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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3313/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3313/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ) E (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Camilla Iovino (C.F.: C.F._2
) in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F. - P. IVA: ), con sede in Bergamo alla Piazza Vittorio Controparte_1 P.IVA_1
Veneto n. 8, in persona del procuratore (atto per Notaio in Controparte_2 Persona_1
data 7.5.2019, rep. 6789, racc. 4334), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Iannicelli (C.F:
) per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._4
- APPELLATA - (C.F. ), con sede in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1, Controparte_3 P.IVA_2
e per essa, quale mandataria, C.F. – P. IVA: ), CP_4 P.IVA_3 P.IVA_4
in persona della procuratrice (atto per Notaio in data 17.6.2020, Controparte_5 Per_2
rep. 56707, racc. 16500), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ferraro (C.F.:
) per procura allegata all'atto di intervento C.F._5
- INTERVENUTA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1112/2019 del Tribunale di Napoli Nord
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
e citavano davanti al Tribunale di Napoli Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Nord, deducendo che, a causa del mancato pagamento di alcune rate del mutuo da loro contratto in data 7.12.2010, la convenuta aveva incaricato dell'attività del recupero del Parte_3
credito, nell'esecuzione della quale un addetto della società, tale in data 11.7.2013 si era Per_3
recato presso l'abitazione di , madre del informandola dell'esposizione Persona_4 Parte_1
debitoria del figlio derivante dal mutuo e lasciandole un biglietto da visita allo scopo di essere ricontattato. Poiché la aveva interrotto i rapporti col figlio a seguito delle rivelazioni Per_4
sull'inadempimento del contratto di mutuo, gli attori lamentavano che l'illegittimo trattamento dei dati personali aveva causato loro un danno non patrimoniale di rilevante entità per lesione alla dignità personale e compromissione del rapporto familiare.
Pertanto, chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità di per la divulgazione dei CP_1
loro dati personali e/o per omessa vigilanza sull'operato di con conseguente Parte_3
condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali nel limite della somma di euro
20.000,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo. Vinte le spese, da distrarsi.
costituendosi, eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione Controparte_1
passiva, essendo la vicenda imputabile a di cui chiedeva l'autorizzazione alla Parte_3 chiamata in causa al fine di farne accertare l'esclusiva responsabilità nella causazione dei danni lamentati dagli attori, nonché la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e del titolo;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'avversa pretesa e, in subordine, la compensazione tra quanto riconosciuto agli attori a titolo di risarcimento e le somme da essa vantate in forza del contratto di mutuo del 7.12.2010 a rogito del Notaio (rep. 158667 - racc. n. 24303), pari ad euro Per_5
130.000,00. Vinte le spese.
Disattesa l'istanza di chiamata in causa del terzo, ammessa ed espletata la prova orale articolata dagli attori, con sentenza n. 1112/2019, resa all'udienza del 18.4.2019, il Tribunale di Napoli Nord
rigettava la domanda, condannando gli istanti al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in estrema sintesi, che la lesione lamentata dagli attori non presentava i caratteri di serietà ed ingiustizia, il cui accertamento è necessario in base alle norme ex artt. 2043, 2059 c.c. e 15 D. Lgs. 196/2003, posto che l'esposizione debitoria era stata comunicata unicamente a e legate a Persona_4 Parte_4 [...]
da uno stretto vincolo parentale, secondo modalità prive di capacità diffusiva. Parte_1
Le spese seguivano la soccombenza.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato ed iscritto a ruolo il 12.7.2019, e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la suddetta sentenza, notificata in data 13.6.2019, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui denunciavano l'erroneità della decisione sull'assunto che la divulgazione e l'utilizzo improprio dei dati personali da parte di incaricata da Parte_3
UBI Banca del recupero del credito, integrava una palese violazione del D. Lgs. 196/2003 (cd.
Codice in materia di protezione dei dati personali), che all'art. 15 stabilisce che “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c.”; conseguentemente, incombeva al danneggiato provare il rapporto di causalità tra fatto e danno ed al danneggiante dimostrare di aver posto in essere tutte le misure idonee ad impedire l'evento dannoso.
In particolare, era onere della convenuta allegare e documentare: di aver adottato un Codice etico ed un manuale contenente le regole di condotta del personale operante nel settore del recupero stragiudiziale;
di avere organizzato specifiche campagne di formazione e sensibilizzazione;
di aver predisposto un sistema di controlli interni, strutturato su più livelli, volto a garantire l'effettiva applicazione della normativa di riferimento e a contenere i rischi collegati all'attività.
In realtà, la non aveva provato di aver osservato dette prescrizioni, mentre la teste escussa CP_1
aveva confermato i fatti allegati da essi attori e la gravità del danno che ne era derivato.
