Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00374/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 451 del 2024, proposto da
- AT NI ON e RI GR RI, rappresentati e difesi in giudizio dagli avvocati Alessandro Balzano e Ferdinando Venezia, con domicilio digitale in atti;
contro
- Comune di Albano di Lucania, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza comunale n. 1/2024 – ordinanza demolizione opere abusive e di ripristino dei luoghi (art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e s.mi.)” prot. 0002504 del 27 giugno 2024 del Comune di Albano di Lucania, notificata ai ricorrenti in data 04.07.2024;
- ove e per quanto possa occorrere, della nota/relazione di sopralluogo prot. n. 0002501 del 27 giugno 2024;
- di ogni atto premesso, connesso o conseguenziale, anche se non conosciuto, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. AT NI ON e RI GR RI, col presente ricorso notificato il 3 ottobre 2024 e depositato il successivo 18 di ottobre, sono insorti avverso il provvedimento in epigrafe, recante l’ordine di demolizione delle opere ivi individuate, deducendone in diritto l’illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.
2. Il Comune di Albano di Lucania, ritualmente evocato, non è comparso in lite.
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 6 novembre 2024, con ordinanza n. 135 del 2024, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di fumus boni iuris , avuto riguardo alla sua possibilità inammissibilità, rilevata d’ufficio, stante il carattere cumulativo del ricorso.
3.1. Nel contempo, è stato disposto un incombente istruttorio a carico dell’Ente civico intimato, onde acquisire agli atti di causala relazione tecnica del 27 giugno 2024 del responsabile dell’ufficio tecnico comunale citata nell’atto avversato, unitamente a relazione amministrativa sui fatti di cui è causa e sui motivi di ricorso, unitamente a copia dei documenti ivi citati. Il Comune non ha adempiuto a quanto innanzi.
4. Alla pubblica udienza svoltasi l’11 giugno 2025, previo deposito di scritti difensivi, l’affare è transitato in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile alla stregua della motivazione che segue.
5.1. Occorre preliminarmente osservare come nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale sia nel senso che il ricorso debba avere a oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (Cons. Stato, sez. III, 15 luglio 2019, n. 4926).
Nel processo amministrativo, quindi, il ricorso cumulativo, pur non essendo precluso in astratto, ha, carattere eccezionale, risultando ammissibile solo ove sussista una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, in quanto riferibili a una stessa ed unica sequenza procedimentale o iscrivibili all'interno della medesima azione amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2019, n. 2481; sez. III, 7 dicembre 2015 n. 5547; sez. IV, 18 marzo 2010 n. 1617; sez. IV, 21 settembre 2020, n.5514; sez. III, 3 luglio 2019, n. 4569; sez. III, 23 ottobre 2013, n. 5141).
5.2. Nel caso di specie viene in contestazione un atto plurimo scindibile che, anche se formalmente unico, risulta giuridicamente e concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari di esso. Esso reca, in sostanza, due distinti ordini di demolizione e messa in pristino, partitamente rivolti a ciascuno degli odierni ricorrenti.
5.2.1. Non sussistono i presupposti per l’ammissibilità del ricorso collettivo ove il ricorso è finalizzato all’annullamento (come si è testé osservato) di due distinti e autonomi ordini di demolizione, all’esito di sequenze procedimentali riferite a suoli differenti. Invero, il fondo agricolo di proprietà di RI RI GR è costituito dalle particelle catastali identificate al N.C.T. del Comune di Albano di Lucania al foglio di mappa n. 16 particelle 349 e 517, mentre quello di proprietà di ON AT NI è costituito dalle particelle identificate al N.C.T. del Comune di Albano di Lucania, al foglio di mappa n. 16, particelle 481 e 259.
Si tratta, in sintesi, di vicende amministrative che, ancorché dai tratti similari, sono comunque tra loro diverse, dalle quali emergono autonome e distinte pretese soggettive alla conservazione dello stato attuale dei luoghi relativo a ciascuna delle due distinte proprietà.
A fronte di ciò, recessive risultano le argomentazioni di parte ricorrente imperniate sul dato formale dell’unicità del provvedimento impugnato. Del pari, inconferente è il precedente di questo Tribunale n. 20 del 2025 che, sebbene riguardi entrambi gli odierni ricorrenti, è riferita a un’istanza di accesso a documenti presentata congiuntamente da questi ultimi e in essa si è avuto modo di precisare come «l’unica istanza di acceso di cui è questione, va evidenziato, è stata sottoscritta e presentata congiuntamente da entrambi i ricorrenti; rispetto a essa gli effetti dell’inerzia dell’Amministrazione sono inscindibili».
6. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
7. Non vi è luogo a disporre circa le spese di lite, non essendosi costituito in giudizio l’Ente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO