TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/10/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO LE
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 442/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PASQUA ANTONIO Parte_1 ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 marzo 2019, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920180001235276000, notificato in data 1° febbraio
2019, con il quale l' le richiedeva il pagamento della somma complessiva di € CP_1
1.199,87, a titolo di omesso versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata – liberi professionisti – per l'anno 2011.
1 2. Esponeva la ricorrente di non dovere alcunché all' , rilevando che già con CP_1 comunicazione del 4 luglio 2016 l' le aveva notificato un avviso bonario, CP_1 informandola dell'avvenuta iscrizione d'ufficio alla Gestione separata, con decorrenza
1° gennaio 2010, e richiedendo il pagamento della somma di € 1.847,72.
3. Avverso tale atto la ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo in data 22 luglio
2016, rimasto inevaso e quindi rigettato per silenzio-rifiuto, e successivamente ricorso giurisdizionale iscritto al n. 141/2018 R.G., definito con sentenza n. 493/2020 del 22 ottobre 2020.
4. Nonostante la pendenza di tale giudizio, l' provvedeva a notificare l'avviso di CP_1 addebito oggetto della presente opposizione.
5. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo la CP_1 legittimità dell'operato dell' e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione CP_1 sollevata dalla ricorrente.
*****
L'opposizione è fondata.
6. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione del credito contributivo.
7. Il credito azionato dall' si riferisce a contributi dovuti per l'anno 2011, e trova CP_1 applicazione il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
8. Il termine decorre dal momento in cui l'Istituto ha la conoscenza legale del reddito prodotto dal contribuente, cioè dalla data di trasmissione della dichiarazione dei redditi, in quanto solo da tale momento è in grado di verificare l'obbligo contributivo (Cass. civ., sez. lav., n. 5455/2019; n. 29584/2020; n. 27825/2022).
9. Nel caso di specie, la dichiarazione dei redditi è stata presentata il 18 settembre 2012: da tale data decorre, quindi, il termine di prescrizione quinquennale, che sarebbe venuto a scadenza il 18 settembre 2017.
10. Tuttavia, risulta che l' ha inviato alla ricorrente un avviso bonario in data 4 luglio CP_1
2016, successivamente rettificato con nota del 4 agosto 2017. Quest'ultima comunicazione, in quanto manifestazione della volontà di riscossione del credito, ha
2 efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. e della costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., n. 23417/2023; n. 27950/2021).
11. Pertanto, dal 4 agosto 2017 ha iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale, che verrebbe a scadere il 4 agosto 2022.
12. L'avviso di addebito è stato notificato il 1° febbraio 2019, cioè entro il termine prescrizionale: l'eccezione di prescrizione deve, pertanto, essere rigettata.
13. Ciononostante, l'opposizione è fondata sotto il profilo della illegittimità dell'emissione dell'avviso di addebito, poiché lo stesso è stato emesso in pendenza di un giudizio giurisdizionale (R.G. 141/2018) avente ad oggetto la medesima iscrizione alla Gestione separata e, quindi, la medesima pretesa contributiva.
14. L'emissione dell'avviso in tale contesto viola i principi di buona fede e correttezza amministrativa (art. 97 Cost.) e la disciplina di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n.
46/1999, che subordinano la formazione del titolo esecutivo alla definitività della pretesa contributiva.
15. Come chiarito da Cass. civ., sez. lav., n. 12561/2021, l' non può procedere alla CP_1 formazione di un titolo esecutivo autonomo quando il credito contributivo è ancora oggetto di contestazione amministrativa o giudiziale, poiché ciò determina l'illegittimità dell'atto per carenza del presupposto di definitività.