Pertanto, gli appellanti concludevano rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata,
ricorrendone i motivi, ai sensi dell'art. 283 C.p.C., ed in particolare per la chiara fondatezza dei
motivi d'appello.
Nel merito, in via principale:
i) accogliere il presente appello in virtù dei motivi sopra esposti e per l'effetto, in accoglimento
delle richieste e conclusioni formulate dagli odierni appellanti in primo grado, riformare la
sentenza n. 1112/2019 del Tribunale di Napoli Nord nella persona del Giudice G.I. Dott. A. S.
Rabuano;
ii) emettere tutti gli altri provvedimenti opportuni e consequenziali;
iii) condannare la in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato in CP_1
Salerno alla via G. Vicinanza n. 11 presso lo studio dell'Avv. Iannicelli Stefania, al pagamento
delle spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio”.
costituendosi, eccepiva, in rito, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e Controparte_1
deduceva, nel merito, la sua infondatezza, reiterando, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le precedenti istanze, domande ed eccezioni.
Pertanto, concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'appello, con vittoria delle spese processuali.
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. e disposta la mediazione delegata, stante il vano esito di quest'ultima, la causa veniva rinviata al 12.1.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, interveniva in giudizio e per essa la mandataria quale Controparte_3 CP_4
cessionaria - in virtù di atto di cessione pro-soluto del 4.12.2019, pubblicato in G.U. Parte II n. 145
del 10.12.2019 - del credito derivante dal contratto di mutuo stipulato da Controparte_1
deducendo la propria carenza di legittimazione in merito alle conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte ascritte all'originaria titolare del credito e chiedendo il rigetto dell'appello,
con vittoria di spese.
Dopo vari rinvii, trasmesso il fascicolo alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della
Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, all'udienza del 25.6.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni venti sia per il deposito delle comparse conclusionali che delle note di replica.
§ 3. Questione preliminare.
Preliminarmente va dichiarato inammissibile, ex art. 344 c.p.c., l'intervento di . Invero, CP_3
l'oggetto del giudizio non è il credito derivante dal mutuo in cui l'interveniente assume di essere
CP_ subentrata, bensì il risarcimento del cd. danno da informazione, per cui la stessa ha riconosciuto la propria carenza di legittimazione passiva.
§ 4. Analisi del motivo di appello.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il danno da informazione da essi patito, provato mediante l'escussione testimoniale di presentava i caratteri dell'ingiustizia e della serietà, Parte_4
essendosi manifestato, da un lato, nell'interruzione dei rapporti con la madre di e, Parte_1
dall'altro, nell'aver dovuto fornire imbarazzanti spiegazioni in famiglia su questioni molto riservate. Di tale danno doveva essere ritenuta responsabile che non aveva offerto alcuna prova CP_1
liberatoria, seppure ne fosse gravata.
La doglianza non coglie nel segno, non essendo stato provato il nesso eziologico tra la condotta ascritta al dipendente della società incaricata da del recupero del credito derivante dal CP_1
contratto di mutuo ed il danno da lesione della dignità personale e da compromissione del rapporto familiare asseritamente sofferto dagli attori.
Infatti, la teste ha riferito che il litigio tra il AT e la madre Parte_4 Pt_1
- a seguito del quale “per circa due anni non si parlarono” - si verificò perché Persona_4
“mia madre non condivideva la scelta di mio AT di stipulare un mutuo” (v. verbale di udienza del 24.1.2019), e non per la scoperta della morosità nell'adempimento delle relative obbligazioni rivelata dall'addetto della società designata per il recupero del credito.
A ciò si aggiunge che la medesima teste non ha riferito l'interruzione del rapporto tra la madre e la
OR , né ha offerto elementi da cui poter inferire che gli attori, odierni Parte_2
appellanti, abbiano subito un pregiudizio alla loro dignità personale.
Conseguentemente, il rigetto della pretesa azionata va fondato sull'assenza del nesso eziologico, e non sull'assenza di un pregiudizio risarcibile.
§ 4. Le spese di lite.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91, comma 1, c,p.c. nel rapporto processuale tra appellanti e con liquidazione operata come in dispositivo CP_1
applicando i parametri medi indicati dal D. Lgs. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00, tranne che per la fase decisoria, per la quale si stimano congrui i parametri minimi atteso che, dopo l'udienza ex art. 350 c.p.c., l'appellata non ha più svolto attività
difensiva.
Per converso, nel rapporto processuale tra gli appellanti e l'intervenuta le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate, in quanto i coniugi non hanno sollevato Parte_1 contestazioni in merito all'inammissibile intervento in giudizio di . CP_3
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002,
come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento del doppio contributo unificato da parte degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_3
b) rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
c) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
4.854,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
d) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra gli appellanti e CP_3
[...]
e) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento del doppio contributo unificato da parte degli appellanti.
Napoli, 17.9.2025.
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3313/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ) E (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Camilla Iovino (C.F.: C.F._2
) in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F. - P. IVA: ), con sede in Bergamo alla Piazza Vittorio Controparte_1 P.IVA_1
Veneto n. 8, in persona del procuratore (atto per Notaio in Controparte_2 Persona_1
data 7.5.2019, rep. 6789, racc. 4334), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Iannicelli (C.F:
) per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._4
- APPELLATA - (C.F. ), con sede in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1, Controparte_3 P.IVA_2
e per essa, quale mandataria, C.F. – P. IVA: ), CP_4 P.IVA_3 P.IVA_4
in persona della procuratrice (atto per Notaio in data 17.6.2020, Controparte_5 Per_2
rep. 56707, racc. 16500), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ferraro (C.F.:
) per procura allegata all'atto di intervento C.F._5
- INTERVENUTA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1112/2019 del Tribunale di Napoli Nord
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
e citavano davanti al Tribunale di Napoli Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Nord, deducendo che, a causa del mancato pagamento di alcune rate del mutuo da loro contratto in data 7.12.2010, la convenuta aveva incaricato dell'attività del recupero del Parte_3
credito, nell'esecuzione della quale un addetto della società, tale in data 11.7.2013 si era Per_3
recato presso l'abitazione di , madre del informandola dell'esposizione Persona_4 Parte_1
debitoria del figlio derivante dal mutuo e lasciandole un biglietto da visita allo scopo di essere ricontattato. Poiché la aveva interrotto i rapporti col figlio a seguito delle rivelazioni Per_4
sull'inadempimento del contratto di mutuo, gli attori lamentavano che l'illegittimo trattamento dei dati personali aveva causato loro un danno non patrimoniale di rilevante entità per lesione alla dignità personale e compromissione del rapporto familiare.
Pertanto, chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità di per la divulgazione dei CP_1
loro dati personali e/o per omessa vigilanza sull'operato di con conseguente Parte_3
condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali nel limite della somma di euro
20.000,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo. Vinte le spese, da distrarsi.
costituendosi, eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione Controparte_1
passiva, essendo la vicenda imputabile a di cui chiedeva l'autorizzazione alla Parte_3 chiamata in causa al fine di farne accertare l'esclusiva responsabilità nella causazione dei danni lamentati dagli attori, nonché la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e del titolo;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'avversa pretesa e, in subordine, la compensazione tra quanto riconosciuto agli attori a titolo di risarcimento e le somme da essa vantate in forza del contratto di mutuo del 7.12.2010 a rogito del Notaio (rep. 158667 - racc. n. 24303), pari ad euro Per_5
130.000,00. Vinte le spese.
Disattesa l'istanza di chiamata in causa del terzo, ammessa ed espletata la prova orale articolata dagli attori, con sentenza n. 1112/2019, resa all'udienza del 18.4.2019, il Tribunale di Napoli Nord
rigettava la domanda, condannando gli istanti al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in estrema sintesi, che la lesione lamentata dagli attori non presentava i caratteri di serietà ed ingiustizia, il cui accertamento è necessario in base alle norme ex artt. 2043, 2059 c.c. e 15 D. Lgs. 196/2003, posto che l'esposizione debitoria era stata comunicata unicamente a e legate a Persona_4 Parte_4 [...]
da uno stretto vincolo parentale, secondo modalità prive di capacità diffusiva. Parte_1
Le spese seguivano la soccombenza.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato ed iscritto a ruolo il 12.7.2019, e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la suddetta sentenza, notificata in data 13.6.2019, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui denunciavano l'erroneità della decisione sull'assunto che la divulgazione e l'utilizzo improprio dei dati personali da parte di incaricata da Parte_3
UBI Banca del recupero del credito, integrava una palese violazione del D. Lgs. 196/2003 (cd.
Codice in materia di protezione dei dati personali), che all'art. 15 stabilisce che “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c.”; conseguentemente, incombeva al danneggiato provare il rapporto di causalità tra fatto e danno ed al danneggiante dimostrare di aver posto in essere tutte le misure idonee ad impedire l'evento dannoso.
In particolare, era onere della convenuta allegare e documentare: di aver adottato un Codice etico ed un manuale contenente le regole di condotta del personale operante nel settore del recupero stragiudiziale;
di avere organizzato specifiche campagne di formazione e sensibilizzazione;
di aver predisposto un sistema di controlli interni, strutturato su più livelli, volto a garantire l'effettiva applicazione della normativa di riferimento e a contenere i rischi collegati all'attività.
In realtà, la non aveva provato di aver osservato dette prescrizioni, mentre la teste escussa CP_1
aveva confermato i fatti allegati da essi attori e la gravità del danno che ne era derivato.
