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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 749/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento nrg 749/2021 avente ad oggetto risarcimento del danno da responsabilità medica per ritardo diagnostico, promosso DA
), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Giulio Fumero, come da procura in atti ATTRICE CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Piero Giuseppe Reinaudo e dell'Avv. Martina Peano, come da procura in atti CONVENUTA Conclusioni delle parti PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
In via istruttoria:
- Disporre la rinnovazione delle operazioni peritali previa sostituzione del CTU, posto che la consulenza depositata appare gravemente illogica e contraddittoria, anche all'esito del disposto supplemento, per le ragioni addotte nell'istanza ex art. 177, comma 2, C.p.c. depositata il 13.05.2024, qui richiamate;
- Disporre l'ammissione della prova per testi dedotta nella memoria ex art. 183, comma 6, n° 2 depositata il 15.09.2021;
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare, per le causali di cui in atti, la responsabilità della per il CP_2
1 ritardo diagnostico conseguente all'omessa comunicazione degli esiti del Pap test eseguito dalla sig.ra nel mese di novembre 2016; Parte_1
2. Conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare l , in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla sig.ra nella misura di € 330.000,00=, o somma Parte_1 veriore statuenda, oltre rivalutazione e interessi ex lege fino al saldo.
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. ex lege, e successive occorrende, nonché rimborso spese di CTU e CTP.
PARTE CONVENUTA In via preliminare/pregiudiziale
- Dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa che s'intendono, in questa sede integralmente richiamate e, per l'effetto, Pronunciare ordinanza ex art. 164, comma 5, c.p.c.. Nel merito
- rigettare le domande attoree, la cui fondatezza si contesta con riferimento sia all'an sia al quantum debeatur, non giustificato nè dimostrato, e comunque eccessivo, nonché condannare alla rifusione delle spese per la Parte_1 propria assistenza tecnica e legale e per le spese di lite eventualmente dovute alla terza chiamata;
In via subordinata
- fissare ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo (già ) con sede a Milano via Controparte_3 CP_4
Gaudenzio Fantoli n. 6/3, in persona del suo legale rappresentante, a garanzia e manleva dell' convenuta e, comunque, per tenerla indenne da quanto la stessa Controparte_1 fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo all'Attrice per i fatti dedotti nell'atto di citazione proposto dalla sig.ra e/o comunque sulla base Parte_1 di quanto risultante agli atti e dai documenti acquisiti nel corso del processo comprese segnatamente le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e/o rimborsare la costituente da ogni pregiudizio, con l'aggravio degli interessi, sia le somme dovute per la rifusione delle spese legali di controparte, sia le spese per la propria assistenza tecnica e legale;
Con ogni conseguenza di legge anche per le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attrice ha promosso il presente giudizio nei Parte_1 confronti della al fine di sentirla condannare al Controparte_1 pagamento della somma di euro 330.000,00, a titolo di risarcimento di tutti i danni,
2 patrimoniali e non, subiti per effetto di un ritardo diagnostico. Nel dettaglio, l'attrice premette di sottoporsi a visite periodiche e specifici test ginecologici nell'ambito del programma di prevenzione promosso dalla Regione Piemonte, per la prevenzione del tumore al collo dell'utero. All'esito di un pap test, il responsabile di progetto aveva suggerito di sottoporsi a colposcopia, al fine di verificare la sussistenza di eventuali lesioni cancerose, all'esito della quale era stata riscontrata la presenza di un adenocarcinoma della cervice uterina, in conseguenza della quale era stata ricoverata presso l'Ospedale di Mondovì, nell'aprile 2018 e quivi sottoposta a esame di isterectomia radicale di linfoadenectomia pelvica.
1.1. Deduce l'attrice di aver appreso nel corso degli esami del marzo 2018 che già in occasione degli esami istologici cui si era sottoposta nel novembre 2016 era stata riscontrata la presenza di cellule atipiche, i cui risultati erano stati comunicati a mezzo posta con invito a eseguire con urgenza l'esame colposcopico già nel 2017. Tali missive non erano state tuttavia mai recapitate all'attrice dall'operatore postale, che aveva tentato il recapito una prima volta nel gennaio 2017, dall'esito negativo per “stabile inaccessibile” e un secondo tentativo eseguito pochi giorni dopo con lo stesso esito, pur risultando corretto l'indirizzo di residenza apposto sulla busta. Successivamente alle dimissioni dall'ospedale di Mondovì, nell'aprile 2018, l'attrice aveva accusato dolori addominali, in conseguenza dei quali era stata ricoverata per una notte presso l'ospedale di Mondovì e dimessa con diagnosi algie pelviche e linfocele, con prescrizione di terapia medica e visita di controllo per il successivo 9 maggio 2018. 1.2. Nondimeno, l'attrice aveva accusato nuovamente dolori addominali nel giugno 2018 e sottoposta nuovamente a terapia presso l'Ospedale di Mondovì, dimessa con prescrizione di riposo, calze elastiche e terapia antiflogistiche. A seguito del persistere dei dolori addominali e di ulteriori ricoveri e terapie, era risultato che la addominalgia diffusa era stata causata dalla “sindrome aderenziale in recente istero_annessiectomia”. L'attrice aveva pertanto promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 bis Cont c.p.c., dinanzi al Tribunale di Cuneo, invocando la responsabilità della per la omessa tempestiva comunicazione dei risultati del pap test e dell'invito a sottoporsi con urgenza alla colposcopia, precludendo la possibilità di scoprire l'insorgenza dell'adenocarcinoma e consentire di trattarlo tempestivamente, contrastando pertanto l'insorgenza delle conseguenze lesive. Il ricorso era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale, che aveva ritenuto il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria non una forma di responsabilità della Cont ma un ritardo nella comunicazione riconducibile a problematiche di natura amministrativa.
1.3. Tanto premesso in fatto, l'attrice invoca l'inadempimento della convenuta nell'assolvimento degli obblighi di informazione, sia in ordine alle modalità di comunicazione dei risultati degli screening oncologici e sia in ordine alla verifica dei mancati recapiti, in conformità alla diligenza professionale richiesta all'operatore del settore. L'attrice invoca pertanto la responsabilità contrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c., per il fatto dei propri ausiliari, nel caso di specie, l'operatore postale prescelto per le comunicazioni, tra le altre, degli esiti degli screening, con conseguente
3 ritardo diagnostico di circa un anno e mezzo, che non aveva consentito all'attrice di scoprire l'insorgenza della forma tumorale e trattarla tempestivamente, al fine di evitare le gravi ripercussioni sulla salute dell'attrice che chiede, pertanto, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali – consistenti nella perdita reddituale, non essendo più idonea a svolgere l'attività di infermiera del servizio 118 e nelle spese sostenute per le numerose visite e ricoveri – e non patrimoniali, consistenti nella compressione della sfera sessuale, affettiva e intima, non potendo peraltro soddisfare il proprio desiderio di maternità e nel danno biologico per la lesione dell'integrità psicofisica, per il complessivo ridetto importo di euro 330.000,00. 2. La convenuta si è costituita contestando la ricostruzione fattuale operata dall'attrice, rappresentando che sin dal 2010 l'attrice si era sottoposta a screening preventivo, che nel 2013 tuttavia non si era presentata al round previsto dal programma di prevenzione, che nel settembre 2016 aveva eseguito un pap test dall'esito anomalo, sicchè la stessa era stata invitata ed eseguire approfondimento colposcopico presso l'ambulatorio di Bra, nell'ambito del programma “Prevenzione Serena”; che, non Cont essendosi presentata alla visita, la aveva inviato lettera di sollecito, invitando l'assistita a mettersi in contatto telefonico con l'Unità di Organizzazione e di valutazione Cont dello screening della per concordare una data per l'esame; che nel dicembre 2017 era stata inviata lettera di posta massiva con invito a presentarsi a nuovo primo livello, che infine, nel febbraio 2018, l'attrice si era presentata in ambulatorio per sottoporsi a pap test, in conseguenza del quale la si era sottoposta a colposcopia che Parte_1 aveva evidenziato la presenza diadenocarcinoma della cervice uterina. L'attrice si era quindi sottoposta, nell'aprile 2018, a intervento chirurgico di “istero-annessiectomia laparoscopica con linfoadenectomia pelvica bilaterale” e dimessa il successivo 21 aprile 2018 con decorso post-operatorio regolare.
