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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/09/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1794/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 11 settembre 2025
Letto l'art. 127ter c.p.c.;
rilevato che il giudizio è stato rinviato per l'udienza di discussione, sostituita con note di trattazione scritta;
dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e decide come da sentenza depositata telematicamente.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Opposizione Ingiunzione Amm.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1794/2022 promossa da:
pagina 1 di 6 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Vinciguerra ( - unitamente al quale CodiceFiscale_2 Email_1 elegge domicilio in Avellino alla Via Dante, 16 presso l'Avv. Daniela Petitto
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. n. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di cui all' udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, la ricorrente impugnava l'ordinanza di ingiunzione emessa da parte dell' , recante numero OI-000164116, intimante il pagamento Controparte_2 in trenta giorni dell'importo di euro 21.500,00 a titolo di sanzione ex art. 3 comma 6 D. L.vo n. 8/2016 per presunte omissioni contributive in qualità di rappresentante legale della Parte_2
.
[...]
Parte attrice contestava il presupposto dell'ordinanza in quanto evidenziava lo stato di liquidazione coatta amministrativa della società citata, disposto dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento n° 527/2012 in data 4.7.2012.
La ricorrente ha evidenziato che l'unico legittimato al pagamento della somma ingiunta sia il commissario liquidatore pro tempore della società posta in liquidazione.
Ulteriore motivo di annullamento dell'ordinanza, nella prospettazione di parte ricorrente, risiederebbe nella mancata notifica dell'avviso di accertamento, atto che deve precedere l'ordinanza-ingiunzione.
Da ultimo, la ricorrente ritiene che la violazione sia avvenuta in data 31.12.2011 e che pertanto la notificazione dell'ordinanza avrebbe dovuto perfezionarsi entro il 31.12.2016, avvenuta, invece, in data
17.7.2017.
Parte ricorrente concludeva chiedendo che “accertata la sottoposizione della Parte_2
” alla liquidazione coatta amministrativa sin dal 4.7.2012 dichiari – quantomeno in
[...] relazione alla posizione personale della ricorrente - nulla ovvero annulli l'ordinanza ingiunzione OI-
000164116 notificata il 7.4.2022. In subordine, dichiari prescritta la pretesa dell' verso la CP_1 ricorrente per superamento del periodo previsto dall'art. 28 l. 689/1981 in assenza di validi atti interruttivi, quantomeno relativamente alla posizione della ricorrente. Per l'effetto dichiari, in ogni caso, che nulla è dovuto all' dalla ricorrente in dipendenza dell'ordinanza ingiunzione de qua. CP_1
pagina 2 di 6 Vinte spese e competenze di lite.”
All'udienza del 12 ottobre 2022 veniva dichiarata la contumacia dell'Amministrazione resistente.
In data 11.09.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
§Sulla legittimazione passiva della ricorrente
Parte ricorrente ricorre per ottenere l'annullamento dell'ingiunzione, contestando in primis il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo più nell'esercizio delle funzioni di legale rappresentante della società cooperativa ed, in particolare, individua nel commissario liquidatore della società l'unico soggetto legittimato a ricevere la richiesta di pagamento.
L' art. 2, comma 1-bis del d.l. n. 463 del 1983 convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 dell' 11 novembre 1983, così come modificato dall'art. 3, co. 6 del D.L.vo n. 8/2016, prevede che: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,00. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.»
Dunque, la sanzione contestata rientra nell'ambito applicativo della l. n.689 del 1981 sulla disciplina delle sanzioni amministrative, che all'art.3 codifica il principio della responsabilità personale, di origine penale, nella materia amministrative.
L'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza sovranazionale ed interna estende i principi di matrice penalistica alle sanziona amministrative in virtù della loro sostanziale natura punitiva-afflittiva,
a discapito della forma loro attribuita dal legislatore.
