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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 6519/2023 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
14.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Roma Parte_1
Largo Toniolo n. 6, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in Tivoli CP_1
(RM) Viale Giuseppe Mazzini n.8, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Carolla e Angelo
Bellaroba giusta procure in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge n. 18/80.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il Ctu nominato ha accertato che non sussiste il beneficio invocato dalla ricorrente.
Con ricorso tempestivamente depositato, la ha contestato le risultanze peritali Parte_1 del giudizio di accertamento tecnico preventivo, lamentando la genericità ed erroneità della valutazione del Ctu, nonché denunciando l'errore tecnico in cui sarebbe incorso il perito per aver utilizzato il criterio della lesione della capacità lavorativa generica di cui alle Tabelle DM del
05.02.1992 in luogo del parametro dell'autosufficienza richiesto ai fini dell'indennità di accompagnamento.
1 CP_ L' si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Disposta la rinnovazione della Ctu medico – legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 6.12.2023 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto il 9.11.2023.
Detto ciò, si osserva che il ricorso non può trovare accoglimento.
Il Ctu medico – legale nominato (Dott. ), una volta accertate le patologie da cui Persona_1 risulta affetta la ricorrente (“Sindrome di LE NL con deficit statico-dinamico. ❖ Artrosi polidistrettuale in soggetto con scoliosi dorso-lombare discopatie multiple, ad impegno funzionale;
❖ Incontinenza urinaria da urgenza e da sforzo. ❖ Ipertensione arteriosa, ❖ Broncopneumopatia cronica ostruttiva;
❖ Depressione reattiva “), ha chiarito che: “in merito al caso in esame, non essendo in discussione l'autonomia della perizianda nella deambulazione, la quale avviene con ausilio di appoggio monolaterale, deve essere accertata l'esistenza dei requisiti medico-legali che determinano un giudizio di incapacità “di compiere gli atti quotidiani della vita.
Ebbene, dal punto di vista neuropsichico il soggetto è risultato lucido, orientato nel tempo e nello spazio, in assenza di deficit neurologici centrali o periferici ovvero di evidenti alterazioni neuro- cognitive, con alterazione in senso depressivo del tono dell'umore. Per quanto attiene alle condizioni dell'apparato cardiovascolare e respiratorio dall'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali non si desumono segni clinici di uno scompenso cardiaco e/o di difficoltà respiratorie in atto di gravità tale da rendere il soggetto disautonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita.”.
L'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare permette di riscontrare un rachide con movimenti di flessione antero-posteriore, laterale e di inclinazione nei due lati del capo e del tronco ridotti. Gli arti superiori e inferiori risultano simmetrici per tonotrofismo muscolare con apprezzabile riduzione in via antalgica dell'articolarità scapolo-omerale, di anca e di ginocchio bilateralmente e movimento di accosciamento incompleto, riferito doloroso nella fase di risalita.
Alla luce di quanto dianzi riportato, sulla base della documentazione sanitaria e degli accertamenti svolti in sede di operazioni peritali si può ritenere che sin dall'epoca della domanda amministrativa e attualmente possa considerarsi soggetto totalmente Parte_1 inabile, non sussistendo i requisiti sanitari previsti dalla legge n. 18/1980 per la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
2 Le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili, avendo la parte presentato dichiarazione personale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di Ctu medico- legale, liquidate con separato decreto, devono essere disposte a carico CP_ dell' stante la dichiarazione personale presentata ex art. 152 c.p.c.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- spese di Ctu medico – legale a definitivo carico dell'
Tivoli, 14.1.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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