2.1. Tanto premesso in fatto, la convenuta eccepisce preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi, difettando l'indicazione degli elementi di diritto sottesi alla domanda risarcitoria, nella specie, i riferimenti Cont normativi della responsabilità che la stessa pretende di ascrivere alla convenuta Nel merito, la convenuta ha respinto gli addebiti di responsabilità, invocando la propria estraneità ai profili colposi e di negligenza ascritti dall'attrice, riconducibili al contegno dell'operatore postale, circostanza già evidenziata in sede di rigetto del ricorso per atp promosso dalla stessa attrice. Richiama sul punto la normativa regionale che, nell'ambito dell'attività di “prevenzione Serena”, stabiliscono le modalità di comunicazione e i protocolli di screening del cancro della cervice uterina e difettando, nel caso di specie, un obbligo specifico posto a proprio carico di tenere la condotta omessa, avendo la competente struttura correttamente ottemperato all'obbligo di comunicazione, previsto dalla normativa regionale e dai protocolli, con conseguente infondatezza della domanda attorea. Cont
2.2. In subordine, per il caso di ritenuta responsabilità della pur per il grave errore commesso dall'operatore postale, la convenuta ha richiamato le Linee guida della Associazione Italiana Oncologia Medica riguardanti le “Neoplasie dell'utero; endometrio
4 e cervice” del 2017, rilevando che la presenza di un adenocarcinoma già nel gennaio 2017 molto probabilmente avrebbe condotto in ogni caso all'esito chirurgico di isterectomia totale, per quanto previsto dalle Linee Guida pro tempore vigenti. La convenuta ha altresì contestato il titolo di responsabilità contrattuale che l'attrice Cont pretende di addebitare alla non essendo sostenibile che la lesione lamentata dall'attrice sia sorta per effetto della mancata consegna della richiesta di approfondimenti e ritenendo di aver correttamente assolto gli obblighi di comunicazione posti a suo carico. Da ultimo, la convenuta ha altresì contestato la quantificazione del danno richiesto dall'attrice e le risultanze della perizia di parte, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa terzo operatore postale a fini di manleva. CP_3
2.3. Rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa, ritenuta irrilevante dal precedente giudicante assegnatario del fascicolo, all'udienza di trattazione sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. La causa è stata istruita con ctu volta a Cont determinare la sussistenza di profili di responsabilità a carico della convenuta All'esito, riassegnato il fascicolo, è stata disposta integrazione della ctu con specifico quesito avente ad oggetto la valutazione dell'incidenza del ritardo diagnostico nella causazione delle lesioni subite dall'attrice. Rigettata la richiesta di supplemento di ctu formulata dall'attrice, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Pacifica la circostanza che l'attrice partecipa ogni anno al programma di monitoraggio denominato “Prevenzione Serena”, promosso dalla Regione Piemonte in Cont collaborazione con le sottoponendosi a test periodici ai fini della prevenzione del tumore al collo dell'utero e che nel 2016 si era sottoposta a visita ginecologica e Pap test, Cont all'esito dei quali l'UVOS (Unità di Valutazione e Organizzazione Screening della CN1, aveva comunicato la necessità di completare l'esame con una colposcopia, al fine di formulare una diagnosi (doc. 5 fascicolo parte attrice). La raccomandata, datata 27 dicembre 2016, inviata dalla struttura sanitaria tramite l'operatore postale non CP_3 era mai stata consegnata, avendo avuto come esito “stabile inaccessibile” (doc. 6 fascicolo parte attrice). Risulta, del pari, che con una seconda raccomandata del 10 gennaio 2017, la struttura, preso atto della mancata comparizione della paziente all'appuntamento già fissato, aveva invitato l'attrice a fissare un nuovo appuntamento mediante contatto telefonico, evidenziando l'importanza dell'esame colposcopico a fini diagnostici (doc. 7 fascicolo parte attrice). Anche tale spedizione aveva dato tuttavia come esito “stabile inaccessibile” (doc. 8 fascicolo parte attrice).
3.1. Anticipando quanto più innanzi si rileverà, ai fini della ricostruzione fattuale e per quanto emergente dalle risultanze della CTU svolta in corso di causa, il 20 febbraio 2018 era stata inviata alla paziente una terza raccomandata, con cui era stato fissato l'esame colposcopico alla data del 13 marzo 2018, all'esito del quale era emerso un “quadro colposcopio suggestivo di carcinoma invasivo”, confermato dal prelievo istologico, all'esito del quale era stata formulata la diagnosi di Adenocarcinoma di tipo usuale della cervice uterina associato ad aree di lesione squamosa intraepiteliale di alto grado. Effettuata la stadiazione
5 della malattia, il 16 aprile 2018 la paziente era stata sottoposta a intervento chirurgico di
“istero-annesiectomia laparoscopica con linfonadenectomia pelvica bilaterale”. Tale circostanza risulta peraltro dal verbale di accesso dell'attrice presso l'Ospedale di Mondovì, il successivo 29 aprile 2018, effettuato a causa di persistenti dolori addominali (doc. 11 fascicolo parte attrice).
3.2. L'attrice ha altresì documentato tutti i successivi ricoveri in considerazione della persistenza dei dolori addominali: il 4 giugno 2018 presso l'Ospedale di Cuneo per “dolore quadranti addominali inferiori con lieve edema arti inferiori”, con dimissioni il giorno successivo e prescrizione di riposo, uso di calze elastiche e terapia antiflogistica (doc. 12 fascicolo parte attrice); il 4 luglio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bra per “edemi bilaterali declivi”, con prescrizione di terapia diuretica (doc. 13 fascicolo parte attrice); il 30 luglio 2018 sottoposizione a visita fisiatrica, con prescrizione di ciclo di pressoterapia agli arti inferiori per la persistenza di edemi post-operatori (doc. 14 fascicolo parte attrice); il 19 e dal 20 al 23 agosto 2018 ricovero presso l'U.O.A. di chirurgia dell'ospedale di Bra per addominalgia diffusa, causata da “sindrome aderenziale in recente istero_annessiectomia” (doc. 15 fascicolo parte attrice).
3.3. Ciò posto, l'attrice lamenta le gravi conseguenze dannose ascrivibili al ritardo diagnostico, per effetto della mancata consegna delle raccomandate, che avrebbe provocato l'aggravamento della malattia, culminato con l'intervento chirurgico demolitorio, di asportazione dell'utero, con conseguente grave compromissione dello stato psico-fisico dell'attrice, in termini sia di danno non patrimoniale, sotto il profilo della lesione della sfera intima e sessuale che sotto il profilo del danno biologico, e sia quanto al danno patrimoniale, costituito dalla perdita reddituale per non poter più svolgere l'attività lavorativa alla quale era adibita in epoca precedente all'intervento, infermiera del servizio 118 ed essendo stata costretta a svolgere quella di addetta agli ambulatori di medicina e pre-ricoveri.
4. Il ritardo diagnostico sarebbe pertanto riconducibile alla mancata consegna della corrispondenza, che parte attrice pretende di ascrivere alla convenuta in termini di responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c., quale responsabilità per fatto dell'ausiliario, nella specie, dell'operatore postale, che negligentemente non aveva consegnato le raccomandate, riportando quale esito per la mancata consegna “stabile inaccessibile”. La contestazione è infondata. In via generale, la norma prevede la responsabilità del debitore per il fatto doloso o colposo del terzo di cui si sia avvalso nell'adempimento della propria obbligazione. Il principio che sottende tale paradigma di responsabilità riposa non sul principio di colpa nella scelta o nella vigilanza degli ausiliari, ma sul principio cuius commoda eius et incommoda, nel senso che chi si avvale dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, assume anche il rischio per i danni che al terzo o al creditore ne derivino (C. Civ. n. 25373/2018: C. Civ. n. 25375/2018; C. Civ. n. 30161/2018). In altri termini, la ratio della norma è ravvisabile nell'esigenza che il creditore, esposto nell'esecuzione dell'obbligazione all'ingerenza di soggetti a lui estranei, possa comunque fare affidamento sulla responsabilità originaria del debitore, senza che il
6 ricorso agli ausiliari da parte di quest'ultimo importi sostituzione di altri soggetti a quello originariamente responsabile.