Pertanto, gli appellanti concludevano rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata,
ricorrendone i motivi, ai sensi dell'art. 283 C.p.C., ed in particolare per la chiara fondatezza dei
motivi d'appello.
Nel merito, in via principale:
i) accogliere il presente appello in virtù dei motivi sopra esposti e per l'effetto, in accoglimento
delle richieste e conclusioni formulate dagli odierni appellanti in primo grado, riformare la
sentenza n. 1112/2019 del Tribunale di Napoli Nord nella persona del Giudice G.I. Dott. A. S.
Rabuano;
ii) emettere tutti gli altri provvedimenti opportuni e consequenziali;
iii) condannare la in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato in CP_1
Salerno alla via G. Vicinanza n. 11 presso lo studio dell'Avv. Iannicelli Stefania, al pagamento
delle spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio”.
costituendosi, eccepiva, in rito, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e Controparte_1
deduceva, nel merito, la sua infondatezza, reiterando, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le precedenti istanze, domande ed eccezioni.
Pertanto, concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'appello, con vittoria delle spese processuali.
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. e disposta la mediazione delegata, stante il vano esito di quest'ultima, la causa veniva rinviata al 12.1.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, interveniva in giudizio e per essa la mandataria quale Controparte_3 CP_4
cessionaria - in virtù di atto di cessione pro-soluto del 4.12.2019, pubblicato in G.U. Parte II n. 145
del 10.12.2019 - del credito derivante dal contratto di mutuo stipulato da Controparte_1
deducendo la propria carenza di legittimazione in merito alle conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte ascritte all'originaria titolare del credito e chiedendo il rigetto dell'appello,
con vittoria di spese.
Dopo vari rinvii, trasmesso il fascicolo alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della
Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, all'udienza del 25.6.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni venti sia per il deposito delle comparse conclusionali che delle note di replica.
§ 3. Questione preliminare.
Preliminarmente va dichiarato inammissibile, ex art. 344 c.p.c., l'intervento di . Invero, CP_3
l'oggetto del giudizio non è il credito derivante dal mutuo in cui l'interveniente assume di essere
CP_ subentrata, bensì il risarcimento del cd. danno da informazione, per cui la stessa ha riconosciuto la propria carenza di legittimazione passiva.
§ 4. Analisi del motivo di appello.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il danno da informazione da essi patito, provato mediante l'escussione testimoniale di presentava i caratteri dell'ingiustizia e della serietà, Parte_4
essendosi manifestato, da un lato, nell'interruzione dei rapporti con la madre di e, Parte_1
dall'altro, nell'aver dovuto fornire imbarazzanti spiegazioni in famiglia su questioni molto riservate. Di tale danno doveva essere ritenuta responsabile che non aveva offerto alcuna prova CP_1
liberatoria, seppure ne fosse gravata.
La doglianza non coglie nel segno, non essendo stato provato il nesso eziologico tra la condotta ascritta al dipendente della società incaricata da del recupero del credito derivante dal CP_1
contratto di mutuo ed il danno da lesione della dignità personale e da compromissione del rapporto familiare asseritamente sofferto dagli attori.
Infatti, la teste ha riferito che il litigio tra il AT e la madre Parte_4 Pt_1
- a seguito del quale “per circa due anni non si parlarono” - si verificò perché Persona_4
“mia madre non condivideva la scelta di mio AT di stipulare un mutuo” (v. verbale di udienza del 24.1.2019), e non per la scoperta della morosità nell'adempimento delle relative obbligazioni rivelata dall'addetto della società designata per il recupero del credito.
A ciò si aggiunge che la medesima teste non ha riferito l'interruzione del rapporto tra la madre e la
OR , né ha offerto elementi da cui poter inferire che gli attori, odierni Parte_2
appellanti, abbiano subito un pregiudizio alla loro dignità personale.
Conseguentemente, il rigetto della pretesa azionata va fondato sull'assenza del nesso eziologico, e non sull'assenza di un pregiudizio risarcibile.
§ 4. Le spese di lite.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91, comma 1, c,p.c. nel rapporto processuale tra appellanti e con liquidazione operata come in dispositivo CP_1
applicando i parametri medi indicati dal D. Lgs. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00, tranne che per la fase decisoria, per la quale si stimano congrui i parametri minimi atteso che, dopo l'udienza ex art. 350 c.p.c., l'appellata non ha più svolto attività
difensiva.
Per converso, nel rapporto processuale tra gli appellanti e l'intervenuta le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate, in quanto i coniugi non hanno sollevato Parte_1 contestazioni in merito all'inammissibile intervento in giudizio di . CP_3
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002,
come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento del doppio contributo unificato da parte degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_3
b) rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
c) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
4.854,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
d) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra gli appellanti e CP_3
[...]
e) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento del doppio contributo unificato da parte degli appellanti.
Napoli, 17.9.2025.
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi