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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/07/2024, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
RG 291/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Parte_1 C.F._1
Graziella Serra e Tullio Masala, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in
Alghero, Via Sassari n. 6;
RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Valentini, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Rimini, Via Gambalunga n. 85;
CONVENUTA
OGGETTO: licenziamento disciplinare
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
21.2.2024, ha convenuto in giudizio la al fine di sentir Parte_1 CP_1
accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente ha rappresentato di essere stato assunto alle dipendenze della resistente dal 19 aprile 2018 con inquadramento D2 del CCNL Federmeccanica e mansioni di addetto al magazzino. Ha poi dedotto di aver rivestito la carica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché di essere stato eletto componente della RSU.
3. In data 4 agosto 2023 il sig. riceveva il seguente addebito disciplinare: Pt_1 “Il giorno 03/08/2023, Lei si è presentato sul posto di lavoro alle ore 5.54 timbrando il cartellino in entrata.
Alle ore 8:30 circa, Lei risulta aver abbandonato il Suo posto di lavoro senza alcuna giustificazione e senza permesso, uscendo dallo stabilimento senza timbrare il cartellino e recandosi presso i nostri stabilimenti di ed accedendovi in assenza di CP_2 CP_3
autorizzazione, pare per affiggere dei volantini.
Dopo aver compiuto tale attività, Lei risulta aver fatto ritorno sul Suo posto di lavoro alle
9:30 circa, nuovamente senza timbrare il cartellino.
In ragione della condotta descritta, Lei ha pertanto abbandonato in maniera ingiustificata la Sua postazione lavorativa, recando un grave danno ed un potenziale grave pericolo ai
Suoi Colleghi, ai macchinari ed alla produzione.
Inoltre Lei si è introdotto in maniera illegittima in strutture di nostra proprietà presso cui non poteva accedere, creando nuovamente pericolo per sé e per altri soggetti ivi occupati.
Infine Lei, nonostante quanto sopra, non ha timbrato il proprio cartellino quando ha abbandonato lo stabilimento presso cui prestava la propria attività, cercando pertanto di percepire la Sua retribuzione pur non svolgendo alcuna attività lavorativa: tale circostanza potrebbe integrare il reato p. e p. dall'art. 640 c.p., in relazione a cui ci si riserva sin d'ora di agire presso le opportune sedi”.
4. Alle giustificazioni non accolte dalla società convenuta faceva seguito il licenziamento immediato per giusta causa, con lettera raccomandata datata 11 agosto 2023 e che il ricorrente ha riferito di aver ritirato il successivo 28 dello stesso mese.
5. Parte ricorrente ha impugnato stragiudizialmente tale recesso e poi introdotto il presente giudizio, dolendosi della natura discriminatoria o ritorsiva di quest'ultimo, sia in quanto reazione alle legittime rimostranze sindacali avanzate dal ricorrente quale RSU, sia quale risposta all'attività svolta quale RLS, avendo il ricorrente segnalato allo una CP_4 problematica per l'igiene e per la sicurezza dei lavoratori nell'impianto a causa della presenza di volatili.
6. In ogni caso il sig. ha eccepito l'insussistenza del fatto contestato, siccome non Pt_1
avrebbe abbandonato il posto di lavoro senza giustificazione e senza permesso, avendone dato notizia al proprio responsabile, sig. che a sua volta aveva Persona_1
informato via email la società che il lavoratore si sarebbe dovuto recare presso gli impianti
2 di e per svolgere le proprie attività di RLS e rappresentante sindacale. CP_2 CP_3
Nello specifico, parte ricorrente ha evidenziato che si sarebbe dovuta recare per fare delle verifiche agli stabilimenti e per appendere alle bacheche un avviso relativo a un'assemblea sindacale che si sarebbe dovuta tenere il 4 agosto 2023.
7. Il lavoratore ha altresì contestato l'addebito secondo cui avrebbe fatto accesso a detti impianti senza autorizzazione, avendo informato i relativi responsabili, signori Pt_2
e (quest'ultimo per il tramite del sig. ), delle attività
[...] Persona_2 Persona_3
che avrebbe dovuto svolgere;
tanto è vero che sarebbe stato accompagnato da questi ultimi per svolgere le verifiche e per appendere l'avviso nelle bacheche.
8. In ogni caso, il sig. ha eccepito che il proprio comportamento non avrebbe arrecato Pt_1
alcun pregiudizio alla società, né pericolo per i colleghi o per la sicurezza degli impianti.
9. Il ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte;
2) in via principale, dichiari illegittimo, nullo, annullabile e/o inefficace il licenziamento intimato al Sig. e per l'effetto ordini alla Società resistente, in persona del Parte_1
suo legale rappresentante, la reintegrazione del ricorrente nello stesso posto e nella qualifica già ricoperti.
3) Condanni, inoltre, la società resistente, in persona del suo legale rappresentante, a risarcire al ricorrente i danni, corrispondendo alla stesso un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€
1.834,00) maturata e maturanda dalla data del licenziamento e fino a quella della effettiva reintegrazione, e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
4) in via subordinata, dichiari illegittimo, nullo, annullabile e/o inefficace il licenziamento intimato al Sig. e per l'effetto ordini alla Società resistente, in persona del Parte_1
suo legale rappresentante, la reintegrazione del ricorrente nello stesso posto e nella qualifica già ricoperti.
5) Condanni, inoltre, la società resistente, in persona del suo legale rappresentante, a risarcire al ricorrente i danni, corrispondendo alla stesso un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€
1.834,00) maturata e maturanda dalla data del licenziamento e fino a quella della
3 effettiva reintegrazione, nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
4) in via ulteriormente subordinata, dichiari illegittimo, nullo, annullabile e/o inefficace il licenziamento intimato al Sig. e per l'effetto dichiari estinto il rapporto di Parte_1
lavoro alla data del licenziamento e condanni il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
5) Con vittoria di spese, compensi ex DM 55/14, accessori e clausola”.
10. Si è ritualmente costituita la chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e CP_1
la conferma della legittimità della sanzione disciplinare irrogata.
11. La convenuta ha anzitutto evidenziato l'insussistenza di alcun carattere ritorsivo del licenziamento, né di quello discriminatorio, peraltro non allegato, atteso che il sig. Pt_1
era stato sanzionato per aver abbandonato il posto di lavoro senza alcun permesso, circostanza da ritenersi sussistente nel caso di specie, non avendo comunque rispettato la prescritta procedura per avvalersi dei permessi sindacali;
difatti, si sarebbe allontanato dal posto di lavoro senza timbratura dell'uscita e senza preventiva comunicazione della propria assenza, ma limitandosi ad informare il sig. che a sua volta informava il Per_1 sig. solo alle 09:28 dell'abbandono da parte del dipendente del posto di CP_5
lavoro senza autorizzazione.
12. A fronte di tale comportamento sarebbe legittimo il recesso in tronco, atteso che l'attività lavorativa occupata dal ricorrente, consistente nell'imballaggio e posizionamento degli infissi su casse di legno da caricare su camion, veniva svolta da due persone;
di conseguenza, l'abbandono del posto di lavoro avrebbe comportato un pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti, nonché una grave violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro, in quanto l'assenza del sig. ha impedito lo Pt_1 svolgimento dell'attività lavorativa, posto che avrebbe dovuto essere realizzata dal solo collega di lavoro, con evidente pericolo.
13. Inoltre, la ha evidenziato che il 5 maggio 2023 il ricorrente era stato CP_1
sanzionato con la multa pari a tre ore della retribuzione per utilizzo indebito del cellulare
4 durante l'orario di lavoro, nonché il 30 giugno per mancato utilizzo dei DPI con la medesima sanzione.
14. Il licenziamento comminato sarebbe pertanto legittimo a tesi della resistente, tenendo in considerazione anche le ulteriori due sanzioni disciplinari irrogate al sig. nel Pt_1
biennio precedente alla risoluzione per giusta causa, e tali da configurare anche una grave insubordinazione da parte del dipendente alle disposizioni dettate dal datore di lavoro.
15. In via subordinata, la parte convenuta ha eccepito lo scomputo dalla misura dell'indennità risarcitoria eventualmente riconosciuta al lavoratore dell'aliunde perceptum, nonché di quanto avrebbe potuto percepire per il reperimento di altra attività lavorativa successiva al recesso.
16. Istruita la causa solo documentalmente, quest'ultima viene decisa alla scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
17. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, nei limiti di cui in motivazione.
18. Con riferimento alla prima censura sollevata da parte ricorrente avverso il licenziamento, avente un'asserita natura discriminatoria, si osserva che seppur in forza dell'attenuazione del regime probatorio ordinario introdotta per effetto del recepimento delle direttive n.
2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, incombe pur sempre sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 23338 del 27/09/2018).
19. In tal senso, grava quindi sulla parte ricorrente dedurre e dimostrare l'intento discriminatorio con riferimento ai comportamenti datoriali, tanto che si tratti di una discriminazione diretta, ove la disparità di trattamento è determinata dalla condotta, quanto nell'ipotesi di discriminazione indiretta, ove la disparità vietata è l'effetto di un atto, di un patto, di una disposizione, di una prassi in sé legittima (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 20204 del 25/07/2019).
5 20. Nel caso di specie, al di là del riferimento alla richiesta di declaratoria di nullità del licenziamento per asserita discriminatorietà dello stesso, parte ricorrente non deduce alcunché in relazione a tale carattere discriminatorio. Sicché la doglianza va respinta.
21. Per quanto invece concerne la lamentata natura ritorsiva del provvedimento espulsivo, sempre in via sistematica si osserva che “in ipotesi di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento e quindi di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 cod. civ., occorre che l'intento ritorsivo del datore di lavoro, la cui prova è a carico del lavoratore
(cfr. tra le più recenti, Cass. n. 26035/2018, Cass. n. 20742/2018), sia determinante, cioè tale costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (v. in particolare
9468/2019);
la prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo (Cass. n. 28453/2018, Cass. 6575/2016)” (Cass. civ. n. 2114 del
2022).
22. Sicché, è preliminare a tale verifica l'accertamento in ordine alla sussistenza della giusta causa addotta a giustificazione della sanzione espulsiva. Come posto in evidenza nella superiore parte espositiva, l'addebito disciplinare mosso il 4 agosto 2023 nei confronti del ricorrente è il seguente:
“Il giorno 03/08/2023, Lei si è presentato sul posto di lavoro alle ore 5.54 timbrando il cartellino in entrata.
Alle ore 8:30 circa, Lei risulta aver abbandonato il Suo posto di lavoro senza alcuna giustificazione e senza permesso, uscendo dallo stabilimento senza timbrare il cartellino e recandosi presso i nostri stabilimenti di ed accedendovi in assenza di CP_2 CP_3
autorizzazione, pare per affiggere dei volantini.
Dopo aver compiuto tale attività, Lei risulta aver fatto ritorno sul Suo posto di lavoro alle
9:30 circa, nuovamente senza timbrare il cartellino.
6 In ragione della condotta descritta, Lei ha pertanto abbandonato in maniera ingiustificata la Sua postazione lavorativa, recando un grave danno ed un potenziale grave pericolo ai
Suoi Colleghi, ai macchinari ed alla produzione.
Inoltre Lei si è introdotto in maniera illegittima in strutture di nostra proprietà presso cui non poteva accedere, creando nuovamente pericolo per sé e per altri soggetti ivi occupati.
Infine Lei, nonostante quanto sopra, non ha timbrato il proprio cartellino quando ha abbandonato lo stabilimento presso cui prestava la propria attività, cercando pertanto di percepire la Sua retribuzione pur non svolgendo alcuna attività lavorativa: tale circostanza potrebbe integrare il reato p. e p. dall'art. 640 c.p., in relazione a cui ci si riserva sin d'ora di agire presso le opportune sedi” (doc. 5 fasc. ricorrente).
23. In sede di giustificazioni, il sig. ha eccepito che si era dovuto recare presso i due Pt_1
Parte stabilimenti di ed in qualità di per verificare i luoghi di lavoro e CP_2 CP_3
quale componente della RSU, per appendere dei documenti nella bacheca aziendale.
Inoltre, ha evidenziato che di tale attività avrebbe regolarmente avvertito il proprio responsabile, sig. Persona_1
24. Inoltre, a tesi attorea non corrisponderebbe a verità l'affermazione secondo cui avrebbe fatto accesso ai predetti impianti senza autorizzazione, agendo invece in adempimento alle cariche ricoperte. Difatti, il ricorrente ha dedotto di aver avvertito i relativi responsabili
( e , quest'ultimo per il tramite di ) e di essere Parte_2 Persona_2 Persona_3
stato accompagnato da questi ultimi per fare le verifiche degli impianti e del luogo di lavoro, nonché per l'affissione dell'avviso nella bacheca.
25. Il giudicante osserva che è dunque pacifico tra le parti che il sig. abbia interrotto la Pt_1 prestazione lavorativa e lasciato il luogo di lavoro per circa un'ora la mattina del 3 agosto
2023, al fine di recarsi negli impianti di e per appendere nelle bacheche CP_3 CP_2
aziendali un avviso.
26. In punto di permessi sindacali, l'art. 23 dello Statuto dei Lavoratori riconosce ai dirigenti delle rappresentanze sindacali costituite ai sensi dell'art. 19 della medesima legge, dei permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni connesse al mandato sindacale.
