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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 145/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IG.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice relatore
All'esito della Camera di ConIGlio del 27 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. R.G. n. 145/2025 promosso da: nata a [...] il [...], residente in [...]
Venticinque Luglio n. 129, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Pucillo C.F._1
(C.F. , p.e.c. fax 0541902001) e dall'Avv. C.F._2 Email_1
Monica Cedrini (C.F. , p.e.c. fax C.F._3 Email_2
0541902001), anche disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rimini
(RN), Viale Tripoli n. 112, giusta procura in atti;
reclamante
CONTRO società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi Controparte_1 dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n.
1, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, codice fiscale e iscrizione al
Registro delle Imprese di Treviso Belluno n. (la “Società”), in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, IG. nato a CP_2
Valdobbiadene il 3 marzo 1981, e domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, e per essa quale procuratrice la a socio unico, con sede legale in San Donato Controparte_3
Milanese, Via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, c.f. e p. iva , giusta procura del 18 ottobre P.IVA_2
2022 in autentica del Dr. Notaio in NE (Rep N. 311663. – Racc. N. 41583) Persona_1 registrata a NE il 20 ottobre 2022 al n.15129, serie 1T, quest'ultima in persona del procuratore
Pagina 1 speciale Dott. nato a [...] il [...], C. F. , Parte_2 C.F._4 registrata a Milano in data 21 ottobre 2022 al n. 108055 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Fioretti del Foro di Roma (C. F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._5 in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, giusta procura in atti;
reclamata
OSSERVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
La IG.ra ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emanata dal Tribunale di Rimini (RGE N. Pt_1
547/2023), G.E. Dott.ssa Maria Egle Polchi, in data 30.12.2024, comunicata il 3.01.2025, eccependo la omessa pronuncia in ordine alle questioni relative al difetto di legittimazione della procedente per nullità della procura e per intervenuta prescrizione del credito ex art. 2943 c.c.
La reclamante ha dichiarato che in punto di diritto il provvedimento impugnato confligge con il disposto dell'art. 616 c.p.c., poiché la Dott.ssa Polchi si è pronunciata solo su una delle domande proposte (quella relativa alla concessione del termine per proporre opposizione in ordine alla eventuale abusività delle clausole), omettendo in toto l'esame delle altre con implicito rigetto.
La reclamante, quindi, ha eccepito due motivi di impugnazione: il primo, l'omessa pronuncia relativa alla intervenuta prescrizione del credito;
il secondo, relativo al difetto di legittimazione attiva della odierna reclamata.
Con riferimento al primo motivo di reclamo, la IG.ra ha evidenziato che dalla Pt_1 documentazione depositata in atti risulta che la reclamata ha depositato il pignoramento immobiliare eseguito nell'anno 2007 e conclusosi in data 10.02.2010 con la esclusione della (originaria titolare CP_4 del credito in questione) dalla distribuzione delle somme ricavate, in quanto assegnate ai soli creditori privilegiati. Sul punto, la reclamante ha sottolineato che nel periodo compreso tra la data di conclusione della procedura e la notifica dell'atto di precetto (13.05.2023) alcun atto interruttivo della prescrizione è stato effettuato ed è del tutto priva di ogni efficacia la raccomandata del 19.11.2018 inviata da
[...] in qualità di mandataria di in quanto difetta la prova del Controparte_3 Controparte_1 conferimento di idoneo mandato e della relativa procura in suo favore da parte della reclamata.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, ossia quello relativo al difetto di legittimazione attiva di la reclamante ha evidenziato che non è mai stato allegato il CP_1 contratto di cessione in forza del quale la odierna reclamata sarebbe divenuta titolare del credito originariamente facente capo alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop a r.l, poi ceduto a
Priva di rilievo in punto di legittimazione è la procura speciale notarile Controparte_5 prodotta da controparte, in quanto non individua con esattezza quali siano i crediti affidati dalla mandante alla rappresentante, recando la mera dicitura “una pluralità di crediti individuabili in blocco (di seguito, i ai sensi dell'articolo 58 del T.U. Bancario….dei Crediti dei quali la Società è o sarà titolare, ai sensi CP_5 del Contratto di Special Servicing Originario”, senza tuttavia soddisfare il principio della necessaria
Pagina 2 determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto. La reclamante, inoltre, ha sottolineato che a nulla vale la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in quanto la giurisprudenza è costante nell'affermare che il cessionario ha l'onere di dedurre e di dimostrare il contratto in base al quale ha acquistato la titolarità del diritto di credito e ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Si è costituita in Giudizio la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto, CP_1 evidenziando la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione proposti.
