Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 4625 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4625 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Aversa (CE) alla via Nunzio Pelliccia n. 100, presso lo studio dell'avvocato Paolo Pecorario, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Aversa (CE) alla via Nunzio Pelliccia n. 100, presso lo studio dell'avvocato Paolo
Pecorario, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 10.02.2025 per la comparizione figurata delle parti all'udienza del 20.02.2025, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto del 27.11.2024, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data
21.07.2008, le parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10.02.2025, i ricorrenti hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Dunque, con provvedimento del 2.04.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni del PM che nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
3. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente riportate: “1. La casa coniugale sita in
Aversa alla Via Solferino, 48, resterà assegnata alla signora che Parte_2
continuerà ad abitarla unitamente alle figlie minorenni e non economicamente autosufficienti.
2. Tale immobile, di proprietà esclusiva del per Parte_1
espressa volontà delle parti, sarà venduto ad un prezzo non inferiore ad € 600.000,00 escluso il mobilio ivi esistente e, il ricavato della vendita, sarà impiegato secondo le seguenti finalità: a. Preliminarmente, per il pagamento delle rate residue del mutuo
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poste a carico del signor con conseguente estinzione dello stesso Parte_1
(cfr. all. 4); b. Successivamente alla vendita di cui al precedente punto e l'estinzione del mutuo, per l'acquisto di due immobili con relativo mobilio la cui nuda proprietà dovrà essere riservata, disgiuntamente e/o in comunione, alle due figlie minorenni con riserva di usufrutto per, ciascun immobile, l'una in favore del signor Parte_1
e l'altra in favore della signora;
c. Eventuali somme residue
[...] Parte_2
all'acquisto dei due immobili saranno vincolate in favore delle minori e _1
.
3. La casa cointestata ad entrambi i coniugi, sita in Pizzoferrato (CH) al Per_2
Viale San Domenico sarà venduta ad un prezzo non inferiore ad € 45.000,00, per espressa volontà dei medesimi, ed il ricavato della vendita, sarà ripartito in parti uguali tra i coniugi.
4. Per i predetti atti di trasferimento e/o acquisto immobiliare, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare, le parti chiedono, qualora applicabili, i benefici fiscali di cui all'art. 19 della Legge
06.03.1987 n. 74. Eventuali compensi notarili saranno a carico delle parti in egual misura.
5. Le figlie minori, e , sono affidate in via condivisa a _1 Per_2
entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale le figlie (o ciascuna di esse), di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia interessata si troverà al momento del verificarsi Parte dell'urgenza.
6. Il signor , d'accordo con la signora si è già trasferito Pt_1
presso la casa dei propri genitori in Aversa alla via Eduardo De Filippo 18. 7. Le parti si concedono ampie disponibilità ad intrattenersi con le figlie minori, ogni qualvolta esse lo vorranno, previo accordo con l'altro genitore e nel rispetto degli impegni e disponibilità delle minori stesse, comunque, in caso di disaccordo, almeno secondo il seguente calendario di visita: a) durante l'anno scolastico: due pomeriggi a settimana, vale a dire il martedì e il giovedì dalle 17:30 alle 22,00 ed ogni 15 giorni nel week end, secondo il criterio dell'alternanza, dalle 10,00 del sabato alle
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22,00 della domenica con possibilità di pernotto;
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: ad anni alterni, dal 23 al 28 dicembre con un genitore e dal 29 dicembre al 3 gennaio con l'altro; c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro secondo il criterio dell'alternanza; d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: le minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto con l'impegno di comunicare le date entro e non oltre il giorno 10 del mese di maggio di ciascun anno;
e) Per i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: gli incontri padre - figlie saranno concordati di volta in volta da entrambi i genitori;
f) Le feste di compleanno delle minori saranno trascorse preferibilmente con entrambi i genitori ovvero, in caso di disaccordo, con il criterio dell'alternanza annuale;
le minori trascorreranno le feste di compleanno dei propri genitori con il genitore che festeggia, indipendentemente dal calendario pattuito.
8. Con il presente atto il sig. assume l'obbligo di contribuire al mantenimento di Parte_1
entrambe le figlie sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuna di esse: a) versando in favore della sig.ra quale genitore collocatario, Parte_2
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 300,00 per ciascuna delle figlie e dunque per un totale di Euro 600,00; tale importo è sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT;
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla signora per il caso di anticipazione, il 50% delle Parte_2
spese straordinarie previamente documentate, secondo il protocollo vigente presso il
Tribunale di Napoli Nord.”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
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4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1
c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa
(CE) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione
(Atto n. 156, P. II, Serie A, Anno 2008);
c) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 2.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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