27. La norma poi si limita a prevedere, al quarto comma, che il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
7 28. Il CCNL Federmeccanica applicato al rapporto poi al comma 5 dell'art. 5 della Sezione
Seconda dispone che “I componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie per
l'espletamento del loro mandato hanno diritto a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge n. 300 del 20 maggio 1970”.
29. Con riferimento all'interpretazione del diritto di cui si discute, la Suprema Corte ha affermato che la disposizione dell'art. 23 dello Statuto dei lavoratori configura, con prescrizione di carattere inderogabile, un vero e proprio diritto soggettivo, pieno ed incondizionato, che esclude ogni potere discrezionale di concessione o autorizzazione del datore di lavoro in ordine alla fruizione dei permessi suddetti, nonché di ogni subordinazione dei medesimi alle compatibilità con esigenze aziendali. L'esercizio di tale diritto è subordinato al solo adempimento dell'onere della comunicazione al datore di lavoro nelle forme e nei termini di cui al quarto comma dell'art. 23 (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 11573 del 20/11/1997).
30. Pertanto, essendo incontestato nel caso di specie che parte ricorrente si sia allontanata dal luogo di lavoro senza marcatura del cartellino, per quanto peraltro emerge dalla documentazione depositata dalla convenuta (doc. 12 fasc. convenuta), ne deriva che avrebbe dovuto essere rispettata la procedura descritta per poter ottenere il permesso retribuito per svolgere le funzioni connesse alla carica di RSU. La sussistenza di tale onere risulta altresì dalle richieste per il godimento di permessi depositati dalla convenuta, ove emerge che in altre situazioni la FIOM – CGIL Nord Sardegna ha regolarmente avanzato richieste di permesso sindacale retribuito alla (doc. 11 fasc. CP_1
convenuta).
31. A tale procedura non può supplire quanto rivendicato da parte del ricorrente, che si sarebbe solo limitato in tal caso ad avvertire il proprio responsabile, comunicando poi a quest'ultimo tale attività solo alle 09:28 (doc. 10 fasc. convenuto), e senza pertanto il rispetto di quanto prescritto per poter beneficiare del permesso retribuito.
32. Ne consegue che il sig. ha effettivamente abbandonato il posto di lavoro, non Pt_1
avendo timbrato il cartellino in uscita, e percepito dunque la retribuzione per il lasso di tempo in discorso. In tal senso non può quindi predicarsi l'insussistenza del fatto oggetto del licenziamento, atteso che quest'ultimo esiste tanto nella sua materialità, quanto nella sua antigiuridicità.
8 33. Tale profilo determina pertanto il rigetto della censura relativa al preteso carattere ritorsivo del licenziamento, così come quella dell'insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015.
34. Resta dunque da esaminare il profilo della ricorrenza della giusta causa di risoluzione,
secondo quanto previsto al comma primo del medesimo art. 3 testé menzionato.
35. A tesi della l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro avrebbe CP_1
recato un grave danno e un potenziale grave pericolo agli altri lavoratori, ai macchinari ed alla produzione. Nella stessa lettera di licenziamento si pone in evidenza “la nostra intenzione di applicare, ai sensi dell'art. 7 della Legge 20/05/1970 n° 300 e degli artt. 8, 9
e 10 del Titolo VII Sezione Quarta del CCNL Metalmeccanici Aziende Industriali e del
Regolamento Aziendale, la sanzione del licenziamento per giusta causa a decorrere dal ricevimento della presente” (doc. 8 fasc. ricorrente).
36. La fattispecie richiamata è pertanto quella delineata dall'art. 10, lett. B) punto e), della
Sezione Quarta, Titolo VII, del CCNL applicato al rapporto, ove si prevede la sanzione del licenziamento senza preavviso in caso di “abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi”.
37. Di contenuto analogo è quanto previsto dal regolamento aziendale, ove alla lettera j) delle fattispecie previste nell'ambito dei licenziamenti disciplinari si annovera “l'abbandono del posto di lavoro che arrechi pregiudizio alla incolumità delle persone e/o alla sicurezza degli impianti”.
38. Si ricorda che secondo l'art. 5 della legge n. 604/1966 l'onere di dimostrare la sussistenza della giusta causa addotta alla base del licenziamento spetta al datore di lavoro. Ebbene, nel caso di specie si deve ritenere tale onere inadempiuto.
39. Invero, la parte convenuta si limita a delle generiche allegazioni nel tentativo di riempire di contenuto il prescritto pregiudizio per l'incolumità delle persone o il pericolo per la sicurezza degli impianti;
difatti, la società allega che il sig. quale addetto alla Pt_1 logistica si occupava dell'imballaggio e posizionamento degli infissi su casse di legno da caricare su camion, attività svolta da due persone. Sicché, l'abbandono del posto di lavoro e l'ingresso in stabilimenti senza autorizzazione avrebbero comportato un pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, nonché una grave violazione delle
9 norme per la sicurezza del lavoro, essendo l'attività di movimentazione delle merci impedita, atteso che il collega del ricorrente avrebbe dovuto svolgere l'attività da solo.
40. Per l'appunto, la giustificazione addotta dalla convenuta quale ragione legittimante il recesso in tronco va ritenuta irrimediabilmente generica, non avendo delineato nello specifico in cosa sarebbero consistiti né il pregiudizio all'incolumità delle persone, né alla sicurezza degli impianti, quale frutto dell'inadempimento contestato al lavoratore. Invero, la resistente non ha allegato alcunché sul punto, limitandosi invece a sostenere che l'assenza del ricorrente abbia impedito lo svolgimento della prestazione anche dell'altro lavoratore. Peraltro, al difetto di allegazione corrisponde in ogni caso un difetto di prova, atteso che non viene nemmeno articolata dalla alcuna istanza CP_1
istruttoria volta a dimostrare la circostanza, seppur genericamente, allegata.
41. Sicché, si ritiene che la convenuta non abbia provato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie tipizzata nel contratto collettivo e nel regolamento aziendale per giustificare il ricorso alla massima sanzione disciplinare possibile.
42. Ma anche senza voler considerare il riferimento alla tipizzazione ivi contenuta, potendo astrattamente il datore di lavoro recidere il rapporto anche per cause non esplicitamente previste, purché tali da configurare l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario ai sensi dell'art. 2119 c.c., si ritiene che l'inadempimento imputato al lavoratore non sia meritevole di tale sanzione.
43. Nell'ambito del giudizio di proporzionalità occorre invero accertare in concreto se - in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 12798 del 23/05/2018).