16. Ne consegue che l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato.
17. Stante la natura della causa si ritiene di dover compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da parte ricorrente avverso l'avviso di addebito n. 43920180001235276000 notificato in data 1° febbraio
2019,
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito impugnato.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 22/10/2025
3 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 442/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PASQUA ANTONIO Parte_1 ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 marzo 2019, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920180001235276000, notificato in data 1° febbraio
2019, con il quale l' le richiedeva il pagamento della somma complessiva di € CP_1
1.199,87, a titolo di omesso versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata – liberi professionisti – per l'anno 2011.
1 2. Esponeva la ricorrente di non dovere alcunché all' , rilevando che già con CP_1 comunicazione del 4 luglio 2016 l' le aveva notificato un avviso bonario, CP_1 informandola dell'avvenuta iscrizione d'ufficio alla Gestione separata, con decorrenza
1° gennaio 2010, e richiedendo il pagamento della somma di € 1.847,72.
3. Avverso tale atto la ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo in data 22 luglio
2016, rimasto inevaso e quindi rigettato per silenzio-rifiuto, e successivamente ricorso giurisdizionale iscritto al n. 141/2018 R.G., definito con sentenza n. 493/2020 del 22 ottobre 2020.
4. Nonostante la pendenza di tale giudizio, l' provvedeva a notificare l'avviso di CP_1 addebito oggetto della presente opposizione.
5. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo la CP_1 legittimità dell'operato dell' e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione CP_1 sollevata dalla ricorrente.
*****
L'opposizione è fondata.
6. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione del credito contributivo.
7. Il credito azionato dall' si riferisce a contributi dovuti per l'anno 2011, e trova CP_1 applicazione il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
8. Il termine decorre dal momento in cui l'Istituto ha la conoscenza legale del reddito prodotto dal contribuente, cioè dalla data di trasmissione della dichiarazione dei redditi, in quanto solo da tale momento è in grado di verificare l'obbligo contributivo (Cass. civ., sez. lav., n. 5455/2019; n. 29584/2020; n. 27825/2022).
9. Nel caso di specie, la dichiarazione dei redditi è stata presentata il 18 settembre 2012: da tale data decorre, quindi, il termine di prescrizione quinquennale, che sarebbe venuto a scadenza il 18 settembre 2017.
10. Tuttavia, risulta che l' ha inviato alla ricorrente un avviso bonario in data 4 luglio CP_1
2016, successivamente rettificato con nota del 4 agosto 2017. Quest'ultima comunicazione, in quanto manifestazione della volontà di riscossione del credito, ha
2 efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. e della costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., n. 23417/2023; n. 27950/2021).
11. Pertanto, dal 4 agosto 2017 ha iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale, che verrebbe a scadere il 4 agosto 2022.
12. L'avviso di addebito è stato notificato il 1° febbraio 2019, cioè entro il termine prescrizionale: l'eccezione di prescrizione deve, pertanto, essere rigettata.
13. Ciononostante, l'opposizione è fondata sotto il profilo della illegittimità dell'emissione dell'avviso di addebito, poiché lo stesso è stato emesso in pendenza di un giudizio giurisdizionale (R.G. 141/2018) avente ad oggetto la medesima iscrizione alla Gestione separata e, quindi, la medesima pretesa contributiva.
14. L'emissione dell'avviso in tale contesto viola i principi di buona fede e correttezza amministrativa (art. 97 Cost.) e la disciplina di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n.
46/1999, che subordinano la formazione del titolo esecutivo alla definitività della pretesa contributiva.
15. Come chiarito da Cass. civ., sez. lav., n. 12561/2021, l' non può procedere alla CP_1 formazione di un titolo esecutivo autonomo quando il credito contributivo è ancora oggetto di contestazione amministrativa o giudiziale, poiché ciò determina l'illegittimità dell'atto per carenza del presupposto di definitività.
16. Ne consegue che l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato.
17. Stante la natura della causa si ritiene di dover compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da parte ricorrente avverso l'avviso di addebito n. 43920180001235276000 notificato in data 1° febbraio
2019,
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito impugnato.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 22/10/2025
3 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4