4.1. Ai fini dell'insorgenza della responsabilità in questione è necessario che vi sia inadempimento totale o tardivo e che l'opera del terzo abbia avuto rilevanza causale sull'inadempimento della prestazione. Per l'applicabilità della norma devono difatti ricorrere determinati presupposti: l'opera svolta dal terzo deve essere connessa con l'adempimento della prestazione;
il fatto dannoso del terzo deve a costui poter essere imputato a titolo sia di dolo che di colpa;
non deve sussistere una volontà delle parti che escluda o limiti la responsabilità del debitore per il fatto illecito del terzo. La giurisprudenza di legittimità ha quindi chiarito ulteriormente il contenuto della norma ai fini della sua applicabilità, specificando che la responsabilità per fatto dell'ausiliario e del preposto prescinde dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi intercorrente e assumendo rilievo la sola circostanza che dell'opera del terzo si sia avvalso il debitore nell'ambito dell'esecuzione della sua obbligazione, in modo che tale prestazione sia inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio (C. Civ. n. 25373/2018) ed essendo sufficiente la mera occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno;
il preponente o il debitore risponde allora direttamente di tutte le ingerenze dannose che al terzo preposto o al dipendente, della cui opera si è avvalso per l'adempimento della propria obbligazione, sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al danneggiato, terzo o creditore, cioè dei danni che il terzo ha potuto a quest'ultimo arrecare in ragione di quel particolare contratto cui il medesimo è nei suoi confronti risultato esposto (C. Civ. 22222/2014; C. Civ. n. 25373/2018).
4.2. La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “…ausiliari del debitore, alla stregua dell'art. 1228 cod. civ. possono considerarsi soltanto coloro che agiscono su suo incarico ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi e il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione (sul punto, Cass. n. 17705/2010), mentre mandatari sono coloro che non sono direttamente assoggettati a poteri di controllo del loro operato, ma agiscono autonomamente a seguito di affidamento di uno specifico incarico (in base al quale si obbligano a compiere uno o più specifici atti giuridici per conto e in favore del mandante)” (C. Civ. n. 25251/2011). Ebbene, nel caso di specie, si deve in primo luogo Cont ritenere che, in conformità ai principi poc'anzi richiamati, la si sia avvalsa della prestazione della ai fini della consegna della raccomandata senza che la stessa CP_3 potesse avere un effettivo potere di direzione e controllo sul terzo, nel senso innanzi indicato, per quanto, come già innanzi evidenziato, non sia necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
4.3. In secondo luogo, parte attrice, nell'addebito di responsabilità ritiene che tra gli Cont obblighi posti a carico della quanto meno nella vicenda per cui è causa, vi sono Cont quelli relativi all'informazione e alla comunicazione, posto che la sarebbe tenuta ad eseguire non solo gli screening oncologici ma anche a comunicare tempestivamente gli esiti, scegliendo le modalità più idonee ed opportune al fine di raggiungere i cittadini
7 interessati, sicchè la stessa convenuta dovrebbe altresì preoccuparsi di verificare la sussistenza di eventuali mancati recapiti. È di tutta evidenza che, in tal senso, la verifica dell'adempimento degli obblighi posti a carico della convenuta involgerebbe la verifica di un quid pluris che richiederebbe uno sforzo di diligenza particolarmente penetrante e intenso, peraltro non specificamente individuato da una norma di legge, né da un comportamento o da una prassi.
Cont
4.4. Nessuna norma impone difatti che la nell'ambito della descritta attività, pur volta ad assicurare una comunicazione efficiente nei confronti del paziente, debba assumere l'onere di “verificare” gli eventuali mancati recapiti, spingendosi fino al controllo degli esiti delle singole spedizioni e, correlativamente, al corretto adempimento
Cont degli obblighi da parte del terzo operatore postale, su cui, lo si ribadisce, la non ha alcun potere di controllo, nei termini innanzi richiamati. Ciò richiederebbe uno sforzo di diligenza indubbiamente eccessivo, se parametrato al contenuto della prestazione, pur
Cont professionale, che la è tenuta ad erogare. Al contrario, proprio la circostanza che la
Cont
avendo verificato la mancata presentazione della paziente all'appuntamento fissato per l'esame, si sia premurata di inviare una seconda raccomandata, deve indurre a concludere che la convenuta abbia pienamente assolto l'obbligo di comunicazione e informazione posto a suo carico, inviando una nuova comunicazione con cui peraltro si era evidenziata l'urgenza di sottoporsi all'esame colposcopico.
4.5. A ciò si aggiunga che, correlativamente, la convenuta ha altresì allegato e documentato di aver adempiuto correttamente agli obblighi di informazione e comunicazione, in base alla disciplina regionale, richiamando in particolare il protocollo di screening del cancro della cervice uterina del 2 agosto 2006 (doc. 10 fascicolo parte convenuta), che prevede espressamente: “…gli inviti avvengono per lettera, con l'indicazione di un appuntamento prefissato e del numero telefonico che deve essere facilmente accessibile … l'intervallo tra un test negativo ed il successivo è, di norma, di tre anni … le donne con esito negativo ricevono una lettera standardizzata, nella quale si raccomanda comunque di interpellare un medico in caso di sintomi prima del successivo invio … le donne con esito operativo di invio al secondo livello ricevono una lettera con appuntamento prefissato presso un Centro di secondo livello del programma … l'attività di sollecito delle donne invitate in colposcopia e non presentatesi è a cura dell'UVOS. Il sollecito avverrà di regola per contatto telefonico. Alle donne che non sarà stato possibile contattare verrà inviato un sollecito scritto…” (doc. 10 fascicolo parte convenuta). Tali obblighi sono stati senz'altro assolti dalla convenuta, mediante l'invio delle raccomandate, il cui mancato recapito non può essere addebitato alla convenuta nemmeno per il fatto del terzo, per quanto innanzi si è già rilevato e richiamando le coordinate interpretative innanzi citate. In conformità ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati, deve pertanto ritenersi infondato l'addebito di responsabilità che l'attrice pretende di ascrivere alla convenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c., per tutti i motivi fin qui esposti.
5. Tanto sarebbe già sufficiente per indurre al rigetto della domanda attorea che, tuttavia è infondata anche sotto il profilo strettamente medico-legale, non risultando nemmeno la prova che il ritardo diagnostico abbia causato le conseguenze pregiudizievoli di cui l'attrice richiede il ristoro. A fugare ogni dubbio, soccorrono difatti
8 le risultanze della ctu, in particolare del supplemento di perizia, atteso che la prima ctu espletata non aveva ad oggetto il quesito specifico relativo al ritardo diagnostico, come peraltro il CTU ha rilevato, ma la sola correttezza dell'intervento chirurgico. Il CTU ha in primo luogo ripercorso la vicenda oggetto di causa sotto il profilo della ricostruzione fattuale: nel gennaio 2016, l'attrice si era sottoposta a visita ginecologica e Pap Test, che aveva dato come esito positività al papilloma virus e cellularità atipica;
il 27 dicembre
2016 era stato comunicato alla paziente l'esito con invito a sottoporsi a esame colposcopico fissato al 9 gennaio 2017; la relativa raccomandata non è mai stata consegnata alla paziente, alla quale era stata inviata altra comunicazione il 10 gennaio
2017, evidenziando l'importanza dell'accertamento programmato;
il 20 febbraio 2018 era stata inviata un'ulteriore raccomandata, consegnata, di fissazione dell'esame al 13 marzo
2018, all'esito del quale era stato diagnosticato “adenocarcinoma di tipo usuale della cervice uterina associato ad aree di lesione squamosa intraepiteliale di alto grado”.
5.1. Alla luce delle valutazioni, il CTU ha concluso ritenendo senz'altro sussistente un ritardo diagnostico, e ciò in ragione della obiettiva constatazione che, effettivamente, né la raccomandata del 9 gennaio 2017, né quella successiva del 10 gennaio 2017 erano state consegnate, con ciò causando un ritardo nell'esecuzione dell'esame colposcopico;
nondimeno, il CTU ritiene non esservi certezza che il ritardo diagnostico abbia cagionato un'evoluzione della malattia tale da modificare o escludere la necessità di un intervento chirurgico radicale, considerato, peraltro, che l'intervento era stato eseguito secondo ineccepibili regole di correttezza. Nel dettaglio, il CTU, all'esito delle valutazioni condotte anche con l'ausilio di specialista in ginecologia, ha concluso che “…non c'è certezza, tuttavia, che il ritardo diagnostico abbia permesso un'evoluzione della patologia tale da modificare la tipologia di intervento chirurgico che poi si decise di effettuare … ora è chiaro che certe neoplasie sono evolutive e che lasciate a sé possono condurre a morte il soggetto in un tempo molto variabile da caso a caso per tutta una molteplicità di ragioni, tra cui la maggiore o minore propensione alla metastatizzazione e alla invasività locale. In questo caso … dal momento della diagnosi (marzo 2018) le procedure messe in atto sono state in linea con le linee guida ed eseguite a regola d'arte … ciò che non è possibile affermare con certezza, in modo inoppugnabile, è se quella lesione, diagnosticata e biopsiata 14 mesi prima avrebbe potuto essere trattata in modo meno invasivo …a questa domanda non è possibile dare risposta. Sia che si dia una risposta positiva o negativa, in entrambi i casi sarebbero solo supposizioni…”.
5.2. In altri termini, sotto il profilo strettamente medico-legale, risulta, per quanto emerge dall'elaborato peritale, che alcuna responsabilità, sotto tale profilo, può essere Cont ascritta alla convenuta, che, come rilevato dal CTU, ha correttamente eseguito l'intervento radicale di asportazione dell'utero. Le argomentazioni del CTU sono state sottoposte a vaglio critico da parte del Consulente di parte attrice, muovendo dalla considerazione di una incoerente conclusione, rassegnata dal CTU, sulla scorta dei criteri di valutazione fondati sulla regola del “più probabile che non” e, correlativamente, richiamando il dato di incontestabile correlazione tra il ritardo di 14 mesi e la dimensione della lesione carcinomatosa di mm 24x6 riscontrata alla data della diagnosi. Secondo le valutazioni del Consulente attoreo, si doveva valutare se, tale lesione, per sua natura
9 evolutiva, alla data della diagnosi mai effettuata potesse avere dimensioni tali da consentire un intervento conservativo in luogo di quello radicale poi effettuato e tanto sulla base di un “…un modello matematico di crescita noto agli oncologi come legge di OM … che prefigura una crescita esponenziale della massa neoplastica … nelle prime fasi di sviluppo per poi progressivamente rallentare fino a raggiungere un limite asintotico…”. In sintesi, in base ai criteri di calcolo della evoluzione della massa tumorale indicati dal CT, sarebbe stato ipotizzabile come al tempo della ipotetica corretta diagnosi la lesione avrebbe potuto essere diagnosticata in uno stadio e una dimensione tali da consentire un intervento conservativo e non demolitorio, come poi è stato effettuato.
5.3. La replica del CTU alle osservazioni è articolata, puntuale e congruamente e adeguatamente motivata: “…un eventuale trattamento chirurgico conservativo sarebbe stato un azzardo perché il tipo istologico (che con grande probabilità era, fin dall'inizio, un adenocarcinoma, così come poi fu definito a seguito di biopsia) avrebbe imposto, secondo le linee guida e secondo un ragionamento clinico orientato verso un trattamento radicale, ciò che è stato poi effettuato quattordici mesi dopo … la decisione di effettuare una linfo-adenectomia pelvica bilaterale associata alla istero- annessiectomia laparoscopica è stata presa in quanto, in questi casi, pur in assenza di evidenti compromissioni dei linfonodi, questa procedura permette di valutare estemporaneamente l'eventuale infiltrazione di tessuto linfatico da parte delle cellule neoplastiche oltre ad offrire un elevato grado di radicalità chirurgica …”. Secondo la valutazione del CTU, proprio la particolare insidia rappresentata dall'adenocarcinoma avrebbe sconsigliato un intervento conservativo, sicchè la scelta dell'intervento demolitorio avrebbe consegnato alla pazienta una maggiore chance di guarigione, come peraltro risulta all'attualità, considerato che l'attrice è guarita e “libera dalla malattia”, come affermato dal CTU.
5.4. Quanto alla valutazione delle dimensioni della lesione neoplastica, il CTU ritiene che “…il caso in esame il caso in esame non può essere trattato o risolto con una discussione generica circa le modalità ed i tempi in cui un tumore solido raddoppia la propria volumetria, ma è necessario riferirsi alla tipologia istologica della neoplasia, alla aggressività di questa forma cancerosa ed al grado di malignità della stessa … qui non si parla di un generico tumore solido ma di una tipologia tumorale ben precisa, una neoplasia che rientra nel novero dei tumori maligni … la “pericolosità” dell'adenocarcinoma, e cioè la propensione ad invadere localmente e a metastatizzare nei linfonodi o in aree anche lontane, non è funzione solo della grandezza del tumore ma dipende soprattutto dalle caratteristiche intrinseche di malignità proprie di questa neoplasia … si deve parlare di clinica, della necessità di offrire alla paziente, nel concreto, le migliori possibilità di superare la malattia, al di fuori e al di là di qualsiasi ipotetica teoria, ancorché suggestiva, la quale, come può confermare qualsiasi chirurgo
o qualsiasi ginecologo, non ha alcuna espressione nella pratica clinica e tantomeno in questo caso specifico trattandosi, lo ripetiamo ancora, di un istotipo ad alta malignità … quanto affiorato sul piano clinico/istologico è conseguente ad una valutazione ex post la quale ha dimostrato una neoplasia piuttosto avanzata la cui tipologia, quattordici mesi prima, non poteva essere istologicamente difforme da quanto evidenziato successivamente”. Alla luce di tali considerazioni, il CTU ha concluso che
“…con i dati istologici forniti dalla biopsia, l'eventuale effettuazione di un atto chirurgico di tipo
“conservativo” e pertanto non radicale, avrebbe voluto dire esporre la paziente ad un rischio di progressione della malattia. Il fatto che a distanza di tempo la signora sia esente da recidive Parte_1
10 locali o da metastasi a distanza conforta gli operatori sulla congruità delle scelte terapeutiche effettuate le quali, peraltro erano in linea con le linee guida di trattamento … ribadiamo la sostanziale insussistenza di danno anatomico, l'impossibilità di quantificare un danno biologico di natura psichica e la sostanziale insussistenza di perdita di chance di fertilità … è indubbio che la signora sia stata vittima di Parte_1 un grave ritardo diagnostico, tuttavia, va detto chiaramente che l'atto chirurgico di isterectomia con annessiectomia e linfo-adenectomia bilaterale non è conseguente a questo ritardo ma alla tipologia maligna della neoplasia presente fin dall'inizio della vicenda … nel caso in oggetto non vi è stato danno anatomico in quanto la ragione della isterectomia non è conseguente ad un ritardo diagnostico ma alla tipologia istologica della neoplasia. Lo stesso dicasi per la linfo-adecectomia. Essa è stata eseguita a scopo diagnostico ed in via profilattica al fine di potere valutare, tramite esame istologico dei linfonodi, l'eventuale presenza di metastasi … è più che ragionevole ipotizzare che si trattasse di un adenocarcinoma fin dall'inizio e pertanto che il trattamento più indicato, tenuto conto anche dell'età della paziente e della assai modesta perdita di chance di fertilità, fosse quello di un intervento risolutivo di istero-annessiectomia, anche in allora. Questo tipo di intervento, consigliato dalle linee guida specialistiche, è quello che poteva “garantire” le maggior chance di sopravvivenza”. Alla luce delle osservazioni del CT di parte attrice, il CTU ha concluso pertanto che alcuna responsabilità contrattuale può essere addebitata alla convenuta. La domanda attorea deve pertanto essere rigettata. Assorbita ogni ulteriore questione in ordine al quantum risarcitorio richiesto. 6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando lo scaglione determinato dal valore della controversia e tenendo conto delle questioni affrontate e dell'attività complessivamente svolta dalle parti. Per l'effetto l'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta spese che si liquidano in CP_2 complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attrice soccombente.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone: rigetta integralmente la domanda attorea;
condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della convenuta , spese che si liquidano in complessivi Controparte_1 euro 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico dell'attrice soccombente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto. Cuneo, 16 gennaio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento nrg 749/2021 avente ad oggetto risarcimento del danno da responsabilità medica per ritardo diagnostico, promosso DA
), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Giulio Fumero, come da procura in atti ATTRICE CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Piero Giuseppe Reinaudo e dell'Avv. Martina Peano, come da procura in atti CONVENUTA Conclusioni delle parti PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
In via istruttoria:
- Disporre la rinnovazione delle operazioni peritali previa sostituzione del CTU, posto che la consulenza depositata appare gravemente illogica e contraddittoria, anche all'esito del disposto supplemento, per le ragioni addotte nell'istanza ex art. 177, comma 2, C.p.c. depositata il 13.05.2024, qui richiamate;
- Disporre l'ammissione della prova per testi dedotta nella memoria ex art. 183, comma 6, n° 2 depositata il 15.09.2021;
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare, per le causali di cui in atti, la responsabilità della per il CP_2
1 ritardo diagnostico conseguente all'omessa comunicazione degli esiti del Pap test eseguito dalla sig.ra nel mese di novembre 2016; Parte_1
2. Conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare l , in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla sig.ra nella misura di € 330.000,00=, o somma Parte_1 veriore statuenda, oltre rivalutazione e interessi ex lege fino al saldo.
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. ex lege, e successive occorrende, nonché rimborso spese di CTU e CTP.
PARTE CONVENUTA In via preliminare/pregiudiziale
- Dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa che s'intendono, in questa sede integralmente richiamate e, per l'effetto, Pronunciare ordinanza ex art. 164, comma 5, c.p.c.. Nel merito
- rigettare le domande attoree, la cui fondatezza si contesta con riferimento sia all'an sia al quantum debeatur, non giustificato nè dimostrato, e comunque eccessivo, nonché condannare alla rifusione delle spese per la Parte_1 propria assistenza tecnica e legale e per le spese di lite eventualmente dovute alla terza chiamata;
In via subordinata
- fissare ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo (già ) con sede a Milano via Controparte_3 CP_4
Gaudenzio Fantoli n. 6/3, in persona del suo legale rappresentante, a garanzia e manleva dell' convenuta e, comunque, per tenerla indenne da quanto la stessa Controparte_1 fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo all'Attrice per i fatti dedotti nell'atto di citazione proposto dalla sig.ra e/o comunque sulla base Parte_1 di quanto risultante agli atti e dai documenti acquisiti nel corso del processo comprese segnatamente le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e/o rimborsare la costituente da ogni pregiudizio, con l'aggravio degli interessi, sia le somme dovute per la rifusione delle spese legali di controparte, sia le spese per la propria assistenza tecnica e legale;
Con ogni conseguenza di legge anche per le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attrice ha promosso il presente giudizio nei Parte_1 confronti della al fine di sentirla condannare al Controparte_1 pagamento della somma di euro 330.000,00, a titolo di risarcimento di tutti i danni,
2 patrimoniali e non, subiti per effetto di un ritardo diagnostico. Nel dettaglio, l'attrice premette di sottoporsi a visite periodiche e specifici test ginecologici nell'ambito del programma di prevenzione promosso dalla Regione Piemonte, per la prevenzione del tumore al collo dell'utero. All'esito di un pap test, il responsabile di progetto aveva suggerito di sottoporsi a colposcopia, al fine di verificare la sussistenza di eventuali lesioni cancerose, all'esito della quale era stata riscontrata la presenza di un adenocarcinoma della cervice uterina, in conseguenza della quale era stata ricoverata presso l'Ospedale di Mondovì, nell'aprile 2018 e quivi sottoposta a esame di isterectomia radicale di linfoadenectomia pelvica.
1.1. Deduce l'attrice di aver appreso nel corso degli esami del marzo 2018 che già in occasione degli esami istologici cui si era sottoposta nel novembre 2016 era stata riscontrata la presenza di cellule atipiche, i cui risultati erano stati comunicati a mezzo posta con invito a eseguire con urgenza l'esame colposcopico già nel 2017. Tali missive non erano state tuttavia mai recapitate all'attrice dall'operatore postale, che aveva tentato il recapito una prima volta nel gennaio 2017, dall'esito negativo per “stabile inaccessibile” e un secondo tentativo eseguito pochi giorni dopo con lo stesso esito, pur risultando corretto l'indirizzo di residenza apposto sulla busta. Successivamente alle dimissioni dall'ospedale di Mondovì, nell'aprile 2018, l'attrice aveva accusato dolori addominali, in conseguenza dei quali era stata ricoverata per una notte presso l'ospedale di Mondovì e dimessa con diagnosi algie pelviche e linfocele, con prescrizione di terapia medica e visita di controllo per il successivo 9 maggio 2018. 1.2. Nondimeno, l'attrice aveva accusato nuovamente dolori addominali nel giugno 2018 e sottoposta nuovamente a terapia presso l'Ospedale di Mondovì, dimessa con prescrizione di riposo, calze elastiche e terapia antiflogistiche. A seguito del persistere dei dolori addominali e di ulteriori ricoveri e terapie, era risultato che la addominalgia diffusa era stata causata dalla “sindrome aderenziale in recente istero_annessiectomia”. L'attrice aveva pertanto promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 bis Cont c.p.c., dinanzi al Tribunale di Cuneo, invocando la responsabilità della per la omessa tempestiva comunicazione dei risultati del pap test e dell'invito a sottoporsi con urgenza alla colposcopia, precludendo la possibilità di scoprire l'insorgenza dell'adenocarcinoma e consentire di trattarlo tempestivamente, contrastando pertanto l'insorgenza delle conseguenze lesive. Il ricorso era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale, che aveva ritenuto il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria non una forma di responsabilità della Cont ma un ritardo nella comunicazione riconducibile a problematiche di natura amministrativa.
1.3. Tanto premesso in fatto, l'attrice invoca l'inadempimento della convenuta nell'assolvimento degli obblighi di informazione, sia in ordine alle modalità di comunicazione dei risultati degli screening oncologici e sia in ordine alla verifica dei mancati recapiti, in conformità alla diligenza professionale richiesta all'operatore del settore. L'attrice invoca pertanto la responsabilità contrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c., per il fatto dei propri ausiliari, nel caso di specie, l'operatore postale prescelto per le comunicazioni, tra le altre, degli esiti degli screening, con conseguente
3 ritardo diagnostico di circa un anno e mezzo, che non aveva consentito all'attrice di scoprire l'insorgenza della forma tumorale e trattarla tempestivamente, al fine di evitare le gravi ripercussioni sulla salute dell'attrice che chiede, pertanto, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali – consistenti nella perdita reddituale, non essendo più idonea a svolgere l'attività di infermiera del servizio 118 e nelle spese sostenute per le numerose visite e ricoveri – e non patrimoniali, consistenti nella compressione della sfera sessuale, affettiva e intima, non potendo peraltro soddisfare il proprio desiderio di maternità e nel danno biologico per la lesione dell'integrità psicofisica, per il complessivo ridetto importo di euro 330.000,00. 2. La convenuta si è costituita contestando la ricostruzione fattuale operata dall'attrice, rappresentando che sin dal 2010 l'attrice si era sottoposta a screening preventivo, che nel 2013 tuttavia non si era presentata al round previsto dal programma di prevenzione, che nel settembre 2016 aveva eseguito un pap test dall'esito anomalo, sicchè la stessa era stata invitata ed eseguire approfondimento colposcopico presso l'ambulatorio di Bra, nell'ambito del programma “Prevenzione Serena”; che, non Cont essendosi presentata alla visita, la aveva inviato lettera di sollecito, invitando l'assistita a mettersi in contatto telefonico con l'Unità di Organizzazione e di valutazione Cont dello screening della per concordare una data per l'esame; che nel dicembre 2017 era stata inviata lettera di posta massiva con invito a presentarsi a nuovo primo livello, che infine, nel febbraio 2018, l'attrice si era presentata in ambulatorio per sottoporsi a pap test, in conseguenza del quale la si era sottoposta a colposcopia che Parte_1 aveva evidenziato la presenza diadenocarcinoma della cervice uterina. L'attrice si era quindi sottoposta, nell'aprile 2018, a intervento chirurgico di “istero-annessiectomia laparoscopica con linfoadenectomia pelvica bilaterale” e dimessa il successivo 21 aprile 2018 con decorso post-operatorio regolare.