44. Nel caso di specie non è in discussione, né è contestato, che il lavoratore abbia abbandonato il posto di lavoro per recarsi negli impianti di e al fine di CP_2 CP_3
affiggere degli avvisi sindacali nelle bacheche aziendali, e dunque esercitando delle legittime prerogative riconosciute al lavoratore eletto in seno alla RSU, nel tempo necessario per svolgere tali incombenti (circa un'ora).
10 45. Pertanto, il comportamento merita sì stigmatizzazione quanto all'effettivo abbandono del posto di lavoro senza timbratura del cartellino, beneficiando sostanzialmente del permesso senza aver tuttavia rispettato la procedura prescritta della fruizione dello stesso e dunque percependo la retribuzione per l'attività prestata, ma non nella misura applicata dalla
CP_1
46. Tanto è vero che lo stesso contratto collettivo prevede testualmente l'applicabilità di una sanzione disciplinare conservativa ove il dipendente “abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo”, così come indicato all'art. 9, lett. a), della Sezione Quarta,
Titolo VII del CCNL.
47. Difatti, esclusa la ricorrenza nella presenta controversia di alcun grave pregiudizio alla società, ovvero di alcun pericolo all'incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, la risoluzione in tronco del rapporto risulta all'evidenza sproporzionata a fronte della mancanza contestata, essendosi l'assenza protratta per una sola ora ed evidentemente nel tempo necessario per disbrigare gli incombenti collegati alle cariche rivestite.
48. In tal senso, non assume rilievo la circostanza addebitata dell'ingresso nei due impianti senza la prescritta autorizzazione, posto che il ricorrente ha rappresentato di essersi recato
Parte a e sia quale sia al fine di appendere i documenti nella bacheca CP_2 CP_3
aziendale.
49. In tal senso, come evidenziato dal ricorrente, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'art. 50, comma primo lett. a), del d.lgs. n. 81/2008 attribuisce il diritto ad accedere ai luoghi in cui si svolge la prestazione lavorativa, diritto poi ribadito dall'art. 1, lett. E), della Sezione Quarta, Titolo V, del CCNL, nel rispetto delle modalità e dei limiti imposti dalle norme vigenti e dalle procedure aziendali. Sul punto, non vi è alcuna evidenza della procedura aziendale che dovesse in ipotesi essere osservata dal sig. Pt_1 per accedere ai detti impianti, limitandosi la società a sostenere che l'ingresso fosse non autorizzato.
50. Peraltro, è la stessa datrice a riconoscere, come allegato dallo stesso ricorrente, che in tali impianti il lavoratore era stato accompagnato dai soggetti responsabili a svolgere l'attività di affissione in bacheca.
51. Ne deriva che deve ritenersi destituita di fondamento la censura relativa all'assenza della prescritta autorizzazione per accedere agli stabilimenti, oltre all'inesistenza di alcun
11 pericolo per lo stesso lavoratore e per gli altri soggetti occupati in detti impianti, circostanza nemmeno puntualmente allegata e in ogni caso sprovvista di qualsiasi supporto probatorio.
52. Alcuna efficacia eziologica rispetto alla legittimità della sanzione comminata possono poi assumere i due precedenti disciplinari richiamati dalla convenuta nel proprio atto difensivo.
53. Come riconosciuto dalla stessa affinché i precedenti disciplinari CP_1
rappresentino un elemento costitutivo della mancanza addebitata, la preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullità del licenziamento disciplinare, anche la recidiva, e i precedenti disciplinari che la integrano. Tuttavia, ciò solo quando la recidiva medesima rappresenti un elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già un mero criterio, quale precedente negativo della condotta, di determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l'infrazione disciplinare commessa (Cass. civ. n. 1909 del 2018 e 20284 del 2023).
54. Purtuttavia, nel caso di specie emerge dal tenore del licenziamento che quest'ultimo sia stato irrogato esclusivamente per la mancanza addebitata con la contestazione del 4 agosto
2023, non essendo nel provvedimento contenuto alcun riferimento ai precedenti disciplinari che parte datoriale vorrebbe porre a giustificazione del licenziamento nel presente giudizio. Sicché tali circostanze non possono ritenersi parte del giudizio di proporzionalità.
55. Ma anche a voler esaminare le ulteriori sanzioni disciplinari in chiave di conferma della legittimità della sanzione come fa parte convenuta, i precedenti addebiti, afferenti all'utilizzo del cellulare durante l'orario di lavoro e al mancato utilizzo del DPI, entrambi puniti con multa pari a tre ore della retribuzione, non giustificherebbero in ogni caso il licenziamento irrogato. Infatti, tali precedenti nulla pongono in evidenza rispetto al carattere di recidività del comportamento, essendo il fatto posto alla base del licenziamento del tutto diverso dai precedenti contestati, né rispetto a tali comportamenti si ravvisa alcuna escalation di negligenze tali da giustificare il ricorso alla massima sanzione possibile, non emergendo comunque una riprovevolezza complessiva che leda irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
12 56. Lesione di tale vincolo da ritenersi insussistente nella vicenda in esame, avendo il ricorrente agito al fine di esercitare un legittimo diritto e senza alcuna evidenza di qualsiasi pregiudizio per l'incolumità delle persone o degli impianti. Inoltre, tali precedenti disciplinari non assumono valore confermativo della intenzione di violare deliberatamente la normativa aziendale, che possa far maturare in capo alla società una prognosi sfavorevole in ordine alla corretta futura esecuzione della prestazione da parte del lavoratore.
57. Infine, alcuna valenza assume la richiamata insubordinazione nella memoria di costituzione, trattandosi di fattispecie del tutto diversa da quella contestata e posta alla base del licenziamento.
58. Per tutto quanto osservato, si ritiene che nel caso di specie non ricorrano gli estremi dell'intimato licenziamento per giusta causa, con conseguente applicazione della tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma primo, del d.lgs. n. 23/2015.
59. In applicazione delle indicazioni fornite dalla sentenza n. 194/18 della Corte
Costituzionale e, quindi, nell'ambito dei limiti minimo e massimo indicati nel d.lgs. n.
23/2015, si stima equo quantificare l'indennità risarcitoria spettante al ricorrente in dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, che ammonta ad € 1.834,00, importo non contestato dalla convenuta. Ciò tenuto conto della durata del rapporto, delle dimensioni aziendali (183 dipendenti al 28.6.2021, doc. 3 fasc. ricorrente), nonché delle condizioni soggettive delle parti.
