non corrisposta ritenuta dovuta in applicazione della rivalutazione al tasso fisso minimo garantito del 4% sui premi versati sino al 2.02.2010 relativi alla polizza in oggetto.
Si costituiva la quale, con comparsa di costituzione ai Controparte_1
cui contenuti si fa espresso rinvio in questa sede, eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto di credito azionato dall'attore, ed, in ogni caso, nel merito la correttezza dei conteggi da essa effettuati per la determinazione dell'importo dovuto all'assicurato e ad esso liquidato e corrisposto, chiedendo il rigetto della domanda.
Disattese le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
pagina 2 di 8 Con la sentenza n. 691/2020, pubblicata il 06.05.2020, il Tribunale di
Benevento, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1
rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di
[...]
lite.
L'attore con atto ritualmente notificato a controparte, Parte_2
proponeva appello avverso tale sentenza, contestando la pronuncia di rigetto della domanda attorea con un unico motivo di appello: 1) il giudice avrebbe erroneamente interpretato l'istituto della prescrizione previsto e disciplinato dall'art. 2943 c.c., non rilevando l'efficacia interruttiva riconducibile agli atti scritti del 22.06.2010 e del 24.08.2010.
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento della domanda da lui proposta, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 691/2020 del Tribunale di Benevento pubblicata il 06.05.2010, liquidare in suo favore la somma di € 13.422,20 pari alla differenza tra l'importo complessivamente dovuto in base alle condizioni di polizza ed il minor importo riconosciuto e già corrisposto dalla compagnia assicuratrice, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
29.12.2020, l'appellata che per le specifiche motivazioni Controparte_1
esposte in comparsa di costituzione e risposta, cui si rinvia in questa sede, contestava le ragioni poste a base dell'appello, chiedendo il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza di primo grado.
Tutto ciò premesso l'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante, con un unico motivo di gravame, lamenta l'erronea valutazione ed interpretazione della documentazione prodotta in atti operata dal Giudice di prime cure nell'applicazione dell'istituto della prescrizione come previsto dall'art.
pagina 3 di 8 2943 c.c. Sostiene a riguardo che, nell'accertamento della mancanza di atti interruttivi della prescrizione dell'azionato diritto alla liquidazione della ulteriore somma non corrisposta dalla , il Tribunale erroneamente avrebbe CP_1
omesso di considerare l'efficacia interruttiva derivante dagli atti del 22.06.2010 e del 24.08.2010. A tale prospettazione, la compagnia assicurativa impugnata eccepisce la natura non interruttiva degli atti summenzionati, in subordine l'esistenza della prescrizione biennale, ed in via ancora più subordinata la non debenza delle ulteriori somme richieste dall'assicurato.
Questa Corte ritiene opportuno, prima di ogni altra considerazione, precisare preliminarmente che il termine di prescrizione biennale relativo all'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione è stato modificato in dieci anni dall'art. 22, comma 14, del D.L. n. 179 del 18.10.2012, convertito in L. n. 221 del
17.12.2012. Tale sopravvenuta disposizione di legge, entrata in vigore il
20.10.2012, si applica a tutti i diritti di assicurazione maturati successivamente al 20.10.2010. Nel caso in esame la polizza assicurativa è stata stipulata in data
18.02.1993 ed è pacificamente scaduta nel febbraio 2010 (02.02.2010), per cui trova applicazione la precedente norma che prevede il termine di prescrizione biennale.
Sempre in via preliminare occorre poi sottolineare che l'effetto interruttivo non può farsi derivare dal contenuto e collegamento di due o più separati atti unitariamente considerati come una azione continuativa, in quanto è evidente che l'interruzione della prescrizione si sostanzia in una fattispecie ad effetto istantaneo che, pertanto, non può essere costituita da una pluralità di atti che si succedano nel tempo, per cui o il singolo atto è idoneo a produrre l'effetto interruttivo, o questo non si produce affatto.
Fatte queste opportune premesse, e passando al merito della questione della prescrizione, ritiene questa Corte che, come correttamente già rilevato dal primo pagina 4 di 8 giudice, da una disamina della documentazione prodotta, ed in particolare delle due missive dell'attore del 22.06.2010 e del 24.08.2010, non si rinvengono atti di manifestazione di volontà dell'appellante idonei ad interrompere il corso della prescrizione per i motivi che seguono.
Circa la prima lettera datata 22.06.2010, questa Corte rileva, per quanto interessa in questa sede, ed a prescindere dal contenuto intrinseco della stessa
(invito/diffida ad effettuare nuovi conteggi senza però una specifica quantificazione della differenza dovuta ed espressa richiesta di pagamento), che in ogni caso essa non può ritenersi determinante ai fini della interruzione della prescrizione, in quanto con riguardo ad essa, anche se le si riconoscesse portata interruttiva, il successivo atto idoneo ad interrompere la prescrizione, escluso che tale effetto possa essere stato prodotto anche dalla successiva missiva del 24.08.2010 per le ragioni di seguito esposte, sarebbe stato l'invito alla mediazione obbligatoria depositato il 26.06.2012 e ricevuto dalla il 02.07.2012, ovvero dopo il decorso del termine prescrizionale CP_1
biennale, sia che lo si faccia decorrere dal 02.02.2010 (data di scadenza della polizza) sia che lo si faccia partire dalla predetta lettera del 22.06.2010.
Con riguardo all'altra lettera del 24.08.2010, la quale per la sua collocazione temporale sarebbe invece astrattamente idonea a determinare l'effetto interruttivo con riferimento all'atto successivo (invito alla mediazione obbligatoria) ricevuto dalla il 02.07.2012, va però rilevato che CP_1
dall'esame del contenuto della stessa non si evince nessuna richiesta/intimazione di adempimento dell'obbligazione pecuniaria per cui è causa, bensì soltanto una generica critica rivolta alla compagnia assicuratrice in merito alla condotta di scarsa trasparenza e collaborazione da CP_1
essa asseritamente tenuta nei suoi confronti e di reticenza con riguardo agli elementi posti dall'assicurazione a fondamento del calcolo relativo alla pagina 5 di 8 capitalizzazione del capitale versato. Dopo tali rilievi ed alla fine di detta missiva l'appellante richiede infine alla di provvedere provvisoriamente CP_1
all'accreditamento, sul proprio conto corrente bancario, soltanto del “montante maturato alla data odierna”, ovvero di quanto già riconosciuto dovuto dalla compagnia assicuratrice secondo i propri conteggi e non oggetto quindi di contestazione e dell'azione proposta col presente giudizio (attraverso cui si richiede ulteriore somma pari alla differenza tra quanto asseritamente dovuto in base al coefficiente di rivalutazione di polizza e quanto riconosciuto e poi liquidato dalla ), chiudendo la lettera con la generica dichiarazione: CP_1
“riservandomi qualsivoglia azione e difesa di ogni mio diritto”. Ne discende che detta lettera non può certo valere come atto di costituzione in mora del debitore ex art. 2943 comma 4 cc, in combinato disposto con l'art. 1219 comma 1 cc, e ad essa non può quindi intrinsecamente attribuirsi, in relazione al suo contenuto, alcuna efficacia interruttiva della prescrizione. Sul punto non può, infatti, che essere ribadito l'orientamento consolidato nella giurisprudenza anche di legittimità secondo cui, in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943
c.c. un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione chiara di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere un proprio specifico diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Benchè detto requisito della costituzione in mora non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e non richiede quindi l'uso di formule solenni, è comunque necessario, si ripete, che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento di un proprio specifico diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito neppure nel caso di semplici sollecitazioni prive pagina 6 di 8 di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore
(vedi tra le altre: Cass. n. 17123/2015, n. 3371/2010). L'appello va quindi rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado anche con riguardo al regime delle spese processuali.
Al rigetto integrale dell'appello consegue, per il principio di soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 cpc, la condanna dell'appellante al Parte_2
pagamento delle spese processuali del grado di appello in favore della parte appellata vincitrice Esse si liquidano come da Controparte_1
dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, l'appellante ha l'obbligo di versare un Parte_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 691/2020, pubblicata il 06.05.2020 così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza di primo grado;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_2
dell'appellata , delle spese del presente grado di Controparte_1
appello che liquida in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso pagina 7 di 8 forfettario per spese generali pari al 15 % dei compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A.;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Pt_2
a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8