2.1. Tanto premesso in fatto, la convenuta eccepisce preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi, difettando l'indicazione degli elementi di diritto sottesi alla domanda risarcitoria, nella specie, i riferimenti Cont normativi della responsabilità che la stessa pretende di ascrivere alla convenuta Nel merito, la convenuta ha respinto gli addebiti di responsabilità, invocando la propria estraneità ai profili colposi e di negligenza ascritti dall'attrice, riconducibili al contegno dell'operatore postale, circostanza già evidenziata in sede di rigetto del ricorso per atp promosso dalla stessa attrice. Richiama sul punto la normativa regionale che, nell'ambito dell'attività di “prevenzione Serena”, stabiliscono le modalità di comunicazione e i protocolli di screening del cancro della cervice uterina e difettando, nel caso di specie, un obbligo specifico posto a proprio carico di tenere la condotta omessa, avendo la competente struttura correttamente ottemperato all'obbligo di comunicazione, previsto dalla normativa regionale e dai protocolli, con conseguente infondatezza della domanda attorea. Cont
2.2. In subordine, per il caso di ritenuta responsabilità della pur per il grave errore commesso dall'operatore postale, la convenuta ha richiamato le Linee guida della Associazione Italiana Oncologia Medica riguardanti le “Neoplasie dell'utero; endometrio
4 e cervice” del 2017, rilevando che la presenza di un adenocarcinoma già nel gennaio 2017 molto probabilmente avrebbe condotto in ogni caso all'esito chirurgico di isterectomia totale, per quanto previsto dalle Linee Guida pro tempore vigenti. La convenuta ha altresì contestato il titolo di responsabilità contrattuale che l'attrice Cont pretende di addebitare alla non essendo sostenibile che la lesione lamentata dall'attrice sia sorta per effetto della mancata consegna della richiesta di approfondimenti e ritenendo di aver correttamente assolto gli obblighi di comunicazione posti a suo carico. Da ultimo, la convenuta ha altresì contestato la quantificazione del danno richiesto dall'attrice e le risultanze della perizia di parte, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa terzo operatore postale a fini di manleva. CP_3
2.3. Rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa, ritenuta irrilevante dal precedente giudicante assegnatario del fascicolo, all'udienza di trattazione sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. La causa è stata istruita con ctu volta a Cont determinare la sussistenza di profili di responsabilità a carico della convenuta All'esito, riassegnato il fascicolo, è stata disposta integrazione della ctu con specifico quesito avente ad oggetto la valutazione dell'incidenza del ritardo diagnostico nella causazione delle lesioni subite dall'attrice. Rigettata la richiesta di supplemento di ctu formulata dall'attrice, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Pacifica la circostanza che l'attrice partecipa ogni anno al programma di monitoraggio denominato “Prevenzione Serena”, promosso dalla Regione Piemonte in Cont collaborazione con le sottoponendosi a test periodici ai fini della prevenzione del tumore al collo dell'utero e che nel 2016 si era sottoposta a visita ginecologica e Pap test, Cont all'esito dei quali l'UVOS (Unità di Valutazione e Organizzazione Screening della CN1, aveva comunicato la necessità di completare l'esame con una colposcopia, al fine di formulare una diagnosi (doc. 5 fascicolo parte attrice). La raccomandata, datata 27 dicembre 2016, inviata dalla struttura sanitaria tramite l'operatore postale non CP_3 era mai stata consegnata, avendo avuto come esito “stabile inaccessibile” (doc. 6 fascicolo parte attrice). Risulta, del pari, che con una seconda raccomandata del 10 gennaio 2017, la struttura, preso atto della mancata comparizione della paziente all'appuntamento già fissato, aveva invitato l'attrice a fissare un nuovo appuntamento mediante contatto telefonico, evidenziando l'importanza dell'esame colposcopico a fini diagnostici (doc. 7 fascicolo parte attrice). Anche tale spedizione aveva dato tuttavia come esito “stabile inaccessibile” (doc. 8 fascicolo parte attrice).
3.1. Anticipando quanto più innanzi si rileverà, ai fini della ricostruzione fattuale e per quanto emergente dalle risultanze della CTU svolta in corso di causa, il 20 febbraio 2018 era stata inviata alla paziente una terza raccomandata, con cui era stato fissato l'esame colposcopico alla data del 13 marzo 2018, all'esito del quale era emerso un “quadro colposcopio suggestivo di carcinoma invasivo”, confermato dal prelievo istologico, all'esito del quale era stata formulata la diagnosi di Adenocarcinoma di tipo usuale della cervice uterina associato ad aree di lesione squamosa intraepiteliale di alto grado. Effettuata la stadiazione
5 della malattia, il 16 aprile 2018 la paziente era stata sottoposta a intervento chirurgico di
“istero-annesiectomia laparoscopica con linfonadenectomia pelvica bilaterale”. Tale circostanza risulta peraltro dal verbale di accesso dell'attrice presso l'Ospedale di Mondovì, il successivo 29 aprile 2018, effettuato a causa di persistenti dolori addominali (doc. 11 fascicolo parte attrice).
3.2. L'attrice ha altresì documentato tutti i successivi ricoveri in considerazione della persistenza dei dolori addominali: il 4 giugno 2018 presso l'Ospedale di Cuneo per “dolore quadranti addominali inferiori con lieve edema arti inferiori”, con dimissioni il giorno successivo e prescrizione di riposo, uso di calze elastiche e terapia antiflogistica (doc. 12 fascicolo parte attrice); il 4 luglio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bra per “edemi bilaterali declivi”, con prescrizione di terapia diuretica (doc. 13 fascicolo parte attrice); il 30 luglio 2018 sottoposizione a visita fisiatrica, con prescrizione di ciclo di pressoterapia agli arti inferiori per la persistenza di edemi post-operatori (doc. 14 fascicolo parte attrice); il 19 e dal 20 al 23 agosto 2018 ricovero presso l'U.O.A. di chirurgia dell'ospedale di Bra per addominalgia diffusa, causata da “sindrome aderenziale in recente istero_annessiectomia” (doc. 15 fascicolo parte attrice).
3.3. Ciò posto, l'attrice lamenta le gravi conseguenze dannose ascrivibili al ritardo diagnostico, per effetto della mancata consegna delle raccomandate, che avrebbe provocato l'aggravamento della malattia, culminato con l'intervento chirurgico demolitorio, di asportazione dell'utero, con conseguente grave compromissione dello stato psico-fisico dell'attrice, in termini sia di danno non patrimoniale, sotto il profilo della lesione della sfera intima e sessuale che sotto il profilo del danno biologico, e sia quanto al danno patrimoniale, costituito dalla perdita reddituale per non poter più svolgere l'attività lavorativa alla quale era adibita in epoca precedente all'intervento, infermiera del servizio 118 ed essendo stata costretta a svolgere quella di addetta agli ambulatori di medicina e pre-ricoveri.
4. Il ritardo diagnostico sarebbe pertanto riconducibile alla mancata consegna della corrispondenza, che parte attrice pretende di ascrivere alla convenuta in termini di responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c., quale responsabilità per fatto dell'ausiliario, nella specie, dell'operatore postale, che negligentemente non aveva consegnato le raccomandate, riportando quale esito per la mancata consegna “stabile inaccessibile”. La contestazione è infondata. In via generale, la norma prevede la responsabilità del debitore per il fatto doloso o colposo del terzo di cui si sia avvalso nell'adempimento della propria obbligazione. Il principio che sottende tale paradigma di responsabilità riposa non sul principio di colpa nella scelta o nella vigilanza degli ausiliari, ma sul principio cuius commoda eius et incommoda, nel senso che chi si avvale dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, assume anche il rischio per i danni che al terzo o al creditore ne derivino (C. Civ. n. 25373/2018: C. Civ. n. 25375/2018; C. Civ. n. 30161/2018). In altri termini, la ratio della norma è ravvisabile nell'esigenza che il creditore, esposto nell'esecuzione dell'obbligazione all'ingerenza di soggetti a lui estranei, possa comunque fare affidamento sulla responsabilità originaria del debitore, senza che il
6 ricorso agli ausiliari da parte di quest'ultimo importi sostituzione di altri soggetti a quello originariamente responsabile.
4.1. Ai fini dell'insorgenza della responsabilità in questione è necessario che vi sia inadempimento totale o tardivo e che l'opera del terzo abbia avuto rilevanza causale sull'inadempimento della prestazione. Per l'applicabilità della norma devono difatti ricorrere determinati presupposti: l'opera svolta dal terzo deve essere connessa con l'adempimento della prestazione;
il fatto dannoso del terzo deve a costui poter essere imputato a titolo sia di dolo che di colpa;
non deve sussistere una volontà delle parti che escluda o limiti la responsabilità del debitore per il fatto illecito del terzo. La giurisprudenza di legittimità ha quindi chiarito ulteriormente il contenuto della norma ai fini della sua applicabilità, specificando che la responsabilità per fatto dell'ausiliario e del preposto prescinde dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi intercorrente e assumendo rilievo la sola circostanza che dell'opera del terzo si sia avvalso il debitore nell'ambito dell'esecuzione della sua obbligazione, in modo che tale prestazione sia inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio (C. Civ. n. 25373/2018) ed essendo sufficiente la mera occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno;
il preponente o il debitore risponde allora direttamente di tutte le ingerenze dannose che al terzo preposto o al dipendente, della cui opera si è avvalso per l'adempimento della propria obbligazione, sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al danneggiato, terzo o creditore, cioè dei danni che il terzo ha potuto a quest'ultimo arrecare in ragione di quel particolare contratto cui il medesimo è nei suoi confronti risultato esposto (C. Civ. 22222/2014; C. Civ. n. 25373/2018).
4.2. La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “…ausiliari del debitore, alla stregua dell'art. 1228 cod. civ. possono considerarsi soltanto coloro che agiscono su suo incarico ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi e il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione (sul punto, Cass. n. 17705/2010), mentre mandatari sono coloro che non sono direttamente assoggettati a poteri di controllo del loro operato, ma agiscono autonomamente a seguito di affidamento di uno specifico incarico (in base al quale si obbligano a compiere uno o più specifici atti giuridici per conto e in favore del mandante)” (C. Civ. n. 25251/2011). Ebbene, nel caso di specie, si deve in primo luogo Cont ritenere che, in conformità ai principi poc'anzi richiamati, la si sia avvalsa della prestazione della ai fini della consegna della raccomandata senza che la stessa CP_3 potesse avere un effettivo potere di direzione e controllo sul terzo, nel senso innanzi indicato, per quanto, come già innanzi evidenziato, non sia necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
4.3. In secondo luogo, parte attrice, nell'addebito di responsabilità ritiene che tra gli Cont obblighi posti a carico della quanto meno nella vicenda per cui è causa, vi sono Cont quelli relativi all'informazione e alla comunicazione, posto che la sarebbe tenuta ad eseguire non solo gli screening oncologici ma anche a comunicare tempestivamente gli esiti, scegliendo le modalità più idonee ed opportune al fine di raggiungere i cittadini
7 interessati, sicchè la stessa convenuta dovrebbe altresì preoccuparsi di verificare la sussistenza di eventuali mancati recapiti. È di tutta evidenza che, in tal senso, la verifica dell'adempimento degli obblighi posti a carico della convenuta involgerebbe la verifica di un quid pluris che richiederebbe uno sforzo di diligenza particolarmente penetrante e intenso, peraltro non specificamente individuato da una norma di legge, né da un comportamento o da una prassi.
Cont
4.4. Nessuna norma impone difatti che la nell'ambito della descritta attività, pur volta ad assicurare una comunicazione efficiente nei confronti del paziente, debba assumere l'onere di “verificare” gli eventuali mancati recapiti, spingendosi fino al controllo degli esiti delle singole spedizioni e, correlativamente, al corretto adempimento
Cont degli obblighi da parte del terzo operatore postale, su cui, lo si ribadisce, la non ha alcun potere di controllo, nei termini innanzi richiamati. Ciò richiederebbe uno sforzo di diligenza indubbiamente eccessivo, se parametrato al contenuto della prestazione, pur
Cont professionale, che la è tenuta ad erogare. Al contrario, proprio la circostanza che la
Cont
avendo verificato la mancata presentazione della paziente all'appuntamento fissato per l'esame, si sia premurata di inviare una seconda raccomandata, deve indurre a concludere che la convenuta abbia pienamente assolto l'obbligo di comunicazione e informazione posto a suo carico, inviando una nuova comunicazione con cui peraltro si era evidenziata l'urgenza di sottoporsi all'esame colposcopico.
4.5. A ciò si aggiunga che, correlativamente, la convenuta ha altresì allegato e documentato di aver adempiuto correttamente agli obblighi di informazione e comunicazione, in base alla disciplina regionale, richiamando in particolare il protocollo di screening del cancro della cervice uterina del 2 agosto 2006 (doc. 10 fascicolo parte convenuta), che prevede espressamente: “…gli inviti avvengono per lettera, con l'indicazione di un appuntamento prefissato e del numero telefonico che deve essere facilmente accessibile … l'intervallo tra un test negativo ed il successivo è, di norma, di tre anni … le donne con esito negativo ricevono una lettera standardizzata, nella quale si raccomanda comunque di interpellare un medico in caso di sintomi prima del successivo invio … le donne con esito operativo di invio al secondo livello ricevono una lettera con appuntamento prefissato presso un Centro di secondo livello del programma … l'attività di sollecito delle donne invitate in colposcopia e non presentatesi è a cura dell'UVOS. Il sollecito avverrà di regola per contatto telefonico. Alle donne che non sarà stato possibile contattare verrà inviato un sollecito scritto…” (doc. 10 fascicolo parte convenuta). Tali obblighi sono stati senz'altro assolti dalla convenuta, mediante l'invio delle raccomandate, il cui mancato recapito non può essere addebitato alla convenuta nemmeno per il fatto del terzo, per quanto innanzi si è già rilevato e richiamando le coordinate interpretative innanzi citate. In conformità ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati, deve pertanto ritenersi infondato l'addebito di responsabilità che l'attrice pretende di ascrivere alla convenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c., per tutti i motivi fin qui esposti.
5. Tanto sarebbe già sufficiente per indurre al rigetto della domanda attorea che, tuttavia è infondata anche sotto il profilo strettamente medico-legale, non risultando nemmeno la prova che il ritardo diagnostico abbia causato le conseguenze pregiudizievoli di cui l'attrice richiede il ristoro. A fugare ogni dubbio, soccorrono difatti
8 le risultanze della ctu, in particolare del supplemento di perizia, atteso che la prima ctu espletata non aveva ad oggetto il quesito specifico relativo al ritardo diagnostico, come peraltro il CTU ha rilevato, ma la sola correttezza dell'intervento chirurgico. Il CTU ha in primo luogo ripercorso la vicenda oggetto di causa sotto il profilo della ricostruzione fattuale: nel gennaio 2016, l'attrice si era sottoposta a visita ginecologica e Pap Test, che aveva dato come esito positività al papilloma virus e cellularità atipica;
il 27 dicembre
2016 era stato comunicato alla paziente l'esito con invito a sottoporsi a esame colposcopico fissato al 9 gennaio 2017; la relativa raccomandata non è mai stata consegnata alla paziente, alla quale era stata inviata altra comunicazione il 10 gennaio
2017, evidenziando l'importanza dell'accertamento programmato;
il 20 febbraio 2018 era stata inviata un'ulteriore raccomandata, consegnata, di fissazione dell'esame al 13 marzo
2018, all'esito del quale era stato diagnosticato “adenocarcinoma di tipo usuale della cervice uterina associato ad aree di lesione squamosa intraepiteliale di alto grado”.