60. Inoltre, da tale indennità non è prevista la detrazione dell'eventuale aliunde perceptum.
61. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta, anche in ragione dell'indisponibilità manifestata a qualsiasi apertura conciliativa. Tali spese sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente con lettera dell'11.8.2023;
13 - dichiara estinto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del licenziamento e condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente una indennità risarcitoria di € 18.340,00, oltre accessori come per legge;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 16/07/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
14
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Parte_1 C.F._1
Graziella Serra e Tullio Masala, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in
Alghero, Via Sassari n. 6;
RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Valentini, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Rimini, Via Gambalunga n. 85;
CONVENUTA
OGGETTO: licenziamento disciplinare
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
21.2.2024, ha convenuto in giudizio la al fine di sentir Parte_1 CP_1
accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente ha rappresentato di essere stato assunto alle dipendenze della resistente dal 19 aprile 2018 con inquadramento D2 del CCNL Federmeccanica e mansioni di addetto al magazzino. Ha poi dedotto di aver rivestito la carica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché di essere stato eletto componente della RSU.
3. In data 4 agosto 2023 il sig. riceveva il seguente addebito disciplinare: Pt_1 “Il giorno 03/08/2023, Lei si è presentato sul posto di lavoro alle ore 5.54 timbrando il cartellino in entrata.
Alle ore 8:30 circa, Lei risulta aver abbandonato il Suo posto di lavoro senza alcuna giustificazione e senza permesso, uscendo dallo stabilimento senza timbrare il cartellino e recandosi presso i nostri stabilimenti di ed accedendovi in assenza di CP_2 CP_3
autorizzazione, pare per affiggere dei volantini.
Dopo aver compiuto tale attività, Lei risulta aver fatto ritorno sul Suo posto di lavoro alle
9:30 circa, nuovamente senza timbrare il cartellino.
In ragione della condotta descritta, Lei ha pertanto abbandonato in maniera ingiustificata la Sua postazione lavorativa, recando un grave danno ed un potenziale grave pericolo ai
Suoi Colleghi, ai macchinari ed alla produzione.
Inoltre Lei si è introdotto in maniera illegittima in strutture di nostra proprietà presso cui non poteva accedere, creando nuovamente pericolo per sé e per altri soggetti ivi occupati.
Infine Lei, nonostante quanto sopra, non ha timbrato il proprio cartellino quando ha abbandonato lo stabilimento presso cui prestava la propria attività, cercando pertanto di percepire la Sua retribuzione pur non svolgendo alcuna attività lavorativa: tale circostanza potrebbe integrare il reato p. e p. dall'art. 640 c.p., in relazione a cui ci si riserva sin d'ora di agire presso le opportune sedi”.
4. Alle giustificazioni non accolte dalla società convenuta faceva seguito il licenziamento immediato per giusta causa, con lettera raccomandata datata 11 agosto 2023 e che il ricorrente ha riferito di aver ritirato il successivo 28 dello stesso mese.
5. Parte ricorrente ha impugnato stragiudizialmente tale recesso e poi introdotto il presente giudizio, dolendosi della natura discriminatoria o ritorsiva di quest'ultimo, sia in quanto reazione alle legittime rimostranze sindacali avanzate dal ricorrente quale RSU, sia quale risposta all'attività svolta quale RLS, avendo il ricorrente segnalato allo una CP_4 problematica per l'igiene e per la sicurezza dei lavoratori nell'impianto a causa della presenza di volatili.
6. In ogni caso il sig. ha eccepito l'insussistenza del fatto contestato, siccome non Pt_1
avrebbe abbandonato il posto di lavoro senza giustificazione e senza permesso, avendone dato notizia al proprio responsabile, sig. che a sua volta aveva Persona_1
informato via email la società che il lavoratore si sarebbe dovuto recare presso gli impianti
2 di e per svolgere le proprie attività di RLS e rappresentante sindacale. CP_2 CP_3
Nello specifico, parte ricorrente ha evidenziato che si sarebbe dovuta recare per fare delle verifiche agli stabilimenti e per appendere alle bacheche un avviso relativo a un'assemblea sindacale che si sarebbe dovuta tenere il 4 agosto 2023.
7. Il lavoratore ha altresì contestato l'addebito secondo cui avrebbe fatto accesso a detti impianti senza autorizzazione, avendo informato i relativi responsabili, signori Pt_2
e (quest'ultimo per il tramite del sig. ), delle attività
[...] Persona_2 Persona_3
che avrebbe dovuto svolgere;
tanto è vero che sarebbe stato accompagnato da questi ultimi per svolgere le verifiche e per appendere l'avviso nelle bacheche.
8. In ogni caso, il sig. ha eccepito che il proprio comportamento non avrebbe arrecato Pt_1
alcun pregiudizio alla società, né pericolo per i colleghi o per la sicurezza degli impianti.
9. Il ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte;
2) in via principale, dichiari illegittimo, nullo, annullabile e/o inefficace il licenziamento intimato al Sig. e per l'effetto ordini alla Società resistente, in persona del Parte_1
suo legale rappresentante, la reintegrazione del ricorrente nello stesso posto e nella qualifica già ricoperti.
3) Condanni, inoltre, la società resistente, in persona del suo legale rappresentante, a risarcire al ricorrente i danni, corrispondendo alla stesso un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€
1.834,00) maturata e maturanda dalla data del licenziamento e fino a quella della effettiva reintegrazione, e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
4) in via subordinata, dichiari illegittimo, nullo, annullabile e/o inefficace il licenziamento intimato al Sig. e per l'effetto ordini alla Società resistente, in persona del Parte_1
suo legale rappresentante, la reintegrazione del ricorrente nello stesso posto e nella qualifica già ricoperti.
5) Condanni, inoltre, la società resistente, in persona del suo legale rappresentante, a risarcire al ricorrente i danni, corrispondendo alla stesso un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€
1.834,00) maturata e maturanda dalla data del licenziamento e fino a quella della
3 effettiva reintegrazione, nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
4) in via ulteriormente subordinata, dichiari illegittimo, nullo, annullabile e/o inefficace il licenziamento intimato al Sig. e per l'effetto dichiari estinto il rapporto di Parte_1
lavoro alla data del licenziamento e condanni il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
5) Con vittoria di spese, compensi ex DM 55/14, accessori e clausola”.
10. Si è ritualmente costituita la chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e CP_1
la conferma della legittimità della sanzione disciplinare irrogata.
11. La convenuta ha anzitutto evidenziato l'insussistenza di alcun carattere ritorsivo del licenziamento, né di quello discriminatorio, peraltro non allegato, atteso che il sig. Pt_1
era stato sanzionato per aver abbandonato il posto di lavoro senza alcun permesso, circostanza da ritenersi sussistente nel caso di specie, non avendo comunque rispettato la prescritta procedura per avvalersi dei permessi sindacali;
difatti, si sarebbe allontanato dal posto di lavoro senza timbratura dell'uscita e senza preventiva comunicazione della propria assenza, ma limitandosi ad informare il sig. che a sua volta informava il Per_1 sig. solo alle 09:28 dell'abbandono da parte del dipendente del posto di CP_5
lavoro senza autorizzazione.
12. A fronte di tale comportamento sarebbe legittimo il recesso in tronco, atteso che l'attività lavorativa occupata dal ricorrente, consistente nell'imballaggio e posizionamento degli infissi su casse di legno da caricare su camion, veniva svolta da due persone;
di conseguenza, l'abbandono del posto di lavoro avrebbe comportato un pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti, nonché una grave violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro, in quanto l'assenza del sig. ha impedito lo Pt_1 svolgimento dell'attività lavorativa, posto che avrebbe dovuto essere realizzata dal solo collega di lavoro, con evidente pericolo.
13. Inoltre, la ha evidenziato che il 5 maggio 2023 il ricorrente era stato CP_1
sanzionato con la multa pari a tre ore della retribuzione per utilizzo indebito del cellulare
4 durante l'orario di lavoro, nonché il 30 giugno per mancato utilizzo dei DPI con la medesima sanzione.
14. Il licenziamento comminato sarebbe pertanto legittimo a tesi della resistente, tenendo in considerazione anche le ulteriori due sanzioni disciplinari irrogate al sig. nel Pt_1
biennio precedente alla risoluzione per giusta causa, e tali da configurare anche una grave insubordinazione da parte del dipendente alle disposizioni dettate dal datore di lavoro.
15. In via subordinata, la parte convenuta ha eccepito lo scomputo dalla misura dell'indennità risarcitoria eventualmente riconosciuta al lavoratore dell'aliunde perceptum, nonché di quanto avrebbe potuto percepire per il reperimento di altra attività lavorativa successiva al recesso.
16. Istruita la causa solo documentalmente, quest'ultima viene decisa alla scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
17. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, nei limiti di cui in motivazione.
18. Con riferimento alla prima censura sollevata da parte ricorrente avverso il licenziamento, avente un'asserita natura discriminatoria, si osserva che seppur in forza dell'attenuazione del regime probatorio ordinario introdotta per effetto del recepimento delle direttive n.
2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, incombe pur sempre sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 23338 del 27/09/2018).
19. In tal senso, grava quindi sulla parte ricorrente dedurre e dimostrare l'intento discriminatorio con riferimento ai comportamenti datoriali, tanto che si tratti di una discriminazione diretta, ove la disparità di trattamento è determinata dalla condotta, quanto nell'ipotesi di discriminazione indiretta, ove la disparità vietata è l'effetto di un atto, di un patto, di una disposizione, di una prassi in sé legittima (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 20204 del 25/07/2019).
5 20. Nel caso di specie, al di là del riferimento alla richiesta di declaratoria di nullità del licenziamento per asserita discriminatorietà dello stesso, parte ricorrente non deduce alcunché in relazione a tale carattere discriminatorio. Sicché la doglianza va respinta.
21. Per quanto invece concerne la lamentata natura ritorsiva del provvedimento espulsivo, sempre in via sistematica si osserva che “in ipotesi di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento e quindi di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 cod. civ., occorre che l'intento ritorsivo del datore di lavoro, la cui prova è a carico del lavoratore
(cfr. tra le più recenti, Cass. n. 26035/2018, Cass. n. 20742/2018), sia determinante, cioè tale costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (v. in particolare
9468/2019);
la prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo (Cass. n. 28453/2018, Cass. 6575/2016)” (Cass. civ. n. 2114 del
2022).
22. Sicché, è preliminare a tale verifica l'accertamento in ordine alla sussistenza della giusta causa addotta a giustificazione della sanzione espulsiva. Come posto in evidenza nella superiore parte espositiva, l'addebito disciplinare mosso il 4 agosto 2023 nei confronti del ricorrente è il seguente:
“Il giorno 03/08/2023, Lei si è presentato sul posto di lavoro alle ore 5.54 timbrando il cartellino in entrata.
Alle ore 8:30 circa, Lei risulta aver abbandonato il Suo posto di lavoro senza alcuna giustificazione e senza permesso, uscendo dallo stabilimento senza timbrare il cartellino e recandosi presso i nostri stabilimenti di ed accedendovi in assenza di CP_2 CP_3
autorizzazione, pare per affiggere dei volantini.
Dopo aver compiuto tale attività, Lei risulta aver fatto ritorno sul Suo posto di lavoro alle
9:30 circa, nuovamente senza timbrare il cartellino.
6 In ragione della condotta descritta, Lei ha pertanto abbandonato in maniera ingiustificata la Sua postazione lavorativa, recando un grave danno ed un potenziale grave pericolo ai
Suoi Colleghi, ai macchinari ed alla produzione.
Inoltre Lei si è introdotto in maniera illegittima in strutture di nostra proprietà presso cui non poteva accedere, creando nuovamente pericolo per sé e per altri soggetti ivi occupati.
Infine Lei, nonostante quanto sopra, non ha timbrato il proprio cartellino quando ha abbandonato lo stabilimento presso cui prestava la propria attività, cercando pertanto di percepire la Sua retribuzione pur non svolgendo alcuna attività lavorativa: tale circostanza potrebbe integrare il reato p. e p. dall'art. 640 c.p., in relazione a cui ci si riserva sin d'ora di agire presso le opportune sedi” (doc. 5 fasc. ricorrente).
23. In sede di giustificazioni, il sig. ha eccepito che si era dovuto recare presso i due Pt_1
Parte stabilimenti di ed in qualità di per verificare i luoghi di lavoro e CP_2 CP_3
quale componente della RSU, per appendere dei documenti nella bacheca aziendale.
Inoltre, ha evidenziato che di tale attività avrebbe regolarmente avvertito il proprio responsabile, sig. Persona_1
24. Inoltre, a tesi attorea non corrisponderebbe a verità l'affermazione secondo cui avrebbe fatto accesso ai predetti impianti senza autorizzazione, agendo invece in adempimento alle cariche ricoperte. Difatti, il ricorrente ha dedotto di aver avvertito i relativi responsabili
( e , quest'ultimo per il tramite di ) e di essere Parte_2 Persona_2 Persona_3
stato accompagnato da questi ultimi per fare le verifiche degli impianti e del luogo di lavoro, nonché per l'affissione dell'avviso nella bacheca.
25. Il giudicante osserva che è dunque pacifico tra le parti che il sig. abbia interrotto la Pt_1 prestazione lavorativa e lasciato il luogo di lavoro per circa un'ora la mattina del 3 agosto
2023, al fine di recarsi negli impianti di e per appendere nelle bacheche CP_3 CP_2
aziendali un avviso.
26. In punto di permessi sindacali, l'art. 23 dello Statuto dei Lavoratori riconosce ai dirigenti delle rappresentanze sindacali costituite ai sensi dell'art. 19 della medesima legge, dei permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni connesse al mandato sindacale.
27. La norma poi si limita a prevedere, al quarto comma, che il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
7 28. Il CCNL Federmeccanica applicato al rapporto poi al comma 5 dell'art. 5 della Sezione
Seconda dispone che “I componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie per
l'espletamento del loro mandato hanno diritto a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge n. 300 del 20 maggio 1970”.
29. Con riferimento all'interpretazione del diritto di cui si discute, la Suprema Corte ha affermato che la disposizione dell'art. 23 dello Statuto dei lavoratori configura, con prescrizione di carattere inderogabile, un vero e proprio diritto soggettivo, pieno ed incondizionato, che esclude ogni potere discrezionale di concessione o autorizzazione del datore di lavoro in ordine alla fruizione dei permessi suddetti, nonché di ogni subordinazione dei medesimi alle compatibilità con esigenze aziendali. L'esercizio di tale diritto è subordinato al solo adempimento dell'onere della comunicazione al datore di lavoro nelle forme e nei termini di cui al quarto comma dell'art. 23 (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 11573 del 20/11/1997).
30. Pertanto, essendo incontestato nel caso di specie che parte ricorrente si sia allontanata dal luogo di lavoro senza marcatura del cartellino, per quanto peraltro emerge dalla documentazione depositata dalla convenuta (doc. 12 fasc. convenuta), ne deriva che avrebbe dovuto essere rispettata la procedura descritta per poter ottenere il permesso retribuito per svolgere le funzioni connesse alla carica di RSU. La sussistenza di tale onere risulta altresì dalle richieste per il godimento di permessi depositati dalla convenuta, ove emerge che in altre situazioni la FIOM – CGIL Nord Sardegna ha regolarmente avanzato richieste di permesso sindacale retribuito alla (doc. 11 fasc. CP_1
convenuta).
31. A tale procedura non può supplire quanto rivendicato da parte del ricorrente, che si sarebbe solo limitato in tal caso ad avvertire il proprio responsabile, comunicando poi a quest'ultimo tale attività solo alle 09:28 (doc. 10 fasc. convenuto), e senza pertanto il rispetto di quanto prescritto per poter beneficiare del permesso retribuito.
32. Ne consegue che il sig. ha effettivamente abbandonato il posto di lavoro, non Pt_1
avendo timbrato il cartellino in uscita, e percepito dunque la retribuzione per il lasso di tempo in discorso. In tal senso non può quindi predicarsi l'insussistenza del fatto oggetto del licenziamento, atteso che quest'ultimo esiste tanto nella sua materialità, quanto nella sua antigiuridicità.
8 33. Tale profilo determina pertanto il rigetto della censura relativa al preteso carattere ritorsivo del licenziamento, così come quella dell'insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015.
34. Resta dunque da esaminare il profilo della ricorrenza della giusta causa di risoluzione,
secondo quanto previsto al comma primo del medesimo art. 3 testé menzionato.
35. A tesi della l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro avrebbe CP_1
recato un grave danno e un potenziale grave pericolo agli altri lavoratori, ai macchinari ed alla produzione. Nella stessa lettera di licenziamento si pone in evidenza “la nostra intenzione di applicare, ai sensi dell'art. 7 della Legge 20/05/1970 n° 300 e degli artt. 8, 9
e 10 del Titolo VII Sezione Quarta del CCNL Metalmeccanici Aziende Industriali e del
Regolamento Aziendale, la sanzione del licenziamento per giusta causa a decorrere dal ricevimento della presente” (doc. 8 fasc. ricorrente).
36. La fattispecie richiamata è pertanto quella delineata dall'art. 10, lett. B) punto e), della
Sezione Quarta, Titolo VII, del CCNL applicato al rapporto, ove si prevede la sanzione del licenziamento senza preavviso in caso di “abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi”.
37. Di contenuto analogo è quanto previsto dal regolamento aziendale, ove alla lettera j) delle fattispecie previste nell'ambito dei licenziamenti disciplinari si annovera “l'abbandono del posto di lavoro che arrechi pregiudizio alla incolumità delle persone e/o alla sicurezza degli impianti”.
38. Si ricorda che secondo l'art. 5 della legge n. 604/1966 l'onere di dimostrare la sussistenza della giusta causa addotta alla base del licenziamento spetta al datore di lavoro. Ebbene, nel caso di specie si deve ritenere tale onere inadempiuto.
39. Invero, la parte convenuta si limita a delle generiche allegazioni nel tentativo di riempire di contenuto il prescritto pregiudizio per l'incolumità delle persone o il pericolo per la sicurezza degli impianti;
difatti, la società allega che il sig. quale addetto alla Pt_1 logistica si occupava dell'imballaggio e posizionamento degli infissi su casse di legno da caricare su camion, attività svolta da due persone. Sicché, l'abbandono del posto di lavoro e l'ingresso in stabilimenti senza autorizzazione avrebbero comportato un pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, nonché una grave violazione delle
9 norme per la sicurezza del lavoro, essendo l'attività di movimentazione delle merci impedita, atteso che il collega del ricorrente avrebbe dovuto svolgere l'attività da solo.
40. Per l'appunto, la giustificazione addotta dalla convenuta quale ragione legittimante il recesso in tronco va ritenuta irrimediabilmente generica, non avendo delineato nello specifico in cosa sarebbero consistiti né il pregiudizio all'incolumità delle persone, né alla sicurezza degli impianti, quale frutto dell'inadempimento contestato al lavoratore. Invero, la resistente non ha allegato alcunché sul punto, limitandosi invece a sostenere che l'assenza del ricorrente abbia impedito lo svolgimento della prestazione anche dell'altro lavoratore. Peraltro, al difetto di allegazione corrisponde in ogni caso un difetto di prova, atteso che non viene nemmeno articolata dalla alcuna istanza CP_1
istruttoria volta a dimostrare la circostanza, seppur genericamente, allegata.
41. Sicché, si ritiene che la convenuta non abbia provato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie tipizzata nel contratto collettivo e nel regolamento aziendale per giustificare il ricorso alla massima sanzione disciplinare possibile.
42. Ma anche senza voler considerare il riferimento alla tipizzazione ivi contenuta, potendo astrattamente il datore di lavoro recidere il rapporto anche per cause non esplicitamente previste, purché tali da configurare l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario ai sensi dell'art. 2119 c.c., si ritiene che l'inadempimento imputato al lavoratore non sia meritevole di tale sanzione.
43. Nell'ambito del giudizio di proporzionalità occorre invero accertare in concreto se - in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 12798 del 23/05/2018).
44. Nel caso di specie non è in discussione, né è contestato, che il lavoratore abbia abbandonato il posto di lavoro per recarsi negli impianti di e al fine di CP_2 CP_3
affiggere degli avvisi sindacali nelle bacheche aziendali, e dunque esercitando delle legittime prerogative riconosciute al lavoratore eletto in seno alla RSU, nel tempo necessario per svolgere tali incombenti (circa un'ora).
10 45. Pertanto, il comportamento merita sì stigmatizzazione quanto all'effettivo abbandono del posto di lavoro senza timbratura del cartellino, beneficiando sostanzialmente del permesso senza aver tuttavia rispettato la procedura prescritta della fruizione dello stesso e dunque percependo la retribuzione per l'attività prestata, ma non nella misura applicata dalla
CP_1
46. Tanto è vero che lo stesso contratto collettivo prevede testualmente l'applicabilità di una sanzione disciplinare conservativa ove il dipendente “abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo”, così come indicato all'art. 9, lett. a), della Sezione Quarta,
Titolo VII del CCNL.
47. Difatti, esclusa la ricorrenza nella presenta controversia di alcun grave pregiudizio alla società, ovvero di alcun pericolo all'incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, la risoluzione in tronco del rapporto risulta all'evidenza sproporzionata a fronte della mancanza contestata, essendosi l'assenza protratta per una sola ora ed evidentemente nel tempo necessario per disbrigare gli incombenti collegati alle cariche rivestite.
48. In tal senso, non assume rilievo la circostanza addebitata dell'ingresso nei due impianti senza la prescritta autorizzazione, posto che il ricorrente ha rappresentato di essersi recato
Parte a e sia quale sia al fine di appendere i documenti nella bacheca CP_2 CP_3
aziendale.
49. In tal senso, come evidenziato dal ricorrente, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'art. 50, comma primo lett. a), del d.lgs. n. 81/2008 attribuisce il diritto ad accedere ai luoghi in cui si svolge la prestazione lavorativa, diritto poi ribadito dall'art. 1, lett. E), della Sezione Quarta, Titolo V, del CCNL, nel rispetto delle modalità e dei limiti imposti dalle norme vigenti e dalle procedure aziendali. Sul punto, non vi è alcuna evidenza della procedura aziendale che dovesse in ipotesi essere osservata dal sig. Pt_1 per accedere ai detti impianti, limitandosi la società a sostenere che l'ingresso fosse non autorizzato.
50. Peraltro, è la stessa datrice a riconoscere, come allegato dallo stesso ricorrente, che in tali impianti il lavoratore era stato accompagnato dai soggetti responsabili a svolgere l'attività di affissione in bacheca.
51. Ne deriva che deve ritenersi destituita di fondamento la censura relativa all'assenza della prescritta autorizzazione per accedere agli stabilimenti, oltre all'inesistenza di alcun
11 pericolo per lo stesso lavoratore e per gli altri soggetti occupati in detti impianti, circostanza nemmeno puntualmente allegata e in ogni caso sprovvista di qualsiasi supporto probatorio.
52. Alcuna efficacia eziologica rispetto alla legittimità della sanzione comminata possono poi assumere i due precedenti disciplinari richiamati dalla convenuta nel proprio atto difensivo.
53. Come riconosciuto dalla stessa affinché i precedenti disciplinari CP_1
rappresentino un elemento costitutivo della mancanza addebitata, la preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullità del licenziamento disciplinare, anche la recidiva, e i precedenti disciplinari che la integrano. Tuttavia, ciò solo quando la recidiva medesima rappresenti un elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già un mero criterio, quale precedente negativo della condotta, di determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l'infrazione disciplinare commessa (Cass. civ. n. 1909 del 2018 e 20284 del 2023).
54. Purtuttavia, nel caso di specie emerge dal tenore del licenziamento che quest'ultimo sia stato irrogato esclusivamente per la mancanza addebitata con la contestazione del 4 agosto
2023, non essendo nel provvedimento contenuto alcun riferimento ai precedenti disciplinari che parte datoriale vorrebbe porre a giustificazione del licenziamento nel presente giudizio. Sicché tali circostanze non possono ritenersi parte del giudizio di proporzionalità.
55. Ma anche a voler esaminare le ulteriori sanzioni disciplinari in chiave di conferma della legittimità della sanzione come fa parte convenuta, i precedenti addebiti, afferenti all'utilizzo del cellulare durante l'orario di lavoro e al mancato utilizzo del DPI, entrambi puniti con multa pari a tre ore della retribuzione, non giustificherebbero in ogni caso il licenziamento irrogato. Infatti, tali precedenti nulla pongono in evidenza rispetto al carattere di recidività del comportamento, essendo il fatto posto alla base del licenziamento del tutto diverso dai precedenti contestati, né rispetto a tali comportamenti si ravvisa alcuna escalation di negligenze tali da giustificare il ricorso alla massima sanzione possibile, non emergendo comunque una riprovevolezza complessiva che leda irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
12 56. Lesione di tale vincolo da ritenersi insussistente nella vicenda in esame, avendo il ricorrente agito al fine di esercitare un legittimo diritto e senza alcuna evidenza di qualsiasi pregiudizio per l'incolumità delle persone o degli impianti. Inoltre, tali precedenti disciplinari non assumono valore confermativo della intenzione di violare deliberatamente la normativa aziendale, che possa far maturare in capo alla società una prognosi sfavorevole in ordine alla corretta futura esecuzione della prestazione da parte del lavoratore.
57. Infine, alcuna valenza assume la richiamata insubordinazione nella memoria di costituzione, trattandosi di fattispecie del tutto diversa da quella contestata e posta alla base del licenziamento.
58. Per tutto quanto osservato, si ritiene che nel caso di specie non ricorrano gli estremi dell'intimato licenziamento per giusta causa, con conseguente applicazione della tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma primo, del d.lgs. n. 23/2015.
59. In applicazione delle indicazioni fornite dalla sentenza n. 194/18 della Corte
Costituzionale e, quindi, nell'ambito dei limiti minimo e massimo indicati nel d.lgs. n.
23/2015, si stima equo quantificare l'indennità risarcitoria spettante al ricorrente in dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, che ammonta ad € 1.834,00, importo non contestato dalla convenuta. Ciò tenuto conto della durata del rapporto, delle dimensioni aziendali (183 dipendenti al 28.6.2021, doc. 3 fasc. ricorrente), nonché delle condizioni soggettive delle parti.
60. Inoltre, da tale indennità non è prevista la detrazione dell'eventuale aliunde perceptum.
61. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta, anche in ragione dell'indisponibilità manifestata a qualsiasi apertura conciliativa. Tali spese sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente con lettera dell'11.8.2023;
13 - dichiara estinto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del licenziamento e condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente una indennità risarcitoria di € 18.340,00, oltre accessori come per legge;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 16/07/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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