In ordine alla questione relativa alla prescrizione del credito, la reclamata ha eccepito che non è riscontrabile alcun difetto di legittimazione di per difetto di procura, in Controparte_3 quanto è stata prodotta copia della procura notarile datata 25 gennaio 2018 con la quale ha conferito a il mandato “al fine di consentire alla stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, CP_3 adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale
e stragiudiziale dei Crediti” e tra i crediti rientra anche quello relativo alla IG.ra con conseguente Pt_1 validità ed efficacia interruttiva della prescrizione della comunicazione di cessione e diffida ad adempiere effettuata nel mese di novembre 2018 da . CP_3
Con riferimento al profilo del difetto di legittimazione attiva per nullità della procura, parte reclamata ha evidenziato che in sede di sub procedimento cautelare è stata depositata in atti tutta la documentazione volta a dimostrare i passaggi della titolarità del credito ed oggi facente a lei capo. Più nel dettaglio, ha sottolineato che a costituire oggetto di contestazione non è la mancata CP_1 produzione del contratto di cessione, ma che il credito azionato non sia stato espressamente incluso in tale atto. Sul punto la reclamata ha evidenziato che la prova in ordine alla effettiva titolarità del diritto azionato può essere fornita con la produzione dei seguenti atti:
a) dichiarazione della cedente attestante che il credito azionato dalla cessionaria sia stato effettivamente ceduto alla stessa nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione richiamata nell'atto;
b) estratto notarile attestante la medesima circostanza;
c) copia del contratto di cessione con l'estratto autentico delle posizioni cedute tra cui emerge, in modo inequivocabile, la posizione debitoria per la quale si agisce.
La reclamata, a riguardo, ha evidenziato che, sebbene manchi la produzione del contratto di cessione, in ogni caso è stata depositata sia la certificazione notarile rep. 69537 (cessione credito Cont Posizione FREE FILE Tecnology S.r.l. da Banca delle Marche S.p.a. a ) sia la certificazione Cont Notarile rep. 69538 (cessione credito Posizione FREE FILE Tecnologie s.r.l. da a ). CP_1
A ulteriore fondamento del rigetto del reclamo ha evidenziato che per unanime CP_1 giurisprudenza di Cassazione l'art. 58, comma 2, T.U.B., richiede solo che venga data la notizia
Pagina 3 dell'avvenuta cessione, senza prescrivere un contenuto minimo informativo ed esonerando dalla disciplina in materia di notifiche ex art. 1264 c.c.
Le medesime osservazioni sono state estese al profilo relativo alla nullità della procura conferita a emergendo dall'esame degli atti l'esplicito conferimento del potere di agire a tutela di ogni CP_3 credito facente capo a . CP_1
Ha pertanto concluso la reclamata evidenziato la insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora vista la assenza di pregiudizio idoneo a legittimare la sospensione della procedura esecutiva.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 6.03.2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni e il Collegio ha riservato la decisione.
SUL PRIMO MOTIVO DI RECLAMO
In ordine alla questione inerente alla sopravvenuta prescrizione del credito fatto valere da parte reclamata giova evidenziare che dall'esame della documentazione depositata in atti emerge che con lettera del 16.11.2018 ha invitato la IG.ra a regolarizzare la sua Controparte_3 Pt_1 esposizione debitoria indicando le coordinate bancarie sulle quali effettuare il versamento delle somme dovute. Nella medesima lettera la mittente ha dichiarato che “decorso infruttuosamente il suddetto termine, ci riserviamo di agire giudizialmente nei Suoi confronti per la tutela delle ragioni creditorie della nostra mandante
[...]
.la presente vale anche ai fini interruttivi della prescrizione ex art 2943 c.c.”. CP_6
Sul piano normativo, l'art. 2943 c.c. all'ultimo comma prevede che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
L'atto interruttivo della prescrizione non deve essere per forza una richiesta o un'intimazione, ma l'intento interruttivo può anche emergere da una semplice dichiarazione che, esplicitamente o implicitamente, manifesti l'intenzione del creditore di esercitare il proprio diritto, dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'articolo 2943, comma 4, c.c., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c. Detto principio è stato fatto proprio dalla giurisprudenza di Cassazione, che ha affermato che l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. , non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso l'effetto interruttivo della prescrizione di un atto volto ad invitare la controparte ad un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire l'organo giudiziario competente in caso di esito negativo dell'incontro o di rifiuto a conciliare
(Cassazione civile, sez. II, 18.08.2022, n. 24913).
Pagina 4 Nel caso di specie costituisce circostanza incontestata che la procedura immobiliare che ha visto coinvolta la odierna reclamante e che ha ad oggetto il credito di cui è causa si è conclusa in data
10.2.2010, con esclusione della (originariamente titolare del credito) dalla distribuzione delle CP_4 somme ricavate, assegnate ai creditori ipotecari intervenuti. Pertanto, il termine di prescrizione decennale utile alla prescrizione sarebbe scaduto il 10.02.2020.
Parte reclamata ha provato di aver inoltrato una comunicazione alla IG.ra (doc. 8 allegato Pt_1 doc. 4 comparsa di costituzione e risposta) dalla quale risulta che la società , in qualità di CP_3 mandataria della società ha comunicato, prima dello scadere del decennio utile ai fini della CP_1 prescrizione, la sua intenzione di esercitare il suo diritto di credito nei confronti della odierna reclamata
(datata 16.11.2018 e consegnata in data 26.11.2018). A riguardo si evidenzia che la reclamata ha allegato sia la lettera indirizzata alla IG.ra sia la prova della avvenuta notifica a controparte di detto Pt_1 documento.
La declaratoria di infondatezza del primo motivo di gravame, tuttavia, presuppone una previa analisi della validità della procura conferita da alla società in quanto CP_1 Controparte_3 anche detto profilo ha costituito oggetto di contestazione da parte della IG.ra la quale ha Pt_1 evidenziato che l'atto con il quale la reclamata ha conferito il suo mandato alla Controparte_3 ossia la procura speciale notarile del 18.10.2022, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346
c.c. Più nel dettaglio la reclamata ha dedotto che in tale atto non sono esattamente individuati i crediti affidati in gestione, ma la loro individuazione e rimessa all'inciso “dei Crediti dei quali la Società è o sarà titolare, ai sensi del Contratto di Special Servicing Originario”, che costituisce espressione dal contenuto indeterminato con conseguente nullità dell'atto di procura. Dette contestazioni si estendono anche alla procura depositata in atti del 25 gennaio 2018 (doc. 25 allegato 4 comparsa di costituzione e risposta nella quale è contenuto il medesimo inciso).
A riguardo l'art. 1346 c.c. prevede che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Con riferimento al profilo rilevante ai fini della presente decisione, ossia quello della determinatezza, si evidenzia che la determinatezza può essere massima, come nel caso di prestazione di specie, minima come nel caso di prestazione di genere;
l'indeterminatezza può derivare dall'imperfetta indicazione della prestazione, come dalla mancanza di determinazione nella quantità dovuta, in modo tale che l'adempimento possa avvenire in modo irrisorio. Equipollente della determinatezza è, per l'art. 1346, la determinabilità che ricorre nel caso in cui sono indicati, o sicuramente identificabili i criteri da utilizzare al fine di fissare l'oggetto del contratto e quando l'oggetto medesimo possa essere in concreto determinato con riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti ed aventi una preordinata rilevanza obiettiva, non essendo sufficiente, in via generale, ai fini della determinabilità il riferimento ad elementi quali il mero comportamento di una delle parti.
Pagina 5 Fermo quanto affermato dalla giurisprudenza di Cassazione in materia di determinatezza dell'oggetto del contratto e, in particolare, al bene giuridico tutelato da detta disciplina, ossia la tutela di un interesse pubblico (quale, se non altro, quello della serietà e certezza dei rapporti tra privati), ritiene il presente Collegio che nel caso di specie l'oggetto del rapporto negoziale intercorrente tra CP_1
e sia determinabile sulla base di due indici aventi carattere obiettivo e che risultano Controparte_3 dallo stesso contenuto del negozio di cui al doc. 25 allegato 4 della comparsa di costituzione e risposta.
Dal documento citato risulta che in data 25.01.2018 “nell'ambito dell'operazione di CP_1 cartolarizzazione realizzata dalla Società (l'Operazione) ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la Legge sulla
Cartolarizzazione) società per azioni con sede in San Donato Milanese (MI), Via Controparte_3 dell'Unione Europea n. 6/A6/B, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
NZ , ha assunto il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei P.IVA_2 servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla Legge sulla
Cartolarizzazione e al prospetto informativo relativo all'Operazione con l'incarico di svolgere, in qualità di Soggetto
Delegato, l'attività di amministrazione, gestione, recupero e riscossione dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare
(ciascuno un “Credito”, congiuntamente i “Crediti”)”. Pertanto, dalla lettura di detto atto emergono due criteri volti alla individuazione dell'oggetto del contratto, aventi entrambi natura oggettiva: il primo è quello relativo alla titolarità dei crediti, in quanto i crediti ai quali si riferisce il conferimento di poteri gestori in favore di sono solo quelli di cui la mandante è legittima proprietaria;
il secondo è Controparte_3 quello relativo all'Operazione di cartolarizzazione realizzata dalla “Società” ossia da che CP_1 contribuisce a perimetrare ulteriormente l'oggetto del mandato a quei crediti di cui è divenuta CP_1 titolare in forza della “Operazione” di cartolarizzazione.
Detti criteri conducono al rigetto della tesi della nullità dell'atto di mandato poiché trattasi di criteri che contribuiscono a perimetrare l'oggetto del negozio, restringendo l'attività di gestione facente capo a a quei soli crediti di cui è divenuta titolare o sarà titolare in forza della CP_3 CP_1
“Operazione” di cartolarizzazione. Detti criteri sono strumentali anche alla tutela della posizione dei terzi contraenti, in quanto coloro che vengono in contatto con la mandataria possono avere chiara contezza del contenuto del mandato, dovendosi escludere dal suo ambito di applicazione quegli atti di cui non è titolare e che non sono riconducibili ad attività di Cartolarizzazione dei crediti CP_1 derivanti dalla Operazione.
Da quanto sopra affermato consegue che il primo motivo di gravame è destituito di fondamento poiché il decorso della prescrizione è stato interrotto con l'atto notificato alla IG.ra in data Pt_1
26.11.2018 da parte di alla quale ha, in data 25 gennaio 2018, Controparte_3 CP_1 legittimamente conferito l'incarico di svolgere tutte le attività necessarie all'esercizio dei diritti di credito di cui è titolare.
SUL SECONDO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE
Pagina 6 Destituito di fondamento è altresì il secondo motivo di gravame, ossia quello relativo al difetto di legittimazione attiva facente capo a in quanto dalla documentazione allegata da controparte CP_1
è possibile desumere, come verrà di seguito illustrato, che sia divenuta titolare del rapporto CP_1 di credito che vede quale soggetto passivo la odierna reclamata, circostanza dimostrabile a prescindere dalla mancata allegazione del contratto di cessione.
Sul punto giova premettere che, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale costituisce una facilitazione per le banche e più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco. La pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella
Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti. Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che
“nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.
1264 c.c.”, nonché il disposto contenuto nel precedente comma 3 in base al quale “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non
è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione, ad esempio, nei confronti del fideiussore/garante, quale debitore ceduto. Sul punto, si è osservato che la specifica enumerazione e il conseguente onere di produzione del singolo documento di cessione vanificherebbero la portata innovativa dell'art. 58 TUB, il quale, disciplinando le cessioni di rapporti giuridici in blocco, volutamente introduce una previsione derogatoria rispetto a quella dettata dagli artt.
1264 e ss. del codice civile, proprio al fine di agevolare operazioni che hanno portata incomparabilmente maggiore in confronto ad una cessione di una singola situazione giuridica (Cass.
Civ. n. 20495/2020). Difatti, dal comma 2 della disposizione richiamata si ricava che la pubblicazione in
Gazzetta della cessione dei crediti prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria: come tale essa è condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti. Dal che si deduce che, una volta soddisfatta la condizione della pubblicazione, diventa onere precipuo del debitore dedurre e provare il contrario, cioè l'insussistenza della successione nella titolarità del credito in capo al richiedente.
Tale norma speciale, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore
Pagina 7 bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio - a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un orientamento giurisprudenziale che appare essersi di fatto consolidato, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (Cass. n. 15759 del 10.07.2014).
In ultima analisi, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798 del 5.11.2020).
Orbene, venendo al caso in esame, la titolarità del credito in capo alla e, di CP_1 conseguenza, la sua legittimazione, risulta integralmente provata.
Dall'analisi della documentazione prodotta dalla odierna reclamata emerge chiaramente che il credito riguardante la Posizione FREE FILE Tecnology S.r.l. è stato ceduto dalla CP_7
Cont
e del a e tale cessione non solo è stata oggetto di pubblicazione in G.U.
[...] CP_8
(docc. 15 e 16 allegato 4 comparsa di costituzione e risposta), ma la pratica è stata anche individuata nella certificazione notarile (doc. 9 allegato 4 comparsa di costituzione e risposta) con il numero rep.
69537.
Allo stesso modo possiamo affermare che è stata interamente provata la cessione del credito da Rev
a , in quanto anche in questo caso oltre alla pubblicazione in G.U. (doc. 14 allegato 4 CP_1 comparsa di costituzione e risposta) è stata prodotta anche la certificazione notarile rep. 69538 (doc. 10 allegato 4 comparsa di costituzione e risposta). Per tale cessione è altresì in atti la comunicazione di
Pagina 8 cessione al debitore ceduto attraverso la garante (doc. 8 allegato 4 comparsa di costituzione e CP_3 risposta).
L'analisi delle certificazioni notarili rep. 69537 e rep. 69538 permette, inoltre, di affermare la corrispondenza degli importi dei crediti ceduti dall'istituto originatore fino alla società di cartolarizzazione.
Nel caso di specie risulta altresì documentato il passaggio a sofferenza della Nuova Banca delle
Marche, provvedimento Banca d'Italia 1553670/16 del 30.12.2016 e provvedimento n. 98829/16 del
26.01.2016 (doc. 18 e 19 allegato 4 comparsa di costituzione e risposta), anch'esso munito di attestazione notarile.
A fronte di tali evidenze documentali, risulta irrilevante la circostanza prospettata dalla reclamante relativa alla mancata produzione dei contratti di cessione e può ritenersi positivamente provata la Cont cessione dei rapporti intercorsi tra e del da un lato, e e Controparte_7 CP_8 società dall'altro con conseguente rigetto del secondo motivo di gravame CP_1
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta, precisandosi che dal calcolo è esclusa la fase istruttoria e con riferimento alla fase decisoria viene fatta applicazione dei valori minimi, non essendo state depositate note conclusive.
Infine, in ragione del rigetto dell'appello, in forza dell'art. 13, comma 1 quater T.U.S.G., nel testo modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 17 e 18, applicabile ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (Sez. 6 - 3, sent. n. 14515 del 10/07/2015, Rv. 636018), si dà atto, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. civ. sez. un. 20 febbraio 2020, n.
43151, della ricorrenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
➢ Condanna parte reclamante alla refusione delle spese di lite sostenute da parte reclamata che si liquidano in euro 4.339 per compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge;
➢ Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del 27 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
- il giudice dell'impugnazione, quando pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, “deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)”; per contro, può esimersi dall'attestazione “quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
Pagina 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, in detta pronuncia si è osservato che:
- poiché l'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di legge, ha natura di debito tributario, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario;
- poiché la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo, di natura processuale, costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo, appartenente al diritto sostanziale tributario, consistente nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, “l'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”;
- il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della insussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono;
- “poiché l'obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributo unificato è normativamente dipendente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. - dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il I contributo unificato iniziale”;
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TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IG.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice relatore
All'esito della Camera di ConIGlio del 27 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. R.G. n. 145/2025 promosso da: nata a [...] il [...], residente in [...]
Venticinque Luglio n. 129, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Pucillo C.F._1
(C.F. , p.e.c. fax 0541902001) e dall'Avv. C.F._2 Email_1
Monica Cedrini (C.F. , p.e.c. fax C.F._3 Email_2
0541902001), anche disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rimini
(RN), Viale Tripoli n. 112, giusta procura in atti;
reclamante
CONTRO società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi Controparte_1 dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n.
1, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, codice fiscale e iscrizione al
Registro delle Imprese di Treviso Belluno n. (la “Società”), in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, IG. nato a CP_2
Valdobbiadene il 3 marzo 1981, e domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, e per essa quale procuratrice la a socio unico, con sede legale in San Donato Controparte_3
Milanese, Via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, c.f. e p. iva , giusta procura del 18 ottobre P.IVA_2
2022 in autentica del Dr. Notaio in NE (Rep N. 311663. – Racc. N. 41583) Persona_1 registrata a NE il 20 ottobre 2022 al n.15129, serie 1T, quest'ultima in persona del procuratore
Pagina 1 speciale Dott. nato a [...] il [...], C. F. , Parte_2 C.F._4 registrata a Milano in data 21 ottobre 2022 al n. 108055 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Fioretti del Foro di Roma (C. F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._5 in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, giusta procura in atti;
reclamata
OSSERVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
La IG.ra ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emanata dal Tribunale di Rimini (RGE N. Pt_1
547/2023), G.E. Dott.ssa Maria Egle Polchi, in data 30.12.2024, comunicata il 3.01.2025, eccependo la omessa pronuncia in ordine alle questioni relative al difetto di legittimazione della procedente per nullità della procura e per intervenuta prescrizione del credito ex art. 2943 c.c.
La reclamante ha dichiarato che in punto di diritto il provvedimento impugnato confligge con il disposto dell'art. 616 c.p.c., poiché la Dott.ssa Polchi si è pronunciata solo su una delle domande proposte (quella relativa alla concessione del termine per proporre opposizione in ordine alla eventuale abusività delle clausole), omettendo in toto l'esame delle altre con implicito rigetto.
La reclamante, quindi, ha eccepito due motivi di impugnazione: il primo, l'omessa pronuncia relativa alla intervenuta prescrizione del credito;
il secondo, relativo al difetto di legittimazione attiva della odierna reclamata.
Con riferimento al primo motivo di reclamo, la IG.ra ha evidenziato che dalla Pt_1 documentazione depositata in atti risulta che la reclamata ha depositato il pignoramento immobiliare eseguito nell'anno 2007 e conclusosi in data 10.02.2010 con la esclusione della (originaria titolare CP_4 del credito in questione) dalla distribuzione delle somme ricavate, in quanto assegnate ai soli creditori privilegiati. Sul punto, la reclamante ha sottolineato che nel periodo compreso tra la data di conclusione della procedura e la notifica dell'atto di precetto (13.05.2023) alcun atto interruttivo della prescrizione è stato effettuato ed è del tutto priva di ogni efficacia la raccomandata del 19.11.2018 inviata da
[...] in qualità di mandataria di in quanto difetta la prova del Controparte_3 Controparte_1 conferimento di idoneo mandato e della relativa procura in suo favore da parte della reclamata.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, ossia quello relativo al difetto di legittimazione attiva di la reclamante ha evidenziato che non è mai stato allegato il CP_1 contratto di cessione in forza del quale la odierna reclamata sarebbe divenuta titolare del credito originariamente facente capo alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop a r.l, poi ceduto a
Priva di rilievo in punto di legittimazione è la procura speciale notarile Controparte_5 prodotta da controparte, in quanto non individua con esattezza quali siano i crediti affidati dalla mandante alla rappresentante, recando la mera dicitura “una pluralità di crediti individuabili in blocco (di seguito, i ai sensi dell'articolo 58 del T.U. Bancario….dei Crediti dei quali la Società è o sarà titolare, ai sensi CP_5 del Contratto di Special Servicing Originario”, senza tuttavia soddisfare il principio della necessaria
Pagina 2 determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto. La reclamante, inoltre, ha sottolineato che a nulla vale la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in quanto la giurisprudenza è costante nell'affermare che il cessionario ha l'onere di dedurre e di dimostrare il contratto in base al quale ha acquistato la titolarità del diritto di credito e ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Si è costituita in Giudizio la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto, CP_1 evidenziando la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione proposti.
In ordine alla questione relativa alla prescrizione del credito, la reclamata ha eccepito che non è riscontrabile alcun difetto di legittimazione di per difetto di procura, in Controparte_3 quanto è stata prodotta copia della procura notarile datata 25 gennaio 2018 con la quale ha conferito a il mandato “al fine di consentire alla stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, CP_3 adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale
e stragiudiziale dei Crediti” e tra i crediti rientra anche quello relativo alla IG.ra con conseguente Pt_1 validità ed efficacia interruttiva della prescrizione della comunicazione di cessione e diffida ad adempiere effettuata nel mese di novembre 2018 da . CP_3
Con riferimento al profilo del difetto di legittimazione attiva per nullità della procura, parte reclamata ha evidenziato che in sede di sub procedimento cautelare è stata depositata in atti tutta la documentazione volta a dimostrare i passaggi della titolarità del credito ed oggi facente a lei capo. Più nel dettaglio, ha sottolineato che a costituire oggetto di contestazione non è la mancata CP_1 produzione del contratto di cessione, ma che il credito azionato non sia stato espressamente incluso in tale atto. Sul punto la reclamata ha evidenziato che la prova in ordine alla effettiva titolarità del diritto azionato può essere fornita con la produzione dei seguenti atti:
a) dichiarazione della cedente attestante che il credito azionato dalla cessionaria sia stato effettivamente ceduto alla stessa nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione richiamata nell'atto;
b) estratto notarile attestante la medesima circostanza;
c) copia del contratto di cessione con l'estratto autentico delle posizioni cedute tra cui emerge, in modo inequivocabile, la posizione debitoria per la quale si agisce.
La reclamata, a riguardo, ha evidenziato che, sebbene manchi la produzione del contratto di cessione, in ogni caso è stata depositata sia la certificazione notarile rep. 69537 (cessione credito Cont Posizione FREE FILE Tecnology S.r.l. da Banca delle Marche S.p.a. a ) sia la certificazione Cont Notarile rep. 69538 (cessione credito Posizione FREE FILE Tecnologie s.r.l. da a ). CP_1
A ulteriore fondamento del rigetto del reclamo ha evidenziato che per unanime CP_1 giurisprudenza di Cassazione l'art. 58, comma 2, T.U.B., richiede solo che venga data la notizia
Pagina 3 dell'avvenuta cessione, senza prescrivere un contenuto minimo informativo ed esonerando dalla disciplina in materia di notifiche ex art. 1264 c.c.
Le medesime osservazioni sono state estese al profilo relativo alla nullità della procura conferita a emergendo dall'esame degli atti l'esplicito conferimento del potere di agire a tutela di ogni CP_3 credito facente capo a . CP_1
Ha pertanto concluso la reclamata evidenziato la insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora vista la assenza di pregiudizio idoneo a legittimare la sospensione della procedura esecutiva.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 6.03.2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni e il Collegio ha riservato la decisione.
SUL PRIMO MOTIVO DI RECLAMO
In ordine alla questione inerente alla sopravvenuta prescrizione del credito fatto valere da parte reclamata giova evidenziare che dall'esame della documentazione depositata in atti emerge che con lettera del 16.11.2018 ha invitato la IG.ra a regolarizzare la sua Controparte_3 Pt_1 esposizione debitoria indicando le coordinate bancarie sulle quali effettuare il versamento delle somme dovute. Nella medesima lettera la mittente ha dichiarato che “decorso infruttuosamente il suddetto termine, ci riserviamo di agire giudizialmente nei Suoi confronti per la tutela delle ragioni creditorie della nostra mandante
[...]
.la presente vale anche ai fini interruttivi della prescrizione ex art 2943 c.c.”. CP_6
Sul piano normativo, l'art. 2943 c.c. all'ultimo comma prevede che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
L'atto interruttivo della prescrizione non deve essere per forza una richiesta o un'intimazione, ma l'intento interruttivo può anche emergere da una semplice dichiarazione che, esplicitamente o implicitamente, manifesti l'intenzione del creditore di esercitare il proprio diritto, dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'articolo 2943, comma 4, c.c., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c. Detto principio è stato fatto proprio dalla giurisprudenza di Cassazione, che ha affermato che l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. , non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso l'effetto interruttivo della prescrizione di un atto volto ad invitare la controparte ad un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire l'organo giudiziario competente in caso di esito negativo dell'incontro o di rifiuto a conciliare
(Cassazione civile, sez. II, 18.08.2022, n. 24913).
Pagina 4 Nel caso di specie costituisce circostanza incontestata che la procedura immobiliare che ha visto coinvolta la odierna reclamante e che ha ad oggetto il credito di cui è causa si è conclusa in data
10.2.2010, con esclusione della (originariamente titolare del credito) dalla distribuzione delle CP_4 somme ricavate, assegnate ai creditori ipotecari intervenuti. Pertanto, il termine di prescrizione decennale utile alla prescrizione sarebbe scaduto il 10.02.2020.
Parte reclamata ha provato di aver inoltrato una comunicazione alla IG.ra (doc. 8 allegato Pt_1 doc. 4 comparsa di costituzione e risposta) dalla quale risulta che la società , in qualità di CP_3 mandataria della società ha comunicato, prima dello scadere del decennio utile ai fini della CP_1 prescrizione, la sua intenzione di esercitare il suo diritto di credito nei confronti della odierna reclamata
(datata 16.11.2018 e consegnata in data 26.11.2018). A riguardo si evidenzia che la reclamata ha allegato sia la lettera indirizzata alla IG.ra sia la prova della avvenuta notifica a controparte di detto Pt_1 documento.
La declaratoria di infondatezza del primo motivo di gravame, tuttavia, presuppone una previa analisi della validità della procura conferita da alla società in quanto CP_1 Controparte_3 anche detto profilo ha costituito oggetto di contestazione da parte della IG.ra la quale ha Pt_1 evidenziato che l'atto con il quale la reclamata ha conferito il suo mandato alla Controparte_3 ossia la procura speciale notarile del 18.10.2022, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346
c.c. Più nel dettaglio la reclamata ha dedotto che in tale atto non sono esattamente individuati i crediti affidati in gestione, ma la loro individuazione e rimessa all'inciso “dei Crediti dei quali la Società è o sarà titolare, ai sensi del Contratto di Special Servicing Originario”, che costituisce espressione dal contenuto indeterminato con conseguente nullità dell'atto di procura. Dette contestazioni si estendono anche alla procura depositata in atti del 25 gennaio 2018 (doc. 25 allegato 4 comparsa di costituzione e risposta nella quale è contenuto il medesimo inciso).
A riguardo l'art. 1346 c.c. prevede che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Con riferimento al profilo rilevante ai fini della presente decisione, ossia quello della determinatezza, si evidenzia che la determinatezza può essere massima, come nel caso di prestazione di specie, minima come nel caso di prestazione di genere;
l'indeterminatezza può derivare dall'imperfetta indicazione della prestazione, come dalla mancanza di determinazione nella quantità dovuta, in modo tale che l'adempimento possa avvenire in modo irrisorio. Equipollente della determinatezza è, per l'art. 1346, la determinabilità che ricorre nel caso in cui sono indicati, o sicuramente identificabili i criteri da utilizzare al fine di fissare l'oggetto del contratto e quando l'oggetto medesimo possa essere in concreto determinato con riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti ed aventi una preordinata rilevanza obiettiva, non essendo sufficiente, in via generale, ai fini della determinabilità il riferimento ad elementi quali il mero comportamento di una delle parti.
Pagina 5 Fermo quanto affermato dalla giurisprudenza di Cassazione in materia di determinatezza dell'oggetto del contratto e, in particolare, al bene giuridico tutelato da detta disciplina, ossia la tutela di un interesse pubblico (quale, se non altro, quello della serietà e certezza dei rapporti tra privati), ritiene il presente Collegio che nel caso di specie l'oggetto del rapporto negoziale intercorrente tra CP_1
e sia determinabile sulla base di due indici aventi carattere obiettivo e che risultano Controparte_3 dallo stesso contenuto del negozio di cui al doc. 25 allegato 4 della comparsa di costituzione e risposta.
Dal documento citato risulta che in data 25.01.2018 “nell'ambito dell'operazione di CP_1 cartolarizzazione realizzata dalla Società (l'Operazione) ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la Legge sulla
Cartolarizzazione) società per azioni con sede in San Donato Milanese (MI), Via Controparte_3 dell'Unione Europea n. 6/A6/B, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
NZ , ha assunto il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei P.IVA_2 servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla Legge sulla
Cartolarizzazione e al prospetto informativo relativo all'Operazione con l'incarico di svolgere, in qualità di Soggetto
Delegato, l'attività di amministrazione, gestione, recupero e riscossione dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare
(ciascuno un “Credito”, congiuntamente i “Crediti”)”. Pertanto, dalla lettura di detto atto emergono due criteri volti alla individuazione dell'oggetto del contratto, aventi entrambi natura oggettiva: il primo è quello relativo alla titolarità dei crediti, in quanto i crediti ai quali si riferisce il conferimento di poteri gestori in favore di sono solo quelli di cui la mandante è legittima proprietaria;
il secondo è Controparte_3 quello relativo all'Operazione di cartolarizzazione realizzata dalla “Società” ossia da che CP_1 contribuisce a perimetrare ulteriormente l'oggetto del mandato a quei crediti di cui è divenuta CP_1 titolare in forza della “Operazione” di cartolarizzazione.
Detti criteri conducono al rigetto della tesi della nullità dell'atto di mandato poiché trattasi di criteri che contribuiscono a perimetrare l'oggetto del negozio, restringendo l'attività di gestione facente capo a a quei soli crediti di cui è divenuta titolare o sarà titolare in forza della CP_3 CP_1
“Operazione” di cartolarizzazione. Detti criteri sono strumentali anche alla tutela della posizione dei terzi contraenti, in quanto coloro che vengono in contatto con la mandataria possono avere chiara contezza del contenuto del mandato, dovendosi escludere dal suo ambito di applicazione quegli atti di cui non è titolare e che non sono riconducibili ad attività di Cartolarizzazione dei crediti CP_1 derivanti dalla Operazione.
Da quanto sopra affermato consegue che il primo motivo di gravame è destituito di fondamento poiché il decorso della prescrizione è stato interrotto con l'atto notificato alla IG.ra in data Pt_1
26.11.2018 da parte di alla quale ha, in data 25 gennaio 2018, Controparte_3 CP_1 legittimamente conferito l'incarico di svolgere tutte le attività necessarie all'esercizio dei diritti di credito di cui è titolare.
SUL SECONDO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE
Pagina 6 Destituito di fondamento è altresì il secondo motivo di gravame, ossia quello relativo al difetto di legittimazione attiva facente capo a in quanto dalla documentazione allegata da controparte CP_1
è possibile desumere, come verrà di seguito illustrato, che sia divenuta titolare del rapporto CP_1 di credito che vede quale soggetto passivo la odierna reclamata, circostanza dimostrabile a prescindere dalla mancata allegazione del contratto di cessione.
Sul punto giova premettere che, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale costituisce una facilitazione per le banche e più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco. La pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella
Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti. Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che
“nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.
1264 c.c.”, nonché il disposto contenuto nel precedente comma 3 in base al quale “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non
è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione, ad esempio, nei confronti del fideiussore/garante, quale debitore ceduto. Sul punto, si è osservato che la specifica enumerazione e il conseguente onere di produzione del singolo documento di cessione vanificherebbero la portata innovativa dell'art. 58 TUB, il quale, disciplinando le cessioni di rapporti giuridici in blocco, volutamente introduce una previsione derogatoria rispetto a quella dettata dagli artt.
1264 e ss. del codice civile, proprio al fine di agevolare operazioni che hanno portata incomparabilmente maggiore in confronto ad una cessione di una singola situazione giuridica (Cass.
Civ. n. 20495/2020). Difatti, dal comma 2 della disposizione richiamata si ricava che la pubblicazione in
Gazzetta della cessione dei crediti prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria: come tale essa è condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti. Dal che si deduce che, una volta soddisfatta la condizione della pubblicazione, diventa onere precipuo del debitore dedurre e provare il contrario, cioè l'insussistenza della successione nella titolarità del credito in capo al richiedente.
Tale norma speciale, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore
Pagina 7 bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio - a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un orientamento giurisprudenziale che appare essersi di fatto consolidato, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (Cass. n. 15759 del 10.07.2014).
In ultima analisi, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798 del 5.11.2020).
Orbene, venendo al caso in esame, la titolarità del credito in capo alla e, di CP_1 conseguenza, la sua legittimazione, risulta integralmente provata.
Dall'analisi della documentazione prodotta dalla odierna reclamata emerge chiaramente che il credito riguardante la Posizione FREE FILE Tecnology S.r.l. è stato ceduto dalla CP_7
Cont
e del a e tale cessione non solo è stata oggetto di pubblicazione in G.U.
[...] CP_8
(docc. 15 e 16 allegato 4 comparsa di costituzione e risposta), ma la pratica è stata anche individuata nella certificazione notarile (doc. 9 allegato 4 comparsa di costituzione e risposta) con il numero rep.
69537.
Allo stesso modo possiamo affermare che è stata interamente provata la cessione del credito da Rev
a , in quanto anche in questo caso oltre alla pubblicazione in G.U. (doc. 14 allegato 4 CP_1 comparsa di costituzione e risposta) è stata prodotta anche la certificazione notarile rep. 69538 (doc. 10 allegato 4 comparsa di costituzione e risposta). Per tale cessione è altresì in atti la comunicazione di
Pagina 8 cessione al debitore ceduto attraverso la garante (doc. 8 allegato 4 comparsa di costituzione e CP_3 risposta).
L'analisi delle certificazioni notarili rep. 69537 e rep. 69538 permette, inoltre, di affermare la corrispondenza degli importi dei crediti ceduti dall'istituto originatore fino alla società di cartolarizzazione.
Nel caso di specie risulta altresì documentato il passaggio a sofferenza della Nuova Banca delle
Marche, provvedimento Banca d'Italia 1553670/16 del 30.12.2016 e provvedimento n. 98829/16 del
26.01.2016 (doc. 18 e 19 allegato 4 comparsa di costituzione e risposta), anch'esso munito di attestazione notarile.
A fronte di tali evidenze documentali, risulta irrilevante la circostanza prospettata dalla reclamante relativa alla mancata produzione dei contratti di cessione e può ritenersi positivamente provata la Cont cessione dei rapporti intercorsi tra e del da un lato, e e Controparte_7 CP_8 società dall'altro con conseguente rigetto del secondo motivo di gravame CP_1
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta, precisandosi che dal calcolo è esclusa la fase istruttoria e con riferimento alla fase decisoria viene fatta applicazione dei valori minimi, non essendo state depositate note conclusive.
Infine, in ragione del rigetto dell'appello, in forza dell'art. 13, comma 1 quater T.U.S.G., nel testo modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 17 e 18, applicabile ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (Sez. 6 - 3, sent. n. 14515 del 10/07/2015, Rv. 636018), si dà atto, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. civ. sez. un. 20 febbraio 2020, n.
43151, della ricorrenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
➢ Condanna parte reclamante alla refusione delle spese di lite sostenute da parte reclamata che si liquidano in euro 4.339 per compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge;
➢ Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del 27 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
- il giudice dell'impugnazione, quando pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, “deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)”; per contro, può esimersi dall'attestazione “quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
Pagina 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, in detta pronuncia si è osservato che:
- poiché l'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di legge, ha natura di debito tributario, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario;
- poiché la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo, di natura processuale, costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo, appartenente al diritto sostanziale tributario, consistente nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, “l'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”;
- il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della insussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono;
- “poiché l'obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributo unificato è normativamente dipendente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. - dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il I contributo unificato iniziale”;
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