5.1. Alla luce delle valutazioni, il CTU ha concluso ritenendo senz'altro sussistente un ritardo diagnostico, e ciò in ragione della obiettiva constatazione che, effettivamente, né la raccomandata del 9 gennaio 2017, né quella successiva del 10 gennaio 2017 erano state consegnate, con ciò causando un ritardo nell'esecuzione dell'esame colposcopico;
nondimeno, il CTU ritiene non esservi certezza che il ritardo diagnostico abbia cagionato un'evoluzione della malattia tale da modificare o escludere la necessità di un intervento chirurgico radicale, considerato, peraltro, che l'intervento era stato eseguito secondo ineccepibili regole di correttezza. Nel dettaglio, il CTU, all'esito delle valutazioni condotte anche con l'ausilio di specialista in ginecologia, ha concluso che “…non c'è certezza, tuttavia, che il ritardo diagnostico abbia permesso un'evoluzione della patologia tale da modificare la tipologia di intervento chirurgico che poi si decise di effettuare … ora è chiaro che certe neoplasie sono evolutive e che lasciate a sé possono condurre a morte il soggetto in un tempo molto variabile da caso a caso per tutta una molteplicità di ragioni, tra cui la maggiore o minore propensione alla metastatizzazione e alla invasività locale. In questo caso … dal momento della diagnosi (marzo 2018) le procedure messe in atto sono state in linea con le linee guida ed eseguite a regola d'arte … ciò che non è possibile affermare con certezza, in modo inoppugnabile, è se quella lesione, diagnosticata e biopsiata 14 mesi prima avrebbe potuto essere trattata in modo meno invasivo …a questa domanda non è possibile dare risposta. Sia che si dia una risposta positiva o negativa, in entrambi i casi sarebbero solo supposizioni…”.
5.2. In altri termini, sotto il profilo strettamente medico-legale, risulta, per quanto emerge dall'elaborato peritale, che alcuna responsabilità, sotto tale profilo, può essere Cont ascritta alla convenuta, che, come rilevato dal CTU, ha correttamente eseguito l'intervento radicale di asportazione dell'utero. Le argomentazioni del CTU sono state sottoposte a vaglio critico da parte del Consulente di parte attrice, muovendo dalla considerazione di una incoerente conclusione, rassegnata dal CTU, sulla scorta dei criteri di valutazione fondati sulla regola del “più probabile che non” e, correlativamente, richiamando il dato di incontestabile correlazione tra il ritardo di 14 mesi e la dimensione della lesione carcinomatosa di mm 24x6 riscontrata alla data della diagnosi. Secondo le valutazioni del Consulente attoreo, si doveva valutare se, tale lesione, per sua natura
9 evolutiva, alla data della diagnosi mai effettuata potesse avere dimensioni tali da consentire un intervento conservativo in luogo di quello radicale poi effettuato e tanto sulla base di un “…un modello matematico di crescita noto agli oncologi come legge di OM … che prefigura una crescita esponenziale della massa neoplastica … nelle prime fasi di sviluppo per poi progressivamente rallentare fino a raggiungere un limite asintotico…”. In sintesi, in base ai criteri di calcolo della evoluzione della massa tumorale indicati dal CT, sarebbe stato ipotizzabile come al tempo della ipotetica corretta diagnosi la lesione avrebbe potuto essere diagnosticata in uno stadio e una dimensione tali da consentire un intervento conservativo e non demolitorio, come poi è stato effettuato.
5.3. La replica del CTU alle osservazioni è articolata, puntuale e congruamente e adeguatamente motivata: “…un eventuale trattamento chirurgico conservativo sarebbe stato un azzardo perché il tipo istologico (che con grande probabilità era, fin dall'inizio, un adenocarcinoma, così come poi fu definito a seguito di biopsia) avrebbe imposto, secondo le linee guida e secondo un ragionamento clinico orientato verso un trattamento radicale, ciò che è stato poi effettuato quattordici mesi dopo … la decisione di effettuare una linfo-adenectomia pelvica bilaterale associata alla istero- annessiectomia laparoscopica è stata presa in quanto, in questi casi, pur in assenza di evidenti compromissioni dei linfonodi, questa procedura permette di valutare estemporaneamente l'eventuale infiltrazione di tessuto linfatico da parte delle cellule neoplastiche oltre ad offrire un elevato grado di radicalità chirurgica …”. Secondo la valutazione del CTU, proprio la particolare insidia rappresentata dall'adenocarcinoma avrebbe sconsigliato un intervento conservativo, sicchè la scelta dell'intervento demolitorio avrebbe consegnato alla pazienta una maggiore chance di guarigione, come peraltro risulta all'attualità, considerato che l'attrice è guarita e “libera dalla malattia”, come affermato dal CTU.
5.4. Quanto alla valutazione delle dimensioni della lesione neoplastica, il CTU ritiene che “…il caso in esame il caso in esame non può essere trattato o risolto con una discussione generica circa le modalità ed i tempi in cui un tumore solido raddoppia la propria volumetria, ma è necessario riferirsi alla tipologia istologica della neoplasia, alla aggressività di questa forma cancerosa ed al grado di malignità della stessa … qui non si parla di un generico tumore solido ma di una tipologia tumorale ben precisa, una neoplasia che rientra nel novero dei tumori maligni … la “pericolosità” dell'adenocarcinoma, e cioè la propensione ad invadere localmente e a metastatizzare nei linfonodi o in aree anche lontane, non è funzione solo della grandezza del tumore ma dipende soprattutto dalle caratteristiche intrinseche di malignità proprie di questa neoplasia … si deve parlare di clinica, della necessità di offrire alla paziente, nel concreto, le migliori possibilità di superare la malattia, al di fuori e al di là di qualsiasi ipotetica teoria, ancorché suggestiva, la quale, come può confermare qualsiasi chirurgo
o qualsiasi ginecologo, non ha alcuna espressione nella pratica clinica e tantomeno in questo caso specifico trattandosi, lo ripetiamo ancora, di un istotipo ad alta malignità … quanto affiorato sul piano clinico/istologico è conseguente ad una valutazione ex post la quale ha dimostrato una neoplasia piuttosto avanzata la cui tipologia, quattordici mesi prima, non poteva essere istologicamente difforme da quanto evidenziato successivamente”. Alla luce di tali considerazioni, il CTU ha concluso che
“…con i dati istologici forniti dalla biopsia, l'eventuale effettuazione di un atto chirurgico di tipo
“conservativo” e pertanto non radicale, avrebbe voluto dire esporre la paziente ad un rischio di progressione della malattia. Il fatto che a distanza di tempo la signora sia esente da recidive Parte_1
10 locali o da metastasi a distanza conforta gli operatori sulla congruità delle scelte terapeutiche effettuate le quali, peraltro erano in linea con le linee guida di trattamento … ribadiamo la sostanziale insussistenza di danno anatomico, l'impossibilità di quantificare un danno biologico di natura psichica e la sostanziale insussistenza di perdita di chance di fertilità … è indubbio che la signora sia stata vittima di Parte_1 un grave ritardo diagnostico, tuttavia, va detto chiaramente che l'atto chirurgico di isterectomia con annessiectomia e linfo-adenectomia bilaterale non è conseguente a questo ritardo ma alla tipologia maligna della neoplasia presente fin dall'inizio della vicenda … nel caso in oggetto non vi è stato danno anatomico in quanto la ragione della isterectomia non è conseguente ad un ritardo diagnostico ma alla tipologia istologica della neoplasia. Lo stesso dicasi per la linfo-adecectomia. Essa è stata eseguita a scopo diagnostico ed in via profilattica al fine di potere valutare, tramite esame istologico dei linfonodi, l'eventuale presenza di metastasi … è più che ragionevole ipotizzare che si trattasse di un adenocarcinoma fin dall'inizio e pertanto che il trattamento più indicato, tenuto conto anche dell'età della paziente e della assai modesta perdita di chance di fertilità, fosse quello di un intervento risolutivo di istero-annessiectomia, anche in allora. Questo tipo di intervento, consigliato dalle linee guida specialistiche, è quello che poteva “garantire” le maggior chance di sopravvivenza”. Alla luce delle osservazioni del CT di parte attrice, il CTU ha concluso pertanto che alcuna responsabilità contrattuale può essere addebitata alla convenuta. La domanda attorea deve pertanto essere rigettata. Assorbita ogni ulteriore questione in ordine al quantum risarcitorio richiesto. 6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando lo scaglione determinato dal valore della controversia e tenendo conto delle questioni affrontate e dell'attività complessivamente svolta dalle parti. Per l'effetto l'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta spese che si liquidano in CP_2 complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attrice soccombente.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone: rigetta integralmente la domanda attorea;
condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della convenuta , spese che si liquidano in complessivi Controparte_1 euro 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico dell'attrice soccombente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto. Cuneo, 16 gennaio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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