La natura penale della sanzione amministrativa impone di attribuire personalmente la responsabilità, escludendo qualsiasi forma oggettiva o, in ogni caso, priva dell'elemento soggettivo.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione: “Con riferimento alle società di fatto (società in nome collettivo irregolari per la mancata iscrizione nel registro delle imprese) - nelle quali, ai sensi degli art. 2297 e 2266 cod. civ., la rappresentanza della società e il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale spetta a ciascun socio, salvo la prova di un diverso patto e della conoscenza dello stesso da parte del terzo interessato - il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 della legge n. 689 del
1981), comporta conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della condotta pagina 3 di 6 illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa. Se, infatti, per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente lo ha messa in essere (salvo naturalmente, l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, che sia provato dall'autorità irrogatrice della sanzione); qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, come il mancato versamento alle scadenze previste dalla legge dei contributi previdenziali dovuti per un lavoratore dipendente, rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale e all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti)”. (Sez.
L, Sentenza n. 7692 del 21/08/1996, cfr. Sez. L, Sentenza n. 15902 del 13/11/2002).
Nella specie va considerato non già il momento in cui è stata notificata l'ordinanza ingiunzione, ma il momento anteriore in cui la violazione è stata commessa, sicché si impone di verificare se a tale data la società fosse in liquidazione. Non essendoci evidenze in tal senso, alla luce di quanto suesposto, il motivo di ricorso va rigettato perché la responsabilità delle sanzioni amministrative va riferita all'autore della violazione e, pertanto, non viene trasmessa ai successori legali rappresentanti.
§Sull'intervenuta prescrizione
In materia di prescrizione di crediti contribuitivi, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha sostenuto che alle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi di mora debba ugualmente applicarsi il termine di prescrizione di cinque anni, decorrenti dalla violazione, in quanto il credito in questione e l'obbligazione principale condividono la medesima natura e devono, pertanto, essere assoggettato allo stesso termine prescrizionale. “Il rapporto di accessorietà e dipendenza funzionale tra debito contributivo e somme dovute per omesso o ritardato pagamento fa sì che il credito per le somme aggiuntive si origini de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione e segue lo stesso regime prescrizionale delle omissioni contributive”(Corte appello Roma sez. lav., 02/02/2018, n.310; Cass. SS.UU. sent. n. 5076 del 2015;
Cass. sent. n. 9054 del 2004; Cass. sent. n. 2620 del 2012).
Nel caso in esame, la violazione contestata riguarda l'annualità del 2011 e l'atto di accertamento è stato notificato il 12.7.2017, oltre il termine quinquennale di prescrizione per i crediti contributivi.
L'assenza di prove contrarie induce a considerare il credito estinto per intervenuta prescrizione, in virtù della tardiva notifica dell'atto di accertamento, così come riportato nell'ordinanza ingiunzione dell'amministrazione contumace.
pagina 4 di 6 Pertanto, in difetto della prova di atti interruttivi da parte dell'amministrazione, che non ha inteso costituirsi, il motivo va accolto con efficacia assorbente rispetto agli altri motivi e va dichiarata la prescrizione della pretesa creditoria dell'ente previdenziale.
§Sull'omessa notifica dell'avviso di accertamento
La ricorrente lamenta altresì la mancata notificazione dell'atto prodromico l'ordinanza-ingiunzione, ovverosia l'avviso di accertamento che avrebbe potuto consentire alla stessa di estinguere il debito previdenziale con il pagamento del dovuto.
L'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, affermando che “in materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto, è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata.” (Cassazione civile sez. trib., 15/09/2023, n.26660)
La ratio di tale principio è quella di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa e, in particolare, nel caso di specie consente all'autore della presunta violazione di poter esercitare al meglio l'insieme delle garanzie penalistiche apprestate dall'ordinamento per la materia delle sanzioni amministrative, tra cui il diritto alla difesa e il contraddittorio, principi imprescindibili del giusto processo.
Inoltre, l'onere probatorio della corretta sequenza procedimentale incombe sull'amministrazione irrogante la sanzione, che dovrà dimostrare l'avvenuta notificazione. Tuttavia, la contumacia di parte convenuta ha impedito di poter assolver l'onere predetto che si risolve a favore di parte ricorrente.
Pertanto, il motivo di ricorso va accolto e l'ordinanza annullata perché, in mancanza di prove contrarie,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
§Sulle spese di lite pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione di pagamento;
2. Condanna parte contumace a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 1.700 per onorari, oltre iva cpa e spese generali al 15% con attribuzione.
3. Sentenza resa ex articolo 429c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
AVELLINO, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 11 settembre 2025
Letto l'art. 127ter c.p.c.;
rilevato che il giudizio è stato rinviato per l'udienza di discussione, sostituita con note di trattazione scritta;
dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e decide come da sentenza depositata telematicamente.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Opposizione Ingiunzione Amm.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1794/2022 promossa da:
pagina 1 di 6 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Vinciguerra ( - unitamente al quale CodiceFiscale_2 Email_1 elegge domicilio in Avellino alla Via Dante, 16 presso l'Avv. Daniela Petitto
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. n. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di cui all' udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, la ricorrente impugnava l'ordinanza di ingiunzione emessa da parte dell' , recante numero OI-000164116, intimante il pagamento Controparte_2 in trenta giorni dell'importo di euro 21.500,00 a titolo di sanzione ex art. 3 comma 6 D. L.vo n. 8/2016 per presunte omissioni contributive in qualità di rappresentante legale della Parte_2
.
[...]
Parte attrice contestava il presupposto dell'ordinanza in quanto evidenziava lo stato di liquidazione coatta amministrativa della società citata, disposto dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento n° 527/2012 in data 4.7.2012.
La ricorrente ha evidenziato che l'unico legittimato al pagamento della somma ingiunta sia il commissario liquidatore pro tempore della società posta in liquidazione.
Ulteriore motivo di annullamento dell'ordinanza, nella prospettazione di parte ricorrente, risiederebbe nella mancata notifica dell'avviso di accertamento, atto che deve precedere l'ordinanza-ingiunzione.
Da ultimo, la ricorrente ritiene che la violazione sia avvenuta in data 31.12.2011 e che pertanto la notificazione dell'ordinanza avrebbe dovuto perfezionarsi entro il 31.12.2016, avvenuta, invece, in data
17.7.2017.
Parte ricorrente concludeva chiedendo che “accertata la sottoposizione della Parte_2
” alla liquidazione coatta amministrativa sin dal 4.7.2012 dichiari – quantomeno in
[...] relazione alla posizione personale della ricorrente - nulla ovvero annulli l'ordinanza ingiunzione OI-
000164116 notificata il 7.4.2022. In subordine, dichiari prescritta la pretesa dell' verso la CP_1 ricorrente per superamento del periodo previsto dall'art. 28 l. 689/1981 in assenza di validi atti interruttivi, quantomeno relativamente alla posizione della ricorrente. Per l'effetto dichiari, in ogni caso, che nulla è dovuto all' dalla ricorrente in dipendenza dell'ordinanza ingiunzione de qua. CP_1
pagina 2 di 6 Vinte spese e competenze di lite.”
All'udienza del 12 ottobre 2022 veniva dichiarata la contumacia dell'Amministrazione resistente.
In data 11.09.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
§Sulla legittimazione passiva della ricorrente
Parte ricorrente ricorre per ottenere l'annullamento dell'ingiunzione, contestando in primis il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo più nell'esercizio delle funzioni di legale rappresentante della società cooperativa ed, in particolare, individua nel commissario liquidatore della società l'unico soggetto legittimato a ricevere la richiesta di pagamento.
L' art. 2, comma 1-bis del d.l. n. 463 del 1983 convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 dell' 11 novembre 1983, così come modificato dall'art. 3, co. 6 del D.L.vo n. 8/2016, prevede che: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,00. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.»
Dunque, la sanzione contestata rientra nell'ambito applicativo della l. n.689 del 1981 sulla disciplina delle sanzioni amministrative, che all'art.3 codifica il principio della responsabilità personale, di origine penale, nella materia amministrative.
L'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza sovranazionale ed interna estende i principi di matrice penalistica alle sanziona amministrative in virtù della loro sostanziale natura punitiva-afflittiva,
a discapito della forma loro attribuita dal legislatore.
La natura penale della sanzione amministrativa impone di attribuire personalmente la responsabilità, escludendo qualsiasi forma oggettiva o, in ogni caso, priva dell'elemento soggettivo.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione: “Con riferimento alle società di fatto (società in nome collettivo irregolari per la mancata iscrizione nel registro delle imprese) - nelle quali, ai sensi degli art. 2297 e 2266 cod. civ., la rappresentanza della società e il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale spetta a ciascun socio, salvo la prova di un diverso patto e della conoscenza dello stesso da parte del terzo interessato - il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 della legge n. 689 del
1981), comporta conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della condotta pagina 3 di 6 illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa. Se, infatti, per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente lo ha messa in essere (salvo naturalmente, l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, che sia provato dall'autorità irrogatrice della sanzione); qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, come il mancato versamento alle scadenze previste dalla legge dei contributi previdenziali dovuti per un lavoratore dipendente, rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale e all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti)”. (Sez.
L, Sentenza n. 7692 del 21/08/1996, cfr. Sez. L, Sentenza n. 15902 del 13/11/2002).
Nella specie va considerato non già il momento in cui è stata notificata l'ordinanza ingiunzione, ma il momento anteriore in cui la violazione è stata commessa, sicché si impone di verificare se a tale data la società fosse in liquidazione. Non essendoci evidenze in tal senso, alla luce di quanto suesposto, il motivo di ricorso va rigettato perché la responsabilità delle sanzioni amministrative va riferita all'autore della violazione e, pertanto, non viene trasmessa ai successori legali rappresentanti.
§Sull'intervenuta prescrizione
In materia di prescrizione di crediti contribuitivi, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha sostenuto che alle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi di mora debba ugualmente applicarsi il termine di prescrizione di cinque anni, decorrenti dalla violazione, in quanto il credito in questione e l'obbligazione principale condividono la medesima natura e devono, pertanto, essere assoggettato allo stesso termine prescrizionale. “Il rapporto di accessorietà e dipendenza funzionale tra debito contributivo e somme dovute per omesso o ritardato pagamento fa sì che il credito per le somme aggiuntive si origini de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione e segue lo stesso regime prescrizionale delle omissioni contributive”(Corte appello Roma sez. lav., 02/02/2018, n.310; Cass. SS.UU. sent. n. 5076 del 2015;
Cass. sent. n. 9054 del 2004; Cass. sent. n. 2620 del 2012).
Nel caso in esame, la violazione contestata riguarda l'annualità del 2011 e l'atto di accertamento è stato notificato il 12.7.2017, oltre il termine quinquennale di prescrizione per i crediti contributivi.
L'assenza di prove contrarie induce a considerare il credito estinto per intervenuta prescrizione, in virtù della tardiva notifica dell'atto di accertamento, così come riportato nell'ordinanza ingiunzione dell'amministrazione contumace.
pagina 4 di 6 Pertanto, in difetto della prova di atti interruttivi da parte dell'amministrazione, che non ha inteso costituirsi, il motivo va accolto con efficacia assorbente rispetto agli altri motivi e va dichiarata la prescrizione della pretesa creditoria dell'ente previdenziale.
§Sull'omessa notifica dell'avviso di accertamento
La ricorrente lamenta altresì la mancata notificazione dell'atto prodromico l'ordinanza-ingiunzione, ovverosia l'avviso di accertamento che avrebbe potuto consentire alla stessa di estinguere il debito previdenziale con il pagamento del dovuto.
L'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, affermando che “in materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto, è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata.” (Cassazione civile sez. trib., 15/09/2023, n.26660)
La ratio di tale principio è quella di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa e, in particolare, nel caso di specie consente all'autore della presunta violazione di poter esercitare al meglio l'insieme delle garanzie penalistiche apprestate dall'ordinamento per la materia delle sanzioni amministrative, tra cui il diritto alla difesa e il contraddittorio, principi imprescindibili del giusto processo.
Inoltre, l'onere probatorio della corretta sequenza procedimentale incombe sull'amministrazione irrogante la sanzione, che dovrà dimostrare l'avvenuta notificazione. Tuttavia, la contumacia di parte convenuta ha impedito di poter assolver l'onere predetto che si risolve a favore di parte ricorrente.
Pertanto, il motivo di ricorso va accolto e l'ordinanza annullata perché, in mancanza di prove contrarie,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
§Sulle spese di lite pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione di pagamento;
2. Condanna parte contumace a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 1.700 per onorari, oltre iva cpa e spese generali al 15% con attribuzione.
3. Sentenza resa ex articolo 429c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
AVELLINO, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6